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<<Redditi
on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito Internet
dell'Agenzia delle entrate>> |
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COMUNICATO DEL 6/5/2008
Garante Privacy
Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati
sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
L'Autorità Garante per la privacy ha
concluso l'istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web
dell'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei
redditi dei contribuenti italiani. Il Collegio (composto da Francesco
Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato), nel
ribadire quanto già sostenuto nel provvedimento con
il quale aveva immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione on
line, ha stabilito che la modalità utilizzata dall'Agenzia è illegittima.
L'Agenzia delle entrate dovrà quindi far
cessare definitivamente l'indiscriminata consultabilità, tramite il sito,
dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2005.
La decisione dell'Agenzia contrasta con
la normativa in materia. In primo luogo, perché il Dpr n.600/1973
stabilisce che al direttore dell'Agenzia delle entrate spetta solo il
compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi
delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione,
che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le
dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi, la legge prevede
unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali
dell'Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre
con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali.
L'inserimento dei dati in Internet,
inoltre, appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della
conoscibilità di questi dati.
L'uso di uno strumento come Internet
rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini.
L'immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i
contribuenti italiani (non sono stati previsti "filtri" per la
consultazione on line) da parte dell'Agenzia delle entrate ha comportato
una serie di conseguenze: la centralizzazione della consultazione a
livello nazionale ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non
solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli
dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i
dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente
dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza. Tale
modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di
dati che la legge stabilisce invece in un anno.
L'Autorità ha poi rilevato che non è
stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge.
L'Autorità ha altresì specificato che
va ritenuta illecita anche l'eventuale ulteriore diffusione dei dati dei
contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche
indirettamente, dal sito Internet dell'Agenzia. Tale ulteriore diffusione
può esporre a conseguenze di carattere civile e penale.
Resta fermo il diritto-dovere dei mezzi
di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per
il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico,
purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste
dalla legge.
L'Autorità sottolinea, sin d'ora, che,
qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano ad una
revisione della normativa alla luce del mutato scenario tecnologico, si
porrà l'esigenza di individuare, sentita l'Autorità, soluzioni che
consentano un giusto equilibrio tra forme proporzionate di conoscenza dei
dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati.
Il Garante ha stabilito, infine, di
contestare all'Agenzia, con separato provvedimento, l'assenza di un'idonea
informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione
dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione
amministrativa.
Per dare la massima conoscibilità al
provvedimento e anche per consentire a tutti di avere maggiore
consapevolezza che la ulteriore messa in circolazione dei dati è un fatto
illecito che può avere anche rilevanza penale, l'Autorità ha disposto la
pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
Roma, 6
maggio 2008
garanteprivacy.it

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