|
FONDO CASA PER I DIPENDENTI DEL MINISTERO DIFESA
Pubblicato finalmente sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro Difesa 28 luglio 2005, n.180 - Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa per i dipendenti del Ministero della difesa. Il provvedimento potrebbe essere molto interessante. Bisogna ora vedere se il tasso di interesse che sara' previsto conferma l'agevolazione per i dipendenti, rispetto ai mutui bancari, che attualmente per la prima casa si aggirano all'incirca sul 3,60%. Il mutuo si puo' anche richiedere per estinguere altro mutuo acceso in precedenza sempre per la prima abitazione.
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 28 luglio 2005, n.180
|
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione
di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare e disciplina delle relative concessioni, ed in particolare
l'articolo 14 che indica le modalita' di riassegnazione al bilancio
del Ministero della difesa delle somme trattenute a titolo di canone
sulle competenze mensili dei concessionari;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'interno, 3 giugno 1989, concernente la disciplina della
concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei
carabinieri;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi
correttivi di finanza pubblica ed in particolare l'articolo 9, comma
4, il quale detta disposizioni in ordine alle finalita' degli
introiti derivanti dai canoni degli alloggi di servizio delle Forze
armate;
Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e successive modificazioni ed integrazioni, il quale istituisce il
fondo-casa per il personale del Ministero della difesa e, nel
rideterminare nella misura complessiva del 50 per cento la quota
parte degli introiti derivanti dai canoni da riassegnare al bilancio
del Ministero della difesa, destina il 15 per cento di tale quota al
fondo-casa. Lo stesso comma, altresi', prevede l'emanazione di un
regolamento di gestione e di utilizzo del fondo da adottarsi con
decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni
parlamentari previo parere del Consiglio centrale della
rappresentanza militare (COCER);
Visto l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, il quale prevede che la menzionata quota
complessiva del 50 per cento derivante all'Amministrazione della
difesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978,
dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
destinata nella misura dell'85 per cento alla manutenzione degli
alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo-casa;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la delibera n. 16 del COCER, in data 26 febbraio 2004, con la
quale e' stato espresso parere favorevole in ordine allo schema di
regolamento, entro i termini previsti dall'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive
modificazioni, recante il regolamento di attuazione della
rappresentanza militare;
Udito il parere n. 1636/05 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del
18 aprile 2005;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari le quali hanno
espresso parere favorevole in data 5 luglio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota protocollo n. 8/35696 del 12 luglio 2005);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' del fondo-casa
1. Il fondo-casa, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale
del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione
del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la
costruzione della prima casa di proprieta', ovvero la concessione di
un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari gia' accesi
con istituti di credito per l'acquisto della prima casa ed in corso
di ammortamento.
Art. 2.
Modalita' di finanziamento del fondo-casa
1. Il fondo-casa e' alimentato dalle risorse derivanti dagli
introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero
della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata
al bilancio dell'Amministrazione medesima.
Art. 3.
Gestione del fondo-casa
1. Gli introiti di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati presso
la competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede
alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del
Ministero della difesa per la concessione dei mutui.
2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito
dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della
difesa.
3. La Direzione di amministrazione interforze, ai sensi
dell'articolo 10, concede i mutui e trasferisce i relativi fondi
all'istituto di credito individuato con apposito contratto di
servizio da stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, con le
modalita' previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'istituto di credito di cui al comma 3, con riferimento
all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei
mutui erogati che vengono versate su apposita contabilita' speciale
istituita presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, la
quale restituisce le rate di ammortamento al Ministero della difesa
per la rialimentazione del fondo sul capitolo di spesa di cui al
comma 1.
Art. 4.
Organi di gestione e funzioni
1. Il Segretariato generale del Ministero della difesa e direzione
nazionale degli armamenti, di seguito definito Segretariato:
a) coordina l'attivita' di gestione e di utilizzo del fondo-casa;
b) verifica l'andamento del fondo-casa;
c) determina il tasso d'interesse dei mutui dopo aver acquisito
il parere del direttore generale del Dipartimento del Tesoro;
d) accerta che le graduatorie, di cui al comma 2, e la gestione
dei fondi siano realizzate in conformita' alle disposizioni del
regolamento;
e) presenta al termine dell'anno finanziario una relazione sullo
stato del fondo-casa al Ministro della difesa.
2. Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie,
per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i volontari e per il
personale civile, ai fini della concessione dei mutui, nei limiti
delle disponibilita' derivate dalla percentuale degli introiti dei
canoni degli alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e
dalle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al
proprio personale. Per la formazione delle graduatorie del personale
civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo
parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero
della difesa.
