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 Ultimo aggiornamento: martedì 10 novembre 2009 19.31

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<<Prorogata di un anno la scadenza della rappresentanza militare. Leggi e intervieni anche tu sul nostro blog>>

 

 

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Nonostante la forte contrarietà dei rappresentati e di  organi di base ed intermedi, e' stata concessa la proroga di un anno alla rappresentanza militare. Da informazioni pervenute alla nostra redazione sembra che alcuni
delegati del Co.ce.r. che hanno richiesto la proroga siano
gli stessi che in un precedente mandato si erano appellati ai Tribunali Amministrativi proprio per censurare questo comportamento che disattende i normali principi di una democrazia rappresentativa.

Roma, 10 Nov. - A seguito di richiesta, il Governo con Decreto legge 4 novembre 2009, nr. 152 - pubblicato sulla G.U. del 4/11/2009, ha concesso ai delegati della rappresentanza militare di ogni livello (Cocer - Coir - Cobar), la proroga del mandato fino al 30/7/2011. Il provvedimento di proroga e' stato inserito insieme alle  "Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia".

Sideweb, 10/11/2009 

        Art. 3. del D.L. 4/11/2009 NR. 152

          Disposizioni in materia di personale
 

7.  Il  mandato  dei  componenti  in  carica del Consiglio centrale interforze   della  rappresentanza  militare,  nonche'  dei  consigli centrali,   intermedi   e   di   base dell'Esercito,  della  Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 30 luglio 2011.


 

DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009 , n. 152
 

Versione stampabile in pdf
 

Disposizioni   urgenti   per   la   proroga  degli  interventi  di 
cooperazione  allo  sviluppo  e  a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia (G.U. del 4/11/2009).
CAPO I


Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3  agosto  2009,  n.  108,  recante proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione  allo  sviluppo  e  a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione,   nonche'   la   proroga  della  partecipazione  del
personale  delle  Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa,  dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:


                               Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
                      pace e di stabilizzazione


  1.  Il  termine  indicato  all'articolo  1,  comma 1, della legge 3
agosto  2009,  n.  108, relativo agli interventi di cooperazione allo
sviluppo  in  Afghanistan,  Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e
agli  interventi  di  sminamento  umanitario  anche  in  altre aree e
territori,  e' prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalita' di cui
al  presente comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa
ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui
alla  legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di
euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n.
58.
  2.   E'   prorogato   al  31  dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
erogazione  del  contributo  italiano  al  Tribunale  speciale  delle
Nazioni  Unite  per  il  Libano.  Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di
euro 300.000.
  3. E'   prorogato   al   31   dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione  italiana  al  Fondo  fiduciario  della NATO in favore
dell'Afghanistan.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente comma e'
autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro
1.000.000.
  4. E'   prorogato   al   31   dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione  dell'Italia  alle  operazioni  civili di mantenimento
della  pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa  (OSCE).  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000.
  5.   E'   prorogato   al  31  dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, relativo agli
interventi  di  ricostruzione,  di  emergenza  e  di sicurezza per la
tutela  dei  cittadini italiani nei territori bellici e al regime del
trattamento  economico  per  il personale inviato in missione. Per le
finalita'  di cui al presente comma e' autorizzata la spesa ulteriore
di euro 2.927.905.
  6. E'   prorogato   al   31   dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione    di    funzionari    diplomatici   alle   operazioni
internazionali  di  gestione  delle crisi, comprese le missioni PESD,
gli  Uffici  dei rappresentanti speciali dell'Unione europea, nonche'
le  Ambasciate  italiane  a  Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del
relativo  trattamento  economico. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200.
  7. E'   prorogato   al   31   dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa subsahariana.
Per  le  finalita'  di  cui al presente comma e' autorizzata la spesa
ulteriore di euro 1.300.000.
  8. E'   prorogato   al   31   dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione   dell'Italia   ad  una  missione  di  stabilizzazione
economica,  sociale  e  umanitaria  in  Pakistan  e Afghanistan. Alle
attivita' di cui al presente comma si applica l'art. 1, commi da 21 a
27, della legge n. 108 del 2009.
  9. E'   prorogato   al   31   dicembre  2009  il  termine  previsto
dall'articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009.
  10.  Per  quanto  non  diversamente  previsto  alle attivita', alle
iniziative  e  ai  programmi  di  cui al presente articolo si applica
l'articolo  1,  commi  da  1  a  10, della legge n. 108 del 2009. Per
quanto  non diversamente previsto alle attivita' e alle iniziative di
cui al comma 8 si applica l'articolo 1, commi da 21 a 27, della legge
n. 108 del 2009.
  11. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6
e  8,  il  Ministero  degli  affari  esteri  puo' conferire incarichi
temporanei  di  consulenza  anche  ad enti e organismi specializzati,
nonche'   a  personale  estraneo  alla  pubblica  amministrazione  in
possesso  di  specifiche  professionalita'  e  stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni
di  cui  all'articolo  1,  commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli
articoli  7  e  36  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni.  Gli incarichi sono affidati, nel rispetto
del  principio  di  pari  opportunita' tra uomo e donna, a persone di
nazionalita'  locale,  ovvero  di  nazionalita'  italiana  o di altri
Paesi,  a  condizione  che  il  Ministero  degli  affari esteri abbia
escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.
  12. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  1.244.991  per la proroga della
partecipazione  di  personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di  consulenza,  formazione  e  addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene.
CAPO II

