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<<ANCHE L'AERONAUTICA MILITARE INFORMA IL PERSONALE SUI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE>>

 


 

 

Schema di provvedimento integrativo di concertazione del personale direttivo e non direttivo delle Forze Armate.

 

 

27°  "MESSAGGIO AL PERSONALE" – 19.03.2009   

 

 

1.        PREMESSA
 

Si informa il personale militare che in data 18 marzo u.s. è stata sottoscritta la bozza del provvedimento integrativo di concertazione del personale direttivo e non direttivo delle Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (c.d. “coda contrattuale”).
 

La citata bozza di provvedimento sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio dei Ministri, le cui disposizioni dovranno essere recepite con Decreto del Presidente della Repubblica da sottoporre al visto della Corte dei Conti. Soltanto a conclusione del predetto iter ed a seguito dell’emanazione delle disposizioni amministrative da parte degli organismi competenti potranno essere applicate le disposizioni di carattere normativo e corrisposti i miglioramenti economici previsti.
 

Il provvedimento si applica al personale da Tenente Colonnello a Aviere Capo in s.p. ed integra le disposizioni emanate con il precedente provvedimento di concertazione (D.P.R. n. 171/2007). Il personale Dirigente (Generali e Colonnelli) potrà beneficiare, ove applicabili, delle previsioni di carattere normativo ed economico contenute sia nel citato D.P.R. n. 171/2007 che nel presente provvedimento integrativo soltanto a seguito dell’emanazione di una specifica legge di estensione.

 

 

2.       SINTESI DEI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO
 

Di seguito si illustrano brevemente le disposizioni di maggior interesse per il personale della F.A.:
 

 

·     Ambito di applicazione e durata

Il provvedimento si applica al personale “contrattualizzato” delle FF.AA. da Tenente Colonnello a Aviere Capo in s.p. ed integra le disposizioni emanate con il d.P.R. n. 171/2007.
 

 

·     Importo aggiuntivo pensionabile

La decorrenza dell’aumento dell’importo aggiuntivo pensionabile stabilita con il d.P.R. n. 171/2007 (1° ottobre 2007) è stata retrodatata al 1° febbraio 2007.
 

 

·     Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

Il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (FEI) previsto dal d.p.r. n. 171/2007 è stato ulteriormente incrementato per gli anni 2007 e 2008 con risorse non strutturali (senza effetto di trascinamento) pari, rispettivamente, a 15.073.000 di euro per l’anno 2007 e 53.413.000 di euro per l’anno 2008.

È stato inoltre previsto che dal 2009 vengano assegnati al Fondo, in via strutturale (con effetto di trascinamento per gli anni successivi),  21.519.000 euro annui;
 

 

·     Lavoro straordinario

Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario sono state incrementate con decorrenza 1° dicembre 2008 di un importo medio orario di circa 1,5 euro.
 

 

·     Buoni pasto

L’importo del buono pasto è stato rideterminato a 7,00 euro con decorrenza 1° gennaio 2009.
 

 

·     Assegno funzionale

-         è stata abbassato da 29 a 27 anni di servizio il limite per l’attribuzione della 2^ fascia a decorrere dal 1° dicembre 2008;

-         l’importo dell’assegno funzionale della 2^ fascia spettante ai Volontari di Truppa in servizio permanente è stato incrementato di 781 euro annui a decorrere dal 1° dicembre 2008;

-         è stata istituita una 3^ fascia da attribuire a 32 anni di servizio, di importo pari a quello previsto per la 2^ fascia maggiorato del 15% a decorrere dal 1° dicembre 2008;

-         a valere dal 1° gennaio 2009 ai fini dell’anzianità di servizio per l’attribuzione dell’anzianità di servizio è considerato anche il periodo svolto in qualità di ausiliario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
 

 

·     Indennità di impiego operativo ed altre indennità[1]

-         l’indennità operativa di campagna e per gli enti centrali, territoriali e scuole è stata aumentata dal 120% al 125% a decorrere dal 1° gennaio 2009;

-         è stata istituita una nuova fascia dell’indennità operativa di base spettante ai Sergenti con più di dieci anni di servizio, di importo pari a quello previsto per il sergente Maggiore a decorrere dal 1° gennaio 2009;

-         le misure dell’indennità di controllo dello spazio aereo di 1° e 2° livello sono state rideterminate, rispettivamente, nel 155% e 165% dell’operativa di base a decorrere dal 1° gennaio 2009, ferma restando la misura prevista per il 3° livello pari al 185 %;

-         sono state rideterminate le misure dell’indennità di rischio per operatori subacquei;

-         è stato previsto che le indennità operative fondamentali in godimento vengano mantenute anche in caso assenza per malattia superiore al 15° giorno, ove tale malattia venga riconosciuta dipendente da causa di servizio;
 

 

·     Indennità di bilinguismo

È stata incrementata l’indennità speciale di seconda lingua a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 

 

·     Trattamento di missione

-         al personale inviato in missione sono rimborsate le spese per il biglietto di 1^ classe oltre che per il trasporto ferroviario anche per quello marittimo nonché, in alternativa al pernottamento fuori sede, le spese per il vagone letto a comparto singolo o per la cabina;

