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RICORSO COLLETTIVO SULLA PENSIONE RETRIBUTIVA
 

(PER IL DIRITTO AD UNA PENSIONE DIGNITOSA)

Iniziativa lanciata il 12 agosto 2008

 

La Sideweb si farà carico di sostenere le eventuali spese legali.

Leggi la nota informativa, cliccando qui..

 

 

Un problema che deve essere affrontato oggi soprattutto da giovani e meno giovani che sono assoggettati al sistema pensionistico contributivo o misto (contributivo/retributivo). 

Al ricorso possono aderire i militari delle Forze Armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente, Ufficiali (inclusi i dirigenti e gli omogeneizzati), Sottufficiali e Volontari che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti indicati sulla documentazione disponibile qui di seguito.

Le istanze di adesione, complete dei documenti previsti, dovranno pervenire alla Sideweb entro il 31 ottobre 2008.  

Tutta la documentazione necessaria per aderire al ricorso e'
scaricabile cliccando qui. PER APRIRE I FILE PDF USARE ALMENO LA VERSIONE NR. 5 DI ADOBE READER
NOTA: i file zippati sono in PDF. Per aprirli usare la versione di Adobe PDF nr. 5 o superiore.

Se i file in PDF non si aprono, scaricare gli stessi documenti per aderire al ricorso in formato word.


Argomenti correlati, vedi qui.
 

SIDEWEB

Ultimo aggiornameto: 31 ottobre 2008



COME E PERCHE' ADERIRE AL RICORSO COLLETTIVO

SULLA PENSIONE RETRIBUTIVA
 

 

1. Il diritto ad una pensione dignitosa.

2. Le ragioni del ricorso.

3. I fondi pensione integrativa.

4. Lo spartiacque dei 18 anni al 31/12/1995.

5. Per i militari una riforma  incompleta e sperequativa.

6. Chi può aderire al ricorso.

7. Le modalità di adesione al ricorso.

8. Il costo del ricorso.

9. Modalità di versamento.

10. Contatti telefonici per informazioni

11. Termine ultimo per aderire al ricorso.
 


Tutta la documentazione necessaria per aderire al ricorso e'
scaricabile cliccando qui. PER APRIRE I FILE PDF USARE ALMENO LA VERSIONE NR. 5 DI ADOBE READER
NOTA: i file zippati sono in PDF. Per aprirli usare la versione di Adobe PDF nr. 5 o superiore.

 

NOTA INFORMATIVA 

 

1. Il diritto ad una pensione dignitosa.

La Sideweb è stata contattata da numerosi utenti che rientrano nel sistema pensionistico contributivo o misto (contributivo/retributivo) i quali, preoccupati per le loro sorti previdenziali, ci hanno chiesto di organizzare un’azione collettiva finalizzata al riconoscimento di una pensione che consenta loro di condurre una vita dignitosa, sufficiente a proseguire il tenore di vita che verrà raggiunto al momento del collocamento in pensione.

Effettivamente le riforme pensionistiche degli ultimi anni hanno stravolto tutte le prospettive future delle nuove generazioni creando delle forti ingiustizie rispetto a talune categorie di lavoratori alle quali non è stata data la possibilità di integrare con un fondo privato la ridotta pensione che verrà corrisposta dallo stato (talune previsioni specificano che la percentuale della pensione pubblica non supererà il 50 % dello stipendio).

Al personale militare sta proprio accadendo quanto appena descritto.

Infatti, questa categoria di lavoratori, a causa dei ritardi legislativi e regolamentari, a 13 anni dall’entrata in vigore della legge che ha stabilito il cambiamento del sistema previdenziale da “retributivo” a “contributivo” (legge 335/95), è ancora in attesa dell’istituzione dei “fondi pensione integrativa” e sta subendo, così, una INACCETTABILE DISCRIMINAZIONE rispetto alle altre categorie di lavoratori che, già da diversi anni, hanno avuto la possibilità di costruirsi una pensione integrativa.  

