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quale sia il stato il maggior onere per l'amministrazione della Difesa e se non ritenga opportuno segnalare i fatti alla magistratura contabile per l'accertamento dell'eventuale danno erariale da risarcirsi a carico dell'ufficiale che ha autorizzato il trattamento economico di missione ordinario senza obbligo di vitto e alloggio presso le strutture dell'amministrazione. (4-14418) |
Amianto sulle navi militari
FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della salute, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
sul sito
internet del quotidiano La
Repubblica in data 12 gennaio 2010 è
stato pubblicato l'articolo dal titolo
«Amianto sulle navi militari gli ammiragli
alla sbarra» in cui si legge «Padova - Navi
imbottite di amianto, navi killer che per
mezzo secolo - dalla fine della seconda
guerra mondiale al disarmo definitivo del
2005 - hanno avvelenato i polmoni di
centinaia di Marinai, condannati a una morte
lenta ma puntuale. Militari della Marina in
servizio nelle basi di Monfalcone, La Spezia
e Taranto. Almeno 500 se ne sono andati,
negli ultimi dieci anni, falciati dal
mesotelioma, il tumore provocato dalle fibre
dell'asbesto. Per rendere giustizia a questa
strage silenziosa nel tribunale di Padova si
apre oggi il primo processo per le vittime
dell'amianto in Marina. Gli imputati sono
otto alti ufficiali - sei ammiragli, due
generali (nell'udienza preliminare ne erano
comparsi 14) - rinviati a giudizio con le
accuse di omicidio colposo e inosservanza
delle norme di sicurezza negli ambienti di
lavoro (le navi militari). Dovranno
rispondere del decesso di un comandante,
Giuseppe Calabro, e di un maresciallo,
Giovanni Baglivo, morti a Padova, dopo una
lunga agonia, all'età di 61 e 50 anni. Le
loro famiglie sono già state risarcite dal
Ministero della difesa con 850 e 800 mila
euro - un indennizzo arrivato ancor prima
della sentenza dei giudici, primo e finora
unico caso nella storia della Marina. Ma
quel che più importa è che quello celebrato
a Padova diventerà una sorta di processo
esemplare. Da una parte. E di maxi-processo,
dall'altra. La procura padovana, su
provvedimento della Cassazione, ha infatti
avocato a sé tutti i casi di morti da
amianto in Marina: una scia lunga dieci
anni, che conta almeno 500 decessi e per la
quale i PM Maurizio Block e Sergio Dini
attribuiscono responsabilità precise a chi
stava ai vertici della Marina militare negli
anni in cui le navi - soprattutto cannoniere
e dragamine di provenienza americana -
solcavano i mari e intanto bombardavano la
salute di chi era a bordo. Macchinari,
tubature, cabine: tutto, di quelle
imbarcazioni, era rivestito con il minerale
tossico (...)»;
le agenzie di stampa riportano che la
sentenza del processo penale che vede
coinvolti alti ufficiali della Marina
militare è attesa per il 22 marzo 2012;
la legge 27 marzo 1992, n. 257 ha fissato le
norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto;
l'articolo 20, comma 2, della legge 4
novembre 2010, n. 183 ha tutelato gli alti
ufficiali nel disporre che «Fermo restando
il diritto al risarcimento del danno del
lavoratore, le norme aventi forza di legge
emanate in attuazione della delega di cui
all'articolo 2, lettera b), della
legge 12 febbraio 1955, n. 51, si
interpretano nel senso che esse non trovano
applicazione in relazione al lavoro a bordo
del naviglio di Stato e, pertanto, le
disposizioni penali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, non si applicano, per il periodo di
loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei
mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti
adottati dal giudice penale non pregiudicano
le azioni risarcitorie eventualmente
intraprese in ogni sede, dai soggetti
danneggiati o dai loro eredi, per
l'accertamento della responsabilità civile
contrattuale o extracontrattuale derivante
dalle violazioni dello disposizioni del
citato decreto n. 303 del 1956»;
le discutibili interpretazioni richiamate
incidono su una legge delega che ha già
esaurito la sua funzione dopo l'adozione
attuativa, risultando di fatto inapplicabili
e privi di effetti oltre che già abrogate
espressamente dall'articolo 304, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
la risposta all'interrogazione 4-12255 del
Ministro della difesa pro tempore,
pubblicata il 17 novembre 2011, riporta che
«tutte le navi in linea sono in possesso di
mappature amianto prodotte dal RINA
(Registro Italiano Navale), dalle quali
risulta che non sono state rilevate
situazioni di rischio per la salute del
personale e che non si rendono necessari
interventi urgenti di bonifica. In relazione
alle suddette mappature, è in corso, da
parte degli Arsenali, l'attività di bonifica
delle unità navali in occasione di soste
lavori pianificate ed in aderenza ai fondi
resi disponibili per ogni esercizio
finanziario. Contestualmente all'attività di
bonifica, sulle unità vengono effettuati
controlli periodici (di massima annuali)
delle fibre aerodisperse secondo un
protocollo tecnico-scientifico definito in
collaborazione con l'università di Genova.