3. La Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero
della difesa provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle
direttive del Segretariato.
4. La Direzione di amministrazione interforze cura le funzioni
amministrative:
di concessione dei mutui agevolati;
di esecuzione della spese relative al fondo-casa e di tenuta
della contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 4, anche con
riguardo alle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze;
di controllo sull'attivita' svolta dall'istituto di credito per
applicazione delle clausole del contratto di servizi di cui
all'articolo 10 del regolamento.
5. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari,
provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del
fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli
introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di
ammortamento dei mutui precedentemente concessi al rispettivo
personale.
Art. 5.
Concessione dei mutui al personale
1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 2,
determinate con il procedimento definito nell'allegato A, possono
essere concessi mutui individuali, di durata decennale, quindicennale
o ventennale, al:
a) personale militare appartenente alle Forze armate in servizio
permanente ed al personale civile del Ministero della difesa;
b) coniuge superstite, non legalmente separato, ne' divorziato, o
ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attivita' di
servizio, purche' titolari di pensione.
2. All'istituzione e al funzionamento della commissione, di cui
all'allegato A, si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione
all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di
alcun compenso o rimborso spese.
3. La domanda di concessione del mutuo, conforme al modello in
allegato B, e' presentata dagli interessati secondo le modalita'
indicate nell'allegato A che costituisce con 1'allegato B parte
integrante del regolamento.
4. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la
domanda di concessione del mutuo entro il termine perentorio di un
anno dalla data del decesso del congiunto.
5. La priorita' di accesso al mutuo e' determinata dalle
graduatorie di cui al comma 1.
6. I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione
della difesa esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 1,
con riferimento ad alloggi che rientrano nella proprieta' dei
soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva l'eventuale
comunione dei beni tra i coniugi.
7. L'allegato B, di cui al comma 2, puo' essere modificato con
provvedimento del Ministero della difesa.
Art. 6.
Limite delle somme erogabili
1. L'importo massimo erogabile per ogni mutuo e' fissato in Euro
150.000. In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto
non puo' superare il 90 per cento del valore della casa in
costruzione, determinato dal contratto stipulato con la ditta
costruttrice, comprensivo del costo del terreno da edificare o il 75
per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo
occorrente per estinguere i mutui ipotecari gia' accesi per
l'acquisizione della prima casa ed in corso di ammortamento.
2. Con provvedimento del Segretario generale del Ministero della
difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, con le
modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, sentito lo Stato maggiore
della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai
limiti di cui al comma 1, in relazione alla disponibilita' del
fondo-casa e all'andamento del tasso di inflazione, nonche' a
situazioni di particolare carico urbanistico di alcune aree
metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei
costi di acquisto delle abitazioni.
Art. 7.
Esclusione dalla concessione del mutuo
1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo:
a) i soggetti che siano proprietari di un'abitazione o porzione
di abitazione, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, il
cui valore, dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI), sia superiore a 30.000 euro;
b) i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge
convivente o un parente convivente proprietario, in qualsiasi
localita' del territorio nazionale, di un'abitazione o porzione di
abitazione con un valore superiore a quello di cui alla lettera a),
determinato con identico parametro;
c) previa valutazione dell'amministrazione, il personale che si
trovi in aspettativa per motivi privati o che sia sottoposto a
provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;
d) i soggetti ai quali sono alienati gli alloggi di cui
all'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 8.
Obblighi dei mutuatari
1. Non e' consentita la costituzione, da parte dei mutuatari di cui
all'articolo 5, di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione in
favore di terzi sull'immobile per il quale e' stato concesso il
mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce causa
di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo
il recupero del capitale residuo.
Art. 9.
Ammortamento dei mutui
1. Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile ed il
loro valore e' costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari
all'istituto di credito di cui all'articolo 10.
2. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari
e' determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare
di tipo agevolato. Il tasso d'interesse e' fissato con provvedimento
del Segretariato ed e' variato in relazione all'andamento del tasso
di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT).
3. Il mutuo puo' essere estinto anticipatamente ed e' esclusa
l'applicazione di penalita' a carico del mutuatario.
Art. 10.
Gestione attraverso un istituto di credito dei mutui concessi
dall'Amministrazione della difesa
1. Il Ministero della difesa, per la gestione delle attivita'
connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione
interforze, si avvale di un istituto di credito, con il quale e'
stipulata apposita convenzione, con le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni, i cui contenuti generali sono definiti dal
Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si
impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento
anche se non riscossi.
