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MILITARI MAGAZINE
Numero
zero - Febbraio 2008
Missioni, indennità forfettaria. Assolti i militari
indagati.
Dal
Centro Studi Diritto Militare - www.forzearmate.org
-
www.sideweb.org.
La
durata del periodo di missione è determinata
dall'Autorità che la dispone ed, al riguardo, è
irrilevante il fatto che il militare non si rechi
immediatamente sul luogo di missione o che inizi il
viaggio in ritardo.
Il
militare comandato di missione deve solo rispettare
l'ora ed il giorno presentandosi sul luogo in cui
dovrà svolgere la missione stessa. Non è, infatti,
obbligato a raggiungere immediatamente il luogo
della missione e/o a seguire la via più breve
allorquando non ci siano delle disposizioni oppure
ordini in tal senso.A questo proposito, la Procura
Militare di La Spezia ha aperto centinaia di
procedimenti penali in ordine ai reati di falso (220
c.p.m.p.) e truffa (234 c.p.m.p.) e,
successiva-mente, a seguito della modifica del capo
di imputazione, anche di disobbedienza (173
c.p.m.p.). L'indagine è nata dal fatto che i vari
Comandi delle Basi del nord ovest disponevano delle
missioni di durata pari o superiori alle 24 ore per
i loro militari che si dovevano recare all'IML di
Milano, dove ci si doveva presentare alla mattina
del giorno prestabilito. In proposito, i Comandi
stessi disponevano la partenza alle ore 13.50 del
giorno prima rispetto a quello prestabilito, senza
che però, al riguardo, venisse imposto ai militari
interessati di recarsi immediatamente sul luogo
della predetta missione. Sennonchè, la Procura
Militare di La Spezia, proprio perché i militari non
raggiungevano immediatamente il luogo di missione,
ha aperto i procedi-menti penali, ipotizzando che,
una partenza in ritardo, rispetto a quella indicata
sul foglio di viaggio, come anche il non recarsi
immediatamente sul luogo della missione, avrebbe
avuto riflessi anche sull'inizio della missione e,
quindi, sulla sua durata prevista pari o superiore
alle 24 ore, con conseguente venir meno del diritto
al rimborso forfettario di cui all'art. 7, comma 9,
del d.p.r. 163/2002. Successivamente, a seguito di
un difetto di giurisdizione totale (che illustreremo
nel prossimo numero), tali procedimenti sono stati
rimessi presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria
competente territorialmente.Il Giudice per l'Udienza
Preliminare presso il Tribunale di Ferrara, una
delle Autorità Giudiziarie Ordinarie competenti, è
giunto alla seguente decisione: che il militare
pervenuto ben avrebbe potuto effettuare delle
digressioni rispetto a quella che sarebbe stata la
via più breve, senza che da ciò potessero derivare
per lo stesso conseguenze, purchè la missione che
gli era stata comandata fosse stata effettivamente e
puntualmente adempiuta. Ne deriva che una volta
partito da Poggio Renatico (FE), il ******* poteva
recarsi non subito a Milano ma portarsi in altre
località…. Del resto, che la prevista durata della
missione fosse pari o superiore ad un giorno lo si
evince dallo stesso foglio di viaggio ove ciò è
espressamente indicato.Peraltro, vi è stato un
Magistrato che non ha esercitato nemmeno l'azione
penale, posto che ha subito formulato molteplici
richieste di archiviazione, in seguito tutte accolte
dal GIP.D'altra parte, anche il Tribunale Militare
di La Spezia, in riferimento ai procedimenti penali
rimasti ivi pendenti per i reati di truffa e
disobbe-dienza, ciò a seguito di un difetto di
giurisdizione parziale (che illustrere-mo nel
prossimo numero) ha pronun-ciato n. 3 sentenze di
assoluzione. Al riguardo, ci si riserva di rendere
note le motivazioni della sentenza quando le stesse
verranno depositate.Inoltre, giova rilevare, sempre
in riferimento ai procedimenti penali di cui sopra,
che anche il Giudice per l'Udienza Preliminare
presso il Tribunale di Pisa, ossia un'altra delle
Autorità Giudiziarie Ordinarie competenti a seguito
del succitato difetto di giurisdizione totale, ha
emesso di recente una sentenza di non luogo a
procedere perché il fatto non sussiste ed, al
riguardo, ci si riserva di rendere note le
motivazioni di siffatta sentenza appena
possibile.Giova, ancora, rilevare che le stesse
Autorità Militari, esaminati tali provvedimenti
giurisdizionali e, soprattutto, i fatti in
contestazione ivi descritti, sono giunti alla
decisione di non procedere all'applicazione di
sanzioni disciplinari di stato e di corpo.F. B..
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