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Sentenza rivoluzionaria: giuridicamente inesistente una multa via raccomandata

 

 

Roma, 6 gen. 2011- Il Giudice: “Le tasse  arrivate per posta  non sono valide”. Condividi

Con una sentenza rivoluzionaria il giudice tributario dichiara  giuridicamente inesistente una multa via raccomandata. Risultato: tutte  le notifiche eseguite da Equitalia sarebbero nulle. E i consumatori  preparano già una valanga di ricorsi.

Lancia in resta le associazioni di consumatori sono già partite all’attacco. Tra le mani un piccolo tesoro, carte che potrebbero fare la felicità di decine di contribuenti.

Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.75/26/11)

Inoltre: Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10 - Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09 - Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10

Si tratta infatti di una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria regionale della Lombardia che ha dichiarato «giuridicamente inesistente» una multa di 9mila euro perché «notificata solo dai dipendenti di Equitalia a mezzo posta». Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati, secondo i giudici lombardi, non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati).

Tutto ciò deriva da un attento esame delle norme che riguardano la notifica degli atti esattoriali in generale e di quella a mezzo posta in particolare. La vicenda nasce da un ricorso presentato da un contribuente che dopo una verifica agli uffici dell’Esatri era venuto a conoscenza di dover pagare la bellezza di 9.153 euro relativa a Iva del 2003 comprensiva di sanzioni. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione, Equitalia con la ricevuta di ritorno alla mano diceva al contrario di aver spedito la raccomandata che era stata ritirata dal custode dello stabile sostenendo che «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Non così invece per la XXII Commissione Tributaria che, nella sentenza elenca, individuandoli in maniera tassativa, «gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia: gli ufficiali della riscossione, i messi comunali, gli agenti della polizia municipale altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario», ma mai quest’ultimo «direttamente», a mezzo di propri dipendenti.

Una sentenza che rimbalzata alle orecchie delle associazioni dei consumatori ha già riempito i siti web di «petizioni popolari» e minacce di class action. «Al di fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, tutte le notifiche per posta sono da ritenersi inesistenti poiché effettuate da soggetti non appositamente abilitati, spiega l’avvocato Matteo Sances esperto di Diritto tributario e legale della Libera Associazione Consumatori Europei- Inutile dire che tale interpretazione della norma potrebbe portare ad effetti sorprendenti per i contribuenti “morosi”, in quanto non solo avrebbero la possibilità di contestare vecchie cartelle pervenute per posta ma, trattandosi di notifiche “giuridicamente inesistenti”, è come se le somme non fossero mai state richieste, con tutte le conseguenze derivanti da una eventuale prescrizione di vecchi crediti vantati dal Concessionario». Bocciato dalla Commissione Tributaria anche l’invito di Equitalia a una sanatoria. «La sanatoria si potrebbe fare per una atto nullo – spiegano i giudici – ma non per atti dichiarati giuridicamente inesistenti». In campo sono scese anche Sos Fisco e Cartellesattioriali.it due associazioni di consumatori che hanno proposto una petizione popolare. «Sappiamo di cittadini e imprese ridotte sul lastrico a seguito di fermi, ipoteche e pignoramenti portate avanti da Equitalia sulla base di cartelle esattoriali sconosciute – dicono – Per questo siamo impegnati in una battaglia di civiltà volta a sensibilizzare il ministero delle Finanze e il Parlamento affinché si comprenda la necessità di far allegare alle ipoteche e ai pignoramenti inviati da Equitalia almeno copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali per le quali si agisce, in modo da evitare almeno gli errori più grossolani». Fonte: http://pensareliberi.com

 

 

 

 

 

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