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<<APPROFONDIMENTO GIURIDICO SULLA POSSIBILITÀ DI STABILIZZARE IL PERSONALE PRECARIO DELLA P.A. E DELLE FF.AA. DICEMBRE 2007>>

 



 

Pubblichiamo un nuovo approfondimento giuridico sulla possibilità di stabilizzare il personale precario della Pubbica Amministrazione e delle Forze Armate.

Discuti l'argomento sul BLOG!

 
SideWeb s.r.l., 8/12/2007
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Approfondimento giuridico sulla possibilità di stabilizzare

 

 il personale precario della P.A. e delle FF.AA.

 

DICEMBRE 2007

 

a cura del TV Falcorosso

 

Discuti l'argomento sul BLOG!

 

Dopo aver trattato nel precedente articolo relativo  alle “RIFLESSIONI SULLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO NELLA P.A. E DEL PERSONALE MILITARE  PRECARIO DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA” sulle modalità di approccio alla tematica di applicazione della stabilizzazione al personale militare precario, passiamo dunque ad evidenziare alcuni contenuti giuridici sia in esito alle posizioni contrarie assunte sia come proposta di attuazione da parte del legislatore. 

Dagli interventi dei parlamentari che hanno demolito l’impianto di benefici del comma 519 estensibile al personale militare precario, emergono considerazioni di impossibilità di ricorso ai benefici previsti per il personale della P.A., giustificando che l’approccio di stabilizzazione non può infrangere la normativa speciale, opposizione fatta attraverso la narrazione delle specificità già note dalla legge e decantate a suon d’interpretazioni  che vedono le FFAA escluse dalle disposizioni generali sulle assunzioni nel pubblico impiego .

E’ superfluo e inutile quindi citare a mò di giustificazione la legge 331 del 2000, il d.l. 215 del 2001 e la legge 226 del 2004.

Se l’intento politico è quello di stabilizzare il precariato, allora è lineare che i benefici del pubblico impiego siano estesi per lo spirito racchiuso nel comma 519, anche ai lavoratori in divisa , che fanno parte dell’apparato della P.A.

Quindi non si tratta di porre in essere l’esclusione dei possibili titolati al beneficio, differenziandola e giustificandola con l’esistenza particolare della normativa speciale, ma di ricorrere appunto ad una legge che dia continuità a quella già esistente ovvero ad una legge speciale per le forze armate.

Legge che accogliendo il principio statuito nel comma 519 sia appositamente regolata nell’ambito della legislazione relativa  al personale militare. Non è possibile che un cittadino in uniforme si veda negare i diritti  maturati solo perchè esiste una diversa legislazione, che in forza della volontà legislativa deve essere opportunamente adeguata, studiata ed integrata nel suo corpus legis, cioè nel suo interno, senza che sia necessario sconfinare dal suo ambito.

Non dimentichiamo che è la legge ad essere fatta per l’uomo e non viceversa; non dimentichiamo che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, mentre cosi facendo si commetterebbe uno scempio di illegalità e di grave differenziazione per quella categoria di lavoratori chiamati a difendere le istituzioni, lo Stato, le sue leggi e il suo popolo con impegni e sacrifici di particolare rilevanza, a scapito dei noti dettami Costituzionali .

Pertanto non può ritenersi  attendibile la difesa enunciata in parlamento e in altre sedi, basata sulla differenziazione normativa tra Amministrazioni dello Stato e Forze Armate, come fatto di esclusione della volontà legislativa, ma deve essere dato seguito al processo di stabilizzazione con una procedura che si muove all’interno della legislazione speciale fatta per la particolarità costitutiva delle FFA, muovendosi all’interno dello stesso corpo normativo. 

Non è possibile in seconda analisi che si proceda a stabilizzare particolarmente il personale dell’arma dei carabinieri (forza armata) come forza di polizia , senza considerare l’ulteriore elemento di aggravio e di differenziazione perpetrato a svantaggio dei colleghi delle altre FFAA , in considerazione dell’appartenenza dell’Arma alle FFAA.

