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ULTIMO
AGGIORNAMENTO: 15/07/2007
RICORSO CONTRO LE
SPEREQUAZIONI DERIVANTI
DALLA RIDETERMINAZIONE DELLE ANZIANITA’ DEI
MARESCIALLI CAPI / 1^CLASSE INQUADRATI
NEL 2° E 3° TERZO - TAB. "D"
(Marina Militare)
Tabella “D” Legge 27 luglio
2004 n° 186 “Riallineamento”
La
documentazione necessaria per aderire al ricorso la scarichi da qui:
(I file da spedirci sono numerati
da 1 a 4)


CHIARIMENTI SULLA NOTIFICA
DELL'ANZIANITA' DI GRADO.
E'
importante firmare tutti i documenti necessari.
L’origine dell’iniziativa
Le ragioni del ricorso
Chi può aderire
Quanto tempo c’è per aderire (scadenza)
Come aderire
Il contributo di adesione
Contatti/Informazioni
Ricorso per I Valutati nel grado di Maresciallo
Capo (M.llo 1^ Classe)
inquadrati nel 2° e 3° Terzo
I nostri studi legali vengono spesso
sollecitati a valutare la legittimità giuridica dei
provvedimenti posti in essere dall’amministrazione pubblica ed
in particolare di quella militare.
Nell’ambito di tali attività di consulenza, un considerevole
numero di militari hanno chiesto informazioni sulle recenti
rideterminazioni di anzianità attuate dall’amministrazione in
virtù di quanto previsto dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186
c.d. “Riallineamento” ed in particolare dalla tabella “D”
ivi riportata.
Le disposizioni normative della legge citata, prevedevano per
determinati soggetti l’assegnazione di un’anzianità provvisoria,
facendo rinvio ad una successiva valutazione da effettuarsi ai
sensi della legge 212/83 e del Dlgs 196/1995. In tale occasione i
valutandi dovevano essere sostanzialmente divisi in tre gruppi
ad ognuno dei quali doveva quindi corrispondere una determinata
anzianità di grado.
Sull’argomento avevamo già predisposto un documento nato dalle
numerose richieste di chi affrontava per la prima volta il
metodo di valutazione dei terzi ed era rimasto perplesso per
aver visto attribuire un’anzianità di grado inferiore a quella
di qualche collega più giovane.
Come già evidenziato quindi nella nostra pubblicazione sugli
avanzamenti, lo “scavalcamento” tra un corso ed uno successivo,
rientra nella normalità del criterio valutativo stabilito dalle
leggi.
Tuttavia nell’assegnazione delle anzianità di grado riteniamo
che non siano state applicate integralmente le disposizioni
chiamate a riferimento dalla stessa legge 186/2004.
Ed invero l’articolo 1bis comma 9 del D.L. 136/2004 convertito
con legge 186/2004 ha stabilito che l’attribuzione delle
anzianità doveva avvenire “secondo le modalità di cui
all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995
n.196”. In base a quest’ultima disposizione l'avanzamento avviene <<il primo
terzo...con decorrenza dal giorno successivo a quello del
compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle
"B/2" e"B/3".... “, allegate al decreto, “il restante
personale sottoposto a seconda valutazione...la prima metà
[secondo 3°] .... promossa in ordine di ruolo, previa nuova
valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di
permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e"B/3"...
[ovvero rispetto al primo terzo], ...la
seconda metà [ovvero il secondo terzo]...
promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con
due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto
dalle citate tabelle "B/2" e"B/3">>, ovvero due anni
rispetto al primo terzo e un anno rispetto al secondo.
A nostro avviso non vi è stata un’attuazione integrale della
norma che stabilisce la “equidistanza” di un anno tra i tre
terzi di ogni corso; si è creato quindi un ingiustificato
allungamento delle differenze di anzianità tra coloro che sono
stati valutati con differenti anzianità: in sintesi
una considerevole parte di
marescialli inquadrati nel secondo e terzo terzo hanno subito
una diminuzione dell’anzianità di grado rispetto a quelli
inquadrati nel terzo precedente.
A nostro parere pertanto i criteri adottati oltre aver
determinato una perdita di anzianità, hanno comportato in certi
casi anche ingiustificate sperequazioni tra corsi.
Possono aderire i marescialli
dell’E.I./A.M./M.M. inquadrati nel “Ruolo Marescialli” ai sensi
dell’art. 34 del D.L.vo 12 Maggio 1995 n. 196, in servizio alla
data del 31 dicembre 2000, che,
per effetto
della Legge 27 luglio 2004 n° 186 “Riallineamento” hanno avuto
una rideterminazione dell’anzianità di grado che li ha inseriti
nelle cosiddette “Seconda” e “Terza” valutazione ed in
particolare coloro che:
a.
