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Ricorso Pensione Retributiva
LA RACCOLTA DEL RICORSO
E' STATA PROROGATA AL 15 MARZO 2010
LA SIDEWEB ORGANIZZA UNA NUOVA RACCOLTA
ADESIONI AL RICORSO COLLETTIVO
Per i militari assunti dopo il
31/12/1995
oppure che a tale data non avevano maturato ancora 18
anni di contributi pensionistici
I documenti per partecipare al
ricorso sono scaricabili
cliccando sul download che segue:

Il Tar da ragione al ricorso organizzato da
Sideweb,
leggi anche la nota informativa
Negli anni 2008 e 2009 la Sideweb ha organizzato una
raccolta adesioni al ricorso collettivo per coloro ai quali si applica
il sistema pensionistico contributivo o misto, finalizzato ad ottenere
invece l’applicazione del più favorevole regime retribuivo ovvero di
tale regime fino al momento in cui verrà attuata anche per i militari la
previdenza complementare.
L’iniziativa ha avuto una grande adesione, sono stati
depositati al tribunale amministrativo diversi gruppi di ricorrenti ed
alcuni depositi sono ancora in corso.
La Sideweb è inoltre stata contattata numerosi utenti
rimasti esclusi dall’iniziativa, che hanno richiesto di avviare una
nuova raccolta per aderire al ricorso sopra citato.
La Sideweb ha così deciso di organizzare una nuova
raccolta per dare riscontro alle numerose richieste ma anche perché si
sono verificati degli eventi che sembrano dare ragione ai motivi su cui
tale iniziativa legale è stata impostata.
Da una parte vi sono degli atti istituzionali che
riconoscono " … L’illogicità e la sostanziale incoerenza del sistema
di tutela previdenziale … " attualmente vigente rispetto ai
militari, quindi la necessità che vi sia una "… modifica della
normativa primaria …" (queste ci risultano siano state le
osservazioni fatte lo scorso 08.04.09 al Ministro del Lavoro dal
Direttore Generale del medesimo ministero, in relazione ad una
interrogazione parlamentare proposta sul problema previdenziale dei
militari e l’applicazione del regime contributivo o "misto
contributivo/retributivo" – Int. Onorevole Lo Presti seduta n. 21 del
23/6/2008 - ) .
Tra l’altro, anche il Ministro della Difesa On. La
Russa, in un proprio documento ha riconosciuto il problema della
previdenza complementare evidenziando gli effetti negativi che si
produrranno nel futuro dei militari (il documento viene riportato di
seguito a questa nota).
Vi sono state altresì alcune recenti pronunce dei
tribunali amministrativi riguardanti proprio il personale militare
ed il relativo regime previdenziale contributivo o "misto
contributivo/retributivo", che sembrano
confermare sia l’impostazione che le ragioni allegate al ricorso
organizzato dalla Sideweb che, lo ricordiamo, è basato sulle specifiche
carenze ed irrazionalità legislative del sistema previdenziale applicato
al personale militare, e quindi rivolto esclusivamente al medesimo
personale e non anche al personale civile.
Sono queste le ragioni che ci inducono ad essere
ottimisti e quindi a riproporre l’iniziativa legale intrapresa.
Segue il documento del Ministro della Difesa La Russa
e il documento informativo che era stato pubblicato in occasione della
raccolta precedente, dove troverete tutte le informazioni utili per
l’adesione, gli eventuali contatti telefonici e i documenti da spedire.
