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Ultimo aggiornamento: domenica 09 dicembre 2007 20.10
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<<PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL CONTRATTO ECONOMICO 2006/07 E NORMATIVO 2006/09 RELATIVO AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE - D.P.R. 11/9/2007 NR. 170>>

  

 


Finalmente e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/10/2007 il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente  delle  Forze  di Polizia ad ordinamento civile e militare  (quadriennio  normativo  2006-2009 e biennio economico 2006-2007) - D.P.R. 11/9/2007, NR. 170.

 

Versione stampabile


SideWeb s.r.l., 18/10/2007
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 Settembre 2007 , n. 170

(GU n. 243 del 18-10-2007  - Suppl. Ordinario n.209)


 

Recepimento   dell'accordo   sindacale   e   del   provvedimento   di
concertazione  per  il personale non dirigente delle Forze di polizia
ad  ordinamento  civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007).
          

Titolo I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  195, recante
"Procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
  Viste  le  disposizioni  degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e  di concertazione da avviare, sviluppare e concludere con carattere
di  contestualita'  per l'adozione di separati decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze
di  polizia  ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche'
il  personale  delle  Forze  armate,  con  esclusione  dei rispettivi
dirigenti  civili  e militari, del personale di leva ed ausiliario di
leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia  di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello  Stato),  per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei  carabinieri  e  Corpo  della  guardia di finanza) e per le Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
  Viste   in  particolare  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 2,
comma 1,  lettere  A)  e  B),  ed  all'articolo 7  del citato decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
  Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica   amministrazione   del   13 luglio   2006,   relativo  alla
"Individuazione   della  delegazione  sindacale  che  partecipa  alle
trattative   per   la   definizione  dell'Accordo  sindacale  per  il
quadriennio  normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il
biennio   2006-2007,   per  gli  aspetti  economici,  riguardante  il
personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato,  Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello
Stato)";
  Vista  l'ipotesi  di  accordo  sindacale  relativa  al  quadriennio
normativo   2006-2009  ed  al  biennio  economico  2006-2007  per  il
personale  non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia  di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello  Stato),  sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni
del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 195 - in data 31 luglio
2007   dalla   delegazione   di   parte  pubblica  e  dalle  seguenti
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
    S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
    S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia
    S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)
    Silp per la CGIL
    Federazione Confederazione CONSAP - ITALIA SICURA (ANIP-USP)
    Federazione  Sindacale  Polizia  Li.Si.Po  So.di.Po  Rinnovamento
Sindacale per l'UGL
    COISP  -  UP  -  FPS  (Coordinamento per l'indipendenza sindacale
delle Forze di polizia
    UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato
per il Corpo della polizia penitenziaria:
    S.A.P.P.E. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
    O.S.A.P.P.    (Organizzazione    Sindacale    Autonoma    Polizia
Penitenziaria
    CISL-FPS/POLIZIA PENITENZIARIA
    UIL-PA/POLIZIA PENITENZIARIA
    S.I.N.A.P.PE. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria
    CGIL-FP/POLIZIA PENITENZIARIA
    S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria
    U.S.P.P. (UGL - FNPP - CLPP - LISIAPP)
    Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.
per il Corpo forestale dello Stato:
    S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale
    UGL/CORPO FORESTALE DELLO STATO
    CISL-FPS/CORPO FORESTALE DELLO STATO
    UIL-PA/CORPO FORESTALE DELLO STATO
    Federazione sindacale forestale SAPECOFS CISAL
    CGIL - FP/CORPO FORESTALE DELLO STATO
    Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR
  Visto  lo  schema  di  provvedimento  di  concertazione relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per
il  personale  non  dirigente  delle  Forze di polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri  e Corpo della guardia di finanza),
concertato  -  ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n.  195 - in data 31 luglio 2007 dalla
delegazione  di  parte  pubblica,  dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, dal Comando generale del Corpo della Guardia di finanza,
dalla  Sezione  COCER  carabinieri,  dalla  Sezione  COCER Guardia di
finanza;
  Visti l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge  finanziaria  per  il  2006), e l'articolo 1, comma 549, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
  Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
  Considerato  che  l'ipotesi  di  accordo  sindacale per le Forze di
polizia  ad  ordinamento  civile  e'  stata  sottoscritta da tutte le
organizzazioni  sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema
di  provvedimento  per le Forze di polizia ad ordinamento militare e'
stato  concertato  con  entrambe  le Sezioni Carabinieri e Guardia di
finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non
sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso
ai  sensi  dell'articolo 7,  commi 4  e  6,  del  decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  3 agosto  2007,  con la quale sono stati approvati, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie e in
assenza  delle  osservazioni  di  cui  ai  commi 4  e  6 del medesimo
articolo 7,  l'ipotesi  di accordo sindacale riguardante il personale
non  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile e lo
schema   di   provvedimento   riguardante  le  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare in precedenza indicati;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con  il Ministro dell'interno, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa,
con  il  Ministro  della  giustizia e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                   Ambito di applicazione e durata

  1. Ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 1,  lettera  a),  del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 195, e successive modificazioni, il
presente  decreto  si applica al personale dei ruoli della Polizia di
Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato,  con  esclusione  dei  rispettivi dirigenti e del personale di
leva.
  2.  Il  presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre  2009  per  la  parte  normativa e dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2007 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri  stipendiali  vigenti.  Dopo  ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica  emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

        
      
                               Art. 2.

