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non ti sono arrivati i file che
abbiamo allegato,
puoi sempre scaricarli cliccando
qui;

Negli anni 2008, 2009 e 2010
la Sideweb ha organizzato una
raccolta adesioni al ricorso
collettivo per coloro ai quali
si applica il sistema
pensionistico contributivo o
misto, finalizzato ad ottenere
invece l’applicazione del più
favorevole regime retribuivo
ovvero di tale regime fino al
momento in cui verrà attuata
anche per i militari la
previdenza complementare.
L’iniziativa ha avuto una grande
adesione e sono stati depositati
al tribunale amministrativo
numerosi gruppi di ricorrenti.
La
Sideweb è stata contattata da
numerosi utenti, rimasti esclusi
dall’iniziativa, che hanno
richiesto di aderire al ricorso
sopra citato.
Per quanto
sopra, la società ha deciso di
organizzare una nuova raccolta
per dare riscontro alle numerose
richieste ma anche perché si
sono verificati degli eventi che
sembrano dare ragione ai motivi
su cui tale iniziativa legale è
stata impostata:
-
innanzitutto, la scelta di far
partecipare al ricorso
esclusivamente il personale
militare si rileva sempre
più opportuna, anche in
considerazione del recente
riconoscimento in via normativa
della “specificità” delle
FF.AA., FF.PP. e VV.FF.: “Ai
fini della definizione degli
ordinamenti, delle carriere e
dei contenuti del
rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica
e previdenziale, e` riconosciuta
la specificita` del ruolo delle
Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,
nonche´ dello stato giuridico
del personale ad essi
appartenente, in dipendenza
della peculiarita` dei compiti,
degli obblighi e delle
limitazioni personali, previsti
da leggi e regolamenti, per le
funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di
difesa dell’ordine e della
sicurezza interna”
-
inoltre, da una parte vi sono
degli atti istituzionali che
riconoscono “… L’illogicità e
la sostanziale incoerenza del
sistema di tutela previdenziale
…” attualmente vigente
rispetto ai militari, quindi la
necessità che vi sia una “…
modifica della normativa
primaria …” (queste ci
risultano siano state le
osservazioni fatte lo scorso
08.04.09 al Ministro del
Lavoro dal Direttore Generale
del medesimo ministero, in
relazione ad una interrogazione
parlamentare proposta sul
problema previdenziale dei
militari e l’applicazione del
regime contributivo o “misto
contributivo/retributivo” – Int.
Onorevole Lo Presti seduta n. 21
del 23/6/2008 - )
-
d’altra parte, come più volte
rappresentato, anche il Ministro
della Difesa On. La Russa, in un
proprio documento ha
riconosciuto il problema della
previdenza complementare
evidenziando gli effetti
negativi che si produrranno nel
futuro dei militari (il
documento viene riportato di
seguito a questa nota)
-
vi
sono state altresì alcune
recenti pronunce dei tribunali
amministrativi riguardanti
proprio il personale militare ed
il relativo regime previdenziale
contributivo o “misto
contributivo/retributivo”, che
sembrano confermare sia
l’impostazione che le ragioni
allegate al ricorso organizzato
dalla Sideweb che, lo
ricordiamo, è basato sulle
specifiche carenze ed
irrazionalità legislative del
sistema previdenziale applicato
al personale militare, e quindi
rivolto esclusivamente al
medesimo personale e non anche
al personale civile.
Sono
queste alcune delle ragioni che
ci inducono ad essere ottimisti
e quindi a riproporre, a seguito
delle numerose richieste,
l’iniziativa legale intrapresa.
Segue il
documento del Ministro della
Difesa La Russa ed il documento
informativo che era stato
pubblicato in occasione delle
raccolte precedenti dove
troverete tutte le informazioni
utili per l’adesione, gli
eventuali contatti telefonici e
i documenti da spedire.