Gli interessati potranno aderire al
ricorso con le seguenti modalità:
Scaricare i documenti cliccando sul link che segue:
http://www.forzearmate.org/sideweb/2010/ricorsi/documenti-adesione-ricorso-pensione-anno-2010-sideweb.zip


RICORSO COLLETTIVO
PER IL DIRITTO AD UNA PENSIONE DIGNITOSA
Un problema che deve essere affrontato
oggi soprattutto da giovani e meno giovani
che sono assoggettati al sistema pensionistico
contributivo o misto (contributivo/retributivo)
1. Un ricorso per il diritto ad una pensione dignitosa
*
2. Le ragioni del ricorso *
3. I fondi pensione integrativa
*
4. Lo spartiacque dei 18 anni al 31/12/1995
*
5. Per i militari una riforma incompleta e
sperequativa *
6. Chi può aderire al ricorso
*
7. Le modalità di adesione al ricorso
*
8. Il costo del ricorso *
9. Modalità di versamento *
10. Contatti telefonici per informazioni
*
11. Termine ultimo per aderire al ricorso
*
1. UN RICORSO PER IL DIRITTO AD UNA
PENSIONE DIGNITOSA
Un problema che deve essere affrontato
oggi soprattutto da giovani e meno giovani che sono assoggettati al
sistema pensionistico contributivo o misto (contributivo/retributivo)
La Sideweb è stata contattata da
numerosi utenti che rientrano nel sistema pensionistico contributivo o
misto (contributivo/retributivo) i quali, preoccupati per le loro sorti
previdenziali, ci hanno chiesto di organizzare un’azione collettiva
finalizzata al riconoscimento di una pensione che consenta loro di
condurre una vita dignitosa, sufficiente a proseguire il tenore di vita
che verrà raggiunto al momento del collocamento in pensione.
Effettivamente le riforme pensionistiche degli ultimi
anni hanno stravolto tutte le prospettive future delle nuove generazioni
creando delle forti ingiustizie rispetto a talune categorie di
lavoratori alle quali non è stata data la possibilità di integrare con
un fondo privato la ridotta pensione che verrà corrisposta dallo stato
(talune previsioni specificano che la percentuale della pensione
pubblica non supererà il 50 % dello stipendio).
Al personale militare sta proprio accadendo quanto
appena descritto.
Infatti, questa categoria di lavoratori, a causa dei
ritardi legislativi e regolamentari, a 13 anni dall’entrata in vigore
della legge che ha stabilito il cambiamento del sistema previdenziale
da "retributivo" a "contributivo" (legge 335/95), è ancora in attesa
dell’istituzione dei "fondi pensione integrativa" e sta subendo,
così, una INACCETTABILE DISCRIMINAZIONE rispetto alle altre categorie di
lavoratori che, già da diversi anni, hanno avuto la possibilità di
costruirsi una pensione integrativa.
In particolare, i militari interessati sono quelli
che alla data del 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore
a 18 anni e tutti quelli assunti dal 01/01/1996.
Per i primi si applicherà il calcolo "misto" di
pensione, ossia una piccola parte verrà calcolata con il vecchio sistema
retributivo (che è più favorevole), ma la parte prevalente del loro
trattamento pensionistico sarà effettuata sulla base "contributiva"
ovvero con quelle previsioni che possono anche non superare il 50% dello
stipendio.
Per i secondi, assunti dal 01/01/1996, il
calcolo sarà effettuato interamente con il metodo
contributivo e la penalizzazione appena vista interesserà addirittura
l’intero ammontare della pensione.
Per ambedue i soggetti, quindi, la Sideweb ha
organizzato un Ricorso Collettivo, il quale, diversamente da altre
iniziative analoghe che sembrano impostate per il personale civile,
è stato studiato ed organizzato esclusivamente per il personale
militare.
2. Le ragioni
del ricorso
Prima di esporre le ragioni sulle
quali è fondato il ricorso riteniamo opportuno fare una breve
esposizione sulle riforme previdenziali che hanno caratterizzato gli
ultimi anni.
La legge 335/1995 ha dato una svolta radicale al
sistema previdenziale unificando le discipline che regolavano in modo
diverso il regime contributivo e pensionistico dei diversi settori
lavorativi.
La riforma attuata dalla legge ora citata ha
stabilito inoltre il passaggio da un sistema pensionistico basato sul
metodo "retributivo" ad un sistema riferito ai "contributi"
effettivamente versati dai lavoratori, anche se l’effettiva portata
innovativa della legge è stata quella di agganciare il trattamento
previdenziale al prodotto interno lordo ovvero all’andamento economico
dello Stato.
Evidentemente il vecchio sistema - quello retributivo
- era molto più conveniente in quanto consentiva al lavoratore di
congedarsi con un trattamento pensionistico calcolato sulla base delle
retribuzioni percepite in servizio e, quindi, di valore prossimo
all’ultimo stipendio. Con questo meccanismo, infatti, non vi era alcuna
corrispondenza con i contributi versati, e il trattamento pensionistico
che veniva sostenuto dallo Stato anche per la parte eccedente il
maturato effettivo.