In particolare, i militari interessati sono quelli che alla data del 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni e tutti quelli assunti dal 01/01/1996

Per i primi si applicherà il calcolo “misto” di pensione, ossia una piccola parte verrà calcolata con il vecchio sistema retributivo (che è più favorevole), ma la parte prevalente del loro trattamento pensionistico sarà effettuata sulla base “contributiva” ovvero con quelle previsioni che possono anche non superare il 50% dello stipendio.

Per i secondi, assunti dal 01/01/1996, il calcolo sarà effettuato interamente con il metodo contributivo e la penalizzazione appena vista interesserà addirittura l’intero ammontare della pensione. 

Per ambedue i soggetti, quindi, la Sideweb ha organizzato un Ricorso Collettivo, il quale, diversamente da altre iniziative analoghe che sembrano impostate per il personale civile, è stato studiato ed organizzato esclusivamente per il personale militare

 

2. Le ragioni del ricorso 
 

Prima di esporre le ragioni sulle quali è fondato il ricorso riteniamo opportuno fare una breve esposizione sulle riforme previdenziali che hanno caratterizzato gli ultimi anni. 

La legge 335/1995 ha dato una svolta radicale al sistema previdenziale unificando le discipline che regolavano in modo diverso il regime contributivo e pensionistico dei diversi settori lavorativi.

La riforma attuata dalla legge ora citata ha stabilito inoltre il passaggio da un sistema pensionistico basato sul metodo “retributivo” ad un sistema riferito ai “contributi” effettivamente versati dai lavoratori, anche se l’effettiva portata innovativa della legge è stata quella di agganciare il trattamento previdenziale al prodotto interno lordo ovvero all’andamento economico dello Stato. 

Evidentemente il vecchio sistema - quello retributivo - era molto più conveniente in quanto consentiva al lavoratore di congedarsi con un trattamento pensionistico calcolato sulla base delle retribuzioni percepite in servizio e, quindi, di valore prossimo all’ultimo stipendio. Con questo meccanismo, infatti, non vi era alcuna corrispondenza con i contributi versati, e il trattamento pensionistico che veniva sostenuto dallo Stato anche per la parte eccedente il maturato effettivo. 

La riforma ha così sostituito tale sistema con quello “contributivo” (c.d. attuariale-statistico) che ricollega invece la pensione ai contributi effettivamente versati e ad altri fattori variabili nel tempo, diminuendo così in modo radicale l’impegno finanziario precedentemente sostenuto dallo Stato.

In particolare, il montante contributivo individuale annuale derivante dai contributi versati  dai lavoratori e dallo Stato (per un complessivo 33% del trattamento economico per i lavoratori dipendenti) viene rivalutato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (in pratica è legato all’andamento dello Stato e dell’economia nazionale). Anno per anno il montante si rivaluta fino ad arrivare al giorno della pensione. Il montante dato dalla somma di tutti gli accantonamenti annuali (che, è opportuno precisare, è solo virtuale) viene a questo punto moltiplicato per un “coefficiente di trasformazione” variabile in base all’età anagrafica (i coefficienti sono soggetti a revisione ogni tre anni e sono determinati sulla base dell’andamento demografico, delle aspettative di vita dei lavoratori e del P.I.L.). Il risultato corrisponde alla pensione annua lorda che verrà corrisposta al lavoratore. 

Il sistema contributivo, pertanto, produce nei confronti degli utenti lo svantaggio di ridurre notevolmente il valore della pensione che verrà percepita e quindi, di fatto, impedisce ai lavoratori di mantenere nel momento in cui andranno in pensione il tenore di vita raggiunto nel corso della vita lavorativa. Inoltre, i coefficienti di trasformazione variabili in base all’età anagrafica (57- 65 anni) sono determinati da una formula complessa che tiene conto anche dell’andamento demografico, dell’aspettativa di vita e del prodotto interno lordo di lungo periodo, introducendo così nel calcolo della pensione un fattore di incertezza che provoca maggiori insicurezze su quello che dovrà essere il rendimento effettivo della pensione erogata dallo Stato. 

