L’iniziativa ha avuto una grande adesione, sono
stati depositati al tribunale amministrativo diversi gruppi di
ricorrenti ed alcuni depositi sono ancora in corso.
La Sideweb è inoltre stata contattata numerosi
utenti rimasti esclusi dall’iniziativa, che hanno richiesto di avviare
una nuova raccolta per aderire al ricorso sopra citato.
La Sideweb ha così
deciso di organizzare una nuova raccolta per dare riscontro alle
numerose richieste ma anche perché si sono verificati degli eventi che
sembrano dare ragione ai motivi su cui tale iniziativa legale è stata
impostata.
Segue il documento del
Ministro della Difesa La Russa ed il documento informativo che era stato
pubblicato in occasione della raccolta precedente, dove troverete tutte
le informazioni utili per l’adesione, gli eventuali contatti telefonici
e i documenti da spedire.
Un problema che deve essere affrontato oggi
soprattutto da giovani e meno giovani che sono assoggettati al sistema
pensionistico contributivo o misto (contributivo/retributivo)
1. UN RICORSO PER IL DIRITTO AD UNA PENSIONE DIGNITOSA
2. Le ragioni del ricorso
3. I fondi pensione integrativa
4. Lo spartiacque dei 18 anni al 31/12/1995
5. Per i militari una riforma incompleta e
sperequativa
6. Chi può aderire al ricorso
7. Le modalità di adesione al ricorso
8. Il costo del ricorso
9. Modalità di versamento
10. Contatti telefonici per informazioni
11. Termine ultimo per aderire al ricorso
1. UN RICORSO PER IL DIRITTO AD
UNA PENSIONE DIGNITOSA
Un problema che deve essere affrontato oggi
soprattutto da giovani e meno giovani che sono assoggettati al sistema
pensionistico contributivo o misto (contributivo/retributivo)
La Sideweb è stata contattata da numerosi utenti
che rientrano nel sistema pensionistico contributivo o misto (contributivo/retributivo)
i quali, preoccupati per le loro sorti previdenziali, ci hanno chiesto
di organizzare un’azione collettiva finalizzata al riconoscimento di una
pensione che consenta loro di condurre una vita dignitosa, sufficiente a
proseguire il tenore di vita che verrà raggiunto al momento del
collocamento in pensione.
Effettivamente le riforme pensionistiche degli
ultimi anni hanno stravolto tutte le prospettive future delle nuove
generazioni creando delle forti ingiustizie rispetto a talune categorie
di lavoratori alle quali non è stata data la possibilità di integrare
con un fondo privato la ridotta pensione che verrà corrisposta dallo
stato (talune previsioni specificano che la percentuale della pensione
pubblica non supererà il 50 % dello stipendio).
Al personale militare sta proprio accadendo quanto
appena descritto.
Infatti, questa categoria di lavoratori, a causa
dei ritardi legislativi e regolamentari, a 13 anni dall’entrata in
vigore della legge che ha stabilito il cambiamento del sistema
previdenziale da “retributivo” a “contributivo” (legge 335/95), è ancora
in attesa dell’istituzione dei “fondi pensione integrativa” e sta
subendo, così, una INACCETTABILE DISCRIMINAZIONE rispetto alle altre
categorie di lavoratori che, già da diversi anni, hanno avuto la
possibilità di costruirsi una pensione integrativa.
In particolare, i militari interessati sono
quelli che alla data del 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva
inferiore a 18 anni e tutti quelli assunti dal 01/01/1996.
Per i primi si applicherà il calcolo “misto” di
pensione, ossia una piccola parte verrà calcolata con il vecchio sistema
retributivo (che è più favorevole), ma la parte prevalente del loro
trattamento pensionistico sarà effettuata sulla base “contributiva”
ovvero con quelle previsioni che possono anche non superare il 50% dello
stipendio.
Per i secondi, assunti dal 01/01/1996, il
calcolo sarà effettuato interamente con il metodo contributivo e
la penalizzazione appena vista interesserà addirittura l’intero
ammontare della pensione.