                           Nuovi stipendi

  1. Dal  1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre  2004,  n.  301, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il
trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di polizia ad
ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  5 novembre  2004,  n.  301,  e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
    Qualifiche     |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Vice questore      |         |                   |
aggiunto e         |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   150,00|              11,13|          23.308,50
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   144,50|              10,72|          22.453,86
---------------------------------------------------------------------
Commissario e      |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   139,00|              10,31|          21.599,21
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   133,25|               9,88|          20.705,72
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS sostituto     |         |                   |
commissario e      |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   139,00|              10,31|          21.599,21
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS (con 8 anni   |         |                   |
nella qualifica) e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   135,50|              10,05|          21.055,35
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS e qualifiche  |         |                   |
equiparate         |   133,00|               9,86|          20.666,87
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   128,00|               9,49|          19.889,92
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e        |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   124,00|               9,20|          19.268,36
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   120,75|               8,96|          18.763,34
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo|         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica) e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   122,50|               9,09|          19.035,28
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo|         |                   |
e qualifiche       |         |                   |
equiparate         |   120,25|               8,92|          18.685,65
---------------------------------------------------------------------
116,25             |     8,62|          18.064,09|
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente|         |                   |
e qualifiche       |         |                   |
equiparate         |   112,25|               8,33|          17.442,53
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo    |         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica) e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   113,50|               8,42|          17.636,77
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e  |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   111,50|               8,27|          17.325,99
---------------------------------------------------------------------
Assistente e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   108,00|               8,01|          16.782,12
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e    |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   104,50|               7,75|          16.238,26
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche|         |                   |
equiparate         |   101,25|               7,51|          15.733,24

  2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre  2004,  n.  301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il
trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di polizia ad
ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  5 novembre  2004,  n.  301,  e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
    Qualifiche     |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Vice questore      |         |                   |
aggiunto e         |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   150,00|              16,50|          23.373,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   144,50|              15,90|          22.515,99
---------------------------------------------------------------------
Commissario e      |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   139,00|              15,29|          21.658,98
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   133,25|              14,66|          20.763,02
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS sostituto     |         |                   |
commissario e      |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   139,00|              15,29|           1.658,98
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS (con 8 anni   |         |                   |
nella qualifica) e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   135,50|              14,91|          21.113,61
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS e qualifiche  |         |                   |
equiparate         |   133,00|              14,63|          20.724,06
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   128,00|              14,08|          19.944,96
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e        |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   124,00|              13,64|          19.321,68
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   120,75|              13,28|          18.815,27
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo|         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica) e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   122,50|              13,48|          19.087,95
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo|         |                   |
e qualifiche       |         |                   |
equiparate         |   120,25|              13,23|          18.737,36
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   116,25|              12,79|          18.114,08
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente|         |                   |
e qualifiche       |         |                   |
equiparate         |   112,25|              12,35|          17.490,80
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo    |         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica) e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   113,50|              12,49|          17.685,57
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e  |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   111,50|              12,27|          17.373,93
---------------------------------------------------------------------
Assistente e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   108,00|              11,88|          16.828,56
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e    |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   104,50|              11,50|          16.283,19
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche|         |                   |
equiparate         |   101,25|              11,14|          15.776,78

  3.   Dal  1° settembre  2007,  il  valore  del  punto  parametrale,
stabilito  dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  5 novembre  2004, n. 301, e' fissato in euro 164,70 annui
lordi.  Il  trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze di
polizia  ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2,
del  decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301,
e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato
nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
    Qualifiche     |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Vice questore      |         |                   |
aggiunto e         |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   150,00|             127,50|          24.705,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   144,50|             122,83|          23.799,15
---------------------------------------------------------------------
Commissario e      |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   139,00|             118,15|          22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   133,25|             113,26|          21.946,28
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS sostituto     |         |                   |
commissario e      |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   139,00|             118,15|          22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS (con 8 anni   |         |                   |
nella qualifica) e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   135,50|             115,18|          22.316,85
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS e qualifiche  |         |                   |
equiparate         |   133,00|             113,05|          21.905,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   128,00|             108,80|          21.081,60
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e        |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   124,00|             105,40|          20.422,80
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   120,75|             102,64|          19.887,53
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo|         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica) e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   122,50|             104,13|          20.175,75
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo|         |                   |
e qualifiche       |         |                   |
equiparate         |   120,25|             102,21|          19.805,18
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   116,25|              98,81|          19.146,38
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente|         |                   |
e qualifiche       |         |                   |
equiparate         |   112,25|              95,41|          18.487,58
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo    |         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica) e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   113,50|              96,48|          18.693,45
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e  |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   111,50|              94,77|          18.364,05
---------------------------------------------------------------------
Assistente e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   108,00|              91,80|          17.787,60
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e    |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   104,50|              88,83|          17.211,15
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche|         |                   |
equiparate         |   101,25|              86,06|          16.675,88