Per quanto sopra, autorevoli istituzioni hanno affermato che il valore della pensione statale potrebbe non superare il 50 % dell’ultimo trattamento economico percepito in servizio

Tra l’altro, nel dicembre del 2007, il legislatore ha ulteriormente peggiorato tale situazione. Infatti, la legge 247/2007 ha diminuito il valore dei coefficienti, riducendo nei fatti la pensione pubblica che sarà ancora più bassa rispetto ai valori risultanti dalle previsioni iniziali (i nuovi coefficienti entreranno in vigore per coloro che andranno in pensione dal 01.01.2010).

 

3. I fondi pensione integrativa.
 

Il legislatore, consapevole di questo effetto e delle gravi conseguenze che si sarebbero determinate sul piano sociale, ha invero previsto un meccanismo finalizzato ad integrare la pensione pagata dallo Stato con il sistema contributivo, favorendo la nascita di “pensioni private”, finanziate dai lavoratori, dai datori di lavoro e dallo Stato attraverso delle agevolazioni fiscali e contributive.

Da qui la nascita dei “fondi pensione integrativa” che possono essere di diversi tipi: da quelli negoziali, basati sull’accordo sindacati e datori di lavoro, a quelli costituiti da apposite società, assicurazioni ovvero istituti di credito.

Il problema connesso con i fondi pensione è principalmente quello del loro rendimento e della loro affidabilità, oltre a quello del finanziamento. La previdenza complementare è quindi basata su un sistema a capitalizzazione composta dove per ogni iscritto viene aperto un conto individuale sul quale vengono versati i contributi. A tasso di rendimento costante è il tempo che fa la differenza. Gli effetti della capitalizzazione infatti si riscontrano con un meccanismo esponenziale rispetto al tempo. Più lungo è il periodo e più elevata sarà la crescita degli interessi. Va tuttavia detto che il rendimento non è costante in quanto varia in relazione all’andamento dei mercati e alle scelte gestionali del fondo. 

 

4. Lo spartiacque dei 18 anni al 31/12/1995.
 

Il legislatore era inoltre consapevole che il passaggio dal nuovo al vecchio sistema avrebbe avuto dei considerevoli costi sociali, al punto che i lavoratori di una certa anzianità non sarebbero nemmeno riusciti a costruirsi una pensione integrativa sufficiente a compensare la riduzione causata dal passaggio dal “sistema retributivo” al “sistema contributivo”. 

Anche per tale ragione ha distinto i lavoratori in base all’anzianità contributiva, individuando coloro che saranno esclusi dal nuovo sistema e che avranno quindi una pensione calcolata con il vecchio regime previdenziale ovvero quello “retributivo”. 

In particolare la legge 335/1995 ha stabilito quanto segue:
 

1.        I lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano già maturato 18 anni contributivi (anni effettivi + figurativi) mantengono il sistema retributivo e quindi la pensione è calcolata sulla base delle ultime retribuzioni.

2.        I lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano maturato meno di 18 anni avranno una pensione calcolata con due sistemi: quello “retributivo” per gli anni contributivi maturati fino al 31/12/1995, e quello “contributivo” per gli anni contributivi maturati dopo quella data e fino al momento del collocamento in pensione; questi lavoratori subiscono una forte penalizzazione in quanto una grossa parte o, per i più giovani, la parte prevalente, viene calcolata con il sistema contributivo.

3.        I lavoratori assunti a partire dal 01/01//1996 ai quali si applica interamente il sistema contributivo e quindi subiscono le penalizzazioni più forti.
 

Una delle ragioni poste a fondamento di questa distinzione è stata quindi anche quella che ha tenuto conto dell’impossibilità per i lavoratori più anziani di avere il tempo sufficiente a costruirsi una pensione integrativa utile ad integrare la pensione pagata dallo Stato. E ciò perché la pensione integrativa è fondamentalmente basata sui contributi versati, che sono limitati poiché principalmente si finanziano con le risorse stipendiali che prima erano destinate al T.F.R. Inoltre, il rendimento dei contributi versati è condizionato oltre che dal loro ammontare anche dalla durata del versamento e quindi dalla loro capitalizzazione. Più lungo è il periodo di versamento, maggiori saranno le probabilità che essi rendano adeguatamente, cioè in modo sufficiente a determinare una pensione integrativa adeguata al mantenimento del tenore di vita raggiunto in servizio (sugli effetti esponenziali della capitalizzazione dei fondi vedi precedente punto 3).

