HOME APPROFONDIMENTI RASSEGNA STAMPA FORUM BLOG ANNUNCI RASSEGNA DIFESA
   

 

   


 

FONDO CASA PER I DIPENDENTI DEL MINISTERO DIFESA

 

Pubblicato finalmente sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro Difesa 28 luglio 2005, n.180 - Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa per i dipendenti del Ministero della difesa. Il provvedimento potrebbe essere molto interessante. Bisogna ora vedere se il tasso di interesse che sara' previsto conferma l'agevolazione per i dipendenti, rispetto ai mutui bancari, che attualmente per la prima casa si aggirano all'incirca sul 3,60%. Il mutuo si puo' anche richiedere per estinguere altro mutuo acceso in precedenza sempre per la prima abitazione.

 


 

MINISTERO DELLA DIFESA

 

DECRETO 28 luglio 2005, n.180
Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa per i dipendenti del Ministero della difesa.

Gazzetta Ufficiale N. 209 dell'8 Settembre 2005

 

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Vista  la  legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione
di  spesa  per la costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare  e  disciplina delle relative concessioni, ed in particolare
l'articolo  14  che indica le modalita' di riassegnazione al bilancio
del  Ministero della difesa delle somme trattenute a titolo di canone
sulle competenze mensili dei concessionari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa, di concerto con il
Ministro dell'interno, 3 giugno 1989, concernente la disciplina della
concessione  degli  alloggi  di  servizio  al personale dell'Arma dei
carabinieri;
  Vista  la  legge  24 dicembre  1993, n. 537, concernente interventi
correttivi  di finanza pubblica ed in particolare l'articolo 9, comma
4,  il  quale  detta  disposizioni  in  ordine  alle  finalita' degli
introiti  derivanti  dai canoni degli alloggi di servizio delle Forze
armate;
  Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il quale istituisce il
fondo-casa  per  il  personale  del  Ministero  della  difesa  e, nel
rideterminare  nella  misura  complessiva  del  50 per cento la quota
parte  degli introiti derivanti dai canoni da riassegnare al bilancio
del  Ministero della difesa, destina il 15 per cento di tale quota al
fondo-casa.  Lo  stesso  comma,  altresi', prevede l'emanazione di un
regolamento  di  gestione  e  di  utilizzo del fondo da adottarsi con
decreto  del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni
parlamentari    previo    parere   del   Consiglio   centrale   della
rappresentanza militare (COCER);
  Visto  l'articolo 43,  comma  16,  della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato,  il  quale prevede che la menzionata quota
complessiva  del  50  per  cento  derivante all'Amministrazione della
difesa,  ai  sensi  dell'articolo 14  della  legge  n.  497 del 1978,
dell'articolo 9,  comma  4,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
dell'articolo 43,  comma  4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
destinata  nella  misura  dell'85  per  cento alla manutenzione degli
alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo-casa;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la delibera n. 16 del COCER, in data 26 febbraio 2004, con la
quale  e'  stato  espresso parere favorevole in ordine allo schema di
regolamento,  entro  i  termini previsti dall'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive
modificazioni,   recante   il   regolamento   di   attuazione   della
rappresentanza militare;
  Udito  il  parere n. 1636/05 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione   consultiva  per  gli  atti  normativi  nella  adunanza  del
18 aprile 2005;
  Sentite  le  competenti  Commissioni  parlamentari  le  quali hanno
espresso parere favorevole in data 5 luglio 2005;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota protocollo n. 8/35696 del 12 luglio 2005);

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                      Finalita' del fondo-casa
  1.  Il  fondo-casa,  di  cui  all'articolo 43, comma 4, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni,
e'  volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale
del  Ministero  della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione
del   personale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  l'acquisto  o  la
costruzione  della prima casa di proprieta', ovvero la concessione di
un  mutuo  agevolato  per l'estinzione di mutui ipotecari gia' accesi
con  istituti  di credito per l'acquisto della prima casa ed in corso
di ammortamento.

      
                               Art. 2.
              Modalita' di finanziamento del fondo-casa
  1.  Il  fondo-casa  e'  alimentato  dalle  risorse  derivanti dagli
introiti  dei  canoni  degli  alloggi di servizio in uso al Ministero
della  difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata
al bilancio dell'Amministrazione medesima.

