|
 |
<<ANCHE
L'AERONAUTICA MILITARE INFORMA IL PERSONALE SUI CONTENUTI DEL
PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE>> |
Schema di provvedimento integrativo di concertazione del personale
direttivo e non direttivo delle Forze Armate.
27°
"MESSAGGIO AL PERSONALE" – 19.03.2009
1.
PREMESSA
Si informa il personale militare che in
data 18 marzo u.s. è stata sottoscritta la bozza del provvedimento
integrativo di concertazione del personale direttivo e non direttivo delle
Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007 (c.d. “coda contrattuale”).
La citata bozza di provvedimento sarà
sottoposta all’approvazione del Consiglio dei Ministri, le cui
disposizioni dovranno essere recepite con Decreto del Presidente della
Repubblica da sottoporre al visto della Corte dei Conti. Soltanto a
conclusione del predetto iter ed a seguito dell’emanazione delle
disposizioni amministrative da parte degli organismi competenti potranno
essere applicate le disposizioni di carattere normativo e corrisposti i
miglioramenti economici previsti.
Il provvedimento si applica al personale
da Tenente Colonnello a Aviere Capo in s.p. ed integra le disposizioni
emanate con il precedente provvedimento di concertazione (D.P.R. n.
171/2007). Il personale Dirigente (Generali e Colonnelli) potrà
beneficiare, ove applicabili, delle previsioni di carattere normativo ed
economico contenute sia nel citato D.P.R. n. 171/2007 che nel presente
provvedimento integrativo soltanto a seguito dell’emanazione di una
specifica legge di estensione.
2.
SINTESI DEI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO
Di seguito si illustrano brevemente le
disposizioni di maggior interesse per il personale della F.A.:
·
Ambito di applicazione e durata
Il provvedimento si
applica al personale “contrattualizzato” delle FF.AA. da Tenente
Colonnello a Aviere Capo in s.p. ed integra le disposizioni emanate con il
d.P.R. n. 171/2007.
·
Importo aggiuntivo pensionabile
La decorrenza dell’aumento dell’importo
aggiuntivo pensionabile stabilita con il d.P.R. n. 171/2007 (1° ottobre
2007) è stata retrodatata al 1° febbraio 2007.
·
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
Il fondo per
l’efficienza dei servizi istituzionali (FEI) previsto dal d.p.r. n.
171/2007 è stato ulteriormente incrementato per gli anni 2007 e 2008 con
risorse non strutturali (senza effetto di trascinamento) pari,
rispettivamente, a 15.073.000 di euro per l’anno 2007 e 53.413.000 di euro
per l’anno 2008.
È stato inoltre previsto che dal 2009
vengano assegnati al Fondo, in via strutturale (con effetto di
trascinamento per gli anni successivi), 21.519.000 euro annui;
·
Lavoro straordinario
Le misure orarie lorde del compenso per
lavoro straordinario sono state incrementate con decorrenza 1° dicembre
2008 di un importo medio orario di circa 1,5 euro.
·
Buoni
pasto
L’importo del buono pasto è stato
rideterminato a 7,00 euro con decorrenza 1° gennaio 2009.
·
Assegno funzionale
-
è stata
abbassato da
29 a 27
anni di servizio il limite per l’attribuzione della 2^ fascia a decorrere
dal 1° dicembre 2008;
-
l’importo
dell’assegno funzionale della 2^ fascia spettante ai Volontari di Truppa
in servizio permanente è stato incrementato di 781 euro annui a decorrere
dal 1° dicembre 2008;
-
è stata
istituita una 3^ fascia da attribuire a 32 anni di servizio, di importo
pari a quello previsto per la 2^ fascia maggiorato del 15% a decorrere dal
1° dicembre 2008;
-
a valere dal
1° gennaio 2009 ai fini dell’anzianità di servizio per l’attribuzione
dell’anzianità di servizio è considerato anche il periodo svolto in
qualità di ausiliario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
·
Indennità di impiego operativo ed altre
indennità
-
l’indennità
operativa di campagna e per gli enti centrali, territoriali e scuole è
stata aumentata dal 120% al 125% a decorrere dal 1° gennaio 2009;
-
è stata
istituita una nuova fascia dell’indennità operativa di base spettante ai
Sergenti con più di dieci anni di servizio, di importo pari a quello
previsto per il sergente Maggiore a decorrere dal 1° gennaio 2009;
-
le misure
dell’indennità di controllo dello spazio aereo di 1° e 2° livello sono
state rideterminate, rispettivamente, nel 155% e 165% dell’operativa di
base a decorrere dal 1° gennaio 2009, ferma restando la misura prevista
per il 3° livello pari al 185 %;
-
sono state
rideterminate le misure dell’indennità di rischio per operatori subacquei;
-
è stato
previsto che le indennità operative fondamentali in godimento vengano
mantenute anche in caso assenza per malattia superiore al 15° giorno, ove
tale malattia venga riconosciuta dipendente da causa di servizio;
·
Indennità di bilinguismo
È stata incrementata l’indennità speciale
di seconda lingua a decorrere dal 1° gennaio 2009.