-         le spese di viaggio anticipate al personale chiamato a comparire quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio dinanzi alla magistratura ordinaria, militare o contabile, nonché a commissioni di disciplina o d’inchiesta sono soggette a ripetizione anche in caso di condanna per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile;

-         il rimborso previsto per il personale inviato in missione che,  pur avendone titolo, non abbia potuto consumare i pasti per motivi di servizio è corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore di missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi;

-         per missioni superiori a 24 ore, nel giorno di termine della missione il personale ha titolo al rimborso del pasto, dietro presentazione della relativa documentazione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede e purché il pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso;  

-         la sede di partenza e/o di arrivo può essere considerata, su richiesta dell’interessato, la località di abituale dimora o altra località, sempreché più conveniente per l’Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora e sia richiesto per esigenze di servizio di iniziare la missione dalla sede di servizio, compete il rimborso documentato delle spese di vitto, nonché la diaria di missione;

-         il visto di arrivo e quello di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul foglio di viaggio;

-         il trattamento di missione forfettario è preventivamente autorizzato nei confronti del personale che ne faccia richiesta. Resta escluso dal trattamento forfetario il personale inviato in missione con vitto ed alloggio fornito gratuitamente dall’Amministrazione (cd. “aggregazione completa”);
 

 

·     Trattamento economico di trasferimento

-         il diritto alle indennità e ai rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie decorre dalla data di notifica all’interessato del provvedimento di trasferimento;

-         il personale trasferito d’autorità che abbia scelto il rimborso del 90% del canone mensile può optare, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento e per i successivi dodici mesi, per l’indennità mensile pari a trenta diarie di missione ridotta del 30%; tale opzione può essere esercitata una sola volta.
 

 

·     Compenso forfetario di guardia

-         dal 1° gennaio 2009 l’importo del compenso forfetario di guardia è stato incrementato di 2 euro;

-         tra i servizi armati e non che danno titolo alla percezione del CFG sono ricomprese anche tutte le attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico per il cui espletamento non sono richieste specifiche professionalità da parte del personale. A chi svolge i predetti servizi deve comunque essere assicurata, in via prioritaria, la concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio venga effettuato nelle predette giornate.
 

 

·     Orario di lavoro

-         il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga per almeno tre ore oltre le 24:00, ha diritto ad un intervallo per recupero psico-fisico non inferiore a dodici ore;

-         l’indennità compensativa per il personale chiamato a prestare servizio, per sopravvenute e inderogabili esigenze, nel giorno destinato al riposo settimanale o in una giornata festiva infrasettimanale è stata incrementata da 5 a 8 euro.

 

·     Licenze straordinarie e aspettativa

Il personale in aspettativa per infermità in attesa della pronuncia per la dipendenza da causa di servizio continua a percepire in misura intera gli emolumenti fissi e continuativi fino alla predetta pronuncia. In caso di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sono recuperate la metà delle somme corrisposte oltre il dodicesimo mese di aspettativa e per intero quelle corrisposte oltre il diciottesimo mese.
 

 

·     Terapie salvavita

A decorrere dal 1° ottobre 2008 i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita nonché i giorni di assenza dovuti alle citate terapie salvavita, debitamente documentati dal A.S.L., sono esclusi dal computo dei giorni di aspettativa per infermità e di licenza straordinaria. 
 

 

·     Tutela delle lavoratrici madri

-         il personale con situazioni monoparentali, compreso il genitore unico affidatario, può chiedere di essere esonerato dal servizio notturno fino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;

-         ai lavoratori padri con figli fino al dodicesimo anno di età vincitori di concorso interno è estesa la facoltà, già riconosciuta alle lavoratrici madri, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza.
 

 

·     Diritto allo studio

-         in caso di sovrapposizione, le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti la data dell’esame concesse al personale per la preparazione di ciascun esame possono essere sommate;

-         la disciplina del diritto allo studio si applica anche ai corsi organizzati presso le Aziende Sanitarie Locali;

-         i giorni eventualmente necessari per raggiungere la località sede di corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi universitari o post-universitari e per il rientro in sede, sono riconosciuti nell’ambito delle 150 ore annue previste per il diritto allo studio (conteggiati in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato), anche qualora nella località sede di servizio siano attivati corsi analoghi.
 

 

·     Asili nido

Sono state assegnate ulteriori risorse per il rimborso parziale delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.


 

·     Tutela legale

Per le spese legali da sostenere  in caso di giudizio di responsabilità civile e amministrativa può essere anticipato un importo di 2.500 euro, salvo rivalsa ove il procedimento si concluda con l’accertamento della responsabilità del dipendente a titolo di dolo. 
 

 

·     Commissione paritetica e norme di garanzia

È stata prevista una Commissione paritetica composta in pari numero da rappresentanti dell’Amministrazione e di ciascuna sezione del Co.Ce.R., da istituire entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, con il compito di fornire un parere, non vincolante, qualora insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale sull’applicazione delle materie regolare dai provvedimenti di concertazione.
 

