RICORSO COLLETTIVO SULLA PENSIONE RETRIBUTIVA
(PER IL DIRITTO AD UNA
PENSIONE DIGNITOSA)
Iniziativa lanciata il 12
agosto 2008
La
Sideweb
si farà carico di sostenere le eventuali spese legali.
Leggi la nota informativa, cliccando
qui..
Un problema che deve essere
affrontato oggi soprattutto da giovani e meno giovani che sono assoggettati
al sistema pensionistico contributivo o misto (contributivo/retributivo).
Al ricorso possono aderire i
militari delle Forze Armate e della Guardia di Finanza in servizio
permanente, Ufficiali (inclusi i dirigenti e gli omogeneizzati),
Sottufficiali e Volontari che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti
indicati sulla documentazione disponibile qui di seguito.
Le istanze di
adesione, complete dei documenti previsti, dovranno pervenire alla Sideweb
entro il 31 ottobre 2008.
Argomenti correlati, vedi
qui.
SIDEWEB
Ultimo aggiornameto:
31 ottobre 2008
COME E PERCHE' ADERIRE AL RICORSO
COLLETTIVO
SULLA PENSIONE RETRIBUTIVA
1.
Il diritto ad una pensione dignitosa.
2.
Le ragioni del ricorso.
3.
I fondi pensione integrativa.
4.
Lo spartiacque dei 18 anni al 31/12/1995.
5.
Per i militari una riforma incompleta e sperequativa.
6.
Chi può aderire al ricorso.
7.
Le modalità di adesione al ricorso.
8.
Il costo del ricorso.
9.
Modalità di versamento.
10.
Contatti telefonici per informazioni
11. Termine ultimo per
aderire al ricorso.
NOTA INFORMATIVA
1. Il diritto ad una
pensione dignitosa.
La
Sideweb è stata contattata da numerosi utenti che rientrano nel sistema
pensionistico contributivo o misto (contributivo/retributivo) i quali,
preoccupati per le loro sorti previdenziali, ci hanno chiesto di organizzare
un’azione collettiva finalizzata al riconoscimento di una pensione che
consenta loro di condurre una vita dignitosa, sufficiente a proseguire il
tenore di vita che verrà raggiunto al momento del collocamento in pensione.
Effettivamente le riforme pensionistiche degli ultimi anni hanno stravolto
tutte le prospettive future delle nuove generazioni creando delle forti
ingiustizie rispetto a talune categorie di lavoratori alle quali non è stata
data la possibilità di integrare con un fondo privato la ridotta pensione
che verrà corrisposta dallo stato (talune previsioni specificano che la
percentuale della pensione pubblica non supererà il 50 % dello
stipendio).
Al
personale militare sta proprio accadendo quanto appena descritto.
Infatti,
questa categoria di lavoratori, a causa dei ritardi legislativi e
regolamentari, a 13 anni dall’entrata in vigore della legge che ha stabilito
il cambiamento del sistema previdenziale da “retributivo” a “contributivo”
(legge 335/95), è ancora in attesa dell’istituzione dei “fondi pensione
integrativa” e sta subendo, così, una INACCETTABILE DISCRIMINAZIONE
rispetto alle altre categorie di lavoratori che, già da diversi anni, hanno
avuto la possibilità di costruirsi una pensione integrativa.
In
particolare, i militari interessati sono quelli che alla data del
31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni e tutti
quelli assunti dal 01/01/1996.
Per i
primi si applicherà il calcolo “misto” di pensione, ossia una piccola parte
verrà calcolata con il vecchio sistema retributivo (che è più favorevole),
ma la parte prevalente del loro trattamento pensionistico sarà effettuata
sulla base “contributiva” ovvero con quelle previsioni che possono anche non
superare il 50% dello stipendio.
Per i
secondi, assunti dal 01/01/1996, il calcolo sarà effettuato
interamente con il metodo contributivo e la penalizzazione appena
vista interesserà addirittura l’intero ammontare della pensione.
