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<<RICORSO
- NUOVA INIZIATIVA
LEGALE
SULL'ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE DI RIORDINO - MARESCIALLI
DI ESERCITO, AERONAUTICA E MARINA>>
Pagina aggiornata il 31 dicembre
2006
COME PREVISTO E AMPIAMENTE ANNUNCIATO SU QUESTE PAGINE,
IL 31 DICEMBRE 2006
SI E' CONCLUSA LA RACCOLTA DEL RICORSO.
L'iniziativa legale promossa dalla
Sideweb in merito al ricorso “Art. 19 d.lgs. 82/2001” ha
avuto un larghissimo consenso, trovando un considerevole numero di
adesioni.
In merito a quanto sopra, si informano i
gentili utenti che la raccolta avrà termine il giorno
31 dicembre
2006.
Al compimento della
raccolta lo studio legale provvederà ad un ultimo controllo
formale dei documenti e quindi al deposito del ricorso presso il
T.A.R. competente.
Si coglie l’occasione per informare
quanti ci hanno contattato (in particolare personale della
Marina Militare) comunicandoci che sono ancora in attesa delle
proprie rideterminazioni delle anzianità, che sarà nostra cura
valutare la possibilità di presentare successivamente un altro
ricorso alle stesse condizioni del presente, al fine di
garantire anche a questi ultimi la partecipazione in forma
collettiva.
I ritardatari, interessati a partecipare
al ricorso, devono pertanto farlo subito. Tutta la
documentazione per aderire al ricorso e' disponibile qui:
e va spedita entro fine anno 2006.
Saranno comunque accettati tutti i
ricorsi che perverranno nei prossimi giorni, e spediti sotto
questa data.
Sara' cura di Sideweb informare
tutti gli aderenti dell'accettazione del ricorso e
dell'avvenuta presentazione al T.a.r., che avverra' entro
breve tempo.
SideWeb, 31/12/2006
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NOVITA' SUL
"FATIDICO" ART. 19 - D.LGS. NR. 82/01, RELATIVO ALL'ASSEGNO
PERSONALE PENSIONABILE DI RIORDINO
La
documentazione necessaria la scarichi da qui:
(I file da spedirci sono numerati
da 1 a 4)

E'
importante firmare tutti i documenti necessari.. Leggere
l'avviso....
A seguito di quanto accaduto
circa l’attività legislativa “naufragata” in Parlamento relativa
al “Riordino delle Carriere” e considerate le grandi delusioni
di coloro che attendevano con fiducia la nuova legge tanto
promessa che avrebbe dovuto sanare una serie di sperequazioni
venutesi a creare con i precedenti decreti legislativi, numerosi
utenti ci hanno contattato ricordandoci dell’annosa nonché
ancora insoluta vicenda che riguarda il fatidico “art.
19 del d. lgs. 82/01”.
Breve cronistoria:
Con l’introduzione del d.lgs. 28 Febbraio 2001, n. 82, fu
previsto, per i Sottufficiali in servizio alla data del 31
dicembre 2000 inquadrati nel ruolo dei Marescialli ai sensi
dell’art. 34 del d.lgs. 12 Maggio 1995 n. 196, l’attribuzione, a
decorrere dal 15 marzo 2001, di un “assegno personale
pensionabile di riordino” pari alla differenza tra il
livello retributivo di appartenenza e quello superiore (tale
emolumento sarebbe stato riassorbito all’atto della promozione
al grado superiore).
Come
confermato in più occasioni dagli stessi Vertici della Difesa,
esso fu introdotto per bilanciare i differenti sistemi di
inquadramenti in ruolo previsti all’epoca con i Decreti
Legislativi n. 196 e n. 198 del 1995 per il personale delle
Forze Armate e per il personale delle Forze di Polizia ad
ordinamento militare. In particolare, con il decreto legislativo
n. 82/2001, il legislatore, anziché prevedere per il personale
delle FF.AA. le stesse promozioni adottate per il personale del
ruolo degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Appuntati
delle Forze di Polizia, “per motivi di carattere
organizzativo e funzionale” introdusse a favore dei
Sottufficiali “disallineati” delle FF.AA. una serie di benefici
economici, fra i quali, appunto, l’emolumento in parola.
Pur tuttavia, tali istituti economici, che sotto il profilo
prettamente teorico avrebbero dovuto rappresentare una funzione
“calmieratrice” per compensare il grado non riconosciuto ai
sottufficiali dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina con
il decreto legislativo n. 196/95, non apparve sufficiente ad
assicurare il superamento dei disallineamenti evidenziati.