  
4.    Il    trattamento   stipendiale,   come   rideterminato   dai
commi precedenti,   per   la   quota  parte  relativa  all'indennita'
integrativa  speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento
stesso  ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 1, del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della
base  pensionabile  di  cui  alla  legge  29 aprile  1976,  n. 177, e
successive   modificazioni,   e   dell'applicazione  dell'articolo 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti
e  indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
  5.  Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento
provvisorio   della   retribuzione   previsto,  in  caso  di  vacanza
contrattuale,  dall'articolo 1,  comma 3,  del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

        
      
                               Art. 3.

                     Effetti dei nuovi stipendi

  1. Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
  4.   Le   nuove   misure   del   trattamento   stipendiale  di  cui
all'articolo 2  non  hanno  effetto sulla determinazione delle misure
orarie  del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde
del  compenso  per  lavoro straordinario restano quelle fissate nella
tabella  di  cui  all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

        
      
                               Art. 4.

                       Indennita' pensionabile

  1. A  decorrere  dal  1° ottobre  2007,  le  misure dell'indennita'
mensile  pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate
e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
                      |  Incrementi mensili  | Valori mensili lordi
      Qualifiche      |     lordi (euro)     |        (euro)
=====================================================================
Vice questore aggiunto|                      |
e qualifiche          |                      |
equiparate            |                 13,00|                 812,70
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e    |                      |
qualifiche equiparate |                 12,70|                 797,60
---------------------------------------------------------------------
Commissario e         |                      |
qualifiche equiparate |                 12,60|                 790,30
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e    |                      |
qualifiche equiparate |                 12,10|                 758,30
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore   |                      |
S.U.P.S. e qualifiche |                      |
equiparate            |                 12,30|                 772,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e      |                      |
qualifiche equiparate |                 11,80|                 737,30
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche|                      |
equiparate            |                 11,40|                 714,40
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e      |                      |
qualifiche equiparate |                 11,00|                 692,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e |                      |
qualifiche equiparate |                 11,30|                 711,10
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e      |                      |
qualifiche equiparate |                 10,70|                 669,20
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e |                      |
qualifiche equiparate |                 10,60|                 665,90
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e     |                      |
qualifiche equiparate |                  9,50|                 598,90
---------------------------------------------------------------------
Assistente e          |                      |
qualifiche equiparate |                  8,70|                 545,30
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e       |                      |
qualifiche equiparate |                  8,00|                 500,30
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche   |                      |
equiparate            |                 12,90|                 467,90

        
      
                               Art. 5.


          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

  1. Per  ogni  Forza  di  polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza  dei  servizi  istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come  incrementato  dall'articolo 3  del decreto del Presidente della
Repubblica  19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del
Presidente    della   Repubblica   5 novembre   2004,   n.   301,   e
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
2006,  n.  220,  e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
    a) per l'anno 2007:
      1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
      2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
    b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
      1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
      2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
  2.  Gli  importi  di  cui  alle  lettere a)  e b)  del  comma 1 non
comprendono  gli  oneri  contributivi  e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli  afferenti  all'anno  2007  non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
  3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.

        
      
                               Art. 6.