Ad oggi, in nessun caso sono state
riscontrate situazioni di inquinamento
ambientale con conseguente rischio per il
personale» -:
se il Ministro interrogato non ritenga
opportuno e urgente assumere un'iniziativa
normativa per abrogare l'articolo 20, comma
2, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
se non ritenga doveroso rendere pubblico il
registro delle unità navali sottoposte a
bonifica e/o controlli periodici, i
risultati di detti controlli, le
certificazioni, i costi e le eventuali
azioni intraprese;
quali siano le unità navali che risultino
ancora non completamente
|
bonificate,
se siano ancora impiegate, per quali
attività e quali siano le misure di
prevenzione adottate per tutelare la salute
degli equipaggi e del personale militare
comunque imbarcato; |
MAURIZIO TURCO, BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
i commi
3, 4 e 4-bis, dell'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394, stabiliscono
rispettivamente che: «3. Prima dell'avvio
dei lavori di cui all'articolo 7, comma 7,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, al fine di acquisire elementi utili al
prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito
dell'emanazione del conseguente decreto del
Presidente della Repubblica, al fine di
illustrare compiutamente i contenuti del
provvedimento approvato, le sezioni COCER
sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore
di ciascuna Forza armata ad inviare propri
delegati presso i COIR della rispettiva
Forza armata», che «4. Nelle occasioni di
cui al comma 3 presso i COIR potranno
intervenire anche delegazioni dei COBAR
collegati composte di norma da un
rappresentante per ogni categoria
interessata, per la successiva informazione
del personale delle corrispondenti unità di
base, previ accordi con i rispettivi
comandanti e fatte comunque salve le
esigenze di servizio. Per tale informazione,
previa autorizzazione del comandante di
regione militare, o di altro alto comando
periferico equivalente, limitatamente alle
principali unità di base e fatte comunque
salve le esigenze di servizio, può
partecipare, di norma, un delegato per
categoria della rispettiva sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza.», e
che «4-bis. Nel periodo
intercorrente fra l'avvio e la conclusione
dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, I
Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di
Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata a
convocare, per una o più volte, delegazioni
dei COIR al fine di aggiornare
sull'andamento dei lavori stessi.»;
in modo analogo i commi 3, 4 e 4-bis
dell'articolo 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 -
Recepimento dell'accordo sindacale del 20
luglio 1995 riguardante il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)
e del provvedimento di concertazione del 20
luglio 1995 riguardante le Forze di polizia
ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di
finanza) - stabiliscono che: «3. Prima
dell'avvio dei lavori di cui all'articolo 7,
comma 5, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, al fine di acquisire elementi
utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a
seguito dell'emanazione del conseguente
decreto del Presidente della Repubblica, al
fine di illustrare compiutamente i contenuti
del decreto approvato, le sezioni COCER sono
autorizzate da ciascun comandante generale
ad inviare propri delegati presso i COIR
della rispettiva Arma o Corpo.»; che «4.
Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i
COIR potranno intervenire anche delegazioni
dei COBAR collegati, composte di norma da un
rappresentante per ogni categoria
interessata, per la successiva informazione
del personale delle corrispondenti unità di
base, previ accordi con i rispettivi
comandanti e fatte comunque salve le
esigenze di servizio. Per tale informazione
presso gli organismi di rappresentanza a
livello di regione, legione, o loro
equiparati, previ accordi con i rispettivi
comandanti e fatte comunque salve le
esigenze di servizio, può partecipare, di
norma, un delegato per ogni categoria della
rispettiva sezione del Consiglio centrale di
rappresentanza.», e che «4-bis. Nel
periodo intercorrente fra l'avvio e la
conclusione dei lavori di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, le Sezioni COCER sono autorizzate da
ciascun Comandante Generale a convocare, per
una o più volte, delegazioni dei COIR al
fine di aggiornarle sull'andamento dei
lavori stessi.»;
al successivo comma 5 del medesimo articolo
21 del decreto del Presidente della
Repubblica 394/95 e articolo 58 del decreto
del Presidente della Repubblica 395/95 si
stabilisce che «5. Per l'espletamento delle
attività di cui ai commi precedenti, ai
sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1979,
n. 691, i membri dei Consigli di
rappresentanza devono essere messi in
condizione di espletare le funzioni per le
quali sono stati eletti ed avere a
disposizione il tempo che si rende
necessario, fatte salve le esigenze
operative e quelle di servizio non
altrimenti assolvibili.»;
con la nota Prot. n. DFP 0030147 -
10-09-2009 - 1.2.2.1.2 del 10 settembre
2009, avente ad oggetto «comparto Sicurezza
e Difesa - biennio economico 20082009.
Convocazione incontro per avvio procedure
negoziali.», il dipartimento della funzione
pubblica convocava per il successivo giorno
16 settembre 2009 i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali della polizia di
Stato e i rappresentanti degli organismi
della rappresentanza militare;
risulta all'interrogante che le sezioni
Cocer dell'Esercito della Marina,
dell'Aeronautica dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza,
convocate nelle rispettive sedi
istituzionali ogni settimana dal lunedì al
venerdì fin dall'inizio dell'attuale X
mandato, non abbiano proceduto
preventivamente ai sensi dei richiamati
commi 3, 4 e 4-bis dell'articolo 21
decreto del Presidente della Repubblica
394/95 e dei commi 3, 4 e 4-bis
dell'articolo 58 decreto del Presidente
della Repubblica 395/95, e nonostante siano
state numerose le richieste pervenute dagli
organismi di rappresentanza a livello
intermedio e di base;
ad avviso dell'interrogante il mancato
confronto delle sezioni Cocer con gli
organismi di rappresentanza subordinati -
Coir e Cobar che risultano essere gli
effettivi portatori delle istanze del
personale rappresentato - sull'argomento
oggetto dell'incontro, lede in modo
irreparabile i principi democratici a cui
devono uniformarsi le Forze armate;
risulta all'interrogante che possa esservi
la possibilità di una proroga degli organi
di rappresentanza militare il che
aggraverebbe la situazione di scarsa
rappresentazione in sede sindacale delle
istanze del personale militare; tale
possibilità peraltro non pare disgiunta
dall'interesse dei rappresentanti in carica
a continuare a fruire dello status
connesso a tale compito che tuttavia
dovrebbe trovare esclusiva legittimazione
nel pronunciamento democratico degli
esponenti dei corpi;
ad avviso dell'interrogante sarebbe stato
più opportuno che i delegati Cocer avessero
dedicato il loro tempo - durante l'attività
di servizio - ad un più produttivo confronto
con gli organismi di rappresentanza di
livello intermedio e di base sugli argomenti
di maggiore interesse per il personale,
quali certamente possono essere le procedure
negoziali per il biennio economico
2008-2009, la sicurezza degli ambienti di
lavoro, dei mezzi e delle dotazioni,
l'arbitrario e improprio uso della potestà
disciplinare, la generalizzata situazione di
demotivazione e sfiducia che innegabilmente
pervade tutti i cittadini militari, da lungo
tempo consci della più assoluta mancanza di