Se il 519 è estensibile al personale dei carabinieri a tempo determinato come previsto dall’art. 23 comma 1 del d.l 215 del 2001 in quanto i corpi di polizia partecipano alla ripartizione del fondo per la stabilizzazione del personale precario allora si possono lasciare aperte alcune  soluzioni  che si affiancano al pacchetto legalità:
 

·        stabilizzare personale proveniente dalle FFAA verso le FF OO da aggiornare e formare (eventualmente con apposite  tabelle di equiparazione per grado ruolo, specialità e specializzazioni militari acquisite)[1] 

·        affidare a i militari precari compiti di controllo e di polizia per la sicurezza del paese in apposito corpo o ruolo specifico .[2]
 

Diversamente le opzioni percorribili sono: 

·        stabilizzare il personale precario nella rispettiva FFAA di provenienza in s.p.e. in un ruolo unico o negli altri ruoli in funzione delle vacanze organiche; 

·        mobilizzare verso altre amministrazioni il personale che opta in tal senso, tenendo conto delle professionalità acquisite e dei relativi requisiti necessari per i nuovi incarichi . 

·        Altre soluzioni miste e da studiare in conformità a reali esigenze. 

 

La volontà del legislatore, non dimentichiamolo, deve camminare nei binari dei dettami Costituzionali e non può essere strutturata su elementi di comodo o di convenienza la cui natura porterebbe ad una disparità di trattamento grave . il requisito temporale è un plus che non qualifica lo spiritus legis e di questo se ne deve tenere  debito conto.

Il dibattito sul raggiungimento dei tre anni come citato dal 519, dovrebbe essere superato dal fatto che la stabilizzazione del precariato è un provvedimento di volontà legislativa dove l’elemento essenziale che evidenzia il requisito è proprio l’aver avuto un contratto di lavoro a tempo determinato con la P.A. e non sul fatto limitato alla sua durata, il cui fondamento normato nella finanziaria, non possiede alcun elemento sostanziale a cui fare riferimento giuridico.

Il fattore tempo non è nella fattispecie rilevante quanto il fatto che nella pratica non si espleta in genere un procedura di selezione per assumere personale per  un periodo non  significativo di lavoro e con determinate competenze professionali.

Cosi non si trova differenziazione sostanziale tra chi ha fatto due anni di ferma, chi due e sei mesi o tre, ecc. e sarebbe assurdo fare diversamente in quanto la valutazione quantitativa del tempo è un mero fatto formale, certo con i suoi sviluppi di esperienza, ma che non può generare diversità di trattamento, cosi da escludere il titolare del diritto alla stabilizzazione. Semmai un ordine di graduatoria potrebbe tenerne conto, ma deve essere rapportato agli anni di precariato vissuti per evidenziarne il peso in termini di disagio sopportato.

E’ invece il curriculum professionale militare che andrebbe ad essere valorizzato con le sue componenti di attitudine, incarichi, corsi, missioni, ecc. 

Cosi anche il ricorso di confine ai cinque anni precedenti è un ulteriore altro elemento di differenziazione che non fa altro che porre distanza  tra i beneficiari in violazione dell’art. 3 della Costituzione, togliendo dai benefici proprio coloro che più ne hanno bisogno perchè si sono ridotte al minimo le possibilità di progettare il futuro.
 

Quindi i  presupposti essenziali sono  :          

 

·        aver avuto un contratto a tempo determinato con la P.A.
 

·        aver superato procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

 

 

Requisiti essenziali alla stabilizzazione

 

Questo secondo aspetto  importante e qualificante,  è posto in chiara evidenza nelle procedure di reclutamento nelle FFAA i cui bandi sono pubblicati sulla GU e quindi noti a tutti  come anche  le prove selettive di natura svariata, complessa e rigorosa in considerazione del numero dei partecipanti e del numero degli ammessi. [3]

Questo vale quindi per gli ufficiali che hanno vinto il concorso per l’ammissione ad un ferma biennale, per gli ufficiali ammessi alla ferma prefissata, per i volontari di truppa VFP. A questi andrebbero considerati anche i vincitori di concorsi in s.p.e. che non sono stati ammessi in servizio per mancanza di fondi.