                       Trattamento di missione

  1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che  utilizzi  il  mezzo  aereo  o  altro  mezzo  non  di  proprieta'
dell'amministrazione  senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una  somma  nel  limite  del  costo  del  biglietto  ferroviario.  Al
personale  autorizzato  i  rimborsi  vengono  effettuati  secondo  le
disposizioni vigenti in materia.
  2.  Al  personale  inviato  in  missione  compete  il  rimborso del
biglietto  ferroviario  di  1a classe, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
  3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate  le  spese  di  pernottamento  in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
  4.  Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del
Presidente  della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche
a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso
di  invio  in  missione  non  connessa  con  particolari attivita' di
servizio  di  carattere  operativo  e che coinvolga anche una singola
unita' di personale.
  5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al  servizio,  dinanzi  ad organi della Magistratura
ordinaria,  militare  o  contabile  ovvero  a  presentarsi  davanti a
consigli  o  commissioni  di  disciplina  o  di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente   nel   caso   di  proscioglimento  o  di  assoluzione
definitiva.  Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di  volta  in  volta,  a  richiesta,  salvo  ripetizione  qualora  il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo  doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al  personale  chiamato  a  comparire,  quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
  6.  Al  personale  sottoposto,  anche  su propria dichiarazione, ad
accertamenti  sanitari,  per  il  quale sia stato redatto il previsto
modello  di  lesione  traumatica  ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni  in  servizio  per  le quali l'Amministrazione abbia iniziato
d'ufficio  il procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete  il  trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
  7.  La  maggiorazione  dell'indennita' oraria di missione, prevista
dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per ogni ora.
  8.  Al  personale  in  trasferta  che  dichiari  di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture
che  consentano  la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai
sensi  della  vigente  normativa,  compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente,  ferma  restando  la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
  9.  L'amministrazione  e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in  missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e   pernottamento,   nel  limite  del  costo  medio  della  categoria
consentita,  nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
L'amministrazione    penitenziaria    trimestralmente   consegna,   a
richiesta,  al personale interessato un prospetto riepilogativo delle
somme  retribuite  o  da  retribuire  relative ai servizi di missione
svolti.
  10. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di  partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e  piu'  conveniente  per  l'amministrazione. Ove la sede di missione
coincida  con  la  localita'  di  abituale  dimora del dipendente, al
personale  compete  il  rimborso  documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
  11.   L'amministrazione,   a   richiesta   dell'interessato,   puo'
preventivamente   autorizzare,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di
viaggio,  la  corresponsione  a  titolo  di  rimborso  di  una  somma
forfetaria  di  Euro  110,00  per  ogni  ventiquattro ore compiute di
missione,   in  alternativa  al  trattamento  economico  di  missione
vigente,   nell'ambito   delle   risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti  capitoli  di  bilancio.  Il  rimborso forfetario non puo'
essere  concesso  qualora  il personale fruisca di vitto o alloggio a
carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle
spese  di  viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso
di  prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore
continuative  e'  corrisposto,  a  titolo  di rimborso, una ulteriore
somma  forfetaria  di Euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema
di  esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio
a  carico  dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di
viaggio.
  12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di
Polizia  ad  ordinamento  civile,  impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi  e  formativi,  il limite di missione continuativa nella
medesima  localita', di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in
trecentosessantacinque giorni.
  13.  Al  personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso,   nell'ambito   delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano  o  dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque  per  impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia   di   servizio   nei   casi   preventivamente  individuati
dall'amministrazione.
  14.  I  visti  di  arrivo  e  di  partenza del personale inviato in
missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o di
altre   Forze   di   Polizia,   sono   attestati   con  dichiarazione
dell'interessato sul certificato di viaggio.

        
      
                               Art. 7.

               Trattamento economico di trasferimento

  1. L'amministrazione,   ove   non   disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti  d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
legge   18 dicembre  1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   provvede   a   stipulare   apposite  convenzioni  con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
  2.  Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio,  ne  abbia  titolo  in relazione all'incarico ricoperto, ed
abbia   presentato   domanda   per   ottenerlo,  ove  prevista,  puo'
richiedere,  dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di  fattura  quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo   massimo  di  Euro  775,00  mensili,  fino  all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  alla  elevazione  proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.    A    richiesta    dell'interessato   il   rimborso   previsto
dall'articolo 1,  comma 3,  della  legge  29 marzo  2001, n. 86, puo'
essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi
restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5.  Al  personale  con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non  fruisca  dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di  alloggi  forniti  dall'amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica
soluzione,  all'atto  del  trasferimento  del  nucleo familiare nella
nuova  sede  di  servizio,  o  nelle  localita' viciniori consentite,
un'indennita'  di  Euro 1500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura  di  Euro  775,00  al  personale  senza famiglia a carico o al
seguito.
  6.  Il  personale  trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il
diritto  alle  indennita'  ed  ai  rimborsi  previsti dalla normativa
vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio
eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio
all'estero.
  7.  In  caso  di  assunzione  e  rilascio  di  alloggio di servizio
connesso  con  l'incarico,  si  applicano  le  disposizioni di cui al
comma 1,  per  le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da
uno  ad  altro  alloggio  di  servizio  ovvero da alloggio privato ad
alloggio  di  servizio  e  viceversa  anche  nell'ambito dello stesso
comune.

        
      
                               Art. 8.

                   Indennita' per servizi esterni

  1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del
Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11
del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002,  n.  164, l'indennita' per servizi esterni viene corrisposta in
misura unica giornaliera.
  2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione,
effettua   un   orario   settimanale  articolato  a  giorni  alterni,
l'indennita'  di  cui  al  comma 1  compete in misura doppia. Ai fini
dell'invarianza   della  spesa  le  indennita'  per  servizi  esterni
attribuibili  a  ciascun  dipendente, nell'arco del mese, non possono
essere superiori a 30.