 

5. Per i militari una riforma  incompleta e sperequativa.
 

La legge 335/1995, unitamente ad altri provvedimenti legislativi emanati dal Parlamento, oltre allo sviluppo di “fondi integrativi” aveva previsto anche dei meccanismi finalizzati ad incentivare la scelta dei lavoratori al passaggio a tali fondi. 

Già prima della legge era consentito ad alcune categorie di lavoratori di scegliere una forma integrativa, consentendo di trasferire anche parzialmente il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturato nei fondi prescelti, determinando quindi una base di partenza utile ad assicurare un rendimento minimo che sarebbe poi stata incrementata con i successivi versamenti contributivi. 

Molti lavoratori, infatti, già da diversi anni hanno avuto la possibilità di optare per i fondi integrativi, godendo peraltro delle agevolazioni fiscali e contributive che erano state previste per incentivare il passaggio, inclusa l’attribuzione parziale o totale del T.F.R..

Al personale militare invece queste possibilità sono state negate. 

Si sono create così delle sperequazioni non solo rispetto alle altre categorie di lavoratori, ma anche tra militari stessi, in quanto per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi alla data del  31/12/1995 rimane il sistema pensionistico basato sulla retribuzione. 

Infatti, se fra le principali ragioni dello spartiacque vi era l’impossibilità per i lavoratori più anziani di avere il tempo necessario a far rendere adeguatamente i contributi versanti nel fondo pensione, è altresì vero che i militari che alla data del 31/12/1995 avevano un’anzianità inferiore ai 18 anni o che sono stati assunti dal 01/01/1996 si trovano oggi nella la stessa situazione. 

Questi soggetti dovevano avere la possibilità di optare per i fondi integrativi, trasformando in primo luogo la buonuscita in T.F.R. e quindi versando i corrispondenti contributi nei fondi negoziali al fine di ottenere una adeguata pensione integrativa. 

Tuttavia, i ritardi normativi e la carenza di finanziamenti pubblici hanno impedito fino ad oggi l’avvio della previdenza complementare per il personale militare. Va evidenziato a tal riguardo che, a differenza del settore privato, per i lavoratori pubblici non esiste un accantonamento effettivo della buonuscita ma esso è solo virtuale, anche per le diverse regole che disciplinano questo istituto, quindi la partenza dei fondi deve essere finanziata dallo Stato ovvero dagli Enti Previdenziali.

Inoltre, a nostro avviso, il personale militare avrebbe dovuto avere una maggiore attenzione da parte del legislatore con riguardo alla specificità che lo contraddistingue: basti pensare al fatto che i fondi c.d. “negoziali” sono il frutto di un’iniziativa sindacale, e il loro controllo e la loro gestione avvengono per mezzo di organismi a composizione paritetica che vedono al loro interno una componente sindacale. Al personale militare, come noto, non sono concessi i diritti sindacali e, data la natura non negoziale degli organi di rappresentanza, sorgono legittimi dubbi sulla loro incisività nella disciplina dei fondi pensione, tenendo conto oltretutto che alla Rappresentanza militare è in ogni caso preclusa un’attività di iniziativa autonoma. Oltre a ciò, con riferimento agli istituti che caratterizzano le Forze Armate nell’ottica di un transito alla previdenza complementare, non è chiara nemmeno quale sorte dovrebbero avere le Casse Ufficiali e Sottufficiali e i relativi contributi che vengono versati dai militari.  