·
Trattamento di missione
-
al personale inviato in missione sono
rimborsate le spese per il biglietto di 1^ classe oltre che per il
trasporto ferroviario anche per quello marittimo nonché, in alternativa al
pernottamento fuori sede, le spese per il vagone letto a comparto singolo
o per la cabina;
-
le spese di viaggio anticipate al
personale chiamato a comparire quale indagato o imputato per fatti
inerenti al servizio dinanzi alla magistratura ordinaria, militare o
contabile, nonché a commissioni di disciplina o d’inchiesta sono soggette
a ripetizione anche in caso di condanna per colpa grave nel giudizio per
responsabilità amministrativo-contabile;
-
il
rimborso previsto per il personale inviato in missione che, pur avendone
titolo, non abbia potuto consumare i pasti per motivi di servizio è
corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo
dodici ore di missione, a prescindere dagli orari destinati alla
consumazione degli stessi;
-
per
missioni superiori a 24 ore, nel giorno di termine della missione il
personale ha titolo al rimborso del pasto, dietro presentazione della
relativa documentazione, a condizione che siano state effettuate almeno 5
ore di servizio fuori sede e purché il pasto ricada negli orari destinati
alla consumazione dello stesso;
-
la
sede di partenza e/o di arrivo può essere considerata, su richiesta
dell’interessato, la località di abituale dimora o altra località,
sempreché più conveniente per l’Amministrazione. Ove la sede di missione
coincida con la località di abituale dimora e sia richiesto per esigenze
di servizio di iniziare la missione dalla sede di servizio, compete il
rimborso documentato delle spese di vitto, nonché la diaria di missione;
-
il visto di arrivo e quello di partenza
del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione
dell’interessato sul foglio di viaggio;
-
il trattamento di missione forfettario è
preventivamente autorizzato nei confronti del personale che ne faccia
richiesta. Resta escluso dal trattamento forfetario il personale inviato
in missione con vitto ed alloggio fornito gratuitamente
dall’Amministrazione (cd. “aggregazione completa”);
·
Trattamento economico di trasferimento
-
il diritto alle indennità e ai rimborsi
relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie
decorre dalla data di notifica all’interessato del provvedimento di
trasferimento;
-
il personale trasferito d’autorità che
abbia scelto il rimborso del 90% del canone mensile può optare, al termine
del primo anno di percezione di tale trattamento e per i successivi dodici
mesi, per l’indennità mensile pari a trenta diarie di missione ridotta del
30%; tale opzione può essere esercitata una sola volta.
·
Compenso forfetario di guardia
-
dal 1° gennaio 2009 l’importo del
compenso forfetario di guardia è stato incrementato di 2 euro;
-
tra i
servizi armati e non che danno titolo alla percezione del CFG sono
ricomprese anche tutte le attività che esulano comunque dalle normali
attribuzioni derivanti dal proprio incarico per il cui espletamento non
sono richieste specifiche professionalità da parte del personale. A chi
svolge i predetti servizi deve comunque essere assicurata, in via
prioritaria, la concessione del recupero compensativo nella misura pari
alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o
della giornata non lavorativa qualora il servizio venga effettuato nelle
predette giornate.
·
Orario di lavoro
-
il personale inviato in missione, qualora
il servizio si protragga per almeno tre ore oltre le 24:00, ha diritto ad
un intervallo per recupero psico-fisico non inferiore a dodici ore;
-
l’indennità compensativa per il personale chiamato a prestare servizio,
per sopravvenute e inderogabili esigenze, nel giorno destinato al riposo
settimanale o in una giornata festiva infrasettimanale è stata
incrementata da 5 a 8 euro.