 

·     Decorrenza del provvedimento

Le disposizioni sopra richiamate, fatte salve le decorrenze espressamente indicate, hanno efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
 

 

 

3.       CONSIDERAZIONI
 

La “coda” appena conclusa è stata caratterizzata da una attività contrattuale molto “accidentata”, in considerazione del fatto che sul tavolo delle trattative sono state avanzate  richieste riferite ad un ampio spettro di problematiche, che comportavano oneri non compatibili con le limitate risorse disponibili (280 milioni per l’intero Comparto). Ciò ha comportato notevoli difficoltà per giungere ad una sintesi che potesse contemperare equamente le necessità delle Amministrazioni con le istanze avanzate dalle Organizzazioni Sindacali e Rappresentanze, con la conseguenza che le inevitabili mediazioni imposte hanno comportato l’impossibilità di recepire nella bozza di provvedimento talune norme che avrebbero consentito di risolvere importanti problematiche di carattere generale (ad es. indennità di comando, su cui, comunque, è stato assunto un impegno del Governo per rivedere la vigente disciplina).
 

Pur nelle difficoltà sopra illustrate è stato comunque possibile approvare disposizioni molto importanti per la soluzione di alcune criticità del personale della F.A.. In particolare si segnala:
 

-          l’incremento dell’indennità di controllo dello spazio aereo di 1° e 2° livello, portata ad un importo superiore a quello della “supercampagna”;
 

-          l’introduzione della 3^ fascia dell’assegno funzionale da attribuire al personale con 32 anni di servizio. Tale disposizione, unitamente alla riduzione da 29 a 27 degli anni di servizio necessari per accedere alla 2^ fascia, prefigura una sorta di carriera amministrativa dei Sottufficiali sganciata da quella gerarchica. Questo è un segnale teso a mitigare, almeno in parte, il disagio legato alla difficoltà di promuovere al grado superiore elevate aliquote di Marescialli di 1° Classe i quali, pur permanendo nel grado, potranno avere comunque un ulteriore beneficio economico al 32° anno di servizio.
 

-          l’incremento dell’operativa di campagna e per gli enti centrali, territoriale e le scuole, portata al 125% dell’operativa di base. Ancorché tale misura non corrisponda esattamente al livello che la Forza Armata avrebbe desiderato, si ritiene che l’aumento complessivo del 10% ottenuto con il D.P.R. 171/2007 e l’attuale coda sia adeguato per ridurre il “gap” oggi esistente tra il personale in servizio presso enti di “supercampagna” e quello in servizio presso gli enti di campagna, centrali, territoriali e le scuole.

Non è stato invece possibile inserire nel provvedimento norme che avrebbero consentito di risolvere altre problematiche molto sentite dal personale dell’A.M., tra cui si segnala:
 

-          la mancata previsione della proroga della concessione degli alloggi di servizio del personale trasferito, nonostante fosse stato proposto un articolato a costo zero e che non avrebbe leso in alcun modo le legittime aspettative del personale destinatario di alloggio di servizio;
 

-          l’impossibilità di pervenire ad una revisione dell’indennità di aerosoccorso.
 

La bozza di provvedimento contiene inoltre altre disposizioni molto importanti, quale quella che istituisce una “Commissione paritetica”, che avrà il compito di fornire pareri (non vincolanti) in caso di contrasti interpretativi di rilevanza generale insorti tra le Amministrazioni e le Sezioni del Co.Ce.R. in ordine all’esatta applicazione di norme del provvedimento. In proposito si ritiene che l’istituzione di tale Commissione sia una positiva innovazione soprattutto alla luce dei compiti e composizione cui si è pervenuti, definiti anche a seguito di alcune “limature” rispetto alla versione inizialmente prevista. Tale strumento, opportunamente utilizzato, potrà infatti evitare preventivamente l’insorgere di contenzioso tra personale ed Amministrazione, consentendo da un lato una maggiore celerità dell’azione amministrativa, dall’altro l’agevolazione dell’azione di comando. Tale norma è inoltre in linea con la politica della F.A., volta a riconoscere una giusta valorizzazione del ruolo della Rappresentanza.

 

Facendo una valutazione complessiva si può pertanto affermare che con il provvedimento relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (disciplinati con il D.P.R. n. 171/2007 e l’attuale provvedimento integrativo) sono state introdotte importanti novità e raggiunti miglioramenti economici per il personale che, in relazione alle risorse disponibili, possono essere considerati sicuramente positivi. Poiché dopo la chiusura della “coda” dovranno nuovamente aprirsi le trattative per la definizione del provvedimento di concertazione relativo al biennio economico 2008-2009, lo SMA reitererà proposte ritenute atte alla soluzione di problematiche che non è stato possibile soddisfare con l’attuale tornata contrattuale, oltre a definire ulteriori priorità.
 


[1]n analogia a quanto già stabilito dalla D.G.P.M. con riferimento al D.P.R. n. 171/2007, si ritiene che le disposizioni relative alle indennità operative non siano applicabili al personale “omogeneizzato”. .

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