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<<APPROFONDIMENTO
GIURIDICO SULLA POSSIBILITÀ DI STABILIZZARE IL PERSONALE
PRECARIO DELLA P.A. E DELLE FF.AA. DICEMBRE 2007>>
Pubblichiamo un nuovo
approfondimento giuridico sulla possibilità di stabilizzare il
personale precario della Pubbica Amministrazione e delle Forze
Armate.
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Approfondimento giuridico sulla
possibilità di stabilizzare
il personale precario della P.A. e delle FF.AA.
DICEMBRE 2007
a cura del
TV Falcorosso
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Dopo aver
trattato nel precedente articolo relativo alle “RIFLESSIONI
SULLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO NELLA P.A. E DEL
PERSONALE MILITARE PRECARIO DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA” sulle
modalità di approccio alla tematica di applicazione della
stabilizzazione al personale militare precario, passiamo dunque
ad evidenziare alcuni contenuti giuridici sia in esito alle
posizioni contrarie assunte sia come proposta di attuazione da
parte del legislatore.
Dagli interventi
dei parlamentari che hanno demolito l’impianto di benefici del
comma 519 estensibile al personale militare precario, emergono
considerazioni di impossibilità di ricorso ai benefici previsti
per il personale della P.A., giustificando che l’approccio di
stabilizzazione non può infrangere la normativa speciale,
opposizione fatta attraverso la narrazione delle specificità già
note dalla legge e decantate a suon d’interpretazioni che
vedono le FFAA escluse dalle disposizioni generali sulle
assunzioni nel pubblico impiego .
E’ superfluo e
inutile quindi citare a mò di giustificazione la legge 331 del
2000, il d.l. 215 del 2001 e la legge 226 del 2004.
Se l’intento
politico è quello di stabilizzare il precariato, allora è
lineare che i benefici del pubblico impiego siano estesi per lo
spirito racchiuso nel comma 519, anche ai lavoratori in divisa ,
che fanno parte dell’apparato della P.A.
Quindi non si
tratta di porre in essere l’esclusione dei possibili titolati al
beneficio, differenziandola e giustificandola con l’esistenza
particolare della normativa speciale, ma di ricorrere appunto ad
una legge che dia continuità a quella già esistente ovvero ad
una legge speciale per le forze armate.
Legge che
accogliendo il principio statuito nel comma 519 sia
appositamente regolata nell’ambito della legislazione relativa
al personale militare. Non è possibile che un cittadino in
uniforme si veda negare i diritti maturati solo perchè esiste
una diversa legislazione, che in forza della volontà legislativa
deve essere opportunamente adeguata, studiata ed integrata nel
suo corpus legis, cioè nel suo interno, senza che sia
necessario sconfinare dal suo ambito.
Non
dimentichiamo che è la legge ad essere fatta per l’uomo e non
viceversa; non dimentichiamo che tutti i cittadini sono eguali
davanti alla legge, mentre cosi facendo si commetterebbe uno
scempio di illegalità e di grave differenziazione per quella
categoria di lavoratori chiamati a difendere le istituzioni, lo
Stato, le sue leggi e il suo popolo con impegni e sacrifici di
particolare rilevanza, a scapito dei noti dettami Costituzionali
.
Pertanto non può
ritenersi attendibile la difesa enunciata in parlamento e in
altre sedi, basata sulla differenziazione normativa tra
Amministrazioni dello Stato e Forze Armate, come fatto di
esclusione della volontà legislativa, ma deve essere dato
seguito al processo di stabilizzazione con una procedura che si
muove all’interno della legislazione speciale fatta per la
particolarità costitutiva delle FFA, muovendosi all’interno
dello stesso corpo normativo.
Non è possibile
in seconda analisi che si proceda a stabilizzare particolarmente
il personale dell’arma dei carabinieri (forza armata) come forza
di polizia , senza considerare l’ulteriore elemento di aggravio
e di differenziazione perpetrato a svantaggio dei colleghi delle
altre FFAA , in considerazione dell’appartenenza dell’Arma alle
FFAA.