Quanto agli ufficiali e militari richiamati dalla riserva più volte sembra opportuno lasciare anche alla loro volontà la possibilità di rientrare in servizio in quanto le loro competenze essendo appetibili alla FFAA possono avere una possibilità di continuità di servizio più sostanziale  od eventualmente  una tutela di impiego come riservista cosi come inquadrata con più organicità in altri paesi NATO. 

Non solo quindi solo su queste considerazioni interpretative si deve proporre ed agire per una legge speciale di stabilizzazione per il personale militare ma anche su considerazioni di carattere tecnico che individuano i precari storici come quelli che hanno svolto un servizio volontario entro i limiti di ferma, o se si vuole di contratto con la P.A., che a suo tempo erano disponibili come forme di selezione del personale e quindi anche equiparando la precarietà con tutti i colleghi, in funzione della limitatezza temporale del servizio svolto e non solo sulla quantità di servizio prestato, dato che comunque ne potrebbe confermare il vantaggio in altri termini. 

Quello che dovrebbe essere fatto a livello di iniziativa parlamentare nel recepimento delle suddette interpretazioni appare dunque una manifestazione di grande consenso  che proceda alla stabilizzazione in modo serio ed equo ripartendo i benefici ai soggetti interessati, iniziando subito a stabilizzare il personale militare  extra quinquennio cioè quello della fase precedente al periodo previsto dalla finanziaria, che rappresenta il precariato storico per eccellenza e che non comporta gravi squilibri numerici nel totale del personale da stabilizzare. [4]

Non sarebbe malvagia l’idea di affidare ad un team di ufficiali e militari precari l’anello di collegamento tra l’azione legislativa , SMD e la base del personale da stabilizzare, Cosi facendo si creerebbe un clima di serenità e di collaborazione votato a risolvere la questione in forma equilibrata ed efficiente.

Questo team può essere subito investito di tale compito non appena saranno formalizzate le modalità di richiamo in servizio o di stabilizzazione definitiva.  

Non dimentichiamo che il è il precariato storico  che ha vissuto il maggior peso di distanza  dal lavoro  e quindi dalla concretezza nella progettazione di un prossimo futuro e la cui esclusione, come in atto disposta dalla legge finanziaria, renderebbe aperta la definizione dei livelli di violazione Costituzionale particolarmente sulla uguaglianza e  quindi sullo stato di insoddisfazione sociale che si instaurerebbe di conseguenza, dando sfogo a  tentativi legali di interpretazione delle norme in questione. 

Ricorre far presente come anche svariati tentativi di rientrare in servizio sono stati  avanzati dagli interessati sia con specifiche istanze, sia con richieste di applicazioni e interpretazioni specifiche, sia con procedimenti giudiziari dinnanzi la giustizia amministrativa, in ogni caso con manifestazioni di volontà volte alla stabilizzazione che sarebbe veramente opportuno considerare in modo serio e definitivo.[5]

In base alla consistenza numerica e alla copertura finanziaria si può quindi procedere unitamente o separatamente alla stabilizzazione del resto del personale avente diritto , magari in funzione di parametri di anzianità e grado in modo da alimentare correttamente l’immissione in servizio. 

Sul buon andamento della pubblica amministrazione c’è da ricordare che la FA si priva, con l’utilizzo di personale precario, di elementi formati a proprie spese che una volta mandati in congedo devono essere rimpiazzati da nuovi elementi che verranno formati nuovamente con nuove spese, quindi cosi facendo si creano dei vuoti organici che saranno colmati nei tempi successivi necessari per formare i nuovi reclutati ed aspettare che acquisiscano elementi di professionalità che ne determinano un impiego efficiente e sicuro.

