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<<RICORSO - NUOVA INIZIATIVA LEGALE SULL'ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE DI RIORDINO - MARESCIALLI DI ESERCITO, AERONAUTICA E MARINA>>
 

Pagina aggiornata il 31 dicembre 2006

 


COME PREVISTO E AMPIAMENTE ANNUNCIATO SU QUESTE PAGINE, IL 31 DICEMBRE 2006
SI E' CONCLUSA LA RACCOLTA DEL RICORSO.


L'iniziativa legale promossa dalla Sideweb in merito al ricorso “Art. 19 d.lgs. 82/2001” ha avuto un larghissimo consenso, trovando un considerevole numero di adesioni.

In merito a quanto sopra, si informano i gentili utenti che la raccolta avrà  termine  il giorno 31 dicembre 2006.

Al compimento della raccolta lo studio legale provvederà ad un ultimo controllo formale dei documenti e quindi al deposito del ricorso presso il T.A.R. competente.

Si coglie l’occasione per informare quanti ci hanno contattato (in particolare personale della Marina Militare) comunicandoci che sono ancora in attesa delle proprie rideterminazioni delle anzianità, che sarà nostra cura valutare la possibilità di presentare successivamente un altro ricorso alle stesse condizioni del presente, al fine di garantire anche a questi ultimi la partecipazione in forma collettiva.

I ritardatari, interessati a partecipare al ricorso, devono pertanto farlo subito. Tutta la documentazione per aderire al  ricorso e' disponibile qui: e va spedita entro fine anno 2006. Saranno comunque accettati tutti i ricorsi che perverranno nei prossimi giorni, e spediti sotto questa data.

Sara' cura di Sideweb informare tutti gli aderenti dell'accettazione del ricorso e dell'avvenuta presentazione al T.a.r., che avverra' entro breve tempo.

SideWeb, 31/12/2006
 

 

NOVITA' SUL "FATIDICO" ART. 19 - D.LGS. NR. 82/01, RELATIVO ALL'ASSEGNO  PERSONALE PENSIONABILE DI RIORDINO
 

 

La documentazione necessaria la scarichi da qui:
(I file da spedirci sono numerati da 1 a 4)


 


E' importante firmare tutti i documenti necessari.. Leggere l'avviso....

 

A seguito di quanto accaduto circa l’attività legislativa “naufragata” in Parlamento relativa al “Riordino delle Carriere” e considerate le grandi delusioni di coloro che attendevano con fiducia la nuova legge tanto promessa che avrebbe dovuto sanare una serie di sperequazioni venutesi a creare con i precedenti decreti legislativi, numerosi utenti ci hanno contattato ricordandoci dell’annosa nonché ancora insoluta vicenda che riguarda il fatidico “art. 19 del d. lgs. 82/01”. 
 

Breve cronistoria:

Con l’introduzione del d.lgs. 28 Febbraio 2001, n. 82, fu previsto, per i Sottufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2000 inquadrati nel ruolo dei Marescialli ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 12 Maggio 1995 n. 196, l’attribuzione, a decorrere dal 15 marzo 2001, di un “assegno personale pensionabile di riordino” pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello superiore (tale emolumento sarebbe stato riassorbito all’atto della promozione al grado superiore). 

Come confermato in più occasioni dagli stessi Vertici della Difesa, esso fu introdotto per bilanciare i differenti sistemi di inquadramenti in ruolo previsti all’epoca con i Decreti Legislativi n. 196 e n. 198 del 1995 per il personale delle Forze Armate e per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare. In particolare, con il decreto legislativo n. 82/2001, il legislatore, anziché prevedere per il personale delle FF.AA. le stesse promozioni adottate per il personale del ruolo degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Appuntati delle Forze di Polizia, “per motivi di carattere organizzativo e funzionale” introdusse a favore dei Sottufficiali “disallineati” delle FF.AA. una serie di benefici economici, fra i quali, appunto, l’emolumento in parola.

Pur tuttavia, tali istituti economici, che sotto il profilo prettamente teorico avrebbero dovuto rappresentare una funzione “calmieratrice” per compensare il grado non riconosciuto ai sottufficiali dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina con il decreto legislativo n. 196/95, non apparve sufficiente ad assicurare il superamento dei disallineamenti evidenziati. 