Se il 519 è
estensibile al personale dei carabinieri a tempo determinato
come previsto dall’art. 23 comma 1 del d.l 215 del 2001 in
quanto i corpi di polizia partecipano alla ripartizione del
fondo per la stabilizzazione del personale precario allora si
possono lasciare aperte alcune soluzioni che si affiancano al
pacchetto legalità:
·
stabilizzare personale proveniente dalle FFAA
verso le FF OO
da aggiornare e formare (eventualmente con apposite tabelle di
equiparazione per grado ruolo, specialità e specializzazioni
militari acquisite)
·
affidare a i militari precari compiti di
controllo e di polizia
per la sicurezza del paese in
apposito corpo o ruolo specifico .
Diversamente le
opzioni percorribili sono:
·
stabilizzare il personale precario nella
rispettiva FFAA
di provenienza in s.p.e. in un ruolo unico o negli altri ruoli
in funzione delle vacanze organiche;
·
mobilizzare verso altre amministrazioni
il
personale che opta in tal senso, tenendo conto delle
professionalità acquisite e dei relativi requisiti necessari per
i nuovi incarichi .
·
Altre soluzioni miste
e da studiare in conformità a reali esigenze.
La volontà del
legislatore, non dimentichiamolo, deve camminare nei binari dei
dettami Costituzionali e non può essere strutturata su elementi
di comodo o di convenienza la cui natura porterebbe ad una
disparità di trattamento grave . il requisito temporale è un
plus che non qualifica lo spiritus legis e di questo se
ne deve tenere debito conto.
Il dibattito sul
raggiungimento dei tre anni come citato dal 519, dovrebbe
essere superato dal fatto che la stabilizzazione del precariato
è un provvedimento di volontà legislativa dove l’elemento
essenziale che evidenzia il requisito è proprio l’aver avuto
un contratto di lavoro a tempo determinato con la P.A. e non
sul fatto limitato alla sua durata, il cui fondamento normato
nella finanziaria, non possiede alcun elemento sostanziale a cui
fare riferimento giuridico.
Il fattore tempo
non è nella fattispecie rilevante quanto il fatto che nella
pratica non si espleta in genere un procedura di selezione per
assumere personale per un periodo non significativo di lavoro
e con determinate competenze professionali.
Cosi non si
trova differenziazione sostanziale tra chi ha fatto due anni di
ferma, chi due e sei mesi o tre, ecc. e sarebbe assurdo fare
diversamente in quanto la valutazione quantitativa del tempo è
un mero fatto formale, certo con i suoi sviluppi di esperienza,
ma che non può generare diversità di trattamento, cosi da
escludere il titolare del diritto alla stabilizzazione. Semmai
un ordine di graduatoria potrebbe tenerne conto, ma deve essere
rapportato agli anni di precariato vissuti per evidenziarne il
peso in termini di disagio sopportato.
E’ invece il
curriculum professionale militare che andrebbe ad essere
valorizzato con le sue componenti di attitudine, incarichi,
corsi, missioni, ecc.
Cosi anche il
ricorso di confine ai cinque anni precedenti è un
ulteriore altro elemento di differenziazione che non fa altro
che porre distanza tra i beneficiari in violazione dell’art. 3
della Costituzione, togliendo dai benefici proprio coloro che
più ne hanno bisogno perchè si sono ridotte al minimo le
possibilità di progettare il futuro.
Quindi i presupposti essenziali sono :
·
aver avuto un contratto a tempo determinato con
la P.A.
·
aver superato procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge.
Requisiti essenziali alla stabilizzazione
Questo secondo aspetto
importante e qualificante, è posto in chiara evidenza nelle
procedure di reclutamento nelle FFAA i cui bandi sono pubblicati
sulla GU e quindi noti a tutti come anche le prove selettive
di natura svariata, complessa e rigorosa in considerazione del
numero dei partecipanti e del numero degli ammessi.