Per ambedue i soggetti, quindi, la Sideweb ha
organizzato un Ricorso Collettivo, il quale, diversamente da altre
iniziative analoghe che sembrano impostate per il personale civile,
è stato studiato ed organizzato esclusivamente per il personale militare.
2. Le ragioni del ricorso
Prima di esporre le ragioni sulle quali è fondato
il ricorso riteniamo opportuno fare una breve esposizione sulle riforme
previdenziali che hanno caratterizzato gli ultimi anni.
La legge 335/1995 ha dato una svolta radicale al
sistema previdenziale unificando le discipline che regolavano in modo
diverso il regime contributivo e pensionistico dei diversi settori
lavorativi.
La riforma attuata dalla legge ora citata ha
stabilito inoltre il passaggio da un sistema pensionistico basato sul
metodo “retributivo” ad un sistema riferito ai “contributi”
effettivamente versati dai lavoratori, anche se l’effettiva portata
innovativa della legge è stata quella di agganciare il trattamento
previdenziale al prodotto interno lordo ovvero all’andamento economico
dello Stato.
Evidentemente il vecchio sistema - quello
retributivo - era molto più conveniente in quanto consentiva al
lavoratore di congedarsi con un trattamento pensionistico calcolato
sulla base delle retribuzioni percepite in servizio e, quindi, di valore
prossimo all’ultimo stipendio. Con questo meccanismo, infatti, non vi
era alcuna corrispondenza con i contributi versati, e il trattamento
pensionistico che veniva sostenuto dallo Stato anche per la parte
eccedente il maturato effettivo.
La riforma ha così sostituito tale sistema con
quello “contributivo” (c.d. attuariale-statistico) che ricollega
invece la pensione ai contributi effettivamente versati e ad altri
fattori variabili nel tempo, diminuendo così in modo radicale l’impegno
finanziario precedentemente sostenuto dallo Stato.
In particolare, il montante contributivo
individuale annuale derivante dai contributi versati dai lavoratori e
dallo Stato (per un complessivo 33% del trattamento economico per i
lavoratori dipendenti) viene rivalutato su base composta al 31 dicembre
di ciascun anno al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (in pratica è legato
all’andamento dello Stato e dell’economia nazionale). Anno per anno il
montante si rivaluta fino ad arrivare al giorno della pensione. Il
montante dato dalla somma di tutti gli accantonamenti annuali (che, è
opportuno precisare, è solo virtuale) viene a questo punto moltiplicato
per un “coefficiente di trasformazione” variabile in base all’età
anagrafica (i coefficienti sono soggetti a revisione ogni tre anni e
sono determinati sulla base dell’andamento demografico, delle
aspettative di vita dei lavoratori e del P.I.L.). Il risultato
corrisponde alla pensione annua lorda che verrà corrisposta al
lavoratore.
Il sistema contributivo, pertanto, produce nei
confronti degli utenti lo svantaggio di ridurre notevolmente il valore
della pensione che verrà percepita e quindi, di fatto, impedisce ai
lavoratori di mantenere nel momento in cui andranno in pensione il
tenore di vita raggiunto nel corso della vita lavorativa. Inoltre, i
coefficienti di trasformazione variabili in base all’età anagrafica (57-
65 anni) sono determinati da una formula complessa che tiene conto anche
dell’andamento demografico, dell’aspettativa di vita e del prodotto
interno lordo di lungo periodo, introducendo così nel calcolo della
pensione un fattore di incertezza che provoca maggiori insicurezze su
quello che dovrà essere il rendimento effettivo della pensione erogata
dallo Stato.
Per quanto sopra, autorevoli istituzioni hanno
affermato che il valore della pensione statale potrebbe non superare
il 50 % dell’ultimo trattamento economico percepito in servizio.
Tra l’altro, nel dicembre del 2007, il legislatore
ha ulteriormente peggiorato tale situazione. Infatti, la legge 247/2007
ha diminuito il valore dei coefficienti, riducendo nei fatti la pensione
pubblica che sarà ancora più bassa rispetto ai valori risultanti dalle
previsioni iniziali (i nuovi coefficienti entreranno in vigore per
coloro che andranno in pensione dal 01.01.2010).