Da questo aspetto discuteremo successivamente di come, attualmente, all’interno delle FFAA coesistano fenomeni paradossali ma da lungo tempo accettati. 

Appare chiaro dunque che dal comma 519 scaturiscono una serie di riferimenti interpretativi che se da un lato possono chiedere conferma da parte dei titolari dei diritti maturati alle rispettive amministrazioni, dall’altro possono innescare una mole di richieste di contenzioso nelle sedi giudiziarie. nel caso in cui queste ultime non fossero accolte o non fosse previsto il godimento dei benefici di stabilizzazione a chi potenzialmente ne ha titolo. 

In definitiva  è compito della politica trovare una soluzione a questa condizione di precariato con una molteplicità di interventi il cui fine generale è la stabilizzazione, graduale, ma generale di tutti i precari delle FFAA e del pubblico impiego.  

Successivamente verranno affrontati temi sull’impiego possibile delle FFAA precarie e sui processi di stabilizzazione storici, insiti nella legislazione militare e nella consuetudine attuata dall’A.D. 

Da parte nostra tutta la nostra disponibilità, collaborazione ed esperienza nell’interesse della categoria e del Paese.
 

T. V. Falcorosso

3 dicembre 2007


[1] Inclusione di militari provenienti dalle FFAA è già prevista nei bandi di concorso delle FFOO
 

[2] studio innovativo ed integrale elaborato separatamente.

[3] Cosi non è per tutte le altre amministrazioni pubbliche, per esempio nelle università si sono pubblicati bandi di selezione di personale qualche giorno prima che si svolgessero le prove e poi in pratica si davano i contratti ad personam  facendo perdere tempo agli altri  pochi candidati che si presentavano impegnandosi nelle prove di esame.

“In generale sono da ritenersi esclusi dall'intero processo di stabilizzazione, del personale con rapporti di lavoro flessibile i contratti di lavoro a tempo determinato negli uffici di diretta collaborazione. Questi ultimi sono, infatti, caratterizzati, per loro stessa natura, dalla temporaneità, in quanto legati da un particolare rapporto fiduciario con il vertice politico e, pertanto, sono destinati naturalmente a concludersi con la scadenza del mandato o le dimissioni di questo. Sono, altresì, da ritenersi esclusi i lavoratori in somministrazione utilizzati da pubbliche amministrazioni in quanto il contratto di lavoro, in forza del quale effettuano temporaneamente la prestazione lavorativa presso un soggetto terzo, è stipulato con l'Agenzia di somministrazione.” 

[4] Anche il richiamo temporaneo in servizio può costituire, in ultima analisi, un incentivo a voler affrontare la questione con più incisività,  ma è senza dubbio solo una condizione sospensiva che riproporrebbe il problema successivamente ma che sostanzialmente potrebbe essere tecnicamente attuabile nel caso in cui non si riesca diversamente a portare a termine la stabilizzazione completa.

Fondamento legislativo per le Forze Armate è riportato dall’art. 50 legge 10 aprile 1954, n. 113 e dal decreto legislativo n. 498 del 30 dicembre 1997, mentre la norma corrispettiva che può giustificare il ricorso a quanto previsto per le FFAA  è citata nella legge finanziaria nei requisiti per accedere alla stabilizzazione, prevedendo   per “ coloro che abbiano stipulato un contratto anteriormente alla data del 29 settembre 2006, e che, pertanto, debbono ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio, la stabilizzazione  avverrà successivamente alla scadenza del triennio.”e sarebbe quindi applicabile solo nell’ipotesi in cui venga respinta l’interpretazione che vede con chiarezza l’incostituzionalità del requisito dei tre anni .  

[5] Non è malvagio pensare ad una riesumazione di tali domande avanzate al Ministero della Difesa, anche perché all’epoca di presentazione i requisiti richiesti dalla legislazione in vigore erano tutti soddisfatti, riaprendone i relativi termini consentendone la stabilizzazione.


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