        
      
                               Art. 9.

              Premio di disattivazione per artificieri


  1. Il  premio  di  disattivazione di cui all'articolo 1 della legge
29 maggio  1985,  n.  294, nell'importo stabilito dall'articolo 9 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 maggio  1996, n. 359,
compete   anche   al  personale  specializzato  artificiere  chiamato
dall'autorita'  prefettizia  o  dalle  autorita'  locali  di pubblica
sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in
caso  di  ritrovamento  di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per
ogni  giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza
di un reale rischio.

        
      
                              Art. 10.

                          Orario di lavoro

  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del  tempo  necessario  all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento  del  turno  ordinario previsto o dal completamento
dello  stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore
24,00  per  almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo
per  il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno
giornaliero  si  intende  completato  anche ai fini dell'espletamento
dell'orario settimanale d'obbligo.
  3.  Fermo  restando  il  diritto  al recupero, al personale che per
sopravvenute   inderogabili   esigenze   di   servizio  sia  chiamato
dall'amministrazione  a  prestare  servizio  nel  giorno destinato al
riposo  settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una
indennita'   di  Euro  5,00  a  compensazione  della  sola  ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.
  4.  Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di  riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.

        
      
                              Art. 11.

                          Congedo ordinario

  1. Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio  non abbiano reso
possibile  la  completa  fruizione  del  congedo  ordinario nel corso
dell'anno,   la   parte  residua  deve  essere  fruita  entro  l'anno
successivo.  Compatibilmente  con le esigenze di servizio, in caso di
motivate  esigenze  di carattere personale, il dipendente deve fruire
del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.
  2.  Per  il  personale  inviato  in  missione all'estero a far data
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, i termini di cui al
comma 1  iniziano  a  decorrere dalla data di effettivo rientro nella
sede di servizio.
  3.  Al  personale  a  cui,  per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base
della  documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese sostenute
successivamente  alla  concessione  del  congedo stesso e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.
  4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre
che  nei  casi  previsti  dall'articolo 14, comma 14, del decreto del
Presidente    della    Repubblica    31 luglio   1995,   n.   395   e
dell'articolo 18,   comma 1,   del   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982,   n.  339,  dell'articolo 2  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche   agricole   e   forestali   7 ottobre   2005,  n.  228,  e
dell'articolo 75  del  decreto  legislativo  30 ottobre 1992, n. 443,
qualora  non  sia  prevista  nell'amministrazione  di destinazione la
fruizione del congedo maturato e non fruito.
  5.  Ai  fini  del  computo dell'anzianita' di servizio utile per la
maturazione  del  congedo  ordinario di cui all'articolo 14, comma 2,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
si  considera  il  servizio  prestato presso le Forze di Polizia e le
Forze  Armate,  nonche'  quello  prestato  nel  soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie.

        
      
                              Art. 12.

                 Congedi straordinari e aspettativa

  1. La  riduzione  di  un  terzo  di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico  dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi
e  funzioni  di  carattere  speciale  e  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario   prevista   dall'articolo 3,   comma 39,  della  legge
24 dicembre  1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile.
  2.  Le  esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio   1995,   n.   395,   sussistono  anche  per  il  personale
accasermato.
  3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo  parziale  permane  ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia  sul  riconoscimento  della dipendenza da causa di servizio
della  lesione  o infermita' che ha causato la predetta non idoneita'
anche  oltre  i  limiti  massimi  previsti dalla normativa in vigore.
Fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono  un  trattamento  piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia
sul  riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio della
lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti
di  carattere  fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non  venga  riconosciuta  la  dipendenza  da  causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
amministrazione  o in altre amministrazioni, previste dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n. 339 e dal decreto
legislativo  30 ottobre  1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle
somme  corrisposte  dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo
di  aspettativa  e  tutte  le somme corrisposte oltre il diciottesimo
mese continuativo di aspettativa.
  Non  si  da'  luogo  alla  ripetizione  qualora  la  pronuncia  sul
riconoscimento   della   causa   di   servizio  intervenga  oltre  il
ventiquattresimo  mese  dalla  data  del collocamento in aspettativa.
Tale  periodo  di  aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa  fruiti  ad  altro  titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
  4.  Il  personale  del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai
ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato
permanentemente  inidoneo  in  forma  assoluta  all'assolvimento  dei
compiti  d'istituto  per motivi di salute, dipendenti o meno da causa
di  servizio,  in  attesa  del  transito  nei ruoli tecnici del Corpo
forestale  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro della
politiche  agricole  e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e' collocato
in  aspettativa  con  il  godimento  del  trattamento dovuto all'atto
dell'inidoneita', sino ad avvenuto trasferimento.
  5.  Il  personale  che  non  completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa.