2. Le spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario
sono indicate nel contratto di cui al comma 1 e sono poste
interamente a carico dei mutuatari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 luglio 2005
Il Ministro: Martino
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 15
(Allegato A
art. 5, comma 1)
MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI MUTUI
1. Commissioni per la formazione delle graduatorie.
Gli Stati maggiori di Forza armata, al fine di definire le
graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa:
nominano annualmente nel mese di dicembre un'apposita
commissione;
designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica
dell'eventuale documentazione sanitaria.
Ogni commissione e' composta da:
un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi
corrispondenti;
cinque membri titolari di cui:
un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente;
un militare appartenente al ruolo dei marescialli;
un militare del ruolo dei sergenti;
un volontario di truppa in servizio permanente;
un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il
personale civile;
un presidente sostituto e cinque membri sostituti. Un membro
titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del
personale militare, due devono far parte della rappresentanza
militare.
Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai
titolari quando questi siano temporaneamente indisponibili.
Ai componenti delle commissioni non e' consentita la possibilita'
di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui.
Le commissioni sono convocate dal presidente per l'esame delle
domande di concessione del mutuo, ai fini della formazione delle
graduatorie. In tale circostanza le commissioni:
esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo;
deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle
relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse.
2. Modalita' per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione
dei mutui.
Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui:
sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15
luglio, ed hanno validita' fino alla data di formazione delle
graduatorie successive;
comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda,
correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro
l'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle
graduatorie stesse;
indicano, per ciascun richiedente, il grado o la qualifica
rivestititi, il cognome, il nome, il comando o l'ente di
appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a
base del calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note
esplicative;
comprendono in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per
ciascuno di essi la relativa motivazione.
Le graduatorie cosi' formate, approvate all'unanimita' e riportate
a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi
sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva
comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli
organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui,
nonche' agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il
personale.
Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di
Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla
stessa, nonche' l'eventuale concessione del mutuo, vengono comunicate
dagli Stati maggiori a ciascun richiedente.
3. Documenti e coefficienti per la definizione della graduatoria.
Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria,
presenta una domanda, come da modello in allegato B, compilata e
corredata da:
stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dei componenti il
nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, ai sensi del
regolamento, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi;
copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianita' di
servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati;
documentazione comprovante il mutuo gia' concesso da terzi per
l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta', nel caso
in cui la domanda sia presentata per l'estinzione dello stesso;
attestazione in ordine all'inesistenza di una della cause di
esclusione;
eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidita'
o inabilita' permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente.
La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di
dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile
conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente
dalla facolta' di chiedere la concessione dei mutui agevolati.
Per l'aggiornamento delle graduatorie, la documentazione dovra'
essere rinnovata, ovvero integrata:
ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi;
all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi
forniti;
a richiesta delle commissioni.
La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie e' determinata
da:
domanda in tal senso;
rinuncia alla concessione del mutuo;
mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta.
Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine
crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato
in base alla seguente formula:
R1+R2+R3+R4+U
------------- x H
F+T+S
Si intende per:
R1 - reddito annuo lordo;
R2 - reddito annuo lordo della moglie;
R3 - somma dei redditi annui lordi dei figli;
R4 - somma dei redditi annui lordi di altri familiari;
U - numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per
i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione
militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o ex INCIS/militare;
F - numero dei componenti il nucleo familiare convivente,
compreso il richiedente;
T - numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati
d'autorita' o a domanda, esclusa la prima assegnazione, che hanno
comportato variazione del comune della sede di servizio;
S - numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di
assunzione (approssimato all'unita);
H - coefficiente relativo a gravi invalidita' o infermita'
permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare convivente.
Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati
ed acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano
circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con
invalidita' non inferiore al 75%. Esso e' pari a 0,8 per ogni
invalido, ed e' pari a 1 in ogni altra ipotesi.
In caso di parita', costituiscono elementi di precedenza, in ordine
prioritario:
il maggior numero di familiari a carico;
il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare
convivente.
4. Modalita' amministrative per la concessione e l'estinzione del
mutuo.
Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioe' la quota parte dei
canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di
ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di
spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei
mutui del fondo-casa.
L'ammontare del fondo viene ogni anno ripartito dall'Ufficio
centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza
armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli
alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui
precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in
ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si
riferiscono le graduatorie e' effettuata in proporzione alla
effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli
alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei
calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.
Qualora nella formazione delle singole graduatorie per il secondo
semestre non risultino assegnatari in numero sufficiente ad esaurire
i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in
misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle
altre graduatorie.
