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MILITARI MAGAZINE
Numero
zero - Febbraio 2008
Le
massime giuridiche del mese.
UTILIZZO SOSTANZE STUPEFACENTI, CONGEDO ILLEGITTIMO
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Sent. n° 357/2007 Un unico
ed isolato episodio di assunzione di sostanze
stupefacenti, che non abbia lasciato tracce
organiche e non abbia avuto ripercussione alcuna sul
servizio, non integra il livello minimo di disvalore
che deve comunque connotare il fattoArt. 4 della L.
28 agosto 2004 n. 226, alla lett. g) del comma 1,
l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
stupefacenti esclude il reclutamento, e quindi
comporta anche il proscioglimento della ferma, ex
art. 14 del D.L.vo n. 215/01, nel testo introdotto
dal D.L.vo n. 197/05: ciò che la norma
ragionevolmente vuol dire, infatti, è che non
occorre che il soggetto sia un consumatore abituale
di stupefacenti, ma non anche, all'estremo opposto,
che un unico, isolato accertamento diagnostico da
prelievo possa essere considerato come
inequivocabile segno di inaffidabilità, non essendo
da escludere, come si sostiene, la possibile
evenienza di circostanze del tutto casuali e
destinate a non ripetersi.
LA MOTIVAZIONE DEL
TRASFERIMENTO È NECESSARIA C.D.S. 1975/2007Nei
provvedimenti attinenti alla mobilità del personale
militare, un principio di civiltà giuridica di
carattere elementare vuole che in ogni caso queste
esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse
vengano in qualche modo evidenziate.Pertanto, una
motivazione sintetica ed inespressiva, come nella
specie, di “esigenze di servizio” non può essere
ritenuta sufficiente; altrimenti si verificherebbe
una assoluta incontrollabilità della stessa loro
esistenza.
AVVICINAMENTO CONIUGE DEL MILITARE, NECESSARIA
CONVIVENZA C.D.S. 1974/2007Art. 1, comma 5, della
legge n. 100 del 1987: occorre, infatti, che, al
momento del trasferimento del militare, il coniuge
dello stesso debba essere convivente con il medesimo
ed impiegato di ruolo di un'amministrazione statale.
E ciò in perfetta aderenza con la “ratio” che sta
alla base del principio che ha ispirato la norma
stessa, che è quella di evitare, per quanto è
possibile, lo smembramento materiale di una
famiglia, allorquando esigenze di servizio del
personale militare intervengano a determinare
necessari trasferimenti di autorità.
DOCUMENTI
CARATTERISTICI IMPUGNABILI PER IRRAGIONEVOLEZZA
C.D.S. 4204/2000Nel caso in cui un ufficiale sia
stato valutato con valutazioni ottimali sia
precedentemente che successivamente a quella
impugnata, vi può essere una censura di quest'ultima
sotto il profilo della ragionevolezza.
REATO
MILITAREMINACCIA A INFERIORE –ART. 196 C.P.M.P.
COMMA 1 CASS. PEN. SEZ. I, (UD. 16-11-2006)
28-12-2006, N. 42367La frase imputata: "...da oggi
stai attento a come ti muovi, ti controllerò tutti i
peli del cu ...".La prospettazione di un male futuro
ed ingiusto - la cui verificazione dipende dalla
volontà dell'agente - può derivare anche
dall'esercizio di una facoltà legittima, quando la
stessa sia, tuttavia, utilizzata per scopi diversi
da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla
legge, non essendo, peraltro, necessario che il bene
tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente
leso, essendo sufficiente che il male prospettato
possa incutere timore nel soggetto passivo,
menomandone la sfera della libertà morale (v. Cass.,
Sez. 5^, sent. n. 8251 del 26/1/2006, RV. 233226;
Sez. 5^, sent. n. 4633 del 18/12/2003, rv 228064).
Nè può avere fondamento l'affermazione che la frase
minacciosa aveva il carattere di semplice
prospettazione di un atteggiamento puntiglioso e
scrupoloso che sarebbe stato tenuto dall'imputato
nei confronti dell'inferiore nell'eventualità che
questi fosse incorso in qualche mancanza, allorchè,
come nella fattispecie, la valenza intimidatrice
dell'espressione usata, al di là della palese
volgarità della stessa, travalichi e ponga in ombra
qualsiasi funzione di stimolo al puntuale rispetto
della disciplina, che possa derivare dal rapporto
gerarchico intercorrente fra imputato e parte lesa.
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