La riforma ha così sostituito tale sistema con quello
"contributivo" (c.d. attuariale-statistico) che ricollega invece
la pensione ai contributi effettivamente versati e ad altri fattori
variabili nel tempo, diminuendo così in modo radicale l’impegno
finanziario precedentemente sostenuto dallo Stato.
In particolare, il montante contributivo individuale
annuale derivante dai contributi versati dai lavoratori e dallo Stato
(per un complessivo 33% del trattamento economico per i lavoratori
dipendenti) viene rivalutato su base composta al 31 dicembre di ciascun
anno al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (in pratica è legato
all’andamento dello Stato e dell’economia nazionale). Anno per anno il
montante si rivaluta fino ad arrivare al giorno della pensione. Il
montante dato dalla somma di tutti gli accantonamenti annuali (che, è
opportuno precisare, è solo virtuale) viene a questo punto moltiplicato
per un "coefficiente di trasformazione" variabile in base all’età
anagrafica (i coefficienti sono soggetti a revisione ogni tre anni e
sono determinati sulla base dell’andamento demografico, delle
aspettative di vita dei lavoratori e del P.I.L.). Il risultato
corrisponde alla pensione annua lorda che verrà corrisposta al
lavoratore.
Il sistema contributivo, pertanto, produce nei
confronti degli utenti lo svantaggio di ridurre notevolmente il valore
della pensione che verrà percepita e quindi, di fatto, impedisce ai
lavoratori di mantenere nel momento in cui andranno in pensione il
tenore di vita raggiunto nel corso della vita lavorativa. Inoltre, i
coefficienti di trasformazione variabili in base all’età anagrafica (57-
65 anni) sono determinati da una formula complessa che tiene conto anche
dell’andamento demografico, dell’aspettativa di vita e del prodotto
interno lordo di lungo periodo, introducendo così nel calcolo della
pensione un fattore di incertezza che provoca maggiori insicurezze su
quello che dovrà essere il rendimento effettivo della pensione erogata
dallo Stato.
Per quanto sopra, autorevoli istituzioni hanno
affermato che il valore della pensione statale potrebbe non superare
il 50 % dell’ultimo trattamento economico percepito in servizio.
Tra l’altro, nel dicembre del 2007, il
legislatore ha ulteriormente peggiorato tale situazione. Infatti, la
legge 247/2007 ha diminuito il valore dei coefficienti, riducendo nei
fatti la pensione pubblica che sarà ancora più bassa rispetto ai valori
risultanti dalle previsioni iniziali (i nuovi coefficienti entreranno in
vigore per coloro che andranno in pensione dal 01.01.2010).
3. I fondi pensione integrativa
Il legislatore, consapevole di questo
effetto e delle gravi conseguenze che si sarebbero determinate sul piano
sociale, ha invero previsto un meccanismo finalizzato ad integrare la
pensione pagata dallo Stato con il sistema contributivo, favorendo la
nascita di "pensioni private", finanziate dai lavoratori, dai datori di
lavoro e dallo Stato attraverso delle agevolazioni fiscali e
contributive.
Da qui la nascita dei "fondi pensione integrativa"
che possono essere di diversi tipi: da quelli negoziali, basati
sull’accordo sindacati e datori di lavoro, a quelli costituiti da
apposite società, assicurazioni ovvero istituti di credito.
Il problema connesso con i fondi pensione è
principalmente quello del loro rendimento e della loro affidabilità,
oltre a quello del finanziamento. La previdenza complementare è quindi
basata su un sistema a capitalizzazione composta dove per ogni iscritto
viene aperto un conto individuale sul quale vengono versati i
contributi. A tasso di rendimento costante è il tempo che fa la
differenza. Gli effetti della capitalizzazione infatti si riscontrano
con un meccanismo esponenziale rispetto al tempo. Più lungo è il periodo
e più elevata sarà la crescita degli interessi. Va tuttavia detto che il
rendimento non è costante in quanto varia in relazione all’andamento dei
mercati e alle scelte gestionali del fondo.
