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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 15/07/2007

 

RICORSO CONTRO LE SPEREQUAZIONI DERIVANTI

 DALLA RIDETERMINAZIONE DELLE ANZIANITA’ DEI

MARESCIALLI CAPI / 1^CLASSE INQUADRATI

NEL 2° E 3° TERZO - TAB. "D"

(Marina Militare)

 

Tabella “D” Legge 27 luglio 2004 n° 186 “Riallineamento”
 

A seguito della rideterminazione delle anzianità dei Marescialli della Marina Militare - Tab. "D" (F.O.A.M. n. 24 del 13/6/2007) numerosi utenti ci hanno contattato per ottenere informazioni circa l'iniziativa legale intrapresa mesi addietro e che riguardava, appunto, il personale penalizzato da suddetta rivalutazione.
Nel merito, si comunica che in via del tutto eccezionale SideWeb ha deciso di riaprire i termini per aderire al ricorso al quale, però, può partecipare esclusivamente il personale
appartenente alla Marina Militare." Di seguito le istruzione per aderire.......

 

La documentazione necessaria per aderire al ricorso la scarichi da qui:
(I file da spedirci sono numerati da 1 a 4)


 

 


CHIARIMENTI SULLA NOTIFICA DELL'ANZIANITA' DI GRADO.


E' importante firmare tutti i documenti necessari.

 

L’origine dell’iniziativa

Le ragioni del ricorso

Chi può aderire

Quanto tempo c’è per aderire (scadenza)

Come aderire

Il contributo di adesione

Contatti/Informazioni

 

Ricorso per I Valutati nel grado di Maresciallo Capo (M.llo 1^ Classe)

inquadrati nel 2° e 3° Terzo

 

L’origine dell’iniziativa

I nostri studi legali vengono spesso sollecitati a valutare la legittimità giuridica dei provvedimenti posti in essere dall’amministrazione pubblica ed in particolare di quella militare. 

Nell’ambito di tali attività di consulenza, un considerevole numero di militari hanno chiesto informazioni sulle recenti rideterminazioni di anzianità attuate dall’amministrazione in virtù di quanto previsto dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186 c.d. “Riallineamento” ed in particolare dalla tabella “D” ivi riportata.
 

Le ragioni del ricorso  

Le disposizioni normative della legge citata, prevedevano per determinati soggetti l’assegnazione di un’anzianità provvisoria, facendo rinvio ad una successiva valutazione da effettuarsi ai sensi della legge 212/83 e del Dlgs 196/1995. In tale occasione i valutandi dovevano essere sostanzialmente divisi in tre gruppi ad ognuno dei quali doveva quindi corrispondere una determinata anzianità di grado.

Sull’argomento avevamo già predisposto un documento nato dalle numerose richieste di chi affrontava per la prima volta il metodo di valutazione dei terzi ed era rimasto perplesso per aver visto attribuire un’anzianità di grado inferiore a quella di  qualche collega più giovane.

Come già evidenziato quindi nella nostra pubblicazione sugli avanzamenti, lo “scavalcamento” tra un corso ed uno successivo, rientra nella normalità del criterio valutativo stabilito dalle leggi.

Tuttavia nell’assegnazione delle anzianità di grado riteniamo che non siano state applicate integralmente le disposizioni chiamate a riferimento dalla stessa legge 186/2004.

Ed invero l’articolo 1bis comma 9 del D.L. 136/2004 convertito con legge 186/2004 ha stabilito che l’attribuzione delle anzianità doveva avvenire “secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n.196”In base a quest’ultima disposizione l'avanzamento avviene <<il primo terzo...con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "B/2" e"B/3".... “, allegate al decreto, “il restante personale sottoposto a seconda valutazione...la prima metà [secondo 3°] .... promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e"B/3"... [ovvero rispetto al primo terzo],  ...la seconda metà [ovvero il secondo terzo]... promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e"B/3">>, ovvero due anni rispetto al primo terzo e un anno rispetto al secondo. 

A nostro avviso non vi è stata un’attuazione integrale della norma che stabilisce la “equidistanza” di un anno tra i tre terzi di ogni corso; si è creato quindi un ingiustificato allungamento delle differenze di anzianità tra coloro che sono stati valutati con differenti anzianità: in sintesi una considerevole parte di marescialli inquadrati nel secondo e terzo terzo hanno subito una diminuzione dell’anzianità di grado rispetto a quelli inquadrati nel terzo precedente.  

A nostro parere pertanto i criteri adottati oltre aver determinato una perdita di anzianità, hanno comportato in certi casi anche ingiustificate sperequazioni tra corsi.
 