3. I fondi pensione integrativa
Il legislatore, consapevole di questo effetto e
delle gravi conseguenze che si sarebbero determinate sul piano sociale,
ha invero previsto un meccanismo finalizzato ad integrare la pensione
pagata dallo Stato con il sistema contributivo, favorendo la nascita di
“pensioni private”, finanziate dai lavoratori, dai datori di lavoro e
dallo Stato attraverso delle agevolazioni fiscali e contributive.
Da qui la nascita dei “fondi pensione integrativa”
che possono essere di diversi tipi: da quelli negoziali, basati
sull’accordo sindacati e datori di lavoro, a quelli costituiti da
apposite società, assicurazioni ovvero istituti di credito.
Il problema connesso con i fondi pensione è
principalmente quello del loro rendimento e della loro affidabilità,
oltre a quello del finanziamento. La previdenza complementare è quindi
basata su un sistema a capitalizzazione composta dove per ogni iscritto
viene aperto un conto individuale sul quale vengono versati i contributi.
A tasso di rendimento costante è il tempo che fa la differenza. Gli
effetti della capitalizzazione infatti si riscontrano con un meccanismo
esponenziale rispetto al tempo. Più lungo è il periodo e più elevata
sarà la crescita degli interessi. Va tuttavia detto che il rendimento
non è costante in quanto varia in relazione all’andamento dei mercati e
alle scelte gestionali del fondo.
4. Lo spartiacque dei 18 anni al
31/12/1995
Il legislatore era inoltre consapevole che il
passaggio dal nuovo al vecchio sistema avrebbe avuto dei considerevoli
costi sociali, al punto che i lavoratori di una certa anzianità non
sarebbero nemmeno riusciti a costruirsi una pensione integrativa
sufficiente a compensare la riduzione causata dal passaggio dal “sistema
retributivo” al “sistema contributivo”.
Anche per tale ragione ha distinto i lavoratori in
base all’anzianità contributiva, individuando coloro che saranno esclusi
dal nuovo sistema e che avranno quindi una pensione calcolata con il
vecchio regime previdenziale ovvero quello “retributivo”.
In particolare la legge 335/1995 ha stabilito
quanto segue:
1.
I lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano già maturato 18
anni contributivi (anni effettivi + figurativi) mantengono il
sistema retributivo e quindi la pensione è calcolata sulla base delle
ultime retribuzioni.
2.
I lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano maturato meno di 18
anni avranno una pensione calcolata con due sistemi: quello
“retributivo” per gli anni contributivi maturati fino al 31/12/1995, e
quello “contributivo” per gli anni contributivi maturati dopo quella
data e fino al momento del collocamento in pensione; questi lavoratori
subiscono una forte penalizzazione in quanto una grossa parte o, per i
più giovani, la parte prevalente, viene calcolata con il sistema
contributivo.
3.
I lavoratori assunti a partire dal 01/01//1996 ai quali si applica
interamente il sistema contributivo e quindi subiscono le
penalizzazioni più forti.
Una delle ragioni poste a fondamento di questa
distinzione è stata quindi anche quella che ha tenuto conto
dell’impossibilità per i lavoratori più anziani di avere il tempo
sufficiente a costruirsi una pensione integrativa utile ad integrare la
pensione pagata dallo Stato. E ciò perché la pensione integrativa è
fondamentalmente basata sui contributi versati, che sono limitati poiché
principalmente si finanziano con le risorse stipendiali che prima erano
destinate al T.F.R. Inoltre, il rendimento dei contributi versati è
condizionato oltre che dal loro ammontare anche dalla durata del
versamento e quindi dalla loro capitalizzazione. Più lungo è il periodo
di versamento, maggiori saranno le probabilità che essi rendano
adeguatamente, cioè in modo sufficiente a determinare una pensione
integrativa adeguata al mantenimento del tenore di vita raggiunto in
servizio (sugli effetti esponenziali della capitalizzazione dei fondi
vedi precedente punto 3).