Questo vale
quindi per gli ufficiali che hanno vinto il concorso per
l’ammissione ad un ferma biennale, per gli ufficiali ammessi
alla ferma prefissata, per i volontari di truppa VFP. A questi
andrebbero considerati anche i vincitori di concorsi in s.p.e.
che non sono stati ammessi in servizio per mancanza di fondi.
Quanto agli
ufficiali e militari richiamati dalla riserva più volte sembra
opportuno lasciare anche alla loro volontà la possibilità di
rientrare in servizio in quanto le loro competenze essendo
appetibili alla FFAA possono avere una possibilità di continuità
di servizio più sostanziale od eventualmente una tutela di
impiego come riservista cosi come inquadrata con più organicità
in altri paesi NATO.
Non solo quindi
solo su queste considerazioni interpretative si deve proporre ed
agire per una legge speciale di stabilizzazione per il personale
militare ma anche su considerazioni di carattere tecnico che
individuano i precari storici come quelli che hanno svolto un
servizio volontario entro i limiti di ferma, o se si vuole di
contratto con la P.A., che a suo tempo erano disponibili come
forme di selezione del personale e quindi anche equiparando la
precarietà con tutti i colleghi, in funzione della limitatezza
temporale del servizio svolto e non solo sulla quantità di
servizio prestato, dato che comunque ne potrebbe confermare il
vantaggio in altri termini.
Quello che dovrebbe essere
fatto a livello di iniziativa parlamentare nel recepimento delle
suddette interpretazioni appare dunque una manifestazione di
grande consenso che proceda alla stabilizzazione in modo serio
ed equo ripartendo i benefici ai soggetti interessati,
iniziando subito a stabilizzare il personale militare extra
quinquennio cioè quello della fase precedente al periodo
previsto dalla finanziaria, che rappresenta il precariato
storico per eccellenza e che non comporta gravi squilibri
numerici nel totale del personale da stabilizzare.
Non sarebbe
malvagia l’idea di affidare ad un team di ufficiali e militari
precari l’anello di collegamento tra l’azione legislativa , SMD
e la base del personale da stabilizzare, Cosi facendo si
creerebbe un clima di serenità e di collaborazione votato a
risolvere la questione in forma equilibrata ed efficiente.
Questo team può
essere subito investito di tale compito non appena saranno
formalizzate le modalità di richiamo in servizio o di
stabilizzazione definitiva.
Non
dimentichiamo che il è il precariato storico che ha vissuto il
maggior peso di distanza dal lavoro e quindi dalla concretezza
nella progettazione di un prossimo futuro e la cui esclusione,
come in atto disposta dalla legge finanziaria, renderebbe aperta
la definizione dei livelli di violazione Costituzionale
particolarmente sulla uguaglianza e quindi sullo stato di
insoddisfazione sociale che si instaurerebbe di conseguenza,
dando sfogo a tentativi legali di interpretazione delle norme
in questione.
Ricorre far presente come anche
svariati tentativi di rientrare in servizio sono stati avanzati
dagli interessati sia con specifiche istanze, sia con richieste
di applicazioni e interpretazioni specifiche, sia con
procedimenti giudiziari dinnanzi la giustizia amministrativa, in
ogni caso con manifestazioni di volontà volte alla
stabilizzazione che sarebbe veramente opportuno considerare in
modo serio e definitivo.
In base alla
consistenza numerica e alla copertura finanziaria si può quindi
procedere unitamente o separatamente alla stabilizzazione del
resto del personale avente diritto , magari in funzione di
parametri di anzianità e grado in modo da alimentare
correttamente l’immissione in servizio.
Sul buon
andamento della pubblica amministrazione c’è da ricordare che la
FA si priva, con l’utilizzo di personale precario, di elementi
formati a proprie spese che una volta mandati in congedo devono
essere rimpiazzati da nuovi elementi che verranno formati
nuovamente con nuove spese, quindi cosi facendo si creano dei
vuoti organici che saranno colmati nei tempi successivi
necessari per formare i nuovi reclutati ed aspettare che
acquisiscano elementi di professionalità che ne determinano un
impiego efficiente e sicuro.