      
                               Art. 3.
                       Gestione del fondo-casa
  1. Gli introiti di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati presso
la  competente  sezione della tesoreria provinciale la quale provvede
alla  loro  riassegnazione  sul  pertinente  capitolo di bilancio del
Ministero della difesa per la concessione dei mutui.
  2.  Detti  introiti  sono  allocati sul pertinente capitolo gestito
dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della
difesa.
  3.   La   Direzione   di   amministrazione   interforze,  ai  sensi
dell'articolo 10,  concede  i  mutui  e  trasferisce i relativi fondi
all'istituto   di  credito  individuato  con  apposito  contratto  di
servizio  da  stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello  Stato,  in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, con le
modalita' previste dalle disposizioni vigenti.
  4.  L'istituto  di  credito  di  cui  al  comma  3, con riferimento
all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei
mutui  erogati  che vengono versate su apposita contabilita' speciale
istituita  presso  la  sezione  di  tesoreria provinciale di Roma, la
quale  restituisce  le rate di ammortamento al Ministero della difesa
per  la  rialimentazione  del  fondo  sul capitolo di spesa di cui al
comma 1.

      
                               Art. 4.
                    Organi di gestione e funzioni
  1.  Il Segretariato generale del Ministero della difesa e direzione
nazionale degli armamenti, di seguito definito Segretariato:
    a) coordina l'attivita' di gestione e di utilizzo del fondo-casa;
    b) verifica l'andamento del fondo-casa;
    c) determina  il  tasso d'interesse dei mutui dopo aver acquisito
il parere del direttore generale del Dipartimento del Tesoro;
    d) accerta  che  le graduatorie, di cui al comma 2, e la gestione
dei  fondi  siano  realizzate  in  conformita'  alle disposizioni del
regolamento;
    e) presenta  al termine dell'anno finanziario una relazione sullo
stato del fondo-casa al Ministro della difesa.
  2. Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie,
per  gli  ufficiali,  per  i  sottufficiali, per i volontari e per il
personale  civile,  ai  fini  della concessione dei mutui, nei limiti
delle  disponibilita'  derivate  dalla percentuale degli introiti dei
canoni  degli  alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e
dalle  rate  di  ammortamento  dei  mutui precedentemente concessi al
proprio  personale. Per la formazione delle graduatorie del personale
civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo
parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero
della difesa.
  3.  La  Direzione  generale  dei lavori e del demanio del Ministero
della  difesa  provvede  alla  gestione  dei fondi, nell'ambito delle
direttive del Segretariato.
  4.  La  Direzione  di  amministrazione  interforze cura le funzioni
amministrative:
    di concessione dei mutui agevolati;
    di  esecuzione  della  spese  relative  al fondo-casa e di tenuta
della contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 4, anche con
riguardo  alle  somme  provenienti dalle riassegnazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze;
    di  controllo  sull'attivita' svolta dall'istituto di credito per
applicazione   delle   clausole  del  contratto  di  servizi  di  cui
all'articolo 10 del regolamento.
  5.  L'Ufficio  centrale  del  bilancio  e  degli affari finanziari,
provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del
fondo  per  ciascuna  Forza  armata,  in proporzione alla quota degli
introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di
ammortamento   dei   mutui  precedentemente  concessi  al  rispettivo
personale.

      
                               Art. 5.
                 Concessione dei mutui al personale
  1.  Sulla  base  delle  graduatorie di cui all'articolo 4, comma 2,
determinate  con  il  procedimento  definito nell'allegato A, possono
essere concessi mutui individuali, di durata decennale, quindicennale
o ventennale, al:
    a) personale  militare appartenente alle Forze armate in servizio
permanente ed al personale civile del Ministero della difesa;
    b) coniuge superstite, non legalmente separato, ne' divorziato, o
ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attivita' di
servizio, purche' titolari di pensione.
  2.  All'istituzione  e  al  funzionamento della commissione, di cui
all'allegato  A,  si  fa  fronte  con le risorse finanziarie, umane e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente. La partecipazione
all'attivita'  della commissione non da' luogo alla corresponsione di
alcun compenso o rimborso spese.
  3.  La  domanda  di  concessione  del mutuo, conforme al modello in
allegato  B,  e'  presentata  dagli  interessati secondo le modalita'
indicate  nell'allegato  A  che  costituisce  con  1'allegato B parte
integrante del regolamento.
  4.  Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la
domanda  di  concessione  del mutuo entro il termine perentorio di un
anno dalla data del decesso del congiunto.
  5.   La   priorita'  di  accesso  al  mutuo  e'  determinata  dalle
graduatorie di cui al comma 1.
  6.  I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione
della  difesa  esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 1,
con  riferimento  ad  alloggi  che  rientrano  nella  proprieta'  dei
soggetti  di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva l'eventuale
comunione dei beni tra i coniugi.
  7.  L'allegato  B,  di  cui  al comma 2, puo' essere modificato con
provvedimento del Ministero della difesa.