Per
ambedue i soggetti, quindi, la Sideweb ha organizzato un Ricorso Collettivo,
il quale, diversamente da altre iniziative analoghe che sembrano
impostate per il personale civile, è stato studiato ed organizzato
esclusivamente per il personale militare.
2. Le ragioni del ricorso
Prima di
esporre le ragioni sulle quali è fondato il ricorso riteniamo opportuno fare
una breve esposizione sulle riforme previdenziali che hanno caratterizzato
gli ultimi anni.
La legge
335/1995 ha dato una svolta radicale al sistema previdenziale unificando le
discipline che regolavano in modo diverso il regime contributivo e
pensionistico dei diversi settori lavorativi.
La
riforma attuata dalla legge ora citata ha stabilito inoltre il passaggio da
un sistema pensionistico basato sul metodo “retributivo” ad un sistema
riferito ai “contributi” effettivamente versati dai lavoratori, anche se
l’effettiva portata innovativa della legge è stata quella di agganciare il
trattamento previdenziale al prodotto interno lordo ovvero all’andamento
economico dello Stato.
Evidentemente il vecchio sistema - quello retributivo - era molto più
conveniente in quanto consentiva al lavoratore di congedarsi con un
trattamento pensionistico calcolato sulla base delle retribuzioni percepite
in servizio e, quindi, di valore prossimo all’ultimo stipendio. Con questo
meccanismo, infatti, non vi era alcuna corrispondenza con i contributi
versati, e il trattamento pensionistico che veniva sostenuto dallo Stato anche
per la parte eccedente il maturato effettivo.
La
riforma ha così sostituito tale sistema con quello “contributivo” (c.d.
attuariale-statistico) che ricollega invece la pensione ai contributi
effettivamente versati e ad altri fattori variabili nel tempo, diminuendo
così in modo radicale l’impegno finanziario precedentemente sostenuto dallo
Stato.
In
particolare, il montante contributivo individuale annuale derivante dai
contributi versati dai lavoratori e dallo Stato (per un complessivo 33% del
trattamento economico per i lavoratori dipendenti) viene rivalutato su base
composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso di capitalizzazione dato
dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (in pratica è
legato all’andamento dello Stato e dell’economia nazionale). Anno per anno
il montante si rivaluta fino ad arrivare al giorno della pensione. Il
montante dato dalla somma di tutti gli accantonamenti annuali (che, è
opportuno precisare, è solo virtuale) viene a questo punto moltiplicato per
un “coefficiente di trasformazione” variabile in base all’età anagrafica (i
coefficienti sono soggetti a revisione ogni tre anni e sono determinati
sulla base dell’andamento demografico, delle aspettative di vita dei
lavoratori e del P.I.L.). Il risultato corrisponde alla pensione annua lorda
che verrà corrisposta al lavoratore.
Il
sistema contributivo, pertanto, produce nei confronti degli utenti lo
svantaggio di ridurre notevolmente il valore della pensione che verrà
percepita e quindi, di fatto, impedisce ai lavoratori di mantenere nel
momento in cui andranno in pensione il tenore di vita raggiunto nel corso
della vita lavorativa. Inoltre, i coefficienti di trasformazione variabili
in base all’età anagrafica (57- 65 anni) sono determinati da una formula
complessa che tiene conto anche dell’andamento demografico, dell’aspettativa
di vita e del prodotto interno lordo di lungo periodo, introducendo così nel
calcolo della pensione un fattore di incertezza che provoca maggiori
insicurezze su quello che dovrà essere il rendimento effettivo della
pensione erogata dallo Stato.
Per
quanto sopra, autorevoli istituzioni hanno affermato che il valore della
pensione statale potrebbe non superare il 50 % dell’ultimo
trattamento economico percepito in servizio.
