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<<PENSIONE PRIVILEGIATA E
CAUSE DI SERVIZIO>>
Di seguito pubblichiamo un
approfondimento di Milano Finanza e la nota dell'Inpdap, sempre
in materia di riconoscimento della pensione privilegiata, a
seguito di riconoscimento di causa di servizio, anche senza il
presupposto dell'idoneita' al servizio stesso.
Con l'occasione, dato che si
parla di pensione privilegiata e causa di servizio, mettiamo a
disposizione anche il nuovo D.P.R. nr. 282 datato 18/9/2006,
relativo alla modifica dei componenti del Comitato di Verifica
per le cause di Servizio.
Sideweb, 27/11/2006
La nostra professionalita' al servizio di tutti.
SCARICA E LEGIG IL D.P.R. NR. 282
DEL 18/9/2006

APPROFONDIMENTO
FONTE: MILANOFINANZA.IT
27/11/2006
(Giovanni
Dami)
Pensione
privilegiata: l'idoneità non è più requisito essenziale ai fini
del riconoscimento.
Nota Operativa 23.11.2006 n° 67
In tema di trattamento pensionistico di
privilegio del personale appartenente al Corpo forestale dello
Stato, al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ed al
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l'Inpdap ha pubblicato la
nota operativa 67/2006 con la quale fornisce istruzioni
operative alle sedi periferiche.
L'Istituto
prende atto del consolidato orientamento della giustizia
amministrativa che, in più occasioni ha affermato il principio
secondo il quale "il trattamento pensionistico di privilegio del
personale in oggetto, potrà essere riconosciuto anche qualora
l’infermità sofferta dall’interessato non abbia determinato
l’inidoneità al servizio del medesimo e ciò in quanto il citato
art. 67 non prevede tra i propri presupposti quello della
inidoneità al servizio".
Tale posizione è
stata successivamente avallata dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale che ha redatto specifico parere in merito.
Alla luce
del nuovo orientamento dell'Inpdap le domande di pensione
privilegiata presentate dal personale in precedenza richiamato
non potranno essere respinte per mancanza del requisito di cui
all'articolo 67 del D.p.r. 1092/73. (Giovanni Dami)
FONTE: MILANOFINANZA.IT
27/11/2006
SEGUE NOTA INPDAP
INPDAP
Istituto Nazione
di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche
(Nota Operativa
23.11.2006 n° 67)
Trattamento pensionistico di privilegio del personale
appartenente al Corpo forestale dello Stato, al Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria ed al Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco.
Con nota n. 46 del
3 agosto 2006 questa Direzione Centrale ha disciplinato,
secondo l’avviso espresso dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale con nota prot. n. 24/VI/0001804 del 19
luglio 2006, il trattamento pensionistico di privilegio del
personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo
forestale dello Stato, al Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria.
A seguito delle
osservazioni pervenute dalle citate forze, effettuati gli
approfondimenti necessari ed acquisito il parere del dicastero
vigilante espresso con nota prot n. 24/VI/0007768 del 16
novembre 2006, questo Istituto rettifica ed integra le proprie
precedenti determinazioni e dispone che il trattamento
pensionistico di privilegio del personale del Corpo forestale
dello Stato, dei Vigili del fuoco e del Dipartimento della
Amministrazione penitenziaria sia definito in applicazione
dell’art. 67 del DPR 1092/73.
Pertanto,
analogamente a quanto già disposto per i militari e per la
Polizia di Stato, il trattamento pensionistico di privilegio
del personale in oggetto, potrà essere riconosciuto anche
qualora l’infermità sofferta dall’interessato non abbia
determinato l’inidoneità al servizio del medesimo e ciò in
quanto il citato art. 67 non prevede tra i propri presupposti
quello della inidoneità al servizio.
Per quanto attiene
agli aspetti procedurali si fa riserva di emanare specifiche
disposizioni con successiva nota operativa.
IL
DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
f.to Dr. Gala
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Tessera 2006/07


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