N. 223 del 26 luglio - 1 agosto 2004
Militari in malattia e accessi alle
caserme
Informazioni sulla salute non indispensabili. Il Garante interrompe il
trattamento dei dati
Con un provvedimento adottato nei confronti del Comando regionale di una
forza di polizia il Garante ha vietato un illecito trattamento di informazioni
sulla salute di alcuni militari. Al Comando è stato imposto di interrompere ogni
operazione e di limitarsi alla sola conservazione dei dati.
Lo ha stabilito il Garante accogliendo i ricorsi di alcuni sottufficiali che
lamentavano una violazione della privacy ogni volta che, in licenza per malattia
o in aspettativa, recandosi in caserma trovavano all'ingresso un elenco con i
nomi di tutti i militari corredati dalle varie cause dell'assenza. In
particolare, accanto ai nominativi dei militari temporaneamente assenti dal
servizio che l'amministrazione comunica al responsabile che disciplina gli
ingressi in caserma, compariva la dicitura "in convalescenza" o "in
aspettativa". Queste informazioni, anche senza l'indicazione di particolari
patologie, sono in grado di rivelare lo stato di salute. Per lo scopo perseguito
è sufficiente un elenco con i nominativi privo di altre indicazioni.
Dopo una prima istanza rivolta all'amministrazione nella quale si contestava
la presenza di tali diciture che a parere dei sottufficiali costituiscono un
illecito trattamento di dati sulla salute, insoddisfatti della risposta
ricevuta, hanno presentato separati ricorsi al Garante. I militari non
contestavano le misure di sicurezza, ma si opponevano al tipo di procedura
adottata dall'amministrazione ritenuta lesiva della privacy chiedendone
l'interruzione.
Il Garante ha dato loro ragione e ha, dunque, disposto l'interruzione del
trattamento illegittimo dei dati.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Comando regionale, infatti,
l'indicazione del dato relativo all'assenza per "convalescenza" dà luogo ad un
trattamento di dati sensibili dal momento che questa informazione è come detto
in grado di rivelare lo stato di salute del dipendente e non risulta, peraltro,
indispensabile. Con l'introduzione del nuovo Codice i soggetti pubblici per
svolgere attività istituzionali devono poi rispettare il principi di necessità:
devono, cioè, impiegare solo dati indispensabili, riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali ed identificativi quando le finalità
perseguite possono essere altrimenti raggiunte, come nel caso in esame. Per
disciplinare l'ingresso dei militari che si assentano dal servizio è sufficiente
indicare solo i loro nomi, senza menzionare espressamente la ragione di tale
assenza attinente allo stato di salute. Ed anche se l'amministrazione non ha
ancora adottato un regolamento in cui specificare i tipi di dati trattati, le
operazioni eseguibili, le finalità perseguite, essa deve comunque attenersi a
tale principio, altrimenti il trattamento è illecito.
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