5. Per i militari una riforma
incompleta e sperequativa
La legge 335/1995, unitamente ad altri
provvedimenti legislativi emanati dal Parlamento, oltre allo sviluppo di
“fondi integrativi” aveva previsto anche dei meccanismi
finalizzati ad incentivare la scelta dei lavoratori al passaggio a tali
fondi.
Già prima della legge era consentito ad alcune
categorie di lavoratori di scegliere una forma integrativa, consentendo
di trasferire anche parzialmente il trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
maturato nei fondi prescelti, determinando quindi una base di partenza
utile ad assicurare un rendimento minimo che sarebbe poi stata
incrementata con i successivi versamenti contributivi.
Molti lavoratori, infatti, già da diversi anni
hanno avuto la possibilità di optare per i fondi integrativi, godendo
peraltro delle agevolazioni fiscali e contributive che erano state
previste per incentivare il passaggio, inclusa l’attribuzione parziale o
totale del T.F.R..
Al personale militare invece queste possibilità
sono state negate.
Si sono create così delle sperequazioni non solo
rispetto alle altre categorie di lavoratori, ma anche tra militari
stessi, in quanto per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi
alla data del 31/12/1995 rimane il sistema pensionistico basato sulla
retribuzione.
Infatti, se fra le principali ragioni dello
spartiacque vi era l’impossibilità per i lavoratori più anziani di avere
il tempo necessario a far rendere adeguatamente i contributi versanti
nel fondo pensione, è altresì vero che i militari che alla data del
31/12/1995 avevano un’anzianità inferiore ai 18 anni o che sono stati
assunti dal 01/01/1996 si trovano oggi nella la stessa situazione.
Questi soggetti dovevano avere la possibilità di
optare per i fondi integrativi, trasformando in primo luogo la
buonuscita in T.F.R. e quindi versando i corrispondenti contributi nei
fondi negoziali al fine di ottenere una adeguata pensione integrativa.
Tuttavia, i ritardi normativi e la carenza di
finanziamenti pubblici hanno impedito fino ad oggi l’avvio della
previdenza complementare per il personale militare. Va evidenziato a tal
riguardo che, a differenza del settore privato, per i lavoratori
pubblici non esiste un accantonamento effettivo della buonuscita ma esso
è solo virtuale, anche per le diverse regole che disciplinano questo
istituto, quindi la partenza dei fondi deve essere finanziata dallo
Stato ovvero dagli Enti Previdenziali.
Inoltre, a nostro avviso, il personale militare
avrebbe dovuto avere una maggiore attenzione da parte del legislatore
con riguardo alla specificità che lo contraddistingue: basti pensare al
fatto che i fondi c.d. “negoziali” sono il frutto di un’iniziativa
sindacale, e il loro controllo e la loro gestione avvengono per mezzo di
organismi a composizione paritetica che vedono al loro interno una
componente sindacale. Al personale militare, come noto, non sono
concessi i diritti sindacali e, data la natura non negoziale degli
organi di rappresentanza, sorgono legittimi dubbi sulla loro incisività
nella disciplina dei fondi pensione, tenendo conto oltretutto che alla
Rappresentanza militare è in ogni caso preclusa un’attività di
iniziativa autonoma. Oltre a ciò, con riferimento agli istituti che
caratterizzano le Forze Armate nell’ottica di un transito alla
previdenza complementare, non è chiara nemmeno quale sorte dovrebbero
avere le Casse Ufficiali e Sottufficiali e i relativi contributi che
vengono versati dai militari.
E’ evidente quindi che le penalizzazioni
interesseranno sia il personale giovane cui si applica interamente il
sistema contributivo, e sia anche il personale più anziano, cioè quello
soggetto al “sistema misto”, poiché, anche nel caso – assai poco
probabile – in cui siano istituiti in breve tempo i fondi negoziali,
riteniamo che tali soggetti non avranno comunque il tempo sufficiente a
costruirsi una pensione integrativa che soddisfi a pieno la funzione
complementare prevista dalla riforma (vedi quanto detto sulla
capitalizzazione dei fondi pensione al precente punto 3). Evidentemente,
più questi soggetti sono vicini alla maturazione dei requisiti previsti
per la pensione (ad. es. per la pensione di anzianità 35 anni effettivi
+ 5 figurativi), più basso sarà il rendimento dei contributi che
verranno eventualmente versati ai fondi pensione.