4. Lo spartiacque dei 18 anni al
31/12/1995
Il legislatore era inoltre consapevole
che il passaggio dal nuovo al vecchio sistema avrebbe avuto dei
considerevoli costi sociali, al punto che i lavoratori di una certa
anzianità non sarebbero nemmeno riusciti a costruirsi una pensione
integrativa sufficiente a compensare la riduzione causata dal passaggio
dal "sistema retributivo" al "sistema contributivo".
Anche per tale ragione ha distinto i lavoratori in
base all’anzianità contributiva, individuando coloro che saranno esclusi
dal nuovo sistema e che avranno quindi una pensione calcolata con il
vecchio regime previdenziale ovvero quello "retributivo".
In particolare la legge 335/1995 ha stabilito quanto
segue:
I lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano
già maturato 18 anni contributivi (anni effettivi +
figurativi) mantengono il sistema retributivo e quindi la
pensione è calcolata sulla base delle ultime retribuzioni.
I lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano
maturato meno di 18 anni avranno una pensione calcolata con
due sistemi: quello "retributivo" per gli anni contributivi
maturati fino al 31/12/1995, e quello "contributivo" per gli anni
contributivi maturati dopo quella data e fino al momento del
collocamento in pensione; questi lavoratori subiscono una forte
penalizzazione in quanto una grossa parte o, per i più giovani,
la parte prevalente, viene calcolata con il sistema contributivo.
I lavoratori assunti a partire dal
01/01//1996 ai quali si applica interamente il sistema contributivo
e quindi subiscono le penalizzazioni più
forti.
Una delle ragioni poste a fondamento
di questa distinzione è stata quindi anche quella che ha tenuto conto
dell’impossibilità per i lavoratori più anziani di avere il tempo
sufficiente a costruirsi una pensione integrativa utile ad integrare la
pensione pagata dallo Stato. E ciò perché la pensione integrativa è
fondamentalmente basata sui contributi versati, che sono limitati poiché
principalmente si finanziano con le risorse stipendiali che prima erano
destinate al T.F.R. Inoltre, il rendimento dei contributi versati è
condizionato oltre che dal loro ammontare anche dalla durata del
versamento e quindi dalla loro capitalizzazione. Più lungo è il periodo
di versamento, maggiori saranno le probabilità che essi rendano
adeguatamente, cioè in modo sufficiente a determinare una pensione
integrativa adeguata al mantenimento del tenore di vita raggiunto in
servizio (sugli effetti esponenziali della capitalizzazione dei fondi
vedi precedente punto 3).
5. Per i militari una riforma
incompleta e sperequativa
La legge 335/1995, unitamente ad altri
provvedimenti legislativi emanati dal Parlamento, oltre allo sviluppo di
"fondi integrativi" aveva previsto anche dei meccanismi
finalizzati ad incentivare la scelta dei lavoratori al passaggio a tali
fondi.
Già prima della legge era consentito ad alcune
categorie di lavoratori di scegliere una forma integrativa, consentendo
di trasferire anche parzialmente il trattamento di fine rapporto
(T.F.R.) maturato nei fondi prescelti, determinando quindi una base di
partenza utile ad assicurare un rendimento minimo che sarebbe poi stata
incrementata con i successivi versamenti contributivi.
Molti lavoratori, infatti, già da diversi anni hanno
avuto la possibilità di optare per i fondi integrativi, godendo peraltro
delle agevolazioni fiscali e contributive che erano state previste per
incentivare il passaggio, inclusa l’attribuzione parziale o totale del
T.F.R..
Al personale militare invece queste possibilità sono
state negate.
Si sono create così delle sperequazioni non solo
rispetto alle altre categorie di lavoratori, ma anche tra militari
stessi, in quanto per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi
alla data del 31/12/1995 rimane il sistema pensionistico basato sulla
retribuzione.
Infatti, se fra le principali ragioni dello
spartiacque vi era l’impossibilità per i lavoratori più anziani di avere
il tempo necessario a far rendere adeguatamente i contributi versanti
nel fondo pensione, è altresì vero che i militari che alla data del
31/12/1995 avevano un’anzianità inferiore ai 18 anni o che sono stati
assunti dal 01/01/1996 si trovano oggi nella la stessa situazione.
Questi soggetti dovevano avere la possibilità di
optare per i fondi integrativi, trasformando in primo luogo la
buonuscita in T.F.R. e quindi versando i corrispondenti contributi nei
fondi negoziali al fine di ottenere una adeguata pensione integrativa.