Tra
l’altro, nel dicembre del 2007, il legislatore ha ulteriormente peggiorato
tale situazione. Infatti, la legge 247/2007 ha diminuito il valore dei
coefficienti, riducendo nei fatti la pensione pubblica che sarà ancora più
bassa rispetto ai valori risultanti dalle previsioni iniziali (i nuovi
coefficienti entreranno in vigore per coloro che andranno in pensione dal
01.01.2010).
3. I fondi pensione
integrativa.
Il
legislatore, consapevole di questo effetto e delle gravi conseguenze che si
sarebbero determinate sul piano sociale, ha invero previsto un meccanismo
finalizzato ad integrare la pensione pagata dallo Stato con il sistema
contributivo, favorendo la nascita di “pensioni private”, finanziate dai
lavoratori, dai datori di lavoro e dallo Stato attraverso delle agevolazioni
fiscali e contributive.
Da qui la
nascita dei “fondi pensione integrativa” che possono essere di
diversi tipi: da quelli negoziali, basati sull’accordo sindacati e datori di
lavoro, a quelli costituiti da apposite società, assicurazioni ovvero
istituti di credito.
Il
problema connesso con i fondi pensione è principalmente quello del loro
rendimento e della loro affidabilità, oltre a quello del finanziamento. La
previdenza complementare è quindi basata su un sistema a capitalizzazione
composta dove per ogni iscritto viene aperto un conto individuale sul quale
vengono versati i contributi. A tasso di rendimento costante è il tempo che
fa la differenza. Gli effetti della capitalizzazione infatti si riscontrano
con un meccanismo esponenziale rispetto al tempo. Più lungo è il periodo e
più elevata sarà la crescita degli interessi. Va tuttavia detto che il
rendimento non è costante in quanto varia in relazione all’andamento dei
mercati e alle scelte gestionali del fondo.
4. Lo spartiacque dei
18 anni al 31/12/1995.
Il
legislatore era inoltre consapevole che il passaggio dal nuovo al vecchio
sistema avrebbe avuto dei considerevoli costi sociali, al punto che i
lavoratori di una certa anzianità non sarebbero nemmeno riusciti a
costruirsi una pensione integrativa sufficiente a compensare la riduzione
causata dal passaggio dal “sistema retributivo” al “sistema contributivo”.
Anche per
tale ragione ha distinto i lavoratori in base all’anzianità contributiva,
individuando coloro che saranno esclusi dal nuovo sistema e che avranno
quindi una pensione calcolata con il vecchio regime previdenziale ovvero
quello “retributivo”.
In
particolare la legge 335/1995 ha stabilito quanto segue:
1.
I lavoratori che alla
data del 31/12/1995 avevano già maturato 18 anni contributivi
(anni effettivi + figurativi) mantengono il sistema retributivo e
quindi la pensione è calcolata sulla base delle ultime retribuzioni.
2.
I lavoratori che alla
data del 31/12/1995 avevano maturato meno di 18 anni avranno una
pensione calcolata con due sistemi:
quello “retributivo” per gli anni contributivi maturati fino al 31/12/1995,
e quello “contributivo” per gli anni contributivi maturati dopo quella data
e fino al momento del collocamento in pensione; questi lavoratori
subiscono una forte penalizzazione in quanto una grossa parte o, per i
più giovani, la parte prevalente, viene calcolata con il sistema
contributivo.
3.
I lavoratori assunti a
partire dal 01/01//1996 ai quali si applica interamente il sistema
contributivo e quindi
subiscono le penalizzazioni più forti.
