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10/03/1987 Num. 100
(in
Gazz. Uff., 23 marzo, n. 68)
Norme
relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo
1
1.
A decorrere dal 1º gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di
aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento
economico previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come
sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
2. Il predetto trattamento è ridotto:
a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di
permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto; b) ad un terzo, se il trasferimento è
disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.
3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al
personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete
al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in
caserma. 4. La
programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito
degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di
bilancio. 5. Il coniuge
convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo
in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad
essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le
rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in
mancanza, nella sede più vicina.
Articolo
2
1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire
40 miliardi per il 1987 ed in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per il 1987, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, utilizzando parzialmente la voce: Nuovi ordinamenti della scuola
secondaria superiore a realizzazione di interventi, strutture e quanto altro
occorrente per l'aggiornamento dei docenti; quanto a ciascuno degli anni
1988-1989 si provvede: quanto a lire 20 miliardi parzialmente utilizzando
l'accantonamento: Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; quanto a
lire 50 miliardi per il 1988 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Misure
di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo;
quanto a lire 50 miliardi per il 1989 parzialmente utilizzando
l'accantonamento: Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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