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<<ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE. SOPPRESSIONE DI ALCUNI TRIBUNALI MILITARI A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2008>>

 


 

 

La legge finanziaria 2008 ha stabilito la soppressione di molti Tribunali militari con il conseguente trasferimento dei Magistrati Militari in esubero nella Magistratura Ordinaruia (civile). Il tutto con decorrenza dal 1° luglio 2008.

Una considerazione va fatta se mettiamo in parallelo questo tipo di trattamento con quello che la stessa finanziaria ha stabilito per i marescialli delle FF.AA. in esubero.

I Magistrati passano all'impiego della Magistratura Ordinaria sempre con la funzione di Magistrato e altre garanzie.

Invece per i Marescialli delle FF.AA. in esubero è previsto anche il passaggio all'impiego civile nelle forze di Polizia. Questo comportera' un diverso impiego del personale (svolgimento delle sole attivita' amministrative d'ufficio) e una penalizzazione progressiva nel tempo per quanto riguarda lo stipendio che sara' congelato all'atto del passaggio, con assegno ad personam. Quindi il passaggio non sara' per niente conveniente. Speriamo che ora qualcosa cambi.

Di seguito mettiamo in evidenza gli articoli di interesse sulla soppressione di alcuni Tribunali Militari.

c.c.

21/4/2008
 


 

Legge finanziaria 2008

(Stralcio)

 

603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º luglio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due a uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

605. I procedimenti pendenti al 1º luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 603, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 603, hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 606, lettera b), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità»;

b) l'articolo 11 è abrogato.

609. All'articolo 1 della citata legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;

c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».

610. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 607.

611. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a 610 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.



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