Per le succitate finalità in data 27 luglio 2004 è stata
approvato il “Riallineamento” - legge n. 186/2004 di
conversione del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136 -.
In particolare l’art. 1-bis ha previsto, per il
personale militare già inquadrato nei ruoli marescialli
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ai sensi
dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
e successive modificazioni, l’inquadramento in ordine di ruolo,
nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui
alle tabelle A,B,C,D,E,F e G, allegate al decreto di
conversione.
Pertanto, per effetto di tale inquadramento, è determinata, per
il personale in questione, la promozione al grado superiore
ovvero, in alternativa, la rideterminazione dell’anzianità
giuridica (“ai soli effetti giuridici” in
quanto la decorrenza del trattamento economico è stabilita al
1° gennaio 2003 dal comma 16 dello stesso art. 1-bis della
citata legge).
Nonostante quanto sopra, la DGPM stabilì che tale
rideterminazione dell’anzianità giuridica non avrebbe dato luogo
alla “rivalutazione” dell’assegno di riordino. In
sintesi, gli effetti retroattivi della legge n. 186/2004
non avrebbero coinvolto anche il c.d. “assegno di riordino”.
In tale contesto appare palesemente illogico riconoscere
la retroattività dell’anzianità giuridica ed amministrativa ai
fini della promozione e quindi del grado, ma non per la
rideterminazione di un emolumento stipendiale quale è l’“assegno
personale pensionabile di riordino”.
È opportuno aggiungere che negli stessi ambienti ministeriali e
di Forza Armata tale comportamento inerente la questione in
argomento suscitò molteplici perplessità. Infatti, circolavano
“voci” e documenti che aprivano lo spazio per
“…rideterminare la misura dell’assegno di riordino per i Quadri
che per effetto del riallineamento, abbiano conseguito una
promozione con decorrenza giuridica antecedente al 31/12/2000
(data di riferimento per la determinazione dell’assegno in
parola)…”
In conclusione, ancorché la Legge 186/04 ha stabilito che
i benefici economici decorrono dal 01.01.2003, si ritiene
che, almeno a partire da questa data, al personale sottufficiale
che gli è stata riconosciuta una rideterminazione dell’anzianità
di grado divenuta, ai sensi della suddetta legge, antecedente
al 01.01.2001 gli sarebbe spettato il trattamento economico
del grado superiore.
Per quanto
sopra, gli studi legali della Sideweb dopo aver esaminato
attentamente tale problematica da Voi rappresentata e
considerato che la mancata rideterminazione dell’assegno di
riordino risulta essere, tra l’altro, in palese contrasto con
quelli che rappresentavano i “principi” del legislatore che
ravvisava la necessità di sanare talune sperequazioni avvenute
in passato, ritengono fondata la proposizione di un
ricorso per chiedere il riconoscimento del diritto a percepire
gli arretrati economici conseguenti alla rideterminazione
dell’assegno in parola.
Tra l’altro,
per effetto di quanto sopra, si sta continuando a delineare una
sempre più grave penalizzazione nei confronti dei Marescialli
più anziani che si vedranno nel tempo azzerare fino a 10-15 anni
di servizio, sia rispetto ai propri colleghi delle FF.AA. sia
rispetto agli omonimi delle FF.PP., talvolta nonostante un
curriculum di carriera privo di demeriti e senza aver visto
riconosciuto alcun “risarcimento” (quantomeno) di tipo
economico.
Da non
sottacersi che l’emolumento in parola andrà ad incidere
fortemente anche sul trattamento pensionistico che vede oramai
la maggioranza del personale assoggettato al calcolo della
“pensione contributiva”.
A tale iniziativa possono partecipare anche coloro che hanno
acquisito il grado di Primo Maresciallo con le aliquote
“Straordinaria”, “Suppletiva” ed “Ordinaria” (escludendo coloro
che sin dal 2001 hanno percepito il trattamento
economico/art. 19 del Primo Maresciallo).
La Sideweb
coglie l’occasione per rammentare che anche coloro che in futuro
non volessero rinnovare l’abbonamento annuale manterrebbero
comunque il diritto ad essere informati di ogni novità inerente
l’iniziativa legale in questione.
Di seguito le istruzioni per accedere al
ricorso, cliccando su download:
SCARICA
LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER ADERIRE AL RICORSO - IN FORMATO WINZIP
(I file da spedirci sono numerati da 1 a 4)

Per eventuali
informazioni sul ricorso contattare il nr. 3472457733 - nei
giorni di martedi' e giovedi' dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Pagina aggiornata il 31 dicembre
2006
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