Una delle
ragioni poste a fondamento di questa distinzione è stata quindi anche quella
che ha tenuto conto dell’impossibilità per i lavoratori più anziani di avere
il tempo sufficiente a costruirsi una pensione integrativa utile ad
integrare la pensione pagata dallo Stato. E ciò perché la pensione
integrativa è fondamentalmente basata sui contributi versati, che sono
limitati poiché principalmente si finanziano con le risorse stipendiali che
prima erano destinate al T.F.R. Inoltre, il rendimento dei contributi
versati è condizionato oltre che dal loro ammontare anche dalla durata del
versamento e quindi dalla loro capitalizzazione. Più lungo è il periodo di
versamento, maggiori saranno le probabilità che essi rendano adeguatamente,
cioè in modo sufficiente a determinare una pensione integrativa adeguata al
mantenimento del tenore di vita raggiunto in servizio (sugli effetti
esponenziali della capitalizzazione dei fondi vedi precedente punto 3).
5. Per i militari una
riforma incompleta e sperequativa.
La legge
335/1995, unitamente ad altri provvedimenti legislativi emanati dal
Parlamento, oltre allo sviluppo di “fondi integrativi” aveva previsto
anche dei meccanismi finalizzati ad incentivare la scelta dei lavoratori al
passaggio a tali fondi.
Già prima
della legge era consentito ad alcune categorie di lavoratori di scegliere
una forma integrativa, consentendo di trasferire anche parzialmente il
trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturato nei fondi prescelti,
determinando quindi una base di partenza utile ad assicurare un rendimento
minimo che sarebbe poi stata incrementata con i successivi versamenti
contributivi.
Molti
lavoratori, infatti, già da diversi anni hanno avuto la possibilità di
optare per i fondi integrativi, godendo peraltro delle agevolazioni fiscali
e contributive che erano state previste per incentivare il passaggio,
inclusa l’attribuzione parziale o totale del T.F.R..
Al
personale militare invece queste possibilità sono state negate.
Si sono
create così delle sperequazioni non solo rispetto alle altre categorie di
lavoratori, ma anche tra militari stessi, in quanto per coloro che avevano
almeno 18 anni di contributi alla data del 31/12/1995 rimane il sistema
pensionistico basato sulla retribuzione.
Infatti, se fra le principali ragioni dello spartiacque vi era
l’impossibilità per i lavoratori più anziani di avere il tempo necessario a
far rendere adeguatamente i contributi versanti nel fondo pensione, è
altresì vero che i militari che alla data del 31/12/1995 avevano
un’anzianità inferiore ai 18 anni o che sono stati assunti dal 01/01/1996 si
trovano oggi nella la stessa situazione.
Questi
soggetti dovevano avere la possibilità di optare per i fondi integrativi,
trasformando in primo luogo la buonuscita in T.F.R. e quindi versando i
corrispondenti contributi nei fondi negoziali al fine di ottenere una
adeguata pensione integrativa.
Tuttavia,
i ritardi normativi e la carenza di finanziamenti pubblici hanno impedito
fino ad oggi l’avvio della previdenza complementare per il personale
militare. Va evidenziato a tal riguardo che, a differenza del settore
privato, per i lavoratori pubblici non esiste un accantonamento effettivo
della buonuscita ma esso è solo virtuale, anche per le diverse regole che
disciplinano questo istituto, quindi la partenza dei fondi deve essere
finanziata dallo Stato ovvero dagli Enti Previdenziali.
Inoltre,
a nostro avviso, il personale militare avrebbe dovuto avere una maggiore
attenzione da parte del legislatore con riguardo alla specificità che lo
contraddistingue: basti pensare al fatto che i fondi c.d. “negoziali” sono
il frutto di un’iniziativa sindacale, e il loro controllo e la loro gestione
avvengono per mezzo di organismi a composizione paritetica che vedono al
loro interno una componente sindacale. Al personale militare, come noto, non
sono concessi i diritti sindacali e, data la natura non negoziale degli
organi di rappresentanza, sorgono legittimi dubbi sulla loro incisività
nella disciplina dei fondi pensione, tenendo conto oltretutto che alla
Rappresentanza militare è in ogni caso preclusa un’attività di iniziativa
autonoma. Oltre a ciò, con riferimento agli istituti che caratterizzano le
Forze Armate nell’ottica di un transito alla previdenza complementare, non è
chiara nemmeno quale sorte dovrebbero avere le Casse Ufficiali e
Sottufficiali e i relativi contributi che vengono versati dai militari.