        
      
                              Art. 13.

                          Terapie salvavita

  1. In  caso  di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale  dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del
presente  articolo,  sono  esclusi  dal computo dei giorni di congedo
straordinario   i  relativi  giorni  di  ricovero  ospedaliero  o  di
day-hospital  ed  i  giorni  di  assenza  dovuti alle citate terapie,
debitamente  certificati  dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura   convenzionata   o   da  equivalente  struttura  sanitaria
militare.  I  giorni  di  assenza  di cui al presente articolo sono a
tutti     gli     effetti    equiparati    al    servizio    prestato
nell'Amministrazione   e   sono   retribuiti,  con  esclusione  delle
indennita'  e  dei  compensi  per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  2.   Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari  esigenze
collegate  a  terapie  o  visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni  favoriscono  un'idonea  articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

        
      
                              Art. 14.

                   Tutela delle lavoratrici madri

  1. Oltre  a  quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.  151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si
applicano le seguenti disposizioni:
    a) esonero  dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta
degli    interessati,    tra    coniugi   dipendenti   dalla   stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
    b) esonero,  a  domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre,  dal  turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta'
del figlio;
    c) esonero,   a  domanda,  per  la  madre  o  per  le  situazioni
monoparentali  dal  turno notturno o da turni continuativi articolati
sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
    d) divieto  di  inviare  in  missione fuori sede o in servizio di
ordine   pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il  consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e
notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
    e) esonero,  a  domanda,  dal turno notturno per i dipendenti che
abbiano  a  proprio  carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
    f) possibilita'  per  le lavoratrici madri vincitrici di concorso
interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il
corso  di  formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
    g) divieto  di  impiegare  la  madre o il padre che fruiscono dei
riposi  giornalieri,  ai  sensi  degli  articoli 39 e 40, del decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151 in turni continuativi articolati
sulle 24 ore.
  2.  La  disposizione  di  cui  all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti
al Corpo forestale dello Stato.
  3.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui  ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.

        
      
                              Art. 15.

                          Congedo parentale

  1. In   deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 34  del  decreto
legislativo  26 marzo  2001, n. 151, al personale con figli minori di
tre  anni  che  intende  avvalersi  del  congedo  parentale  previsto
dall'articolo 32  del  medesimo  decreto  legislativo, e' concesso il
congedo   straordinario   di  cui  all'articolo 15  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del
triennio  e  comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo  istituto.  Le  disposizioni del presente comma si applicano
anche  ai  fini della definizione dei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita', a
preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio del congedo.
  3.  In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i  periodi  di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo
16 marzo  2001,  n.  151,  non  comportano  riduzione del trattamento
economico,  fino  ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco
di  ciascun  anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al
comma 1.
  4.  In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto  anni  ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal  lavoro  nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
  5.  In  caso  di  parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del  parto  che  vengono  aggiunti  al  periodo di astensione dopo il
parto.  Qualora  il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita' di un
periodo  di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la  madre  ha  facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa  presentazione  di  un  certificato  medico  attestante la sua
idoneita'  al  servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio  post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora non
fruito,  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo  rientro a casa del
bambino.
  6.  Nei  casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale  di  cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo
16 marzo  2001,  n.  151,  e'  concesso  un corrispondente periodo di
congedo  straordinario  senza  assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque  giorni  annui.  Tale periodo di congedo non riduce le
ferie  e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
  7.  Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
  8.  I  riposi  giornalieri  di  cui agli articoli 39 e seguenti del
decreto  legislativo  16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo
di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.
  9.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui  al  presente  articolo si  applicano  dalla  data  di  effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.

        
      
                              Art. 16.

                         Diritto allo studio

  1. Per  la  preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della   scuola  secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli  esami
universitari  o  post-universitari,  nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e
conteggiate  le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti
agli  esami  sostenuti  in  ragione  di  sei  ore per ogni giorno. Il
personale,  in  tali  giornate, non puo' comunque essere impiegato in
servizio.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche
in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

        
      
                              Art. 17.

                            Tutela legale

  1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 32 della legge 22 maggio
1975,  n.  152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore  del  coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza
del  coniuge  e  dei  figli  del dipendente deceduto, si applicano le
vigenti  disposizioni  in materia di successione. Alla relativa spesa
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o  agenti  di  pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati  per  fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un  libero  professionista  di  fiducia,  puo'  essere  anticipata, a
richiesta  dell'interessato,  la  somma di Euro 2.500,00 per le spese
legali,  salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata
la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.

        
      
                              Art. 18.

