Roma, 9 Marzo -
Il Consiglio dei Ministri
del 1 marzo 2010, su
proposta del Ministro dello
Sviluppo Economico, Claudio
Scajola e del Ministro per
le Politiche Europee, Andrea
Ronchi - ha approvato in via
definitiva, il decreto
legislativo di recepimento
della direttiva sui servizi
di media audiovisivi, già
approvata in prima lettura
il 17 dicembre 2009 il cui
obiettivo è creare un quadro
moderno, flessibile e
semplificato per i contenuti
audiovisivi, anche
attraverso una nuova
definizione dei servizi di
media audiovisivi,
svincolata dalle tecniche di
trasmissione.
La predisposizione di
questo provvedimento, che
incide sul decreto
legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, recante il Testo
unico della
radiotelevisione, è stata
preceduta da una complessa
fase di consultazione a cui
hanno partecipato le
associazioni del settore
radiotelevisivo nazionale e
locale, anche per le
tecnologie innovative,
operatori del settore
comunicazioni elettroniche,
associazioni degli
utenti/consumatori,
rappresentanti del settore
editoriale, cinematografico,
pubblicitario e produttivo
connesso.
Sono inoltre intervenuti
rappresentanti del Comitato
media e minori. E’ stata
così elaborata una
disciplina coerente con il
dettato comunitario, che
regola la materia in linea
con l’evoluzione tecnologica
e che è destinata a produrre
effetti positivi sugli
operatori di settore e dei
settori connessi, nonché sui
soggetti fruitori dei
servizi.
Sul testo si sono
favorevolmente espresse le
Commissioni parlamentari.
Principali novità del
Decreto Legislativo
1) Internet
Viene chiarito a quali
servizi audiovisivi deve
essere applicata la
disciplina prevista dalla
Direttiva, con un elenco
dettagliato delle attività
escluse (tra cui i siti
Internet tradizionali, come
i blog, i motori di ricerca,
versioni elettroniche di
quotidiani e riviste, giochi
on line). È stato
specificato che il regime
dell’autorizzazione generale
per i servizi a richiesta
(diversi dalla televisione
tradizionale, con palinsesto
predefinito) non comporta in
alcun modo una valutazione
preventiva sui contenuti
diffusi, ma solo una
necessità di mera
individuazione del soggetto
che la richiede con una
semplice dichiarazione di
inizio attività.
2) Produzione
audiovisiva
Sono stati reintrodotti
gli obblighi di
programmazione per tutti gli
operatori (compresa la
pay-tv), nonché le quote di
programmazione e di
investimento previsti per la
RAI e l’accorciamento dei
tempi per l’emanazione del
regolamento nel cui ambito
dovranno essere fissate le
sottoquote in favore della
cinematografia nazionale,
non solo per quanto attiene
agli obblighi di
investimento, ma anche di
programmazione.
3) Tutela dei minori
Vengono recepite anche
condizioni che rafforzano la
tutela dei minori,
soprattutto per quanto
riguarda la pornografia,
inequivocabilmente estesa a
tutte le piattaforme di
trasmissione.
4) Ordinamento
automatico dei canali
Si semplifica e si
omogeneizza il
posizionamento dei canali
televisivi sul telecomando.
È stata infatti prevista una
sinergia tra l’Autorità
Garante per le Comunicazioni
(che predispone un “piano di
numerazione” con criteri di
salvaguardia in favore
dell’emittenza locale) e il
Ministero (che in sede
operativa assegna i
rispettivi numeri ai
fornitori di contenuti
televisivi), con potere di
sospensione fino alla revoca
dell’autorizzazione in caso
di inosservanza. Si
ritengono così superate le
preoccupazioni espresse
dall’emittenti locali in
relazione ad una possibile
scarsa visibilità della
propria programmazione
nell’ordinamento automatico
dei canali fornito
all’utenza.
Fonte:
Ministero per le politiche
europee - Ministero dello
sviluppo economico