E’ evidente quindi che le penalizzazioni interesseranno sia il personale giovane cui si applica interamente il sistema contributivo, e sia anche il personale più anziano, cioè quello soggetto al “sistema misto”, poiché, anche nel caso – assai poco probabile – in cui siano istituiti in breve tempo i fondi negoziali, riteniamo che tali soggetti non avranno comunque il tempo sufficiente a costruirsi una pensione integrativa che soddisfi a pieno la funzione complementare prevista dalla riforma (vedi quanto detto sulla capitalizzazione dei fondi pensione al precente punto 3). Evidentemente, più questi soggetti sono vicini alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione (ad. es. per la pensione di  anzianità 35 anni effettivi + 5 figurativi), più basso sarà il rendimento dei contributi che verranno eventualmente versati ai fondi pensione.  

L’esercizio della facoltà di opzione per il passaggio al T.F.R. e alla previdenza complementare previsto dall’accordo quadro nazionale in materia di T.F.R. del pubblico impiego del 1999 (ARAN - organizzazioni sindacali), è stato oltretutto spostato con un successivo accordo al 31/12/2010. 

In conclusione, ciò che emerge oggi è che, a distanza di oltre 13 anni dalla riforma del 1995 che ha imposto il nuovo regime previdenziale (contributivo e misto), al militare non è data la facoltà di scegliere se transitare o meno alla previdenza complementare, beneficiando dei vantaggi e delle agevolazioni che sono garantiti anche con il trasferimento della buonuscita/t.f.r. al fondo prescelto.

Gli impedimenti e i ritardi hanno così determinato un danno rilevante dovuto a fattori che non dipendono dalla volontà degli interessati.

Alcuni soggetti politici, sulla spinta anche degli organi della rappresentanza militare, avevano tentato di risolvere il problema per via legislativa, chiedendo uno slittamento in avanti della data da cui far partire il calcolo contributivo (per far adottare in pratica il sistema pro-quota nei confronti di tutto il personale, e con la parte retributiva estesa fino alla data di approvazione della nuova legge). L’iniziativa non ha purtroppo trovato il consenso del Parlamento ed il tutto si è concluso con un nulla di fatto. 

Per tutto quanto sopra esposto, con il presente ricorso si chiederà - per i militari aventi un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31/12/1995 e per gli arruolati a partire dal 01/01/1996 - il riconoscimento del diritto al sistema previdenziale retributivo ovvero l’applicazione di un regime misto che preveda il sistema retributivo fino a quando sarà disciplinata e avviata la previdenza complementare per il personale militare

Con la presente nota, si ribadisce che tale ricorso è destinato esclusivamente al personale militare, in quanto è stato specificamente studiato e predisposto per tale categoria di lavoratori.

 

6. Chi può aderire al ricorso.
 

Possono aderire i militari delle Forze Armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente, Ufficiali (inclusi i dirigenti e gli omogeneizzati), Sottufficiali e Volontari che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

·     Anzianità contributiva (servizio anni effettivi + anni figurativi) inferiore a 18 anni alla data del 31/12/1995 (personale assoggettato al sistema previdenziale misto - retributivo/contributivo -);
 

·     Militari assunti a partire dalla data del 01/01/1996 (personale assoggettato interamente al sistema previdenziale contributivo).
 

Si precisa che la Sideweb non è una associazione ma una società di servizi che opera nell’ambito della tutela legale e dell’informazione, e si rivolge a tutti i cittadini. Pertanto i militari potranno aderire senza pagare alcuna quota aggiuntiva ossia senza alcun obbligo di iscrizione ai suoi abbonamenti. Ad ogni modo, a coloro che sono già abbonati ai servizi di tutela legale di Sideweb (abbonamento “Time” o Flash”) o che intendono abbonarsi contestualmente all’adesione al ricorso, la società offrirà delle condizioni di adesione più favorevoli (vedi costi ricorso sotto riportati).
 

 

7. Le modalità di adesione al ricorso.
 

Gli interessati potranno aderire al ricorso con le seguenti modalità: 

a.     Scaricare cliccando qui i seguenti documenti:

- Adesione modello “P”;

- Condizioni generali modello “P/G";

- Procura per studio legale;

- Modello Privacy;

b.    Compilare gli stampati predisposti dalla Sideweb inserendo i dati richiesti;

c.    Effettuare il versamento indicato al successivo punto 8 con una delle modalità  indicate al successivo punto 9;

d.    Spedire i moduli con tutti i documenti richiesti (vedi elenco riportato nel modello adesione “P”) nonché l’attestazione del pagamento al seguente indirizzo: Sideweb S.r.l. Casella Postale n° 41 – 31100 TREVISO”.