Da questo
aspetto discuteremo successivamente di come, attualmente,
all’interno delle FFAA coesistano fenomeni paradossali ma da
lungo tempo accettati.
Appare chiaro
dunque che dal comma 519 scaturiscono una serie di riferimenti
interpretativi che se da un lato possono chiedere conferma da
parte dei titolari dei diritti maturati alle rispettive
amministrazioni, dall’altro possono innescare una mole di
richieste di contenzioso nelle sedi giudiziarie. nel caso in cui
queste ultime non fossero accolte o non fosse previsto il
godimento dei benefici di stabilizzazione a chi potenzialmente
ne ha titolo.
In definitiva è
compito della politica trovare una soluzione a questa condizione
di precariato con una molteplicità di interventi il cui fine
generale è la stabilizzazione, graduale, ma generale di tutti i
precari delle FFAA e del pubblico impiego.
Successivamente
verranno affrontati temi sull’impiego possibile delle FFAA
precarie e sui processi di stabilizzazione storici, insiti nella
legislazione militare e nella consuetudine attuata dall’A.D.
Da parte nostra
tutta la nostra disponibilità, collaborazione ed esperienza
nell’interesse della categoria e del Paese.
T. V. Falcorosso
3 dicembre
2007
studio innovativo ed integrale elaborato separatamente.
Cosi non è per tutte le altre amministrazioni pubbliche, per
esempio nelle università si sono pubblicati bandi di
selezione di personale qualche giorno prima che si
svolgessero le prove e poi in pratica si davano i contratti
ad personam facendo perdere tempo agli altri pochi
candidati che si presentavano impegnandosi nelle prove di
esame.
“In generale
sono da ritenersi esclusi dall'intero processo di
stabilizzazione, del personale con rapporti di lavoro
flessibile i contratti di lavoro a tempo determinato negli
uffici di diretta collaborazione. Questi ultimi sono,
infatti, caratterizzati, per loro stessa natura, dalla
temporaneità, in quanto legati da un particolare rapporto
fiduciario con il vertice politico e, pertanto, sono
destinati naturalmente a concludersi con la scadenza del
mandato o le dimissioni di questo. Sono, altresì, da
ritenersi esclusi i lavoratori in somministrazione
utilizzati da pubbliche amministrazioni in quanto il
contratto di lavoro, in forza del quale effettuano
temporaneamente la prestazione lavorativa presso un soggetto
terzo, è stipulato con l'Agenzia di somministrazione.”
Anche
il richiamo temporaneo in servizio può costituire, in ultima
analisi, un incentivo a voler affrontare la questione con
più incisività, ma è senza dubbio solo una condizione
sospensiva che riproporrebbe il problema successivamente ma
che sostanzialmente potrebbe essere tecnicamente attuabile
nel caso in cui non si riesca diversamente a portare a
termine la stabilizzazione completa.
Fondamento
legislativo per le Forze Armate è riportato dall’art. 50
legge 10 aprile 1954, n. 113 e dal decreto legislativo
n. 498 del 30 dicembre 1997,
mentre
la norma corrispettiva che può giustificare il ricorso a
quanto previsto per le FFAA è citata nella legge
finanziaria nei requisiti per accedere alla stabilizzazione,
prevedendo per “
coloro che abbiano stipulato un contratto anteriormente
alla data del 29 settembre 2006, e che, pertanto, debbono
ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio, la
stabilizzazione avverrà successivamente alla scadenza del
triennio.”e sarebbe quindi applicabile solo nell’ipotesi
in cui venga respinta l’interpretazione che vede con
chiarezza l’incostituzionalità del requisito dei tre anni .
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Una legge speciale per le
FF.AA. - Precarie...

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