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gli stessi che in un
precedente mandato si erano appellati ai
Tribunali Amministrativi proprio per censurare
questo comportamento che disattende i normali
principi di una democrazia rappresentativa.
Roma, 10 Nov. - A seguito di
richiesta, il Governo con Decreto legge 4
novembre 2009, nr. 152 - pubblicato sulla G.U.
del 4/11/2009, ha concesso ai delegati della
rappresentanza militare di ogni livello (Cocer -
Coir - Cobar), la proroga del mandato fino al
30/7/2011. Il provvedimento di proroga e' stato
inserito insieme alle "Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
delle missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia".
Sideweb, 10/11/2009
Art. 3. del D.L. 4/11/2009 NR. 152
Disposizioni in materia
di personale
7. Il mandato dei
componenti in carica del Consiglio
centrale interforze della
rappresentanza militare, nonche'
dei consigli centrali,
intermedi e di
base dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle
categorie del personale militare in servizio
permanente e volontario, e' prorogato fino al 30
luglio 2011.
DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009 , n. 152
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Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia (G.U. del 4/11/2009).
CAPO I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2009, n. 108, recante proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' la proroga della partecipazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione
1. Il termine indicato all'articolo 1, comma 1, della legge 3
agosto 2009, n. 108, relativo agli interventi di cooperazione allo
sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e
agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e
territori, e' prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalita' di cui
al presente comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa
ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di
euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n.
58.
2. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle
Nazioni Unite per il Libano. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di
euro 300.000.
3. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO in favore
dell'Afghanistan. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro
1.000.000.
4. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento
della pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa (OSCE). Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000.
5. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, relativo agli
interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la
tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e al regime del
trattamento economico per il personale inviato in missione. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa ulteriore
di euro 2.927.905.
6. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD,
gli Uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea, nonche'
le Ambasciate italiane a Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del
relativo trattamento economico. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200.
7. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa subsahariana.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa
ulteriore di euro 1.300.000.
8. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009, relativo alla
partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione
economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan. Alle
attivita' di cui al presente comma si applica l'art. 1, commi da 21 a
27, della legge n. 108 del 2009.
9. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto
dall'articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009.
10. Per quanto non diversamente previsto alle attivita', alle
iniziative e ai programmi di cui al presente articolo si applica
l'articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009. Per
quanto non diversamente previsto alle attivita' e alle iniziative di
cui al comma 8 si applica l'articolo 1, commi da 21 a 27, della legge
n. 108 del 2009.
11. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6
e 8, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi
temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati,
nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in
possesso di specifiche professionalita' e stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto
del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di
nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri
Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia
escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.244.991 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene.
CAPO II
Missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia
Art. 2.
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 84.481.907 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto
2009, n. 108.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 40.529.448 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n.
108 del 2009.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.804.039 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge n. 108 del 2009.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 26.833.717 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 2009, di seguito
elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 5.156.192 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 2, comma 5, della legge n. 108 del 2009.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 169.596 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all'articolo 2, comma 6, della legge n. 108 del 2009.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 131.382 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 108 del 2009.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 36.522 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
2, comma 8, della legge n. 108 del 2009.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 84.068 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD
CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 108 del 2009.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 41.348 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 108 del
2009.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 84.304 per la prosecuzione delle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'articolo 2, comma 11, della legge n. 108 del 2009.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 219.607 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 2, comma 12, della legge n. 108 del 2009.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 33.324 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e la spesa di euro 4.707.722
per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto
della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, della legge n. 108
del 2009.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 4.310.077 per l'impiego di personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui
all'articolo 2, comma 14, della legge n. 108 del 2009.
15. E' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 23.788 per la
cessione e posa in opera, a titolo gratuito, a cura del Ministero
della difesa, di materiali di addestramento a favore delle Forze
armate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.250.963 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16,
della legge n. 108 del 2009.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 427.060 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 16.170 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17,
della legge n. 108 del 2009.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 35.020 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma
19, della legge n. 108 del 2009.
19. E' autorizzata, a decorrere dal l° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 283.410 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 20, della
legge n. 108 del 2009.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.246.246 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 21, della legge n.
108 del 2009, e per garantire la manutenzione ordinaria e
l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al
Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione
sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 422.455 e di euro 158.856 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all'articolo 2, comma 22, della legge n. 108 del 2009.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 195.382 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 23, della legge n. 108
del 2009.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 42.597 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission
in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 24, della legge
n. 108 del 2009.
24. E' autorizzata, a decorrere dal l° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 70.301 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati
Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 25, della legge n. 108 del
2009.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 99.339 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 108 del 2009.
26. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 122.522 per la proroga della
partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana
ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la
spesa di euro 10.025 per la proroga della partecipazione di personale
appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri
italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint
Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
n. 108 del 2009.
CAPO II
Missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia
Art. 3.
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico,
relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre
situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di
riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato
elettronico ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso
dell'interessato e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le
terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le
trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento puo' contenere
anche il consenso del militare per la donazione degli organi.
3. All'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «ai figli superstiti» sono inserite le seguenti: «,
ai genitori,».
4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2009
ai sensi dell'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 e
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel
conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.
5. L'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si
interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i
requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per
l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di
reversibilita' o indirette.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza
impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni
banditi dal medesimo Corpo.
7. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale
interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli
centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio
permanente e volontario, e' prorogato fino al 30 luglio 2011.
CAPO II
Missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia
Art. 4.
Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.
CAPO II
Missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia
Art. 5.
Disposizioni in materia contabile
1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al
presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e urgenza,
gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti
ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il
Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato
generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali,
anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure
d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di
forniture e servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la
revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto,
l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il
trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi,
l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa
nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro
il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle
risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente
decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso
nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche
all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono
effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le somme iscritte in bilancio nelle missioni «Difesa e sicurezza
del territorio», programmi «Missioni militari di pace», in
applicazione del presente decreto, non impegnate al 31 dicembre 2009,
sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate
nell'esercizio finanziario 2010.
4. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui
alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto
dell'attivita' operativa del personale del Corpo della guardia di
finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non
risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto,
su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono
essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in
cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad
autorita' locali, a organizzazioni internazionali non governative
ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile,
prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalita'
attuative.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 6.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente decreto, pari complessivamente a euro 187.307.483 per l'anno
2009, si provvede:
a) quanto a euro 181.864.478, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di spesa di cui all'articolo 1, comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, e all'articolo 2, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n.
108, allo scopo intendendosi ridotte le relative autorizzazioni di
spesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi 4 novembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Sideweb s.r.l., 10/11/2009
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