tutele nei loro confronti -:
quanti siano stati gli incontri ufficiali,
previa convocazione, effettuati dalle
singole sezioni Cocer con i rappresentanti
dei Consigli intermedi e di Base
corrispondenti, sull'argomento oggetto della
convocazione del dipartimento della funzione
pubblica, e quali sono i motivi che hanno
impedito la scrupolosa osservanza delle
norme citate in premessa;
se il Ministro della Difesa non ritenga di
dover rendere pubblici i costi sostenuti dal
proprio dicastero per il funzionamento degli
organismi della rappresentanza militare con
particolare riferimento alle differenti
sezioni dei Consigli Centrali (Cocer) e
comunque a tutti quegli organismi della
rappresentanza militare che risultano essere
permanentemente convocati in differenti
attività, anche come gruppi di lavoro;
se non ritenga opportuno disporre
l'immediata adozione del trattamento
economico di missione che prevede
l'aggregazione per il vitto e l'alloggio,
presso le strutture militari, anche per
tutti i delegati dei consigli della
rappresentanza, al fine di limitare le spese
che attualmente gravano sulle casse del
Ministero della difesa, e contestualmente
eliminare le evidenti disparità di
trattamento economico di missione che
attualmente sussistono all'interno di ogni
singola forza armata e forza di polizia ad
ordinamento militare, tra il personale che
svolge l'incarico di delegato della
rappresentanza militare e quello che,
invece, non fa parte dei predetti organismi;
se non ritenga di dover disporre degli
immediati accertamenti per verificare
l'esistenza della violazione delle norme in
premessa, e, nel caso, quali siano gli
immediati provvedimenti per ristabilire il
rispetto e il libero confronto democratico
degli organismi intermedi e di base con gli
organi centrali della rappresentanza
militare;
se non si ritenga di doversi fare carico
della ormai unanime volontà del personale
militare di dotarsi di strutture di
rappresentanza sindacale uguali a quelle
della Polizia di Stato, se non reputi di
dover assumere iniziative normative per
l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 11
luglio 1978, n. 382 e la contestuale
applicazione al personale militare delle
norme in tema di rappresentanza sindacale di
cui agli articoli 82 e ss. della legge 1°
aprile 1981, n. 121, in modo tale da
garantire il massimo rispetto di quei
principi costituzionali e democratici ai
quali ha sempre improntato la sua azione di
Governo.(4-04614)
Risposta.
-
Attesa la molteplicità degli aspetti e delle
problematiche evidenziate con l'atto in
argomento, ritengo opportuno affrontare
subito il merito dei quesiti posti.
Relativamente al primo di essi,
riguardante gli incontri ufficiali
«effettuati dalle singole sezioni Cocer con
i rappresentanti dei Consigli intermedi e di
base corrispondenti, sull'argomento oggetto
della convocazione del Dipartimento della
Funzione Pubblica...», faccio presente che i
capi di Stato maggiore dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica hanno autorizzato
rispettivamente 2, 8 e 1 incontro.
Per quanto riguarda l'Arma dei
carabinieri, contrariamente a quanto
asserito nell'atto, il Cocer ha partecipato
alla riunione del 16 settembre 2009, in
quanto formalmente e legittimamente invitato
dal dipartimento della funzione pubblica.
Peraltro, l'articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 195 del 1995
non reca un esplicito obbligo, per il Cocer,
di inviare i propri rappresentanti durante
le diverse fasi della concertazione.
Relativamente, infine, alla Guardia di
finanza, il comandante generale ha
autorizzato il Cocer a svolgere riunioni
congiunte con Coir e Cobar, così come
specificamente richiesto dalla sezione Cocer
del corpo.
Con riferimento al secondo dei quesiti
relativo alla pubblicità dei costi sostenuti
«per il funzionamento degli organismi della
rappresentanza militare con particolare
riferimento alle differenti sezioni dei
Consigli Centrali (Cocer)...», non si
ravvisano controindicazioni alla
pubblicizzazione dei dati e, al riguardo, si
allega un prospetto sinottico dei costi
della rappresentanza militare, relativo agli
oneri di missione, distinto per singola
Forza armata/comando generale.