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
                               Art. 2.

       Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia


  1. E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  84.481.907 per la proroga della
partecipazione  di  personale  militare alle missioni in Afghanistan,
denominate  International  Security  Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN,  di  cui  all'articolo  2, comma 1, della legge 3 agosto
2009, n. 108.
  2. E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  40.529.448 per la proroga della
partecipazione  del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni  Unite  in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon  (UNIFIL),  compreso  l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime  Task  Force, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n.
108 del 2009.
  3. E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  1.804.039  per la proroga della
partecipazione  di  personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata  Active  Endeavour,  di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge n. 108 del 2009.
  4. E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  26.833.717 per la proroga della
partecipazione  di  personale  militare alle missioni nei Balcani, di
cui  all'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 2009, di seguito
elencate:
   a)  Multinational  Specialized  Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
   b) Joint Enterprise.
  5.  E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  5.156.192  per la proroga della
partecipazione   di  personale  militare  alla  missione  dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la   missione   denominata  Integrated  Police  Unit  (IPU),  di  cui
all'articolo 2, comma 5, della legge n. 108 del 2009.
  6. E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  169.596  per  la  proroga della
partecipazione   di   personale  militare  alla  missione  denominata
Temporary   International   Presence   in   Hebron  (TIPH2),  di  cui
all'articolo 2, comma 6, della legge n. 108 del 2009.
  7. E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  131.382  per  la  proroga della
partecipazione   di  personale  militare  alla  missione  dell'Unione
europea  di  assistenza  alle  frontiere  per  il  valico  di  Rafah,
denominata  European  Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 108 del 2009.
  8. E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  36.522  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione delle Nazioni
Unite  e  dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
2, comma 8, della legge n. 108 del 2009.
  9. E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  84.068  per  la  proroga  della
partecipazione   di  personale  militare  alla  missione  dell'Unione
europea  nella  Repubblica  democratica del Congo denominata EUPOL RD
CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 108 del 2009.
  10. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  41.348  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione delle Nazioni
Unite   denominata   United   Nations  Peacekeeping  Force  in  Cipro
(UNFICYP),  di  cui  all'articolo 2, comma 10, della legge n. 108 del
2009.
  11.  E'  autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro 84.304 per la prosecuzione delle
attivita'   di   assistenza   alle  Forze  armate  albanesi,  di  cui
all'articolo 2, comma 11, della legge n. 108 del 2009.
  12. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  219.607  per  la  proroga della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione  di vigilanza
dell'Unione  europea  in  Georgia,  denominata  EUMM  Georgia, di cui
all'articolo 2, comma 12, della legge n. 108 del 2009.
  13. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  33.324  per  la  proroga  della
partecipazione   di   personale   militare   all'operazione  militare
dell'Unione  europea denominata Atalanta e la spesa di euro 4.707.722
per  la  partecipazione  all'operazione  della  NATO per il contrasto
della  pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, della legge n. 108
del 2009.
  14. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009, la spesa di euro 4.310.077 per l'impiego di personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse   con   le  missioni  in  Afghanistan  e  in  Iraq,  di  cui
all'articolo 2, comma 14, della legge n. 108 del 2009.
  15. E' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 23.788 per la
cessione  e  posa  in  opera, a titolo gratuito, a cura del Ministero
della  difesa,  di  materiali  di  addestramento a favore delle Forze
armate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
  16. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di euro 1.250.963 per la prosecuzione dei
programmi  di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e  nei  Paesi  dell'area  balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16,
della legge n. 108 del 2009.
  17. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  427.060  per  la  proroga della
partecipazione  di  personale  della  Polizia  di Stato alla missione
denominata  European  Union  Rule  of  Law  Mission  in Kosovo (EULEX
Kosovo)  e  di  euro  16.170  per  la proroga della partecipazione di
personale  della  Polizia  di  Stato  alla missione denominata United
Nations  Mission  in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17,
della legge n. 108 del 2009.
  18. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  35.020  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina,   denominata   European   Union  Police  Mission  for  the