Tuttavia, i ritardi normativi e la carenza di
finanziamenti pubblici hanno impedito fino ad oggi l’avvio della
previdenza complementare per il personale militare. Va evidenziato a tal
riguardo che, a differenza del settore privato, per i lavoratori
pubblici non esiste un accantonamento effettivo della buonuscita ma esso
è solo virtuale, anche per le diverse regole che disciplinano questo
istituto, quindi la partenza dei fondi deve essere finanziata dallo
Stato ovvero dagli Enti Previdenziali.
Inoltre, a nostro avviso, il personale militare
avrebbe dovuto avere una maggiore attenzione da parte del legislatore
con riguardo alla specificità che lo contraddistingue: basti pensare al
fatto che i fondi c.d. "negoziali" sono il frutto di un’iniziativa
sindacale, e il loro controllo e la loro gestione avvengono per mezzo di
organismi a composizione paritetica che vedono al loro interno una
componente sindacale. Al personale militare, come noto, non sono
concessi i diritti sindacali e, data la natura non negoziale degli
organi di rappresentanza, sorgono legittimi dubbi sulla loro incisività
nella disciplina dei fondi pensione, tenendo conto oltretutto che alla
Rappresentanza militare è in ogni caso preclusa un’attività di
iniziativa autonoma. Oltre a ciò, con riferimento agli istituti che
caratterizzano le Forze Armate nell’ottica di un transito alla
previdenza complementare, non è chiara nemmeno quale sorte dovrebbero
avere le Casse Ufficiali e Sottufficiali e i relativi contributi che
vengono versati dai militari.
E’ evidente quindi che le penalizzazioni
interesseranno sia il personale giovane cui si applica interamente il
sistema contributivo, e sia anche il personale più anziano, cioè quello
soggetto al "sistema misto", poiché, anche nel caso – assai poco
probabile – in cui siano istituiti in breve tempo i fondi negoziali,
riteniamo che tali soggetti non avranno comunque il tempo sufficiente a
costruirsi una pensione integrativa che soddisfi a pieno la funzione
complementare prevista dalla riforma (vedi quanto detto sulla
capitalizzazione dei fondi pensione al precente punto 3). Evidentemente,
più questi soggetti sono vicini alla maturazione dei requisiti previsti
per la pensione (ad. es. per la pensione di anzianità 35 anni effettivi
+ 5 figurativi), più basso sarà il rendimento dei contributi che
verranno eventualmente versati ai fondi pensione.
L’esercizio della facoltà di opzione per il passaggio
al T.F.R. e alla previdenza complementare previsto dall’accordo quadro
nazionale in materia di T.F.R. del pubblico impiego del 1999 (ARAN -
organizzazioni sindacali), è stato oltretutto spostato con un successivo
accordo al 31/12/2010.
In conclusione, ciò che emerge oggi è
che, a distanza di oltre 13 anni dalla riforma del 1995 che ha imposto
il nuovo regime previdenziale (contributivo e misto), al militare non è
data la facoltà di scegliere se transitare o meno alla previdenza
complementare, beneficiando dei vantaggi e delle agevolazioni che sono
garantiti anche con il trasferimento della buonuscita/t.f.r. al fondo
prescelto.
Gli impedimenti e i ritardi hanno così determinato un
danno rilevante dovuto a fattori che non dipendono dalla volontà degli
interessati.
Alcuni soggetti politici, sulla spinta anche degli
organi della rappresentanza militare, avevano tentato di risolvere il
problema per via legislativa, chiedendo uno slittamento in avanti della
data da cui far partire il calcolo contributivo (per far adottare in
pratica il sistema pro-quota nei confronti di tutto il personale, e con
la parte retributiva estesa fino alla data di approvazione della nuova
legge). L’iniziativa non ha purtroppo trovato il consenso del Parlamento
ed il tutto si è concluso con un nulla di fatto.
Per tutto quanto sopra esposto, con il presente
ricorso si chiederà - per i militari aventi un’anzianità contributiva
inferiore ai 18 anni al 31/12/1995 e per gli arruolati a partire dal
01/01/1996 - il riconoscimento del diritto al sistema previdenziale
retributivo ovvero l’applicazione di un regime misto che preveda il
sistema retributivo fino a quando sarà disciplinata e avviata la
previdenza complementare per il personale militare.