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

  1. Al  fine  di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni
recate   dai   decreti   del   Presidente  della  Repubblica  di  cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 195, in
attuazione  di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato
decreto,  le  Amministrazioni  ed  i  Comandi  generali  provvedono a
trasmettere  reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni
applicative,  emanate  sulle  materie  oggetto di contrattazione e di
concertazione.
  2.  Le  Amministrazioni  e  i  Comandi  generali, qualora ravvisino
l'esigenza  di  approfondimenti  a  seguito  della trasmissione delle
disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche
singolarmente,   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  di  convocare  e  coordinare
appositi   incontri  tra  le  Amministrazioni  che  partecipano  alle
procedure  di  cui  all'articolo 1  del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.

        
      
          
Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

 
 
                              Art. 19.

                   Ambito di applicazione e durata

  1. Ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 1,  lettera b),  del  decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 195, e successive modificazioni, il
presente  decreto  si  applica  al  personale dei ruoli dell'Arma dei
carabinieri  e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale di leva.
  2.  Il  presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre  2009  per  la  parte  normativa e dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2007 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri  stipendiali  vigenti.  Dopo  ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica  emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

        
      
                              Art. 20.

                           Nuovi stipendi

  1. Dal  1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre  2004,  n.  301, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il
trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di polizia ad
ordinamento   militare,  individuato  nell'articolo 9,  comma 2,  del
decreto  del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
       Gradi       |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Tenente colonnello |         |                   |
/maggiore          |   150,00|              11,13|          23.308,50
---------------------------------------------------------------------
Capitano           |   144,50|              10,72|          22.453,86
---------------------------------------------------------------------
Tenente            |   139,00|              10,31|          21.599,21
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente       |   133,25|               9,88|          20.705,72
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
aiutante SUPS      |         |                   |
{luogotenente}     |         |                   |
/maresciallo       |         |                   |
aiutante           |         |                   |
{luogotenente}     |   139,00|              10,31|          21.599,21
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
aiutante           |         |                   |
SUPS/maresciallo   |         |                   |
aiutante (con 8    |         |                   |
anni nel grado     |   135,50|              10,05|          21.055,35
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
aiutante           |         |                   |
SUPS/maresciallo   |         |                   |
aiutante           |   133,00|               9,86|          20.666,87
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo   |   128,00|               9,49|          19.889,92
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
ordinario          |   124,00|               9,20|          19.268,36
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |   120,75|               8,96|          18.763,34
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo    |         |                   |
(con 8 anni nel    |         |                   |
grado)             |   122,50|               9,09|          19.035,28
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo    |   120,25|               8,92|          18.685,65
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere         |   116,25|               8,62|          18.064,09
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere    |   112,25|               8,33|          17.442,53
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |         |                   |
(con 8 anni nel    |         |                   |
grado)             |   113,50|               8,42|          17.636,77
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |   111,50|               8,27|          17.325,99
---------------------------------------------------------------------
Appuntato          |   108,00|               8,01|          16.782,12
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere        |         |                   |
scelto/Finanziere  |         |                   |
scelto             |   104,50|               7,75|          16.238,26
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere        |         |                   |
/Finanziere        |   101,25|               7,51|          15.733,24

  2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre  2004,  n.  301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il
trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di polizia ad
ordinamento   militare,  individuato  nell'articolo 9,  comma 2,  del
decreto  del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
       Gradi       |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Tenente Colonnello |         |                   |
/Maggiore          |   150,00|              16,50|          23.373,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano           |   144,50|              15,90|          22.515,99
---------------------------------------------------------------------
Tenente            |   139,00|              15,29|          21.658,98
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente       |   133,25|              14,66|          20.763,02
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
Aiutante SUPS      |         |                   |
{luogotenente}     |         |                   |
/Maresciallo       |         |                   |
aiutante           |         |                   |
{luogotenente}     |   139,00|              15,29|          21.658,98
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
aiutante           |         |                   |
SUPS/Maresciallo   |         |                   |
aiutante (con 8    |         |                   |
anni nel grado)    |   135,50|              14,91|          21.113,61
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
aiutante           |         |                   |
SUPS/Maresciallo   |         |                   |
aiutante           |   133,00|              14,63|          20.724,06
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo   |   128,00|              14,08|          19.944,96
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
ordinario          |   124,00|              13,64|          19.321,68
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |   120,75|              13,28|          18.815,27
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo    |         |                   |
(con 8 anni nel    |         |                   |
grado)             |   122,50|              13,48|          19.087,95
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo    |   120,25|              13,23|          18.737,36
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere         |   116,25|              12,79|          18.114,08
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere    |   112,25|              12,35|          17.490,80
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |         |                   |
(con 8 anni nel    |         |                   |
grado)             |   113,50|              12,49|          17.685,57
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |   111,50|              12,27|          17.373,93
---------------------------------------------------------------------
Appuntato          |   108,00|              11,88|          16.828,56
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere        |         |                   |
selto/Finanziere   |         |                   |
scelto             |   104,50|              11,50|          16.283,19
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere        |         |                   |
/Finanziere        |   101,25|              11,14|          15.776,78