·
Licenze straordinarie e aspettativa
Il personale in aspettativa per infermità
in attesa della pronuncia per la dipendenza da causa di servizio continua
a percepire in misura intera gli emolumenti fissi e continuativi fino alla
predetta pronuncia. In caso di mancato riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio sono recuperate la metà delle somme corrisposte oltre il
dodicesimo mese di aspettativa e per intero quelle corrisposte oltre il
diciottesimo mese.
·
Terapie salvavita
A decorrere dal 1° ottobre 2008 i giorni
di ricovero ospedaliero o di day-hospital in caso di patologie gravi che
richiedano terapie salvavita nonché i giorni di assenza dovuti alle citate
terapie salvavita, debitamente documentati dal A.S.L., sono esclusi dal
computo dei giorni di aspettativa per infermità e di licenza
straordinaria.
·
Tutela delle lavoratrici madri
-
il personale con situazioni
monoparentali, compreso il genitore unico affidatario, può chiedere di
essere esonerato dal servizio notturno fino al compimento del dodicesimo
anno di età del figlio convivente;
-
ai lavoratori padri con figli fino al
dodicesimo anno di età vincitori di concorso interno è estesa la facoltà,
già riconosciuta alle lavoratrici madri, di frequentare il corso di
formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza.
·
Diritto allo studio
-
in caso di sovrapposizione, le quattro
giornate lavorative immediatamente precedenti la data dell’esame concesse
al personale per la preparazione di ciascun esame possono essere sommate;
-
la disciplina del diritto allo studio si
applica anche ai corsi organizzati presso le Aziende Sanitarie Locali;
-
i
giorni eventualmente necessari per raggiungere la località sede di corsi
per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
corsi universitari o post-universitari e per il rientro in sede, sono
riconosciuti nell’ambito delle 150 ore annue previste per il diritto allo
studio (conteggiati in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato), anche
qualora nella località sede di servizio siano attivati corsi analoghi.
·
Asili
nido
Sono state assegnate ulteriori risorse
per il rimborso parziale delle rette relative alle spese sostenute dai
dipendenti per i figli a carico.
·
Tutela legale
Per le spese legali
da sostenere in caso di giudizio di responsabilità civile e
amministrativa può essere anticipato un importo di 2.500 euro, salvo
rivalsa ove il procedimento si concluda con l’accertamento della
responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
·
Commissione paritetica e norme di
garanzia
È stata prevista una Commissione
paritetica composta in pari numero da rappresentanti dell’Amministrazione
e di ciascuna sezione del Co.Ce.R., da istituire entro tre mesi
dall’entrata in vigore del provvedimento, con il compito di fornire un
parere, non vincolante, qualora insorgano contrasti interpretativi di
rilevanza generale sull’applicazione delle materie regolare dai
provvedimenti di concertazione.
·
Decorrenza del provvedimento
Le disposizioni sopra richiamate, fatte
salve le decorrenze espressamente indicate, hanno efficacia dal primo
giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento
sulla Gazzetta Ufficiale.
3.
CONSIDERAZIONI
La “coda” appena conclusa è stata
caratterizzata da una attività contrattuale molto “accidentata”, in
considerazione del fatto che sul tavolo delle trattative sono state
avanzate richieste riferite ad un ampio spettro di problematiche, che
comportavano oneri non compatibili con le limitate risorse disponibili
(280 milioni per l’intero Comparto). Ciò ha comportato notevoli difficoltà
per giungere ad una sintesi che potesse contemperare equamente le
necessità delle Amministrazioni con le istanze avanzate dalle
Organizzazioni Sindacali e Rappresentanze, con la conseguenza che le
inevitabili mediazioni imposte hanno comportato l’impossibilità di
recepire nella bozza di provvedimento talune norme che avrebbero
consentito di risolvere importanti problematiche di carattere generale (ad
es. indennità di comando, su cui, comunque, è stato assunto un impegno del
Governo per rivedere la vigente disciplina).
Pur nelle difficoltà sopra illustrate è
stato comunque possibile approvare disposizioni molto importanti per la
soluzione di alcune criticità del personale della F.A.. In particolare si
segnala:
-
l’incremento
dell’indennità di controllo dello spazio aereo di 1° e 2° livello, portata
ad un importo superiore a quello della “supercampagna”;
-
l’introduzione della 3^ fascia
dell’assegno funzionale da attribuire al personale con 32 anni di
servizio. Tale disposizione, unitamente alla riduzione da 29 a 27 degli anni di servizio
necessari per accedere alla 2^ fascia, prefigura una sorta di carriera
amministrativa dei Sottufficiali sganciata da quella gerarchica. Questo è
un segnale teso a mitigare, almeno in parte, il disagio legato alla
difficoltà di promuovere al grado superiore elevate aliquote di
Marescialli di 1° Classe i quali, pur permanendo nel grado, potranno avere
comunque un ulteriore beneficio economico al 32° anno di servizio.