Con la presente nota, si ribadisce che
tale ricorso è destinato esclusivamente al personale militare, in quanto
è stato specificamente studiato e predisposto per tale categoria di
lavoratori.
6. Chi può aderire al ricorso
Possono aderire i militari delle Forze
Armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente, Ufficiali
(inclusi i dirigenti e gli omogeneizzati), Sottufficiali e Volontari che
sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Anzianità contributiva (servizio anni effettivi +
anni figurativi) inferiore a 18 anni alla data del 31/12/1995
(personale assoggettato al sistema previdenziale misto -
retributivo/contributivo -);
Militari assunti a partire dalla data del
01/01/1996 (personale assoggettato interamente al sistema
previdenziale contributivo).
Si precisa che la Sideweb non è una associazione
ma una società di servizi che opera nell’ambito della tutela legale
e dell’informazione, e si rivolge a tutti i cittadini. Pertanto i
militari potranno aderire senza pagare alcuna quota aggiuntiva . Ad
ogni modo, a coloro che sono già usufruiscono della "Carta Servizi"
Sideweb ("Time" o "Flash") o che intendono acquistarla contestualmente
all’adesione al ricorso, la società offrirà delle condizioni di adesione
più favorevoli (vedi costi ricorso sotto riportati).
7. Le modalità di adesione al ricorso
Gli interessati potranno aderire al
ricorso con le seguenti modalità:
Scaricare i documenti cliccando sul link che segue:
http://www.forzearmate.org/sideweb/2010/ricorsi/documenti-adesione-ricorso-pensione-anno-2010-sideweb.zip
- Adesione modello "P/010";
- Condizioni generali modello "P/G/010";
- Procura per studio legale;
- Modello privacy.
Compilare IN STAMPATELLO i moduli
di adesione predisposti dalla Sideweb inserendo i dati richiesti;
Effettuare il versamento indicato al successivo
punto 8 con una delle modalità indicate al successivo punto 9;
Spedire i moduli con tutti i documenti
richiesti (vedi elenco riportato nel modello adesione
"P/010") nonché copia di attestazione del pagamento al seguente
indirizzo: "Sideweb S.r.l. Casella
Postale n° 02 – 33077 SACILE (PN)".
8. Il costo del ricorso
Per l’adesione al ricorso i costi sono
i seguenti:
€ 70,00 per coloro che non sono
titolari di carte servizio Sideweb (Flash o Time);
€ 40,00 per chi è già titolare di carta
servizi di tutela legale Sideweb formula " FLASH"
€ 50,00 per chi è già titolare di carta
servizi di tutela legale Sideweb formula " TIME";
€ 60,00 + "Time" € 40,00 (per
chi acquista contestualmente al ricorso anche una carta servizi
Time; totale € 100,00 iva inclusa);
€ 50,00 + "Flash" € 60,00
(per chi acquista contestualmente al ricorso anche una carta
servizi Flash; totale € 110.00 iva inclusa).
Tutti i prezzi sopra riportati sono
intesi IVA INCLUSA.
A seconda delle offerte cui si
aderisce, la causale da riportare è una delle seguenti:
"Adesione Ricorso Pensione Retributiva";
"Adesione Ricorso Pensione Retributiva + Carta
servizi Time";
"Adesione Ricorso Pensione Retributiva + Carta
servizi Flash";
"Adesione Ricorso Pensione Retributiva con
formula Fidelity".
PREMIO FIDELITY
Gli utenti Sideweb, titolari di una
carta servizi Time o Flash in corso di validità per l’anno 2010, possono
accedere ad ulteriori sconti proporzionali agli anni di
iscrizione/acquisto delle carte servizi/abbonamenti Time o Flash,
beneficiando di una riduzione pari € 10,00 per ogni anno di iscrizione,
escluso quello in corso, con un minimo di adesione di 20 Euro.