  3.   Dal  1° settembre  2007,  il  valore  del  punto  parametrale,
stabilito  dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  5 novembre  2004, n. 301, e' fissato in euro 164,70 annui
lordi.  Il  trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze di
polizia   ad   ordinamento   militare,  individuato  nell'articolo 9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004,
n.  301,  e',  pertanto,  incrementato  delle  misure mensili lorde e
rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
       Gradi       |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Tenente Colonnello |         |                   |
/Maggiore          |   150,00|             127,50|          24.705,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano           |   144,50|             122,83|          23.799,15
---------------------------------------------------------------------
Tenente            |   139,00|             118,15|          22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente       |   133,25|             113,26|          21.946,28
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
aiutante SUPS      |         |                   |
{luogotenente}     |         |                   |
/Maresciallo       |         |                   |
aiutante           |         |                   |
{luogotenente}     |   139,00|             118,15|          22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
Aiutante SUPS/     |         |                   |
Maresciallo        |         |                   |
aiutante (con 8    |         |                   |
anni nel grado)    |   135,50|             115,18|          22.316,85
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
Aiutante           |         |                   |
SUPS/Maresciallo   |         |                   |
aiutante           |   133,00|             113,05|          21.905,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo   |   128,00|             108,80|          21.081,60
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
ordinario          |   124,00|             105,40|          20.422,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |   120,75|             102,64|          19.887,53
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere mpo (con|         |                   |
8 anni nel grado)  |   122,50|             104,13|          20.175,75
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere mapo    |   120,25|             102,21|          19.805,18
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere         |   116,25|              98,81|          19.146,38
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere    |   112,25|              95,41|          18.487,58
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |         |                   |
(con 8 anni nel    |         |                   |
grado)             |   113,50|              96,48|          18.693,45
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |   111,50|              94,77|          18.364,05
---------------------------------------------------------------------
Appuntato          |   108,00|              91,80|          17.787,60
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere        |         |                   |
scelto/Finanziere  |         |                   |
scelto             |   104,50|              88,83|          17.211,15
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere        |         |                   |
/Finanziere        |   101,25|              86,06|          16.675,88
  4.    Il    trattamento   stipendiale,   come   rideterminato   dai
commi precedenti,   per   la   quota  parte  relativa  all'indennita'
integrativa  speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento
stesso  ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 1, del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della
base  pensionabile  di  cui  alla  legge  29 aprile  1976,  n. 177, e
successive   modificazioni,   e   dell'applicazione  dell'articolo 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti
e  indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
  5.  Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento
provvisorio   della   retribuzione   previsto,  in  caso  di  vacanza
contrattuale,  dall'articolo 8,  comma 3,  del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

        
      
                              Art. 21.

                     Effetti dei nuovi stipendi

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
  4.   Le   nuove   misure   del   trattamento   stipendiale  di  cui
all'articolo 20  non  hanno effetto sulla determinazione delle misure
orarie  del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde
del  compenso  per  lavoro straordinario restano quelle fissate nella
tabella  di  cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

        
      
                              Art. 22.

                       Indennita' pensionabile

  1. A  decorrere  dal  1° ottobre  2007,  le  misure dell'indennita'
mensile  pensionabile di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate
e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
                      |  Incrementi mensili  | Valori mensili lordi
        Gradi         |     lordi (euro)     |        (euro)
=====================================================================
Tenente               |                      |
Colonnello/Maggiore   |                 13,00|                 812,70
---------------------------------------------------------------------
Capitano              |                 12,70|                 797,60
---------------------------------------------------------------------
Tenente               |                 12,60|                 790,30
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente          |                 12,10|                 758,30
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo aiutante  |                      |
s.U.P.S. e Maresciallo|                      |
aiutante              |                 12,30|                 772,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo      |                 11,80|                 737,30
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario |                 11,40|                 714,40
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo           |                 11,00|                 692,00
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere Capo       |                 11,30|                 711,10
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere            |                 10,70|                 669,20
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere       |                 10,60|                 665,90
---------------------------------------------------------------------
Appuntato Scelto      |                  9,50|                 598,90
---------------------------------------------------------------------
Appuntato             |                  8,70|                 545,30
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere           |                      |
scelto/Finanziere     |                      |
scelto                |                  8,00|                 500,30
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere/Finanziere|                 12,90|                 467,90

        
      
                              Art. 23.


          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali


  1. Per  ogni  Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per
l'efficienza