Per la gestione e l'erogazione del mutuo e' stipulata una
convenzione con un istituto di credito che assicuri il servizio
sull'intero territorio nazionale. L'utilizzo delle risorse e la
concessione dei singoli mutui sono disposti dalla Direzione di
amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica
del suddetto Istituto. La direzione di amministrazione interforze
esplica le seguenti funzioni:
amministrativa, svolta in contabilita' speciale, per la tenuta
dei conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze;
di controllo sull'attivita' svolta dall'istituto di credito, in
relazione alle clausole recate dalla convenzione.
L'effettiva erogazione del finanziamento, e', peraltro, subordinata
all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-legale esperita
dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura:
l'analisi finanziaria delle capacita' di rimborso del
richiedente;
la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie;
la gestione amministrativa dei finanziamenti per l'intera loro
durata;
il versamento delle rate di ammortamento, indipendentemente dal
regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo
la clausola cosiddetta del «non riscosso per riscosso»;
il rendiconto contabile al Ministero della difesa delle
operazioni svolte.
L'istituto convenzionato puo' erogare mutui integrativi applicando
il tasso di mercato.
(Allegato B
art. 5, comma 2)
MODELLO DI DOMANDA
Oggetto: Domanda di assegnazione di mutuo del fondo-casa per
(a)....
(b) Roma
Il sottoscritto (c) .... nato a .... il ................
in servizio presso (d) ....tel. (e) .......
residente a .... in via/piazza .... n. ........
cod. fiscale .... chiede l'assegnazione di un mutuo del fondo-casa
per (a) .... di Euro .............. (....)
Dichiara in proposito:
di aver preso visione del «Regolamento di gestione e utilizzo del
fondo-casa»;
di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e
particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione, la concessione
e l'estinzione di mutui gli obblighi connessi con la utenza;
di conoscere la convenzione stipulata con l'istituto di credito
per l'erogazione e l'estinzione del debito.
Allo scopo fornisce i seguenti elementi di valutazione:
1. Reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente
Euro ...., di cui (f):
proprio Euro ...............................;
della moglie Euro ..........................;
dei figli Euro .............................;
di altri familiari Euro ....................;
2. Utenza di alloggi di servizio (esclusi APP, SLI e ASC):
=====================================================================
Localitą Tipo di Data Data di rilascio
alloggio (g) di assegnazione
---------------------------------------------------------------------
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
3. Composizione del nucleo familiare convivente (h):
=====================================================================
Cognome Nome Data di Relazione A carico codice
nascita di parentela (si / no) fiscale
---------------------------------------------------------------------
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
per un totale di ........... componenti, compreso il richiedente;
4. Numero dei trasferimenti o imbarchi: ....;
5. Anzianita' di servizio: anni .... mesi ....;
6. Numero dei componenti il nucleo familiare con invalidita'
permanenti (i);
7. Il richiedente, il coniuge convivente o altro componente il nucleo
familiare (1):
non e' proprietario nel territorio nazionale di un alloggio
privato, per cui richiede il mutuo per acquisto o costruzione in
localita' .... (prov. .....);
e' proprietario nel territorio nazionale di un alloggio o
porzione di alloggio privato, il cui valore dichiarato, ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia inferiore a 30.000
euro;
e' proprietario nel territorio nazionale di un unico alloggio
privato in localita' .... (prov. .....), per cui richiede il mutuo
per estinguere altro mutuo gia' contratto ad esso relativo.
8. Varie:
allegati (1):
stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
n. ... dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo
familiare convivente;
documentazione comprovante anzianita' di servizio e trasferimenti
o imbarchi;
documentazione comprovante il mutuo contratto per l'acquisto o la
costruzione della prima casa di proprieta';
documentazione sanitaria comprovante invalidita' permanenti;
altro: ....
Localita' .................
Data .....................
Firma del richiedente
(a) motivazione della richiesta di mutuo (acquisto, acquisto con
ristrutturazione, costruzione, estinzione mutuo);
(b) Stato Maggiore di Forza armata/Direzione generale per il
personale civile;
(c) grado o qualifica, cognome e nome;
(d) Comando/Ente presso il quale e' effettivo il richiedente;
(e) numero telefonico militare e/o civile del richiedente;
(f) indicare nei vari alinea l'entita' dei redditi lordi annui e
allegare, per ciascun componente del nucleo familiare, copia dei
modelli utilizzati per la piu' recente dichiarazione dei redditi;
(g) specificare se demaniale (ASIR, ASGC, ASI, AST) o
IACP/militare (ex INCIS);
(h) elencare nell'ordine: moglie, figli e altri familiari. In
caso di variazioni del nucleo familiare successive alla presentazione
della domanda, il richiedente e' tenuto a darne tempestiva
comunicazione;
(i) ai fini della graduatoria e' valido un coefficiente di'
inabilita' non inferiore al 75%;
(l) depennare le voci che non interessano.
|
|
|
|
|
|
|