      
                               Art. 6.
                    Limite delle somme erogabili
  1.  L'importo  massimo  erogabile per ogni mutuo e' fissato in Euro
150.000.  In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto
non  puo'  superare  il  90  per  cento  del  valore  della  casa  in
costruzione,   determinato  dal  contratto  stipulato  con  la  ditta
costruttrice,  comprensivo del costo del terreno da edificare o il 75
per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo
occorrente   per   estinguere  i  mutui  ipotecari  gia'  accesi  per
l'acquisizione della prima casa ed in corso di ammortamento.
  2.  Con  provvedimento  del Segretario generale del Ministero della
difesa,  su  proposta  degli  Stati  maggiori di Forza armata, con le
modalita'  di  cui all'articolo 4, comma 2, sentito lo Stato maggiore
della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai
limiti  di  cui  al  comma  1,  in  relazione alla disponibilita' del
fondo-casa  e  all'andamento  del  tasso  di  inflazione,  nonche'  a
situazioni   di   particolare   carico  urbanistico  di  alcune  aree
metropolitane  che  creano  un contesto di obiettivo innalzamento dei
costi di acquisto delle abitazioni.

      
                               Art. 7.
               Esclusione dalla concessione del mutuo
  1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo:
    a) i  soggetti  che siano proprietari di un'abitazione o porzione
di  abitazione,  in  qualsiasi localita' del territorio nazionale, il
cui  valore,  dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI), sia superiore a 30.000 euro;
    b) i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge
convivente   o  un  parente  convivente  proprietario,  in  qualsiasi
localita'  del  territorio  nazionale, di un'abitazione o porzione di
abitazione  con  un valore superiore a quello di cui alla lettera a),
determinato con identico parametro;
    c) previa  valutazione  dell'amministrazione, il personale che si
trovi  in  aspettativa  per  motivi  privati  o  che sia sottoposto a
provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;
    d) i   soggetti  ai  quali  sono  alienati  gli  alloggi  di  cui
all'articolo 26,  comma  11-quater,  del  decreto-legge  30 settembre
2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

      
                               Art. 8.
                       Obblighi dei mutuatari
  1. Non e' consentita la costituzione, da parte dei mutuatari di cui
all'articolo 5,  di  diritti reali di usufrutto, uso od abitazione in
favore  di  terzi  sull'immobile  per  il  quale e' stato concesso il
mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso.
  2.  La  violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce causa
di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo
il recupero del capitale residuo.

      
                               Art. 9.
                       Ammortamento dei mutui
  1.  Le  rate  di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile ed il
loro  valore  e'  costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari
all'istituto di credito di cui all'articolo 10.
  2.  La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari
e' determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare
di  tipo agevolato. Il tasso d'interesse e' fissato con provvedimento
del  Segretariato  ed e' variato in relazione all'andamento del tasso
di  inflazione,  secondo  i  dati rilevati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT).
  3.  Il  mutuo  puo'  essere  estinto  anticipatamente ed e' esclusa
l'applicazione di penalita' a carico del mutuatario.

      
                              Art. 10.
Gestione  attraverso  un  istituto  di  credito  dei  mutui  concessi
                  dall'Amministrazione della difesa
  1.  Il  Ministero  della  difesa,  per  la gestione delle attivita'
connesse   ai  mutui  concessi  dalla  Direzione  di  amministrazione
interforze,  si  avvale  di  un  istituto di credito, con il quale e'
stipulata  apposita  convenzione,  con  le  modalita'  previste dalle
vigenti  disposizioni,  i  cui  contenuti  generali sono definiti dal
Segretariato.  L'istituto,  in  apposita  clausola  del contratto, si
impegna  a  restituire  all'amministrazione  i  ratei di ammortamento
anche se non riscossi.
  2.  Le  spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario
sono  indicate  nel  contratto  di  cui  al  comma  1  e  sono  poste
interamente a carico dei mutuatari.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 28 luglio 2005
                                                 Il Ministro: Martino

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 15

      
                                                          (Allegato A
                                                     art. 5, comma 1)

               MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI MUTUI
1. Commissioni per la formazione delle graduatorie.
  Gli  Stati  maggiori  di  Forza  armata,  al  fine  di  definire le
graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa:
    nominano    annualmente    nel   mese   di dicembre   un'apposita
commissione;
    designano   un   ufficiale  medico  per  la  valutazione  tecnica
dell'eventuale documentazione sanitaria.
  Ogni commissione e' composta da:
    un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi
corrispondenti;
    cinque membri titolari di cui:
      un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente;
      un militare appartenente al ruolo dei marescialli;
      un militare del ruolo dei sergenti;
      un volontario di truppa in servizio permanente;
      un  dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il
personale civile;
    un  presidente  sostituto  e  cinque  membri sostituti. Un membro
titolare  svolge  le  funzioni  di  segretario.  Dei  componenti  del
personale   militare,  due  devono  far  parte  della  rappresentanza
militare.
  Il  presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai
titolari quando questi siano temporaneamente indisponibili.
  Ai  componenti  delle commissioni non e' consentita la possibilita'
di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui.
  Le  commissioni  sono  convocate  dal  presidente per l'esame delle
domande  di  concessione  del  mutuo,  ai fini della formazione delle
graduatorie. In tale circostanza le commissioni:
    esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo;
    deliberano   in   merito  all'inclusione  dei  richiedenti  nelle
relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse.
2.  Modalita'  per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione
                             dei mutui.
  Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui:
    sono  formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15
luglio,  ed  hanno  validita'  fino  alla  data  di  formazione delle
graduatorie successive;
    comprendono  i nominativi di coloro che hanno presentato domanda,
correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro
l'ultimo  giorno  del  mese  precedente  a quello di formazione delle
graduatorie stesse;
    indicano,  per  ciascun  richiedente,  il  grado  o  la qualifica
rivestititi,   il   cognome,   il   nome,  il  comando  o  l'ente  di
appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a
base  del  calcolo,  il punteggio finale conseguito ed eventuali note
esplicative;
    comprendono  in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per
ciascuno di essi la relativa motivazione.
  Le  graduatorie cosi' formate, approvate all'unanimita' e riportate
a  verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi
sottocapi  di  Stato  maggiore  per  l'approvazione  e  la successiva
comunicazione  da  parte  degli  Stati  maggiori di Forza armata agli
organi  ed  enti  interessati  alla gestione ed erogazione dei mutui,
nonche'  agli  alti  Comandi  periferici  per  la  diffusione  tra il
personale.
  Le  graduatorie  approvate  sono conservate dagli Stati maggiori di
Forza  armata.  La  posizione  in  graduatoria  o  l'esclusione dalla
stessa, nonche' l'eventuale concessione del mutuo, vengono comunicate
dagli Stati maggiori a ciascun richiedente.
  3. Documenti e coefficienti per la definizione della graduatoria.
  Il   richiedente,   ai  fini  dell'inserimento  nella  graduatoria,
presenta  una  domanda,  come  da  modello in allegato B, compilata e
corredata da:
    stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
    copia  dell'ultima  dichiarazione dei redditi e dei componenti il
nucleo  familiare,  intendendosi  come nucleo familiare, ai sensi del
regolamento, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi;
    copia  del documento matricolare da cui risultino l'anzianita' di
servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati;
    documentazione  comprovante  il  mutuo gia' concesso da terzi per
l'acquisto  o la costruzione della prima casa di proprieta', nel caso
in cui la domanda sia presentata per l'estinzione dello stesso;
    attestazione  in  ordine  all'inesistenza  di  una della cause di
esclusione;
    eventuale  documentazione sanitaria comprovante gravi invalidita'
o inabilita' permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente.
  La   presentazione   di   documentazione,  ovvero  il  rilascio  di
dichiarazioni  non  conformi  al  vero, ferma restando ogni possibile
conseguenza  di  carattere  penale,  comporta l'esclusione permanente
dalla facolta' di chiedere la concessione dei mutui agevolati.
  Per  l'aggiornamento  delle  graduatorie,  la documentazione dovra'
essere rinnovata, ovvero integrata:
    ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi;
    all'insorgere   di   ogni  eventuale  variazione  degli  elementi
forniti;
    a richiesta delle commissioni.
  La  cancellazione  dei richiedenti dalle graduatorie e' determinata
da:
    domanda in tal senso;
    rinuncia alla concessione del mutuo;
    mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta.
  Le  graduatorie  sono  formate  elencando  i  richiedenti in ordine
crescente  di  punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato
in base alla seguente formula:


                  R1+R2+R3+R4+U
                  ------------- x H
                      F+T+S

  Si intende per:
    R1 - reddito annuo lordo;
    R2 - reddito annuo lordo della moglie;
    R3 - somma dei redditi annui lordi dei figli;
    R4 - somma dei redditi annui lordi di altri familiari;
    U - numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per
i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione
militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o ex INCIS/militare;
    F  -  numero  dei  componenti  il  nucleo  familiare  convivente,
compreso il richiedente;
    T   -  numero  dei  trasferimenti  o  degli  imbarchi  effettuati
d'autorita'  o  a  domanda,  esclusa la prima assegnazione, che hanno
comportato variazione del comune della sede di servizio;
    S - numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di
assunzione (approssimato all'unita);
    H  -  coefficiente  relativo  a  gravi  invalidita'  o infermita'
permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare convivente.
  Le  commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati
ed  acquisito  ogni  altro possibile elemento di giudizio, deliberano
circa   l'applicazione   del   coefficiente  H  per  i  soggetti  con
invalidita'  non  inferiore  al  75%.  Esso  e'  pari  a 0,8 per ogni
invalido, ed e' pari a 1 in ogni altra ipotesi.
  In caso di parita', costituiscono elementi di precedenza, in ordine
prioritario:
    il maggior numero di familiari a carico;
    il  minor  reddito  annuo  lordo complessivo del nucleo familiare
convivente.
4.  Modalita'  amministrative  per  la concessione e l'estinzione del
                               mutuo.
  Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioe' la quota parte dei
canoni   di  locazione  degli  alloggi  di  servizio  e  le  rate  di
ammortamento  dei  mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di
spesa  del  Ministero  della  difesa finalizzato alla concessione dei
mutui del fondo-casa.
  L'ammontare  del  fondo  viene  ogni  anno  ripartito  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  e degli affari finanziari per ciascuna Forza
armata,  in  proporzione  alla  quota degli introiti dei canoni degli
alloggi  di  servizio  gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui
precedentemente  concessi  al  proprio  personale. La ripartizione in
ambito  Forza  armata per ciascuna categoria di personale al quale si
riferiscono   le   graduatorie  e'  effettuata  in  proporzione  alla
effettiva  consistenza  numerica  del  personale  utilizzatore  degli
alloggi  di  servizio.  In  entrambi  i  casi  si assumono a base dei
calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.
  Qualora  nella  formazione delle singole graduatorie per il secondo
semestre  non risultino assegnatari in numero sufficiente ad esaurire
i  fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in
misura  proporzionale,  per  soddisfare  il  personale iscritto nelle
altre graduatorie.
  Per   la  gestione  e  l'erogazione  del  mutuo  e'  stipulata  una
convenzione  con  un  istituto  di  credito  che assicuri il servizio
sull'intero  territorio  nazionale.  L'utilizzo  delle  risorse  e la
concessione  dei  singoli  mutui  sono  disposti  dalla  Direzione di
amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica
del  suddetto  Istituto.  La  direzione di amministrazione interforze
esplica le seguenti funzioni:
    amministrativa,  svolta  in  contabilita' speciale, per la tenuta
dei  conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze;
    di  controllo  sull'attivita' svolta dall'istituto di credito, in
relazione alle clausole recate dalla convenzione.
  L'effettiva erogazione del finanziamento, e', peraltro, subordinata
all'esito    positivo    dell'istruttoria   tecnico-legale   esperita
dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura:
    l'analisi   finanziaria   delle   capacita'   di   rimborso   del
richiedente;
    la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie;
    la  gestione  amministrativa  dei finanziamenti per l'intera loro
durata;
    il  versamento  delle rate di ammortamento, indipendentemente dal
regolare  assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo
la clausola cosiddetta del «non riscosso per riscosso»;
    il   rendiconto   contabile   al  Ministero  della  difesa  delle
operazioni svolte.
  L'istituto  convenzionato puo' erogare mutui integrativi applicando
il tasso di mercato.