Con riferimento al terzo quesito,
relativo all'opportunità di «disporre
l'immediata adozione del trattamento
economico di missione che prevede
l'aggregazione per il vitto e l'alloggio,
presso le strutture militari, anche per
tutti i delegati dei consigli della
rappresentanza... e contestualmente
eliminare le evidenti disparità di
trattamento economico di missione che
attualmente sussistono all'interno di ogni
singola Forza armata e Forza di polizia ad
ordinamento militare», faccio presente che
il trattamento di missione forfettario è
stato introdotto con il provvedimento di
concertazione per il quadriennio normativo
2002-2005 (articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 163 del
2002), al fine di contenere le spese di
missione e realizzare forti economie sui
relativi capitoli del bilancio della Difesa.
La problematica del trattamento
economico di missione per i delegati della
rappresentanza militare, peraltro, da sempre
alla costante attenzione da parte della
Difesa, è stata anche oggetto dei lavori di
uno specifico tavolo tecnico interforze, al
termine del quale è emerso che:
qualsiasi iniziativa volta a modificare,
anche parzialmente, l'attuale sistema
potrebbe suscitare sensibilità da parte dei
componenti del Cocer;
le esigenze e le attività dei delegati
Cocer non sono in alcun modo assimilabili a
quelle dei frequentatori di corsi o di altre
categorie di personale militare per i quali
vige il sistema dell'aggregazione;
la diversa articolazione sul territorio
propria di ogni singola Forza armata/comando
generale e, di conseguenza, la differente
distribuzione delle risorse finanziarie da
destinare al funzionamento della
rappresentanza militare, potrebbero
provocare una difformità di trattamento tra
delegati.
In
ragione di tali considerazioni, si è
ritenuto di non far ricorso all'istituto
dell'aggregazione (e quindi alle strutture
logistiche della Difesa) esclusivamente per
il personale delegato Cocer e limitatamente
ai periodi di missione per impegni
consiliari nella capitale; ciò in
considerazione della tipologia delle
attività normalmente svolte, nonché delle
peculiari caratteristiche della città di
Roma, ivi compresa la dispersione e la
diversità di disponibilità sul territorio di
strutture militari idonee per
l'accasermamento.
Tale
trattamento differenziato rispetto al
restante personale, ivi compreso quello dei
consigli di base ed intermedi di
rappresentanza, si è reso necessario anche
in ragione delle particolari caratteristiche
degli impegni consiliari con i diversi
organismi dello Stato e per le peculiari
attività istituzionali del Consiglio
centrale stesso, intense, continuative e
protratte nel tempo, nonché per garantire la
necessaria omogeneità di trattamento tra i
membri del Consiglio centrale di
rappresentanza militare interforze; tanto
che, in caso di missione per riunioni svolte
in località nazionali diverse da Roma, e
sempreché vi sia la disponibilità d'idonee
strutture logistiche della Difesa, anche per
i delegati Cocer si fa ricorso
all'aggregazione.
Voglio comunque sottolineare che, a
fronte di ciò, le competenti autorità della
Difesa hanno sensibilizzato il presidente
del Cocer interforze affinché siano
razionalizzate, al massimo possibile, le
convocazioni della rappresentanza militare
al fine di realizzare un risparmio nei costi
di missione.
Con il quarto quesito l'interrogante
chiede «se non ritenga di dover disporre
degli immediati accertamenti per verificare
l'esistenza della violazione delle norme in
premessa...».
A tal riguardo, posso assicurare
l'interrogante che nella materia in
argomento, di cui non disconosco
l'importanza e la delicatezza, non risultano
essersi mai verificate violazioni delle
norme sostanziali citate nell'atto.
Con l'ultimo quesito, infine, viene
chiesto «se non si ritenga di doversi fare
carico della ormai unanime volontà del
personale militare di dotarsi di strutture
di rappresentanza sindacale uguali a quelle
della Polizia di Stato, se non reputi di
dover assumere iniziative normative per
l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 11
luglio 1978, n. 382...».
