RICORSO PER UNA PENSIONE PIU’ DIGNITOSA
IL TAR DA RAGIONE AL RICORSO ORGANIZZATO DALLA SIDEWEB
3 febbraio 2010
Per gli interessati al ricorso,
la documentazione e' disponibile qui >>
Continua la raccolta adesioni al ricorso collettivo per l’applicazione del sistema pensionistico retributivo ed anche questa volta l’iniziativa sta avendo un grande consenso e le adesioni arrivano a centinaia ogni giorno.
Tuttavia, nell’accedere alle informazioni sulle modalità di adesione, alcuni utenti hanno chiesto chiarimenti in merito ad una recente sentenza del T.A.R. Lazio (sentenza nr 12867/2009) emessa nei confronti di un gruppo di Carabinieri che avevano aderito ad un ricorso diverso da quello organizzato dalla Sideweb e attinente ad un argomento affine a quello perseguito dai nostri ricorrenti (il trattamento pensionistico).
Le richieste pervenute sono sostanzialmente tese a comprendere se tale sentenza possa coinvolgere anche il nostro ricorso collettivo.
Dobbiamo dire innanzitutto che proprio questa sentenza, già nota ai nostri consulenti, ci ha reso ancor più ottimisti rispetto alle ragioni addotte dal nostro ricorso ed in particolare ai suoi presupposti, così inducendoci a promuovere una seconda raccolta adesioni.
Precisiamo in primo luogo che i giudici non si sono pronunciati sul merito (e nemmeno ci risulta alcun’altra pronuncia sull’argomento), giacché il giudizio si è fermato alle sole condizioni di ammissibilità di un ricorso che – lo ribadiamo – non è fra quelli curati dalla nostra società.
Nel suo provvedimento il TAR Lazio conclude dichiarandosi incompetente sul tema della pensione poiché, come risaputo, tale ambito è riservato alla Corte dei Conti. Inoltre, non possiamo formulare pareri sul contenuto del relativo ricorso in quanto non ci è noto; tuttavia evidenziamo che la sentenza citata non è ancora passata in giudicato e quindi il procedimento giudiziario può continuare nel secondo grado di giudizio.
Si sottolinea inoltre, che la stessa sentenza del TAR Lazio mette in rilievo un passaggio particolarmente interessante: nelle premesse di tale giudizio, infatti, si precisa che, ove il ricorso avesse avuto ad oggetto la misura dei contributi previdenziali, incidendo tale fattore sugli aspetti economici, lo stesso tribunale amministrativo avrebbe potuto dichiararsi competente e quindi avrebbe potuto valutare anche il merito del ricorso; diversamente, qualora il ricorso (come quello oggetto della pronuncia di cui si discute) si dovesse basare sulla misura del trattamento pensionistico futuro, lo stesso dovrebbe essere promosso presso la Corte dei Conti, o seguire una apposita procedura/istanza diretta all’avvio dei fondi previdenziali.
Va evidenziato che proprio questo passaggio della sentenza rafforza le nostre tesi: lo scopo del nostro ricorso, invero, non è quello di far partire i fondi previdenziali; questo potrebbe essere, come già è successo in passato, un eventuale risultato politico conseguente alle migliaia di ricorrenti.
Il ricorso organizzato dalla Sideweb, oggi riproposto, è invece rivolto a chiedere l’applicazione del regime retribuivo perlomeno fino a quando il governo non adempierà al suo obbligo di avviare la previdenza complementare per il personale militare, con i benefici che, in via consequenziale, si produrrebbero anche sulla misura del trattamento di pensione.
Per le ragioni ampiamente illustrate nella nota informativa dell’iniziativa legale promossa dalla Sideweb, l’attuale sistema normativo si dimostra illogico, irrazionale ed inattuabile rispetto al personale militare (basti pensare, ad esempio, che i fondi negoziali dovrebbero essere costituiti dagli organismi sindacali che sono invece vietati ai militari).
Per questo motivo, diversamente dai ricorsi organizzati dalle altre strutture, quello seguito dalla Sideweb è diretto al solo personale militare ed è stato studiato appositamente sul particolare status di questi lavoratori.
Questo nostro approfondimento non è certamente finalizzato a offrire le garanzie sull’esito positivo del ricorso seguito dalla nostra società che, lo ricordiamo, è sempre ed in ogni caso rimesso alla discrezionalità del giudice.
Certo è, che fra i motivi che sono stati eccepiti dal nostro ricorso vi è anche, se non principalmente, quello relativo alla “misura” dei contributi previdenziali, ossia quel motivo che la stessa sentenza sopra citata ha esplicitamente ritenuto come necessario per un giudizio positivo di ammissibilità.
Malgrado ciò, sembra che sedicenti organi di informazione non istituzionali abbiano diffuso tale sentenza utilizzando titoli e commenti che appaiono artatamente finalizzati a dissuadere i militari dall’aderire alla nostra iniziativa. Lo dimostra il fatto che la diffusione di queste notizie è seguita immediatamente alla promozione della nostra nuova raccolta (mentre, invece, la sentenza era già di dominio pubblico nel mese di dicembre 2009).
“Inspiegabilmente”, chi ha diffuso questa notizia ha omesso di descrivere/commentare quella parte della sentenza che si riferisce proprio alla competenza del TAR e, dunque, all’ammissibilità del ricorso nel caso in cui il giudizio riguardi le misure contributive attinenti al regime previdenziale. Ed ancora tali fonti non si sono preoccupate di effettuare una ancor minima indagine tecnico-giuridica per valutare con accortezza il significato della pronuncia in argomento intesa in tutte le sue componenti.
La rete internet, si sa, offre grandi potenzialità di informazione, ma espone altresì tutti gli utenti ai rischi derivanti da quelle fonti che possono difettare in competenza e professionalità, e quindi creare una dannosa disinformazione.
Per la nostra organizzazione era doveroso fornire i chiarimenti tecnici richiesti, mentre per quanto attiene le valutazioni di altra natura riteniamo più opportuno lasciare ai lettori il giudizio sull’accaduto ovvero su quei comportamenti che da parte nostra non possono che essere censurati.



