Pubblichiamo alcuni emendamenti alla finanziaria 2008
riguardanti: la nuova decorrenza dei fondi pensione
complementari per il personale delle FF.AA. e delle FF.PP.,
nonche' il transito del personale in esubero del ruolo
marescialli delle FF.AA., nelle Forze di Polizia.
Le problematiche in questione
erano state avanzate dal Co.ce.r. alcuni mesi addietro.
SideWeb s.r.l., 29/10/2007
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GLI
EMENDAMENTI AGLI
ARTICOLI 59 E 94
PRESENTATI ALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE AL DISEGNO DI LEGGE
FINANZIARIA 2008 (A.S. N. 1817)
AGGIORNATO
A VENERDI` 26 OTTOBRE 2007
Art.
59.
59.2
D’Onofrio, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia, il
termine
di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a) della legge 8
agosto
1995, n. 335, e` prorogato fino al
31 dicembre dell’anno in cui entreranno
in
esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti
per detto
personale
nell’ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto
legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni».
Art.
94.
94.1
Saporito, Ramponi, Baldassarri,
Berselli, Saia
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Per le medesime finalita` di
cui al comma 1, per gli anni 2008,
2009 e 2010 e` autorizzato il
transito, a domanda, degli appartenenti ai
ruoli
marescialli, dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica,
in posizione
soprannumeraria
rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze
di
polizia ad ordinamento civile e militare.
Le Forze
di polizia di cui al
presente
comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative,
i
requisiti necessari per le specifiche
professionalita` necessarie e le destinazioni
d’impiego
delle stesse dandone comunicazione al Ministero della
difesa.
Le procedure, le modalita` e i
requisiti per il transito, sono
disciplinati
con
decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministro
dell’interno,
da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge.
Il
personale inviato in soprannumero conserva
lo
stato
giuridico e il trattamento economico in godimento presso le
Forze
armate.
Il trattamento economico del personale transitato,
comprensivo
di
tutte le componenti fondamentali, eventuali od accessorie, e
dei miglioramenti
economici
derivanti dai provvedimenti di concertazione
e` erogato
ed
e` a carico dell’amministrazione
ricevente».
94.2
De Gregorio, Marini Giulio
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Per le medesime finalita` di
cui al comma 1, per gli anni 2008,
2009 e 2010 e` autorizzato il
transito, a domanda, degli appartenenti ai
ruoli
marescialli, dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica,
in posizione
sopannumeraria
rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di
polizia
ad ordinamento civile e militare.
Le Forze
di polizia di cui al presente
comma,
individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i
requisiti
necessari
per le specifiche professionalita`
necessarie e le destinazioni
d’impiego
delle stesse dandone comunicazione al Ministero della difesa.
Le procedure, le modalita` e i
requisiti per il transito, sono
disciplinati
con
decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell’interno,
da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente
legge.
Il
personale inviato in soprannumero conserva lo stato
giuridico
ed
il trattamento economico in godimento presso le Forze armate.
Il
trattamento
economico del personale transitato, comprensivo di tutte le
componenti
fondamentali, eventuali ed accessorie, e dei miglioramenti
26 Ottobre 2007 – 912 – 5ª Commissione
economici
derivanti dai provvedimenti di concertazione
e` erogato ed
e` a
carico
dall’amministrazione ricevente».
94.4
Perrin
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I trasferimenti di cui al comma 3 sono disposti previo
assenso
dell’interessato».