E’
evidente quindi che le penalizzazioni interesseranno sia il personale
giovane cui si applica interamente il sistema contributivo, e sia anche il
personale più anziano, cioè quello soggetto al “sistema misto”,
poiché, anche nel caso – assai poco probabile – in cui siano istituiti in
breve tempo i fondi negoziali, riteniamo che tali soggetti non avranno
comunque il tempo sufficiente a costruirsi una pensione integrativa che
soddisfi a pieno la funzione complementare prevista dalla riforma (vedi
quanto detto sulla capitalizzazione dei fondi pensione al precente punto 3).
Evidentemente, più questi soggetti sono vicini alla maturazione dei
requisiti previsti per la pensione (ad. es. per la pensione di anzianità 35
anni effettivi + 5 figurativi), più basso sarà il rendimento dei contributi
che verranno eventualmente versati ai fondi pensione.
L’esercizio della facoltà di
opzione per il passaggio al T.F.R. e alla previdenza complementare previsto
dall’accordo quadro nazionale in materia di T.F.R. del pubblico impiego del
1999 (ARAN - organizzazioni sindacali), è stato oltretutto spostato con un
successivo accordo al 31/12/2010.
In
conclusione, ciò che emerge oggi è che, a distanza di oltre 13 anni dalla
riforma del 1995 che ha imposto il nuovo regime previdenziale (contributivo
e misto), al militare non è data la facoltà di scegliere se transitare o
meno alla previdenza complementare, beneficiando dei vantaggi e delle
agevolazioni che sono garantiti anche con il trasferimento della
buonuscita/t.f.r. al fondo prescelto.
Gli
impedimenti e i ritardi hanno così determinato un danno rilevante dovuto a
fattori che non dipendono dalla volontà degli interessati.
Alcuni
soggetti politici, sulla spinta anche degli organi della rappresentanza
militare, avevano tentato di risolvere il problema per via legislativa,
chiedendo uno slittamento in avanti della data da cui far partire il calcolo
contributivo (per far adottare in pratica il sistema pro-quota nei confronti
di tutto il personale, e con la parte retributiva estesa fino alla data di
approvazione della nuova legge). L’iniziativa non ha purtroppo trovato il
consenso del Parlamento ed il tutto si è concluso con un nulla di fatto.
Per tutto
quanto sopra esposto, con il presente ricorso si chiederà - per i militari
aventi un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31/12/1995 e per
gli arruolati a partire dal 01/01/1996 - il riconoscimento del diritto al
sistema previdenziale retributivo ovvero l’applicazione di un regime misto
che preveda il sistema retributivo fino a quando sarà disciplinata e avviata
la previdenza complementare per il personale militare.
Con
la presente nota, si ribadisce che tale ricorso è destinato esclusivamente
al personale militare, in quanto è stato specificamente studiato e
predisposto per tale categoria di lavoratori.
6.
Chi può aderire al ricorso.
Possono aderire i militari delle Forze
Armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente, Ufficiali (inclusi
i dirigenti e gli omogeneizzati), Sottufficiali e Volontari che sono in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
· Anzianità
contributiva (servizio anni effettivi + anni figurativi) inferiore a 18
anni alla data del 31/12/1995 (personale assoggettato al sistema
previdenziale misto - retributivo/contributivo -);
· Militari
assunti a partire dalla data del 01/01/1996 (personale assoggettato
interamente al sistema previdenziale contributivo).