Al riguardo, desidero precisare che
sulla specifica questione dell'abrogazione
del citato articolo 8, ho già fornito
adeguato riscontro in risposta ad
un'interrogazione dello stesso interrogante
(precisamente l'interrogazione n. 4-05023),
che ripropongo nelle linee essenziali: «...
ritengo assolutamente condivisibile quanto
sopra enunciato dai giudici costituzionali e
sono fermamente convinto che l'articolo 8
della legge citata costituisca uno strumento
necessario per consentire alle Forze armate
di operare con efficienza, specialmente nei
contesti di teatro operativo in cui coesione
e compattezza della compagine militare
costituiscono un requisito indefettibile per
la sicurezza collettiva e l'incolumità
dell'operatore militare.
Proprio attraverso l'articolo 8 il
legislatore ha inteso salvaguardare le
ragioni delle Forze armate e, al tempo
stesso, dare concreta attuazione al precetto
costituzionale secondo cui l'ordinamento
militare s'informa allo spirito democratico
della Repubblica.
Alla luce di quanto esposto, non ritengo
esistano i presupposti per porre in essere
quelle iniziative richieste nell'atto e
finalizzate "all'abrogazione dell'articolo 8
della legge n. 382"».
Sulla contestuale applicazione al
personale militare delle norme in tema di
rappresentanza sindacale, di cui alla legge
1o aprile 1981, n. 121, ribadisco
che il citato articolo 8 è stato oggetto di
sindacato di costituzionalità e in tale sede
la Corte costituzionale, con la sentenza n.
449/99, ne ha riconosciuta la piena
legittimità alla luce della specificità
della compagine militare.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.
Compenso forfettario d'impiego (C.F.I.) - COIR delle forze operative terrestri
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il
Consiglio intermedio di rappresentanza
militare (COIR) delle forze operative
terrestri con delibera n. 16 del 7 giugno
2011 ha chiesto al COCER Esercito di
attivare la procedura prevista dall'articolo
21, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 52 del 2009 per
addivenire alla corretta applicazione della
norma istituita del compenso forfettario
d'impiego (C.F.I.) per il personale delle
forze armate di cui all'articolo 9, comma 6
e 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 163 del 2002 e seguenti
decreti di recepimento delle concertazioni.
Il COIR in tale delibera evidenzia che lo
S.M.E. con la direttiva sull'istituto dello
straordinario ed istituti connessi (4° serie
aggiunte e varianti) ha stabilito che il
C.F.I. «[...] inoltre, tenuto conto della
natura del C.F.I. che è giornaliero, non
frazionabile e da corrispondere per l'intera
giornata calendariale, qualora
l'inizio/termine dell'attività non coincida
con l'inizio/termine del giorno calendariale,
il maggiore impiego del personale in tali
giornate deve essere remunerato con lo
straordinario/recupero compensativo. [...]»;
l'articolo 6 e 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 163 del 2002 stabilisce
«A decorrere dal 1° gennaio 2003 in
attuazione all'articolo 3 della legge 29
marzo 2001, n. 86 è istituito il compenso
forfettario d'impiego nelle misure
giornaliere riportate nell'allegata tabella
3 da corrispondere in sostituzione agli
istituti connessi con l'orario di lavoro» e
«il compenso di cui al comma 6 è corrisposto
al personale impiegato in esercitazioni od
operazioni militari, caratterizzate da
particolari condizioni di impiego prolungato
e continuativo oltre il normale orario di
lavoro, che si protraggono senza soluzione
di continuità per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili
nell'ambito dell'unità operativa o nell'area
di esercitazione»;
alcuni enti dell'Esercito italiano stanno
procedendo a carico del personale dipendente
al recupero forzato delle somme corrisposte
per il primo e l'ultimo giorno di
esercitazioni effettuati negli scorsi anni
-:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza
di quanto esposto in premessa;
quali siano i reparti e quale il totale
delle somme per le quali è stata disposta la
ripetizione nei confronti del personale
militare, per ogni singola forza armata;
se il Ministro non ritenga di dover disporre
la sospensione delle procedure di recupero e
nel contempo di richiedere al Consiglio di
Stato la corretta interpretazione della
normativa in premessa, diversamente quale
sia l'uso delle somme recuperate e se non
ritenga di doverle destinare al
finanziamento dei provvedimenti normativi in
materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze armate e delle Forze
di polizia di cui all'articolo 3, comma 155,
ultimo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.(4-12390)
Risposta.
