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TESTO UNICO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”

Schema di decreto legislativo!

 


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

2/12/2005

entrera' in vigore nel 2008.

1

Schema di Decreto Legislativo

“TESTO UNICO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”

Attuazione della delega conferita dall’art.1, comma 2,

lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Indice:

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Istituzione delle forme pensionistiche complementari

Art. 4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio

Art. 5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità

Art. 6 Regime delle prestazioni e modelli gestionali

Art. 7 Banca depositaria

Art. 8 Finanziamento

Art. 9 Istituzione e disciplina delle forma pensionistica complementare residuale presso

l’INPS

Art. 10 Misure compensative per le imprese

Art. 11 Prestazioni

Art. 12 Fondi pensione aperti

Art. 13 Forme pensionistiche individuali

Art. 14 Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di

partecipazione e portabilità

Art. 15 Vicende del fondo pensione

Art. 16 Contributo di solidarietà

Art. 17 Regime tributario delle forme pensionistiche complementari

Art. 18 Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari

Art. 19 Compiti della COVIP

Art. 20 Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della

legge 23 ottobre 1992, n. 421

Art. 21 Abrogazioni e modifiche

Art. 22 Disposizioni finanziarie

Art. 23 Entrata in vigore e norme transitorie

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante delega al Governo

ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima,

uno o più decreti legislativi nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza

complementare o all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza

obbligatoria;

Vista la delega conferita dall’art. 1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto

2004, n. 243;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni e integrazioni;

Effettuato il previsto confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più

rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti

pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli

enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.

103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera

e volontaria.

3. Ai fini del presente decreto s’intendono per:

a) “forme pensionistiche complementari collettive”: le forme di cui agli articoli 3, comma

1, lettere da a) a g), e 12 del presente decreto che hanno ottenuto l’autorizzazione

all’esercizio dell’attività da parte della COVIP e di cui all’articolo 20 iscritte

all’apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con

l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

b) “forme pensionistiche complementari individuali”: le forme di cui all’articolo 13 che

hanno ottenuto l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile

destinare quote del trattamento di fine rapporto;

c) “COVIP”: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari istituita

ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto, di seguito definita “COVIP”.

4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi

dell’articolo 4, di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo

pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 2

Destinatari

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:

a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza

alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento,

anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva,

ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e

per territorio, ivi compresi i lavoratori autonomi impiegati nell’ambito di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di cui al decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276;

c) i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori

dipendenti dalle cooperative interessate;

d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565, anche se non iscritti

al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche

complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari

in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con

riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 3

Istituzione delle forme pensionistiche complementari

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,

promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi,

anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle

organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi, compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a

progetto, o fra liberi professionisti, promossi anche da loro sindacati o associazioni di

rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende;

d) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi anche da

associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

e) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi

anche da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

f) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio

1996, n. 103, con l’obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo

le disposizioni di cui alle lettere a) e b);

g) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui

all’articolo 12;

h) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari

individuali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono

essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo.

Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo

le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi

ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi

da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di

partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 4

Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio

1. I Fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile,

distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tal caso, in deroga alle disposizioni del

decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento

della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio

dell’attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del

registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.

2. I Fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere f), g) e h), possono essere

costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con

apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della

medesima società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.

3. L'esercizio dell'attività delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3,

comma 1, lettere da a) a g), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP,

la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro

dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza

di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega

l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dal ricevimento da parte della COVIP

dell’istanza e della prescritta documentazione, ovvero in trenta giorni dal ricevimento

dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento

dell’istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione

dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio

dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti

da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali determina:

a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia

dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza

nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità

dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della

forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi

dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione

delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni

operative contenute negli statuti;

c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.

4. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a

25.000 euro. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate

a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona

estranea al reato.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori

subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto

ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta

delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione

non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa

minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 5.

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche

complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione

paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate

da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali

risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti

interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo.

Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo

secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il

responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per

il quale non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza così come previsto dal decreto

di cui all’articolo 4, comma 3. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività

in modo autonomo e indipendente riportando direttamente all’organo amministrativo della

forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell’attività svolta. Per le forme

pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l’incarico di responsabile

della forma pensionistica può essere conferito anche ad uno degli amministratori della

forma stessa.

3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta

nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni

stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP

provvede all’invio di dati e notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa

COVIP. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per

ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone

pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.

4. I fondi pensione aperti di cui all’articolo 12 prevedono l’istituzione di un organismo di sorveglianza

composto da almeno due membri, designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, in

possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di

ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. La partecipazione

all’organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente

di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di

consulenza, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione

aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti

dell’organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri

diritti – anche indirettamente o per conto terzi – relativamente a partecipazioni azionarie di

soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano.

La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione

deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta.

L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza

dall’ufficio che sarà dichiarata ai sensi del comma 8.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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5. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che

l’amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli

stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica.

L’organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali

irregolarità riscontrate.

6. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma

pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

7. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica

l’articolo 2407 del codice civile.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono

essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico

i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di

cui all’articolo 16;

b) forniscono alla COVIP informazioni false;

c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 7 e 13;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione

di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza

degli eventi e delle situazioni relative.

9. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all’articolo 5, comma 1,

e i responsabili della forma pensionistica che: a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o

documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni salvo che il fatto costituisca

più grave reato; b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della

COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600

euro a 15.500 euro; c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione

delle condizioni di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici

giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative,

sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a

15.500 euro.

10. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura

di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva

l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

11. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel

presente articolo.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1,

comma 5, lettera d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero soggetti che

svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione

Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della

tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima

attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto

il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima

attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto

il mutuo riconoscimento;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo

pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13,

lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti

di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma

11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per

cento del capitale del fondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza

e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione

del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni

e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali

di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio

deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del

medesimo ente.

3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono

mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite,

affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni

in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni

fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero

di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e

finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni

di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre

la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non

inferiore a quindici anni.

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni

per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.

Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7.

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 3, 4, e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi

di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono

offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità

notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale,

a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non

sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte

ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto

dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano

tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati

per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della

stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla

COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi

e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.

Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente

fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei

criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità

con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le

linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento

che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del

trattamento di fine rapporto;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di

recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso

del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali

risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà

di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto

inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo

medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro

in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò

abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le

disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati

a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare

oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti

dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il

gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo

103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in

gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi,

diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa

ogni prova soggetto documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti

convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati

conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità

delle diverse convenzioni.

11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono

essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP , sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i

rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento

delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti

alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione

ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore

dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità

di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale

superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o

quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per

cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare

tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente

o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi

legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e,

se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per

cento;

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera precedente, i fondi pensione aventi

come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie

disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché

l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del

patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo

23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e,

sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione

delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le

linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio.

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Art. 7

Banca depositaria

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore

che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del

fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel

decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 11.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto

n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo

alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

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Art. 8

Finanziamento

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il

versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso

il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti

il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni

a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro

o d’impresa il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei

confronti dei quali sono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione

a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti la misura minima della

contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e del lavoratore stesso sono fissati

dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, dai regolamenti

di enti o aziende; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione

a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari

è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione

assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione

stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa

o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;

per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale

della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati

ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo

dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della

pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede

di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del

rapporto.

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza

complementare sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico delle imposte

sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo

non superiore ad euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche

delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105,

comma 1, del citato DPR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione,

compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma

pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato

effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione,

l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del Testo Unico

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

17

dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse,

fermo restando l’importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto

e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,

è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme,

dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla

differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei

primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non

superiore a 2.582,29 euro annui.

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta

l’adesione alle forme stesse e avviene secondo:

a) modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire

l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare

dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo

di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta

può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad

una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lett. a)

non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi

ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma

pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali,

salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la destinazione

del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma

2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato

dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1) alle quali l’azienda

abbia aderito, il TFR maturando è trasferito ad una di esse, individuata in accordo

tra le parti; in caso di mancato accordo il TFR maturando è conferito a quella delle

predette forme pensionistiche alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior

numero di lavoratori;

3) in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica

complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori

siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma

pensionistica complementare istituita presso l’INPS;

c) con riferimento ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è

consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il residuo

TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso

in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla

quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a

forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

18

predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro,

ovvero conferirlo, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi

successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui

non esprimano alcuna volontà,si applica quanto previsto alla lettera b).

8. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di

conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale.

9. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito

del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore

di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla

forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in

tal caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore

può a sua volta decidere, anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento

aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva

alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o

regolamento. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare

e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi,

accordi aziendali, regolamenti di enti e aziende, detto contributo affluisce alla forma

pensionistica prescelta dal lavoratore stesso.

10. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente

fino ad un massimo di sette anni oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal

regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento,

possa far valere almeno tre anni di contribuzione continuativa a favore delle forme di previdenza

complementare. E’ fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente

la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni

pensionistiche.

11. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando

il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con

cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli

abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di

pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni

deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato

con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.

12. Fermo restando che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma

pensionistica complementare, gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti

dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche

su diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica medesima, nonché le

modalità attraverso le quali può trasferire l’intera posizione individuale a una o più linee.

Art. 9

Istituzione e disciplina delle forma pensionistica

complementare residuale presso l’INPS

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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1. Presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica

complementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1 comma 2, lettera

e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando

nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica

è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto

da tre membri che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza

complementare. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche

sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e restano in carica per quattro

anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3.

3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo

può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 10,

comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta, ovvero viene trasferita alla forma

pensionistica collettiva alla quale l’azienda aderisca, previa informazione diretta e personale

da parte del datore di lavoro al lavoratore almeno trenta giorni prima del trasferimento della

posizione stessa.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 10

Misure compensative per le imprese

1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del

TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno

di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto

dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando

conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo

previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 80.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, è istituito un Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito,

in particolare per le piccole e medie imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme

pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo e la cui dotazione finanziaria

è stabilita con successivo provvedimento legislativo.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 11

Prestazioni

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle

prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti

di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno

cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita

possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per

cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile

in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si

sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il

70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui

all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in

capitale.