      
                                                          (Allegato B
                                                     art. 5, comma 2)

                         MODELLO DI DOMANDA
  Oggetto:  Domanda  di  assegnazione  di  mutuo  del  fondo-casa per
(a)....
(b)                                      Roma
  Il sottoscritto (c) .... nato a .... il ................
in servizio presso (d) ....tel. (e) .......
residente a .... in via/piazza .... n. ........
cod.  fiscale  ....  chiede l'assegnazione di un mutuo del fondo-casa
per (a) .... di Euro .............. (....)
  Dichiara in proposito:
    di aver preso visione del «Regolamento di gestione e utilizzo del
fondo-casa»;
    di   essere   a  conoscenza  delle  norme  in  esso  contenute  e
particolarmente  di quelle riguardanti l'assegnazione, la concessione
e l'estinzione di mutui gli obblighi connessi con la utenza;
    di  conoscere  la convenzione stipulata con l'istituto di credito
per l'erogazione e l'estinzione del debito.
  Allo scopo fornisce i seguenti elementi di valutazione:
1.  Reddito  annuo  lordo complessivo del nucleo familiare convivente
Euro ...., di cui (f):
    proprio Euro ...............................;
    della moglie Euro ..........................;
    dei figli Euro .............................;
    di altri familiari Euro ....................;
2. Utenza di alloggi di servizio (esclusi APP, SLI e ASC):


=====================================================================
  Localitą        Tipo di            Data        Data di rilascio
               alloggio (g)    di assegnazione
---------------------------------------------------------------------
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

3. Composizione del nucleo familiare convivente (h):


=====================================================================
Cognome    Nome    Data di      Relazione      A carico      codice
                   nascita     di parentela    (si / no)     fiscale
---------------------------------------------------------------------
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

    per un totale di ........... componenti, compreso il richiedente;
4. Numero dei trasferimenti o imbarchi: ....;
5. Anzianita' di servizio: anni .... mesi ....;
6.   Numero  dei  componenti  il  nucleo  familiare  con  invalidita'
permanenti (i);
7. Il richiedente, il coniuge convivente o altro componente il nucleo
familiare (1):
    non  e'  proprietario  nel  territorio  nazionale  di un alloggio
privato,  per  cui  richiede  il  mutuo per acquisto o costruzione in
localita' .... (prov. .....);
    e'  proprietario  nel  territorio  nazionale  di  un  alloggio  o
porzione  di  alloggio  privato,  il  cui  valore dichiarato, ai fini
dell'imposta  comunale  sugli  immobili (ICI), sia inferiore a 30.000
euro;
    e'  proprietario  nel  territorio  nazionale di un unico alloggio
privato  in  localita'  .... (prov. .....), per cui richiede il mutuo
per estinguere altro mutuo gia' contratto ad esso relativo.
8. Varie:
  allegati (1):
    stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
    n.  ...  dichiarazioni  dei  redditi  dei  componenti  il  nucleo
familiare convivente;
    documentazione comprovante anzianita' di servizio e trasferimenti
o imbarchi;
    documentazione comprovante il mutuo contratto per l'acquisto o la
costruzione della prima casa di proprieta';
    documentazione sanitaria comprovante invalidita' permanenti;
    altro: ....
      Localita' .................
                                         Data .....................
  Firma del richiedente

    (a)  motivazione della richiesta di mutuo (acquisto, acquisto con
ristrutturazione, costruzione, estinzione mutuo);
    (b)  Stato  Maggiore  di  Forza  armata/Direzione generale per il
personale civile;
    (c) grado o qualifica, cognome e nome;
    (d) Comando/Ente presso il quale e' effettivo il richiedente;
    (e) numero telefonico militare e/o civile del richiedente;
    (f)  indicare nei vari alinea l'entita' dei redditi lordi annui e
allegare,  per  ciascun  componente  del  nucleo familiare, copia dei
modelli utilizzati per la piu' recente dichiarazione dei redditi;
    (g)   specificare   se   demaniale   (ASIR,  ASGC,  ASI,  AST)  o
IACP/militare (ex INCIS);
    (h)  elencare  nell'ordine:  moglie,  figli e altri familiari. In
caso di variazioni del nucleo familiare successive alla presentazione
della   domanda,   il   richiedente  e'  tenuto  a  darne  tempestiva
comunicazione;
    (i)  ai  fini  della  graduatoria  e'  valido un coefficiente di'
inabilita' non inferiore al 75%;
    (l) depennare le voci che non interessano.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google
Web www.forzearmate.org

 

 


Iscriviti alla nostra NEWS LETTER gratuita!

Periodicamente ti informeremo sulle novita' di interesse del personale, e della Difesa in generale!