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Numero zero - Febbraio 2008

 

Missioni, indennità forfettaria. Assolti i militari indagati.

Dal Centro Studi Diritto Militare - www.forzearmate.org - www.sideweb.org.

La durata del periodo di missione è determinata dall'Autorità che la dispone ed, al riguardo, è irrilevante il fatto che il militare non si rechi immediatamente sul luogo di missione o che inizi il viaggio in ritardo.

Il militare comandato di missione deve solo rispettare l'ora ed il giorno presentandosi sul luogo in cui dovrà svolgere la missione stessa. Non è, infatti, obbligato a raggiungere immediatamente il luogo della missione e/o a seguire la via più breve allorquando non ci siano delle disposizioni oppure ordini in tal senso.A questo proposito, la Procura Militare di La Spezia ha aperto centinaia di procedimenti penali in ordine ai reati di falso (220 c.p.m.p.) e truffa (234 c.p.m.p.) e, successiva-mente, a seguito della modifica del capo di imputazione, anche di disobbedienza (173 c.p.m.p.). L'indagine è nata dal fatto che i vari Comandi delle Basi del nord ovest disponevano delle missioni di durata pari o superiori alle 24 ore per i loro militari che si dovevano recare all'IML di Milano, dove ci si doveva presentare alla mattina del giorno prestabilito. In proposito, i Comandi stessi disponevano la partenza alle ore 13.50 del giorno prima rispetto a quello prestabilito, senza che però, al riguardo, venisse imposto ai militari interessati di recarsi immediatamente sul luogo della predetta missione. Sennonchè, la Procura Militare di La Spezia, proprio perché i militari non raggiungevano immediatamente il luogo di missione, ha aperto i procedi-menti penali, ipotizzando che, una partenza in ritardo, rispetto a quella indicata sul foglio di viaggio, come anche il non recarsi immediatamente sul luogo della missione, avrebbe avuto riflessi anche sull'inizio della missione e, quindi, sulla sua durata prevista pari o superiore alle 24 ore, con conseguente venir meno del diritto al rimborso forfettario di cui all'art. 7, comma 9, del d.p.r. 163/2002. Successivamente, a seguito di un difetto di giurisdizione totale (che illustreremo nel prossimo numero), tali procedimenti sono stati rimessi presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente territorialmente.Il Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Ferrara, una delle Autorità Giudiziarie Ordinarie competenti, è giunto alla seguente decisione: che il militare pervenuto ben avrebbe potuto effettuare delle digressioni rispetto a quella che sarebbe stata la via più breve, senza che da ciò potessero derivare per lo stesso conseguenze, purchè la missione che gli era stata comandata fosse stata effettivamente e puntualmente adempiuta. Ne deriva che una volta partito da Poggio Renatico (FE), il ******* poteva recarsi non subito a Milano ma portarsi in altre località…. Del resto, che la prevista durata della missione fosse pari o superiore ad un giorno lo si evince dallo stesso foglio di viaggio ove ciò è espressamente indicato.Peraltro, vi è stato un Magistrato che non ha esercitato nemmeno l'azione penale, posto che ha subito formulato molteplici richieste di archiviazione, in seguito tutte accolte dal GIP.D'altra parte, anche il Tribunale Militare di La Spezia, in riferimento ai procedimenti penali rimasti ivi pendenti per i reati di truffa e disobbe-dienza, ciò a seguito di un difetto di giurisdizione parziale (che illustrere-mo nel prossimo numero) ha pronun-ciato n. 3 sentenze di assoluzione. Al riguardo, ci si riserva di rendere note le motivazioni della sentenza quando le stesse verranno depositate.Inoltre, giova rilevare, sempre in riferimento ai procedimenti penali di cui sopra, che anche il Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Pisa, ossia un'altra delle Autorità Giudiziarie Ordinarie competenti a seguito del succitato difetto di giurisdizione totale, ha emesso di recente una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste ed, al riguardo, ci si riserva di rendere note le motivazioni di siffatta sentenza appena possibile.Giova, ancora, rilevare che le stesse Autorità Militari, esaminati tali provvedimenti giurisdizionali e, soprattutto, i fatti in contestazione ivi descritti, sono giunti alla decisione di non procedere all'applicazione di sanzioni disciplinari di stato e di corpo.F. B..

 

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