Rientrano nei casi
indicati nella tabella sotto riportata
|
GRADO
RIVESTITO
Al
31/12/2002 |
CON
DECORRENZA
|
CHE
INDOSSA IL GRADO DI |
CHE HA
AVUTO UN’ANZIANITA’ RIDETERMINATA
nell’anno |
|
Maresciallo Ordinario (M2^
Classe) |
Anno 1996 e precedenti |
Maresciallo Capo (M.llo 1^
Classe) |
1999-2000 |
|
Maresciallo Ordinario (M2^
Classe) |
Anno 1997 |
Maresciallo Capo (M.llo 1^
Classe) |
2000 - 2001 |
|
Maresciallo Ordinario (M2^
Classe) |
Anno 1998 |
Maresciallo Capo (M.llo 1^
Classe) |
2001 |
b.
La cui anzianità di
grado è stata rideterminata con una differenza nell’ambito
dello stesso corso di appartenenza:
1.
SUPERIORE AD UN
ANNO RISPETTO AL PRIMO TERZO (per coloro che sono stati
inquadrati nel 2° terzo) ;
2.
SUPERIORE AD UN
ANNO RISPETTO AL SECONDO TERZO (per coloro che sono stati
inquadrati nel 3° terzo) ;
3.
SUPERIORE A DUE
ANNI RISPETTO AL PRIMO TERZO (per coloro che sono stati
inquadrati nel 3° terzo)
Per le ragioni su esposte, a seguito delle segnalazioni che ci
sono giunte dai nostri utenti, abbiamo deciso di avviare
un’iniziativa legale organizzando un ricorso collettivo
Straordinario al Presidente della Repubblica. Le ragioni che ci
hanno indotto a scegliere questo mezzo di impugnazione sono
legate sostanzialmente alla necessità di offrire al maggior
numero di persone la possibilità di aderire senza sostenere un
eccessivo impegno economico e alla contestuale necessità di
soddisfare soggetti inquadrati nell’ambito di forze armate
diverse e con provvedimenti distinti.
Precisiamo che questa forma di impugnazione non prevede
l’appello in caso di rigetto; tuttavia offre la possibilità di
sostenere costi più contenuti e di avere un maggiore termine per
ricorrere.
La presentazione del ricorso presso l’autorità competente deve
avvenire entro 120 giorni dal giorno in cui gli interessati
hanno avuto la notifica ovvero la piena conoscenza del
provvedimento che ha rideterminato l’anzianità di grado. A tale
scopo chi aderirà alla nostra iniziativa dovrà inoltrare la
documentazione non oltre 90 giorni dalla notifica/piena
conoscenza della rideterminazione. Ciò è necessario per darci la
possibilità di effettuare le previste attività organizzative
(ritiro documentazione, verifica formale della documentazione,
eventuali contatti con l’interessato, ecc.).
Coloro che hanno superato questo limite ma rientrano ancora nei
120 giorni possono inviarci in ogni caso la documentazione. Sarà
nostra cura seguire la pratica facendo tutto quanto ci è
possibile per assicurare la presentazione del ricorso nel tempo
utile.
Per aderire leggi e scarica i documenti
che abbiamo predisposto al seguente link
http://www.forzearmate.org/sideweb/2007/ricorsi/ricorso_18012007/ricorso_18012007.zip
Per l’adesione al ricorso è richiesto un
contributo come di seguito indicato:
Ø
€ 20,00
(Iva inclusa) per chi è già abbonato Sideweb formula “
FLASH”;
Ø
€ 40,00
(Iva inclusa) per chi è già abbonato Sideweb formula “
TIME”;
Ø
€ 50,00
(Iva inclusa) + quota abbonamento (€ 40,00 “Time”
o
€ 60,00 “Flash” Iva inclusa) per chi si abbona
contestualmente
all’adesione del ricorso;
Ø
€ 70,00
(Iva inclusa ) per i non abbonati;
Gli interessati
possono chiedere maggiori dettagli sull’iniziativa legale,
contattando il seguente
indirizzo e.mail:
tabellad@sideweb.it
Di seguito le istruzioni per accedere al
ricorso, cliccando su download:
SCARICA
LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER ADERIRE AL RICORSO - IN FORMATO WINZIP
(I file da spedirci sono numerati da 1 a 4)

Pagina aggiornata il 15/07/2007
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