Esempi:
Titolare di Carta servizi Time o
Flash da due anni (incluso anno in corso):
Il costo di adesione che sarebbe rispettivamente di
€ 50 per i Time e € 40 per i Flash, diventa € 40 per i Time e € 30
per i Flash;
Titolare di Carta servizi Time o
Flash da tre anni (incluso anno incorso);
Il costo di adesione che sarebbe rispettivamente di
€ 50 per i Time e € 40 per i Flash, diventa € 30 per i Time e € 20
per i Flash;
Titolare di Carta servizi Time o
Flash da tre anni (incluso anno incorso):
Il costo di adesione che sarebbe rispettivamente di
€ 50 per i Time e € 40 per i Flash, diventa €
20 per i Time e rimane € 20 per i Flash (limite minimo di adesione);
Tutti i prezzi sopra riportati sono
intesi IVA INCLUSA.
9. Modalità di versamento
Importante:
Coloro che effettuano versamenti per
conto del ricorrente ad esempio da un c.c. bancario intestato a persona
che non aderisce al ricorso (parenti, coniuge, amici, ecc.) devono
indicare nell’oggetto del versamento il nome, cognome, e specificare
nell’apposito spazio (nella parte finale) del contratto di adesione
modello "P/010" il nominativo di colui che ha effettato il versamento.
Conto Corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0
8 8 intestato
a: SIDEWEB s.r.l. – via Callalta 33 – 31100 Treviso
Bonifico Bancario - Banca KARNTNER SPARKASSE AG - filiale di
Udine – Via Aquileia 5 – 33100 Udine
Codice IBAN: IT87Z0332912300000000001112 (Codice BIC:
KSPKIT2U)Intestato a: SIDEWEB s.r.l. - Via Callalta 33 – 31100
Treviso.
Carta di Credito o carte pre-pagate (cliccando sui link di
seguito riportati)

Per accedere ai pagamenti web clicca
sul link che ti interessa:
ADESIONE RICORSO SENZA CARTE SERVIZI
70 EURO:
http://www.forzearmate.org/servizi/form-pagamento-ricorso-pensione-retributiva-euro-70.php
ADESIONE RICORSO CON CARTA SERVIZI FLASH 40 EURO:
http://www.forzearmate.org/servizi/form-pagamento-ricorso-pensione-retributiva-euro-40.php
ADESIONE RICORSO CON CARTA SERVIZI TIME 50
EURO:
http://www.forzearmate.org/servizi/form-pagamento-ricorso-pensione-retributiva-euro-50.php
ADESIONE RICORSO + ACQUISTO CARTA SERVIZI TIME 100 EURO:
http://www.forzearmate.org/servizi/form-pagamento-ricorso-pensione-retributiva-euro-100.php
ADESIONE RICORSO + ACQUISTO CARTA SERVIZI FLASH 110 EURO:
http://www.forzearmate.org/servizi/form-pagamento-ricorso-pensione-retributiva-euro-110.php
In alternativa visita il sito www.forzearmate.org
e vai alla pagina:
http://www.forzearmate.org/sideweb/2010/ricorsi/ricorso-pensione-retributiva-2010_100120.php
10. Contatti telefonici per
informazioni
Martedì tel. 331 - 4519395 dalle 17.00
alle 18.00
Giovedì tel. 347 - 2369419 dalle 17.00 alle 18.00
Venerdì tel. 339 - 7119379 dalle 16.30 alle 17.30
E: mail:
ricorsopensione2010@sideweb.it
Per motivi organizzativi, i numeri di
telefono e le fasce orarie sopra esposti possono essere soggette a
modifiche. Le eventuali variazioni verranno riportate sul sito
www.forzearmate.org nella pagina dedicata al ricorso in oggetto:
http://www.forzearmate.org/sideweb/2010/ricorsi/ricorso-pensione-retributiva-2010_100120.php
11. Termine ultimo per aderire al
ricorso
Le istanze di adesione, complete dei
documenti previsti, dovranno pervenire presso il recapito postale
sopra indicato entro e non oltre la data del
15 marzo 2010.
12. Modifiche/aggiornamenti
Le informazioni relative alla presente
iniziativa legale, possono essere integrate con delle modifiche e degli
aggiornamenti. Sul sito web www.forzearmate.org saranno riportate le
eventuali versioni aggiornate:
http://www.forzearmate.org/sideweb/2010/ricorsi/ricorso-pensione-retributiva-2010_100120.php
I documenti per partecipare al
ricorso sono scaricabili
cliccando sul download che segue:

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