- Il
compenso forfettario di impiego (CFI) è
stato istituito dall'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 163 del
2002, così come integrato dall'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171 del 2007, che ne prevede la
corresponsione in favore del personale
impiegato in esercitazioni/operazioni in
territorio nazionale contraddistinte da:
impiego prolungato e continuativo oltre
il normale orario di lavoro; o durata minima
di 48 ore senza soluzione di continuità;
obbligo di rimanere disponibili
nell'ambito dell'unità operativa o dell'area
di esercitazione.
Nel
merito, al fine di uniformare le modalità
attuative in ambito interforze di detta
normativa, il competente Stato maggiore
della difesa ha emanato specifiche «linee di
indirizzo», volte a:
far
rispettare pienamente il dettato normativo,
apparendo evidente la natura forfettaria e
giornaliera del compenso;
garantire al personale un equo compenso,
direttamente commisurato alla durata della
prestazione resa nelle giornate
«incomplete».
In
particolare, tali linee di indirizzo hanno
previsto che il compenso forfettario di
impiego, non essendo frazionabile, sia
corrisposto soltanto per l'intera giornata
calendariale e che, pertanto, qualora
l'inizio/termine delle
esercitazioni/operazioni non coincida con
l'inizio/termine del giorno calendariale
(00.00 - 24.00), il maggiore impegno del
personale in quella giornata di attività
venga compensato con gli ordinari strumenti
della normativa sull'orario di lavoro
(straordinario/recupero compensativo).
Sulla
specifica questione sollevata nell'atto, i
competenti organi tecnico-militari
dell'Esercito hanno precisato di non essere
a conoscenza di casi di errata
corresponsione del compenso forfettario di
impiego per la giornata iniziale/finale di
esercitazioni/operazioni, rilevati in
occasione di ispezioni
amministrativo-contabili presso gli enti e
reparti della Forza armata.
Al contempo, si ritiene verosimile che
le procedure di recupero siano state avviate
autonomamente a livello periferico, ovvero
siano riferite ad altre irregolarità nei
pagamenti, in particolare a seguito di
ispezione amministrativo-contabile.
Infine, per ciò che concerne le somme
recuperate, peraltro, di importo modesto,
esse vengono direttamente introitate
dall'erario quali «proventi non
riassegnabili» e quindi sottratte alla
disponibilità del dicastero della Difesa.
Il Ministro della difesa: Giampaolo Di
Paola.
1° Reggimento Bersaglieri - ricorso
gerarchico
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
con il
foglio prot. MD-E24244 18414 del 5 settembre
2011 il comandante del 1° Reggimento
Bersaglieri, colonnello Cosimo Orlando, su
invito del generale Antonio Vittiglio, ha
chiesto al caporal maggiore capo Antonio
Mandarino di fornire chiarimenti su alcune
frasi contenute nell'atto di ricorso
gerarchico con il quale aveva a suo tempo
impugnato una sanzione disciplinare di corpo
ritenendola ingiusta, e gli ha altresì
comunicato l'avvio di un nuovo procedimento
disciplinare. Il medesimo ricorso gerarchico
non era stato comunque accolto;
nella nota di richiesta di chiarimenti e di
comunicazione di avvio del procedimento
disciplinare di corpo si richiedono
chiarimenti in merito alle specifiche
affermazioni rese dal caporal maggiore capo
nell'atto di ricorso: «il provvedimento
impugnato, inoltre, è viziato anche sotto il
profilo dello sviamento di potere avendo
l'Amministrazione posto in essere un atto ed
esercitato la potestà disciplinare per fini
diversi da quelli per i quali la legge gli
ha in astratto attribuito tale potere, al
solo scopo di sostenere, in ipotesi, che il
fatto contestato sia verosimilmente
accaduto, ovvero rendere credibile la
descrizione dei fatti così come enunciata
nella relazione redatta dal Comandante di
Compagnia, capitano Gianfilippo Cambera il
27 aprile 2011»;
«il Comandante del Corpo ha, evidentemente,
acquisito agli atti del procedimento solo le
errate convinzioni/dichiarazioni degli altri
militari coinvolti, apparentemente rese per
giustificare i comportamenti di altri»;
posto che il diritto di difesa è
indefettibile, anche nei procedimenti
finalizzati a irrogare ai militari sanzioni
disciplinari, e si esplica in tutte le sue
forme normativamente consentite nell'ambito
del princìpio sancito dall'articolo 24 della
Costituzione, agli interroganti appare
certamente fuori luogo, illegittima se non
addirittura illecita, l'azione posta in
essere dai due alti ufficiali;
apprendere dell'esistenza di simili
comportamenti discutibili sul piano della
legalità e della funzione di comando che
dovrebbe caratterizzare ogni ufficiale delle
Forze armate, ancor più se trattasi di
ufficiale superiore e generale lascia
profondamente sconcertati gli interroganti
-:
quali immediati provvedimenti intenda
adottare in relazione a quanto descritto in
premessa;
se ritenga opportuno informare la competente
autorità giudiziaria dei fatti in
premessa.(4-13147)
Risposta.