Si precisa che la Sideweb non è una associazione
ma una società di servizi che opera nell’ambito della tutela legale e
dell’informazione, e si rivolge a tutti i cittadini. Pertanto i militari
potranno aderire senza pagare alcuna quota aggiuntiva ossia senza alcun
obbligo di iscrizione ai suoi abbonamenti. Ad ogni modo, a coloro che
sono già abbonati ai servizi di tutela legale di Sideweb (abbonamento “Time”
o Flash”) o che intendono abbonarsi contestualmente all’adesione al ricorso,
la società offrirà delle condizioni di adesione più favorevoli (vedi costi
ricorso sotto riportati).
7.
Le modalità di adesione al ricorso.
Gli
interessati potranno aderire al ricorso con le seguenti modalità:
a.
Scaricare
cliccando
qui
i seguenti documenti:
- Adesione modello “P”;
- Condizioni generali modello “P/G";
- Procura per studio legale;
- Modello Privacy;
b. Compilare
gli stampati predisposti dalla Sideweb inserendo i dati richiesti;
c.
Effettuare il versamento
indicato al successivo punto 8 con una delle modalità indicate al
successivo punto 9;
d. Spedire
i moduli con tutti i documenti richiesti (vedi elenco riportato nel modello
adesione “P”) nonché l’attestazione del pagamento al seguente indirizzo:
“Sideweb
S.r.l. Casella Postale n° 41 – 31100 TREVISO”.
Tutta la documentazione necessaria per aderire al
ricorso
e'
scaricabile cliccando
qui.
8. Il costo del ricorso..
Per
l’adesione al ricorso i costi sono i seguenti:
-
€ 50,00
(Iva inclusa ) per i NON abbonati;
- €
30,00 (Iva
inclusa) per chi è già abbonato ai servizi di tutela
legale
Sideweb formula “ FLASH”;
-
€ 40,00
(Iva inclusa) per chi è già abbonato ai servizi di tutela legale
Sideweb
formula “ TIME”;
- €
45,00 (Iva
inclusa) +
quota abbonamento (€ 40,00 “Time”
o € 60,00
“Flash” Iva inclusa) per chi si abbona
contestualmente
all’adesione del ricorso
(totale € 85,00
time, € 105,00 flash).
A seconda delle offerte cui si aderisce, la causale da riportare è una delle
seguenti:
·
“Adesione ricorso Pensione
Retributiva”;
·
“Adesione ricorso Pensione
Retributiva + Abbonamento Time”;
·
“Adesione Ricorso Pensione
Retributiva + Abbonamento Flash”.
9 .
Modalità di versamento.
- Conto Corrente postale nr. 7 0
4 3 9 0 8 8 intestato
a: SIDEWEB s.r.l. - Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)
-
Bonifico Bancario - Banca
KARNTNER SPARKASSE AG - filiale di Udine – Via Aquileia 5 – 33100 Udine
Codice IBAN: IT87Z0332912300000000001112
(Codice BIC: KSPKIT2U)
Intestato a: SIDEWEB s.r.l. Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)
-
Carta di Credito o carte
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10.
Contatti telefonici per informazioni.
Martedì tel. 331 - 4519395 dalle 17.00
alle 18.00
Mercoledì tel. 331 - 4562730 dalle 17.00
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alle 17.30
E-MAIL
ricorso-pensione-retributiva@sideweb.it
Per motivi organizzativi, i numeri di telefono e le fasce
orarie sopra esposti possono essere soggette a modifiche. Le eventuali
variazioni verranno riportate su questa pagina web, dedicata al ricorso in
oggetto.
11. Termine ultimo
per aderire al ricorso.
Le
istanze di adesione, complete dei documenti previsti, dovranno
pervenire presso il recapito postale sopra indicato. Ultimo giorno per
aderire: 31 ottobre 2008.
12. Modifiche/aggiornamenti.
Le
informazioni relative alla presente iniziativa legale, possono essere
integrate con delle modifiche e degli aggiornamenti. Sul sito web
www.forzearmate.org saranno riportate le eventuali versioni aggiornate.
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