Chi può aderire

 
Possono aderire i marescialli dell’E.I./A.M./M.M. inquadrati nel “Ruolo Marescialli” ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo 12 Maggio 1995 n. 196, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, che, per effetto della Legge 27 luglio 2004 n° 186 “Riallineamento” hanno avuto una rideterminazione dell’anzianità di grado che li ha inseriti nelle cosiddette “Seconda” e “Terza” valutazione ed in particolare coloro che:  

a.      Rientrano nei casi indicati nella tabella sotto riportata 

GRADO RIVESTITO

Al  31/12/2002

CON DECORRENZA

 

CHE INDOSSA IL GRADO DI 

CHE HA AVUTO UN’ANZIANITA’ RIDETERMINATA

nell’anno

Maresciallo Ordinario (M2^ Classe)

Anno 1996 e precedenti

Maresciallo Capo (M.llo 1^ Classe)

1999-2000

Maresciallo Ordinario (M2^ Classe)

Anno 1997

Maresciallo Capo (M.llo 1^ Classe)

2000 - 2001

Maresciallo Ordinario (M2^ Classe)

Anno 1998

Maresciallo Capo (M.llo 1^ Classe)

2001

 

b.     La cui anzianità di grado è stata rideterminata con una differenza nell’ambito dello stesso corso di appartenenza:

1.    SUPERIORE AD UN ANNO RISPETTO  AL  PRIMO TERZO (per coloro che sono stati inquadrati nel 2° terzo) ;

2.    SUPERIORE AD UN ANNO RISPETTO AL SECONDO TERZO (per coloro che sono stati inquadrati nel 3° terzo) ;

3.    SUPERIORE A DUE ANNI RISPETTO AL PRIMO TERZO (per coloro che sono stati inquadrati nel 3° terzo)

 

Quanto tempo c’è per aderire (scadenza)  

Per le ragioni su esposte, a seguito delle segnalazioni che ci sono giunte dai nostri utenti, abbiamo deciso di avviare un’iniziativa legale organizzando un ricorso collettivo Straordinario al Presidente della Repubblica. Le ragioni che ci hanno indotto a scegliere questo mezzo di impugnazione sono legate sostanzialmente alla necessità di offrire al maggior numero di persone la possibilità di aderire senza sostenere un eccessivo impegno economico e alla contestuale necessità di soddisfare soggetti inquadrati nell’ambito di forze armate diverse e con provvedimenti distinti.

Precisiamo che questa forma di impugnazione non prevede l’appello in caso di rigetto; tuttavia offre la possibilità di sostenere costi più contenuti e di avere un maggiore termine per ricorrere.

La presentazione del ricorso presso l’autorità competente deve avvenire entro 120 giorni dal giorno in cui gli interessati hanno avuto la notifica ovvero la piena conoscenza del provvedimento che ha rideterminato l’anzianità di grado. A tale scopo chi aderirà alla nostra iniziativa dovrà inoltrare la documentazione non oltre 90 giorni dalla notifica/piena conoscenza della rideterminazione. Ciò è necessario per darci la possibilità di effettuare le previste attività organizzative (ritiro documentazione, verifica formale della documentazione, eventuali contatti con l’interessato, ecc.).

Coloro che hanno superato questo limite ma rientrano ancora nei 120 giorni possono inviarci in ogni caso la documentazione. Sarà nostra cura seguire la pratica facendo tutto quanto ci è possibile per assicurare la presentazione del ricorso nel tempo utile.

 

Come aderire
 

Per aderire leggi e scarica i documenti che abbiamo predisposto al seguente link http://www.forzearmate.org/sideweb/2007/ricorsi/ricorso_18012007/ricorso_18012007.zip



 

Il contributo di adesione
 

Per l’adesione al ricorso è richiesto un contributo come di seguito indicato: 

Ø     €  20,00  (Iva inclusa) per chi è già abbonato Sideweb formula “
  FLASH
”;

Ø     €  40,00  (Iva inclusa) per chi è già abbonato Sideweb formula “
  TIME”;

Ø     € 50,00 (Iva inclusa) + quota abbonamento (€ 40,00 “Time” o
  € 60,00 “Flash” Iva inclusa) per chi si abbona contestualmente
  all’adesione del ricorso;

Ø     €  70,00 (Iva inclusa ) per i non abbonati;

 

Contatti/Informazioni

Gli interessati possono chiedere maggiori dettagli sull’iniziativa legale, contattando il seguente indirizzo e.mail: tabellad@sideweb.it

 

Di seguito le istruzioni per accedere al ricorso, cliccando su download:

SCARICA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER ADERIRE AL RICORSO - IN FORMATO WINZIP
(I file da spedirci sono numerati da 1 a 4)

 

Pagina aggiornata il 15/07/2007

Sideweb

 

 

 

 
 

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