4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività

lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni

pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di

cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. A miglior tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere,

in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo

stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita

calcolata in base al montante residuale. In tal caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi

collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili

per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati

ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono

imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già

assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile

delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta

con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno

eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con

un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma

di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui

risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è

applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

22

che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni

corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione

della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie

a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi

straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato,

al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo

d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali

per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche

complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 50 per cento, per

l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile,

o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma

1 dell’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente

alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita

ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta

a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori

esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati

ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga

le anticipazioni.

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere

il cinquanta per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, ad eccezione

delle ipotesi di cui al comma 7, lettera a), che inibisce, fino al riassorbimento al di sotto

del 50 per cento, qualsiasi ulteriore anticipazione relativamente ai casi di cui alle lettere b) e

c), possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante

contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto

limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito

d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente

riferibile all’importo reintegrato.

9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e

delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme

pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato

il riscatto totale della posizione individuale.

10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche

complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita,

e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità,

sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza

obbligatoria previsti dall’articolo 128 del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935 n. 1827 e

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

23

dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive

modificazioni e integrazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale

e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate

ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 12

Fondi pensione aperti

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6,

comma 1, possono istituire e gestire direttamente, forme pensionistiche complementari mediante

la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2.

Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi

possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto,

nonché le quote del trattamento di fine rapporto.

2. L’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su

base collettiva mediante contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra soli lavoratori,

ovvero mediante regolamenti di enti o aziende.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento,

prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all’esercizio

è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla COVIP, d’intesa con le rispettive autorità

di vigilanza sui soggetti promotori.

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP

e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le

norme di cui al presente decreto.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

25

Art. 13

Forme pensionistiche individuali

1. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto in tema di finanziamento,

prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;

b) contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate

dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio

dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui

all’articolo 2.

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b) sono corredati da un regolamento,

redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato

nei termini temporali di cui all’articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di

partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la

comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni

contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della

forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante

dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle

imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche

individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui

all’articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma

1, lettera b), del presente articolo, avviene secondo le regole d’investimento di cui al decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6, comma 11,

lettera c).

4. L’ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere

successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote

dell’accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto e le contribuzioni del datore di

lavoro alle quali abbiano diritto.

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella

vigente nel regime obbligatorio di base.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 14

Permanenza nella forma pensionistica complementare e

cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità

di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni

individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali,

secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli

statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda

in relazione alla nuova attività;

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata,

nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo

di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso

da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni

ordinaria o straordinaria;

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente

e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per

un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel

quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche

complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4

dell’articolo 11.

3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione

del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata

dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche

o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla forma pensionistica

complementare.

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie

previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15 per

cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo

anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di

riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.

5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3,

si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui

all’articolo 11, comma 6.

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare

l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la

predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci

clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di

costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del

rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della

predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento

alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando nonché delle contribuzioni

a carico del datore di lavoro o del committente in precedenza godute.

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale,

a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente

decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve

matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo

pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti

all’esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine

massimo di due mesi dall’esercizio stesso.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 15

Vicende del fondo pensione

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla

contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per

coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano

le disposizioni di cui all’articolo 14.

2. Nel caso di cessazione dell’attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore

di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario

che procede allo scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni

alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo,

individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono

comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia

dell'equilibrio del fondo pensione.

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria

e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli

70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni

ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e

delle politiche sociali ed alla COVIP.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 16

Contributo di solidarietà

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza

di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile

1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a

carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da

quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di

previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo 1 del presente decreto legislativo, è

applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall’articolo 9-bis

del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno

1991, n. 166.

2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:

a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito

fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle

prestazioni temporanee dell’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente

versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di

concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione

controllata, come previsto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 80;

b) è destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui

a decorrere dal 2005, a incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo 59, comma 39, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tal fine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la

spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell’INPS.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Art. 17

Regime tributario delle forme pensionistiche complementari

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura

dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio,

alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante

parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20,

comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente

secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo

dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta

sostitutiva,aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni

previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi

versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta,

del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento

collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della

legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi

di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 5 per

cento di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.

461, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso

all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo

del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono

a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di

essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a formare il

risultato della gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio

netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di

composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del

patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in

luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del

fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione,

è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi,

per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in

diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal

medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo

importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in

cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il

fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma

di previdenza, complementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti

l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in

diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di

computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto

anche del credito d’imposta corrispondente all’11% di tale importo.”.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo

d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti

correnti bancari e postali, nonché le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5

per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo

10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.