-
l’incremento dell’operativa di
campagna e per gli enti centrali, territoriale e le scuole, portata al
125% dell’operativa di base. Ancorché tale misura non corrisponda
esattamente al livello che la Forza
Armata avrebbe desiderato, si ritiene che l’aumento
complessivo del 10% ottenuto con il D.P.R. 171/2007 e l’attuale coda sia
adeguato per ridurre il “gap” oggi esistente tra il personale in servizio
presso enti di “supercampagna” e quello in servizio presso gli enti di
campagna, centrali, territoriali e le scuole.
Non è stato invece possibile inserire nel
provvedimento norme che avrebbero consentito di risolvere altre
problematiche molto sentite dal personale dell’A.M., tra cui si segnala:
-
la mancata previsione della
proroga della concessione degli alloggi di servizio del personale
trasferito, nonostante fosse stato proposto un articolato a costo zero e
che non avrebbe leso in alcun modo le legittime aspettative del personale
destinatario di alloggio di servizio;
-
l’impossibilità di pervenire ad una revisione dell’indennità di
aerosoccorso.
La bozza di provvedimento contiene
inoltre altre disposizioni molto importanti, quale quella che istituisce
una “Commissione paritetica”, che avrà il compito di fornire pareri (non
vincolanti) in caso di contrasti interpretativi di rilevanza generale
insorti tra le Amministrazioni e le Sezioni del Co.Ce.R. in ordine
all’esatta applicazione di norme del provvedimento. In proposito si
ritiene che l’istituzione di tale Commissione sia una positiva innovazione
soprattutto alla luce dei compiti e composizione cui si è pervenuti,
definiti anche a seguito di alcune “limature” rispetto alla versione
inizialmente prevista. Tale strumento, opportunamente utilizzato, potrà
infatti evitare preventivamente l’insorgere di contenzioso tra personale
ed Amministrazione, consentendo da un lato una maggiore celerità
dell’azione amministrativa, dall’altro l’agevolazione dell’azione di
comando. Tale norma è inoltre in linea con la politica della F.A., volta a
riconoscere una giusta valorizzazione del ruolo della Rappresentanza.
Facendo una valutazione complessiva si
può pertanto affermare che con il provvedimento relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (disciplinati con il
D.P.R. n. 171/2007 e l’attuale provvedimento integrativo) sono state
introdotte importanti novità e raggiunti miglioramenti economici per il
personale che, in relazione alle risorse disponibili, possono essere
considerati sicuramente positivi. Poiché dopo la chiusura della “coda”
dovranno nuovamente aprirsi le trattative per la definizione del
provvedimento di concertazione relativo al biennio economico 2008-2009, lo
SMA reitererà proposte ritenute atte alla soluzione di problematiche che
non è stato possibile soddisfare con l’attuale tornata contrattuale, oltre
a definire ulteriori priorità.

Per ulteriori informazioni, o per eventuali errori su questo argomento, si prega di contattare la redazione di Forzearmate.org - Sideweb chiamando il seguente nr. telefonico 347 2369419, oppure scrivere a: info@sideweb.it
SideWeb s.r.l., 25/3/2009
Il nostro impegno e la nostra professionalita' al servizio di tutti.
Oltre ad offrire consulenza, assistenza, tutela legale, pubblicazioni,
documentazione e circolari, il portale dei militari offre una accurata ed
approfondita informazione completamente gratuita per tutti gli
utenti, sul mondo delle FF.AA., delle FF.PP. e del Pubblico impiego in
generale.
Sostieni sempre le nostre attività,
uniche nel suo genere e indispensabili per migliorare la professionalita',
la qualita' della vita e le condizioni economiche di tutti quanti!
Questo ed altro lo trovi soltanto su www.forzearmate.org - Sideweb.
Abbonati alla nostra organizzazione
Avrai la consulenza telefonica; l'accesso alla banca dati riservata, gli studi legali convenzionati, la raccolta delle pubblicazioni tascabili, ricorsi gerarchici e ai tar facilitati; l'impegno sociale ed economico a favore del personale, ecc...
Scopri come abbonarti...


 |
| Servizi |
| |