Palestinian  Territories  (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma
19, della legge n. 108 del 2009.
  19. E'  autorizzata,  a decorrere dal l° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  283.410  per  la  proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di  Stato  alla  missione  in  Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union  Police  Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 20, della
legge n. 108 del 2009.
  20. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  1.246.246  per la proroga della
partecipazione  di  personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione  in  Libia,  di cui all'articolo 2, comma 21, della legge n.
108   del   2009,   e  per  garantire  la  manutenzione  ordinaria  e
l'efficienza  delle  unita'  navali  cedute  dal  Governo italiano al
Governo   libico,   in   esecuzione  degli  accordi  di  cooperazione
sottoscritti  tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica    popolare    socialista   per   fronteggiare   il   fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
  21. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro 422.455 e di euro 158.856 per la
proroga  della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza   alle  missioni  in  Afghanistan,  denominate  International
Security  Assistance  Force  (ISAF)  ed  EUPOL  Afghanistan,  di  cui
all'articolo 2, comma 22, della legge n. 108 del 2009.
  22. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  195.382  per  la  proroga della
partecipazione  di  personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione  denominata  European  Union  Rule  of Law Mission in Kosovo
(EULEX  Kosovo),  di cui all'articolo 2, comma 23, della legge n. 108
del 2009.
  23. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  42.597  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione  dell'Unione  europea  di  assistenza  alle frontiere per il
valico  di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission
in  Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 24, della legge
n. 108 del 2009.
  24. E'  autorizzata,  a decorrere dal l° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  70.301  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale del Corpo della guardia di finanza alle
unita'   di  coordinamento  interforze  denominate  Joint  Multimodal
Operational  Units  (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati
Arabi  Uniti, di cui all'articolo 2, comma 25, della legge n. 108 del
2009.
  25. E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  99.339  per  la  proroga  della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  personale amministrativo del
Ministero  della  giustizia  alla  missione denominata European Union
Rule  of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 108 del 2009.
  26. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre  2009,  la  spesa  di  euro  122.522  per  la  proroga della
partecipazione  di  personale  appartenente alla Croce Rossa Italiana
ausiliario  delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la
spesa di euro 10.025 per la proroga della partecipazione di personale
appartenente   al  corpo  militare  dell'Associazione  dei  cavalieri
italiani  del  Sovrano  Militare  Ordine di Malta alla missione Joint
Enterprise  nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
n. 108 del 2009.
        
CAPO II

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
                               Art. 3.

                Disposizioni in materia di personale


  1.  Al  personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al  presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
  2.  Al  fine  di  agevolare le prime operazioni di soccorso medico,
relativamente  all'impiego  in  missioni  internazionali  o  in altre
situazioni  di  potenziale  esposizione  a  pericolo,  la  tessera di
riconoscimento   del   personale   militare,  rilasciata  in  formato
elettronico   ai   sensi  dell'articolo  66,  comma  8,  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,  n.  82,  contiene,  previo  consenso
dell'interessato  e  sentito  il  Garante  per la protezione dei dati
personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le
terapie  in  atto,  le  allergie,  le  intolleranze, gli impianti, le
trasfusioni.  La  medesima  tessera  di riconoscimento puo' contenere
anche il consenso del militare per la donazione degli organi.
  3.  All'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo  le  parole: «ai figli superstiti» sono inserite le seguenti: «,
ai genitori,».
  4.  Le  somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2009
ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 78, della legge n. 244 del 2007 e
dell'articolo  13,  comma  3,  del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel
conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.
  5.  L'articolo  1,  comma  2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si
interpreta  nel  senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i
requisiti  dei  familiari  delle  vittime  di  atti di terrorismo per
l'accesso   ai  benefici  di  legge,  ricomprendono  le  pensioni  di
reversibilita' o indirette.
  6.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  l'articolo  13  del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
si  applica  anche  al  personale  del Corpo della guardia di finanza
impiegato  nelle  missioni internazionali di cui al presente decreto,
che  abbia  presentato  domanda di partecipazione ai concorsi interni
banditi dal medesimo Corpo.