L’esercizio
della facoltà di opzione per il passaggio al T.F.R. e alla previdenza
complementare previsto dall’accordo quadro nazionale in materia di T.F.R.
del pubblico impiego del 1999 (ARAN - organizzazioni sindacali), è stato
oltretutto spostato con un successivo accordo al 31/12/2010.
In conclusione, ciò che emerge oggi è che, a
distanza di oltre 14 anni dalla riforma del 1995 che ha imposto il nuovo
regime previdenziale (contributivo e misto), al militare non è data la
facoltà di scegliere se transitare o meno alla previdenza complementare,
beneficiando dei vantaggi e delle agevolazioni che sono garantiti anche
con il trasferimento della buonuscita/t.f.r. al fondo prescelto.
Gli impedimenti e i ritardi hanno così determinato
un danno rilevante dovuto a fattori che non dipendono dalla volontà
degli interessati.
Alcuni soggetti politici, sulla spinta anche degli
organi della rappresentanza militare, avevano tentato di risolvere il
problema per via legislativa, chiedendo uno slittamento in avanti della
data da cui far partire il calcolo contributivo (per far adottare in
pratica il sistema pro-quota nei confronti di tutto il personale, e con
la parte retributiva estesa fino alla data di approvazione della nuova
legge). L’iniziativa non ha purtroppo trovato il consenso del Parlamento
ed il tutto si è concluso con un nulla di fatto.
Per tutto quanto sopra esposto, con il presente
ricorso si chiederà - per i militari aventi un’anzianità contributiva
inferiore ai 18 anni al 31/12/1995 e per gli arruolati a partire dal
01/01/1996 - il riconoscimento del diritto al sistema previdenziale
retributivo ovvero l’applicazione di un regime misto che preveda il
sistema retributivo fino a quando sarà disciplinata e avviata la
previdenza complementare per il personale militare.
Con la presente nota, si ribadisce che tale
ricorso è destinato esclusivamente al personale militare, in quanto è
stato specificamente studiato e predisposto per tale categoria di
lavoratori.
6. Chi può aderire al ricorso
Possono aderire i militari delle Forze Armate e della Guardia di Finanza
in servizio permanente, Ufficiali (inclusi i dirigenti e gli
omogeneizzati), Sottufficiali e Volontari che sono in possesso di uno
dei seguenti requisiti:
·
Anzianità contributiva (servizio anni effettivi + anni
figurativi) inferiore a 18 anni alla data del 31/12/1995 (personale
assoggettato al sistema previdenziale misto - retributivo/contributivo
-);
·
Militari assunti a partire dalla data del 01/01/1996
(personale assoggettato interamente al sistema previdenziale
contributivo).
Si precisa che la
Sideweb non è una associazione ma una società di servizi che
opera nell’ambito della tutela legale e dell’informazione, e si rivolge
a tutti i cittadini. Pertanto i militari potranno aderire senza pagare
alcuna quota aggiuntiva . Ad ogni modo, a coloro che sono già
usufruiscono della “Carta Servizi” Sideweb (“Time” o “Flash”) o che
intendono acquistarla contestualmente all’adesione al ricorso, la
società offrirà delle condizioni di adesione più favorevoli (vedi costi
ricorso sotto riportati).
7. Le modalità di adesione al
ricorso
Gli interessati potranno aderire al ricorso con le
seguenti modalità:
a.
Scaricare dal sito
Per motivi organizzativi,
i numeri di telefono e le fasce orarie sopra esposti possono essere
soggette a modifiche. Le eventuali variazioni verranno riportate sul
sito www.forzearmate.org.
12. Modifiche/aggiornamenti
Le informazioni relative
alla presente iniziativa legale, possono essere integrate con delle
modifiche e degli aggiornamenti. Sul sito web www.forzearmate.org
saranno riportate le eventuali versioni aggiornate.