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<<GENERALE
SPECIALE: PER IL TAR DEL LAZIO E' LUI IL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA>>

Gen. Speciale
(AGI) - Roma, 15 dic. -
La sentenza del Tar del Lazio,
emessa ieri dalla seconda sezione, ha una valenza immediata e
dirompente: e' il generale Roberto Speciale il comandante
generale della Guardia di Finanza. Avendo accolto il ricorso
dell'alto ufficiale contro la sua rimozione anticipata dalle
funzioni di comandante generale delle Fiamme Gialle, i giudici
amministrativi di primo grado hanno ristabilito la situazione
precedente alla nomina dell'attuale comandante, il generale
Cosimo D'Arrigo.
E dunque Speciale torna ad essere il
numero uno delle Fiamme Gialle: almeno formalmente e' cosi', ed
e' un dato incontestabile: la sentenza infatti dice che "il
ricorso dev'essere accolto (per una serie di motivazioni esposte
nella corposa relazione del collegio, ndr) con annullamento
dell'atto impugnato" da Speciale, cioe' il decreto del
presidente della Repubblica del primo giugno che aveva sancito
la revoca dell'uno e la nomina, al suo posto, dell'altro.
Sul piano pratico, pero', e'
altrettanto evidente che nei fatti Speciale non tornera' ad
essere comandante generale, in quanto potrebbe esserlo solo per
il tempo necessario perche' il prevedibile ricorso che
Presidenza del Consiglio, Ministero della Difesa e Ministero
dell'Economia, rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, e lo
stesso generale D'Arrigo, proporranno al Consiglio di Stato per
ottenere in prima battuta la sospensiva cautelare del
provvedimento e quindi, nel merito, il ribaltamento dello
stesso. Ovvero tornare alla situazione scattata il primo di
giugno scorso, quando Speciale era stato rimosso e sostituito
quindi da D'Arrigo. E nel collegio difensivo di Speciale e'
evidente la consapevolezza di questo quadro. Quello che conta e
che viene sottolineato e' pero' il rilievo della sentenza, la
sua portata 'politica': "Il Tar - commenta ancora il professor
Filippo Satta, che con il professor Gianluca Esposito e
l'avvocato Anna Romano, assiste il generale Speciale - ha fatto
una saggia operazione di giustizia.
Il decreto annullato comporta
l'automatico reintegro ed e' questo aspetto il vero risarcimento
danni", proprio perche' a questi livelli di responsabilita' non
ha senso rientrare per un arco di tempo davvero limitato e
peraltro sarebbe sempre un rientro sub-judice.
(AGI) - Roma, 15 dic. -
STRALCIO DELLA
SENTENZA
TAR LAZIO
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°,
accoglie il ricorso n. 6695/2007 in epigrafe e per l’effetto
annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in
motivazione, il decreto del Presidente della Repubblica 1°
giugno 2007, meglio indicato in premessa e registrato dalla
Corte dei conti il successivo giorno 13.
Condanna il Ministero delle Finanze al pagamento, in favore del
ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
6.000,00 (seimila/00).
Spese compensate.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente
sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 novembre
2007, con l’intervento dei signori Magistrati:
Luigi TOSTI,
PRESIDENTE,
Roberto CAPUZZI,
CONSIGLIERE,
Silvestro Maria RUSSO,
CONSIGLIERE,
ESTENSORE.
IL PRESIDENTE
L’ESTENSORE
SideWeb s.r.l., 16/12/2007
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