  7.  Il  mandato  dei  componenti  in  carica del Consiglio centrale
interforze   della  rappresentanza  militare,  nonche'  dei  consigli
centrali,   intermedi   e   di   base  dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio
permanente e volontario, e' prorogato fino al 30 luglio 2011.

CAPO II

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
                               Art. 4.
                   Disposizioni in materia penale

  1.  Alle  missioni  internazionali  di  cui  al presente decreto si
applicano  le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.
CAPO II

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
                               Art. 5.

                  Disposizioni in materia contabile


  1.  Per  esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al
presente  decreto, in presenza di situazioni di necessita' e urgenza,
gli   Stati  maggiori  di  Forza  armata  e  per  essi  i  competenti
ispettorati,  il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  il
Comando  generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato
generale  della  difesa  e per esso le competenti Direzioni generali,
anche  in  deroga  alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, possono:
   a)  accertata  l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati  gia'  eseguibili,  disporre l'attivazione delle procedure
d'urgenza  previste  dalla  vigente  normativa  per l'acquisizione di
forniture e servizi;
   b)  acquisire  in  economia  lavori,  servizi  e forniture, per la
revisione   generale  di  mezzi  da  combattimento  e  da  trasporto,
l'esecuzione  di  opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il
trasporto   del  personale,  la  spedizione  di  materiali  e  mezzi,
l'acquisizione  di  apparati di comunicazione, apparati per la difesa
nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro
il  limite  complessivo  di  50 milioni di euro annui, a valere sulle
risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
  2.  Nell'ambito  delle  autorizzazioni  di spesa di cui al presente
decreto,  le  spese  per  i  compensi  per  lavoro straordinario reso
nell'ambito  di  attivita' operative o di addestramento propedeutiche
all'impiego   del   personale   nelle  missioni  internazionali  sono
effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Le somme iscritte in bilancio nelle missioni «Difesa e sicurezza
del   territorio»,   programmi   «Missioni   militari  di  pace»,  in
applicazione del presente decreto, non impegnate al 31 dicembre 2009,
sono  mantenute  in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate
nell'esercizio finanziario 2010.
  4.  I  mezzi  e  materiali, escluso il materiale d'armamento di cui
alla   legge   9   luglio   1990,   n.  185,  utilizzati  a  supporto
dell'attivita'  operativa  del  personale  del Corpo della guardia di
finanza  impiegato  nelle  missioni  internazionali,  per i quali non
risulta  conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto,
su  disposizione  del  Comando  generale  del  medesimo Corpo possono
essere  ceduti,  direttamente  e a titolo gratuito nelle localita' in
cui  si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad
autorita'  locali,  a  organizzazioni  internazionali non governative
ovvero   a   organismi   di  volontariato  e  di  protezione  civile,
prioritariamente  italiani,  ivi  operanti.  Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalita'
attuative.
   
CAPO III

Disposizioni finali
                               Art. 6.

                        Copertura finanziaria

  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle disposizioni del
presente decreto, pari complessivamente a euro 187.307.483 per l'anno
2009, si provvede:
   a)  quanto  a  euro 181.864.478, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di spesa di cui all'articolo 1, comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre
2008,  n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, e all'articolo 2, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n.
108,  allo  scopo  intendendosi ridotte le relative autorizzazioni di
spesa.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    
               
CAPO III

Disposizioni finali
                               Art. 7.

                          Entrata in vigore


  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi 4 novembre 2009

                             NAPOLITANO

                            Berlusconi,  Presidente del Consiglio dei
                            Ministri

                            Frattini, Ministro degli affari esteri

                            La Russa, Ministro della difesa

                            Maroni, Ministro dell'interno

                            Alfano, Ministro della giustizia

                            Tremonti,  Ministro dell'economia e delle
                            finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Sideweb s.r.l., 10/11/2009
 

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