Tutta la documentazione necessaria per aderire al ricorso e'

scaricabile cliccando
qui.


 

8. Il costo del ricorso..
 

Per l’adesione al ricorso i costi sono i seguenti:  

- €  50,00 (Iva inclusa ) per i NON abbonati;

 

- €  30,00  (Iva inclusa) per chi è già abbonato ai servizi di tutela

             legale Sideweb formula “ FLASH”;
 

 

- € 40,00  (Iva inclusa) per chi è già abbonato ai servizi di tutela legale

            Sideweb formula “ TIME”;

 

- € 45,00 (Iva inclusa) + quota abbonamento (€ 40,00 “Time”

           o € 60,00 “Flash” Iva inclusa) per chi si abbona

           contestualmente all’adesione del ricorso
 
           (totale € 85,00 time, € 105,00 flash)
.
 


A seconda delle offerte cui si aderisce, la causale da riportare è una delle seguenti:

·        “Adesione ricorso Pensione Retributiva”;

·        “Adesione ricorso Pensione Retributiva + Abbonamento Time”;

·        “Adesione Ricorso Pensione Retributiva + Abbonamento Flash”. 

 

9. Modalità di versamento.
 

-     Conto Corrente postale nr.  7 0 4 3 9 0 8 8  intestato a: SIDEWEB s.r.l. - Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)

-    Bonifico Bancario - Banca KARNTNER SPARKASSE  AG - filiale di Udine – Via Aquileia 5 – 33100 Udine
Codice IBAN:   IT87Z0332912300000000001112     
(Codice BIC:  KSPKIT2U)
Intestato a: SIDEWEB s.r.l. Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)
 

- Carta di Credito o carte pre-pagate (cliccando sui lik di seguito riportati)  
 

 Per accedere ai pagamenti web clicca sul link che ti interessa: 

UTENTE NON ABBONATO 50 EURO (clicca qui) 

UTENTE ABBONATO FLASH 30 EURO (clicca qui)  

UTENTE ABBONATO TIME 40 EURO (clicca qui) 

ADESIONE RICORSO + ADESIONE ABBONAMENTO TIME 85 EURO (clicca qui) 

ADESIONE RICORSO + ADESIONE ABBONAMENTO FLASH 105 EURO (clicca qui)

 

10. Contatti telefonici per informazioni.
 

Martedì            tel.  331 - 4519395      dalle 17.00 alle 18.00

Mercoledì        tel.  331 - 4562730      dalle 17.00 alle 18.00

Giovedì            tel.  347 - 2369419      dalle 17.00 alle 18.00

Venerdì            tel.  339 - 7119379      dalle 16.30 alle 17.30 

 E-MAIL ricorso-pensione-retributiva@sideweb.it

Per motivi organizzativi, i numeri di telefono e le fasce orarie sopra esposti possono essere soggette a modifiche. Le eventuali variazioni  verranno riportate su questa pagina web, dedicata al ricorso in oggetto.

 

11. Termine ultimo per aderire al ricorso.
 

Le istanze di adesione, complete dei documenti previsti, dovranno pervenire presso il recapito postale sopra indicato. Ultimo giorno per aderire: 31 ottobre 2008.

 

12. Modifiche/aggiornamenti. 

Le informazioni relative alla presente iniziativa legale, possono essere integrate con delle modifiche e degli aggiornamenti. Sul sito web www.forzearmate.org saranno riportate le eventuali versioni aggiornate.

 

Tutta la documentazione necessaria per aderire al ricorso e'
scaricabile cliccando qui. PER APRIRE I FILE PDF USARE ALMENO LA VERSIONE NR. 5 DI ADOBE READER
NOTA: i file zippati sono in PDF. Per aprirli usare la versione di Adobe PDF nr. 5 o superiore.

Se i file in PDF non si aprono, scaricare gli stessi documenti per aderire al ricorso in formato word.


 

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