Per le succitate finalità in data 27 luglio 2004 è stata approvato il “Riallineamento” - legge n. 186/2004 di conversione del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136 -.

In particolare l’art. 1-bis ha previsto, per il personale militare già inquadrato nei ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, l’inquadramento in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A,B,C,D,E,F e G, allegate al decreto di conversione. 

Pertanto, per effetto di tale inquadramento, è determinata, per il personale in questione, la promozione al grado superiore ovvero, in alternativa, la rideterminazione dell’anzianità giuridica (“ai soli effetti giuridici” in quanto la decorrenza del trattamento economico è stabilita al 1° gennaio 2003 dal comma 16 dello stesso art. 1-bis della citata legge).

Nonostante quanto sopra, la DGPM stabilì che tale rideterminazione dell’anzianità giuridica non avrebbe dato luogo alla  “rivalutazione” dell’assegno di riordino. In sintesi, gli effetti retroattivi della legge n. 186/2004 non avrebbero coinvolto anche il c.d. “assegno di riordino”. 

In tale contesto appare palesemente illogico riconoscere la retroattività dell’anzianità giuridica ed amministrativa ai fini della promozione e quindi del grado, ma non per la rideterminazione di un emolumento stipendiale quale è l’“assegno personale pensionabile di riordino”. 

È opportuno aggiungere che negli stessi ambienti ministeriali e di Forza Armata tale comportamento inerente la questione in argomento suscitò molteplici perplessità. Infatti, circolavano “voci” e documenti che aprivano lo spazio per “…rideterminare la misura dell’assegno di riordino per i Quadri che per effetto del riallineamento, abbiano conseguito una promozione con decorrenza giuridica antecedente al 31/12/2000 (data di riferimento per la determinazione dell’assegno in parola)…”

In conclusione, ancorché la Legge 186/04 ha stabilito che i benefici economici decorrono dal 01.01.2003, si ritiene che, almeno a partire da questa data, al personale sottufficiale che gli è stata riconosciuta una rideterminazione dell’anzianità di grado divenuta, ai sensi della suddetta legge, antecedente al 01.01.2001 gli sarebbe spettato il trattamento economico del grado superiore.

Per quanto sopra, gli studi legali della Sideweb dopo aver esaminato attentamente tale problematica da Voi rappresentata e considerato che la mancata rideterminazione dell’assegno di riordino risulta essere, tra l’altro, in palese contrasto con quelli che rappresentavano i “principi” del legislatore che ravvisava la necessità di sanare talune sperequazioni avvenute in passato, ritengono fondata la proposizione di un ricorso per chiedere il riconoscimento del diritto a percepire gli arretrati economici conseguenti alla rideterminazione dell’assegno in parola. 

Tra l’altro, per effetto di quanto sopra, si sta continuando a delineare una sempre più grave penalizzazione nei confronti dei Marescialli più anziani che si vedranno nel tempo azzerare fino a 10-15 anni di servizio, sia rispetto ai propri colleghi delle FF.AA. sia rispetto agli omonimi delle FF.PP., talvolta nonostante un curriculum di carriera privo di demeriti e senza aver visto riconosciuto alcun “risarcimento” (quantomeno) di tipo economico. 

Da non sottacersi che l’emolumento in parola andrà ad incidere fortemente anche sul trattamento pensionistico che vede oramai la maggioranza del personale assoggettato al calcolo della “pensione contributiva”.  

A tale iniziativa possono partecipare anche coloro che hanno acquisito il grado di Primo Maresciallo con le aliquote “Straordinaria”, “Suppletiva” ed “Ordinaria” (escludendo coloro che sin dal 2001 hanno percepito il trattamento economico/art. 19 del Primo Maresciallo). 

La Sideweb coglie l’occasione per rammentare che anche coloro che in futuro non volessero rinnovare l’abbonamento annuale manterrebbero comunque il diritto ad essere informati di ogni novità inerente l’iniziativa legale in questione.

 

Di seguito le istruzioni per accedere al ricorso, cliccando su download:

SCARICA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER ADERIRE AL RICORSO - IN FORMATO WINZIP
(I file da spedirci sono numerati da 1 a 4)

 

Per eventuali informazioni sul ricorso contattare il nr. 3472457733 - nei giorni di martedi' e giovedi' dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Pagina aggiornata il 31 dicembre 2006

Sideweb

 

 

 

 
 

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