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<<ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO MILITARE. SOPPRESSIONE DI ALCUNI TRIBUNALI MILITARI A
DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2008>> |
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La legge finanziaria 2008 ha stabilito la
soppressione di molti Tribunali militari con il conseguente trasferimento
dei Magistrati Militari in esubero nella Magistratura Ordinaruia (civile).
Il tutto con decorrenza dal 1° luglio 2008.
Una considerazione va fatta se mettiamo in parallelo questo tipo di
trattamento con quello che la stessa finanziaria ha stabilito per i
marescialli delle FF.AA. in esubero.
I Magistrati passano all'impiego della Magistratura
Ordinaria sempre con la funzione di Magistrato e altre garanzie.
Invece per i Marescialli delle FF.AA. in esubero è
previsto anche il passaggio all'impiego civile nelle forze di Polizia.
Questo comportera' un diverso impiego del personale (svolgimento delle
sole attivita' amministrative d'ufficio) e una penalizzazione progressiva
nel tempo per quanto riguarda lo stipendio che sara' congelato all'atto
del passaggio, con assegno ad personam. Quindi il passaggio non sara' per
niente conveniente. Speriamo che ora qualcosa cambi.
Di seguito mettiamo in evidenza gli articoli di
interesse sulla soppressione di alcuni Tribunali Militari.
c.c. 21/4/2008
Legge
finanziaria 2008 (Stralcio)
603. Ai fini del contenimento della spesa
e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far
data dal 1º luglio 2008:
a) sono soppressi i
tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La
Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale
militare e la procura militare di Verona assumono la competenza
territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma
assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la
procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa
alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le
sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i
relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;
c) il ruolo organico
dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I magistrati
militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in
soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.
604. Per le stesse finalità di cui al
comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio
della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in
vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti
all'articolo 1, comma 1, lettere c) e
d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561,
sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno
con funzioni di cassazione, e da due a uno, che assume le funzioni di
vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della
Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica
dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in
riduzione rispetto a quella attuale.
605. I procedimenti pendenti al 1º luglio
2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal
tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la
competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data
successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma
603, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare
d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.
Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c),
633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la
corte militare d'appello in diversa composizione.
606. In relazione a quanto previsto al comma
603, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) il ruolo organico
della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;
b) il numero di
magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma
603 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e
criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di
ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo
al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura
ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli
interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio
giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio
giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con
conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni
corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle
direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del
procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data
precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari
soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di
trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto
all'organico previsto al comma 603, lettera c),
i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio
partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo
prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici
giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio
sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e
del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio
della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura;
i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera
c) del comma 603, hanno facoltà di esercitare
l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del
rientro in ruolo;
c) con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e di
personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di
quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del
comma 603, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con
contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono
definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e
subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i
trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.
607. Sono rideterminate, entro il 28
febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con
decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 603,
tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i
magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche,
è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione
a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei
ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle
nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in
applicazione del presente comma e del comma 606, lettera
b), non si applica l'articolo 194
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni.
608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il
primo comma è sostituito dal seguente:
«L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare
presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare
della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il
procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano
esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti
di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità»;
b) l'articolo 11 è
abrogato.
609. All'articolo 1 della citata legge n.
561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera
d), sono soppresse le parole: «uno di essi è
eletto dal Consiglio vice presidente»;
b) al comma 2, primo
periodo, è soppressa la parola: «eletto»;
c) al comma 4, le
parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».
610. Il termine di centottanta giorni di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per
la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di
cui al comma 607.
611. Dall'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 603 a 610 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in
diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al
decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e
in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia,
in relazione all'incremento degli organici.

SideWeb s.r.l.,
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