- Confermo, in premessa, che
effettivamente il comandante della brigata
«Garibaldi» ha chiesto al comandante del 1°
reggimento bersaglieri i necessari
chiarimenti al fine di verificare se le
asserzioni del caporale maggiore Mandarino,
contenute nel ricorso gerarchico,
configurassero violazioni disciplinari
sanzionabili a norma del codice
dell'ordinamento militare.
Dal tenore letterale della missiva del
comandante di brigata, peraltro, appare
evidente la natura dubitativa della
richiesta, volta ad accertare se ed in quale
misura si sia prodotto un vulnus
all'ordinamento militare.
Ciò premesso, l'asserita illegittimità
della condotta dei due ufficiali è priva di
fondamento in quanto il caporale maggiore
Mandarino ha potuto esercitare il diritto di
difesa, manifestando liberamente il suo
pensiero, nell'ambito del ricorso gerarchico
presentato avverso la sanzione disciplinare
che gli era stata comminata.
Osservo
che altrettanto legittimamente la competente
linea gerarchica ha ritenuto di valutare se
le espressioni usate dal militare
concretizzassero violazioni dell'ordinamento
disciplinare, considerato anche che
l'esercizio corretto del diritto di difesa
va contemperato con il senso del dovere,
proprio dello
status di militare, di improntare i
propri comportamenti ad una condotta leale.
Invero, i comandanti a tutti i livelli
sono investiti della prerogativa e
responsabilità di conseguire e mantenere la
disciplina, ai sensi dell'articolo 1346 del
codice dell'ordinamento militare.
Ribadisco, in conclusione, sulla base
delle argomentazioni sopra esposte, che
nessun addebito è dato riscontrare nel
comportamento dei superiori gerarchici del
militare nell'espletamento delle specifiche
attribuzioni nel campo disciplinare.
Il Ministro della difesa: Giampaolo Di
Paola.
Servizi di
caserma
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
la pubblicazione SMD-G-011 edizione 1992, e
successive modificazioni, all'articolo 20
prevede i criteri di impiego del personale
nei servizi armati e non armati;
i limiti di età previsti per i servizi
armati sono differenti tra l'Esercito, la
Marina e l'Aeronautica a differenza di
quelli per i servizi non armati che sono
univocamente stabiliti in 50 anni;
l'Esercito con messaggio telegrafico
protocollo n. 64222 COD. ID. 163 REG. IND.
CL. 1.6/3 del 7 dicembre 2011 ha disposto
che il limite di età per i servizi armati è
di 40 anni;
|
la Marina e l'Aeronautica rispettivamente con dp.
protocollo nr. 80011818/H/2/I del 16 febbraio 2011 e
con dp. protocollo n. SMA 111/G1-1 (data
illeggibile) hanno disposto che il limite di età per
i servizi armati è di 50 anni -: se il Ministro sia a conoscenza del diverso trattamento e quali |
immediate iniziative intenda assumere per rendere omogenea la disciplina di cui in premessa. (4-14408)