RICORSO COLLETTIVO PER IL
DIRITTO AD UNA PENSIONE
DIGNITOSA
Un
problema che deve essere
affrontato oggi soprattutto da
giovani e meno giovani che sono
assoggettati al sistema
pensionistico contributivo o
misto (contributivo/retributivo)
1. UN RICORSO PER IL DIRITTO AD
UNA PENSIONE DIGNITOSA
2. Le
ragioni del ricorso
3. I fondi
pensione integrativa
4. Lo
spartiacque dei 18 anni al
31/12/1995
5. Per i
militari una riforma incompleta
e sperequativa
6. Chi può
aderire al ricorso
7. Le
modalità di adesione al ricorso
8. Il
costo del ricorso
9.
Modalità di versamento
10.
Contatti telefonici per
informazioni
11.
Termine ultimo per aderire al
ricorso
1. UN RICORSO PER IL DIRITTO AD
UNA PENSIONE DIGNITOSA
Un
problema che deve essere
affrontato oggi soprattutto da
giovani e meno giovani che sono
assoggettati al sistema
pensionistico contributivo o
misto (contributivo/retributivo)
La Sideweb
è stata contattata da numerosi
utenti che rientrano nel sistema
pensionistico contributivo o
misto (contributivo/retributivo)
i quali, preoccupati per le loro
sorti previdenziali, ci hanno
chiesto di organizzare un’azione
collettiva finalizzata al
riconoscimento di una pensione
che consenta loro di condurre
una vita dignitosa, sufficiente
a proseguire il tenore di vita
che verrà raggiunto al momento
del collocamento in pensione.
Effettivamente le riforme
pensionistiche degli ultimi anni
hanno stravolto tutte le
prospettive future delle nuove
generazioni creando delle forti
ingiustizie rispetto a talune
categorie di lavoratori alle
quali non è stata data la
possibilità di integrare con un
fondo privato la ridotta
pensione che verrà corrisposta
dallo stato (talune previsioni
specificano che la percentuale
della pensione pubblica
non supererà il 50 %
dello stipendio).
Al
personale militare sta proprio
accadendo quanto appena
descritto.
Infatti,
questa categoria di lavoratori,
a causa dei ritardi legislativi
e regolamentari, a 15 anni
dall’entrata in vigore della
legge che ha stabilito il
cambiamento del sistema
previdenziale da
“retributivo” a “contributivo”
(legge 335/95), è ancora in
attesa dell’istituzione dei “fondi
pensione integrativa” e sta
subendo, così, una INACCETTABILE
DISCRIMINAZIONE rispetto alle
altre categorie di lavoratori
che, già da diversi anni, hanno
avuto la possibilità di
costruirsi una pensione
integrativa.
In
particolare, i militari
interessati sono quelli che alla
data del 31/12/1995 avevano
un’anzianità contributiva
inferiore a 18 anni e tutti
quelli assunti dal 01/01/1996.
Per i
primi si applicherà il calcolo
“misto” di pensione, ossia una
piccola parte verrà calcolata
con il vecchio sistema
retributivo (che è più
favorevole), ma la parte
prevalente del loro trattamento
pensionistico sarà effettuata
sulla base “contributiva” ovvero
con quelle previsioni che
possono anche non superare il
50% dello stipendio.
Per i
secondi, assunti dal
01/01/1996, il calcolo sarà
effettuato interamente
con il metodo contributivo e la
penalizzazione appena vista
interesserà addirittura l’intero
ammontare della pensione.
Per ambedue
i soggetti, quindi, la Sideweb
ha organizzato un Ricorso
Collettivo, il quale,
diversamente da altre iniziative
analoghe che sembrano
impostate per il personale
civile, è stato studiato ed
organizzato esclusivamente
per il personale militare.
2. Le ragioni del ricorso
Prima di
esporre le ragioni sulle quali è
fondato il ricorso riteniamo
opportuno fare una breve
esposizione sulle riforme
previdenziali che hanno
caratterizzato gli ultimi anni.
La legge
335/1995 ha dato una svolta
radicale al sistema
previdenziale unificando le
discipline che regolavano in
modo diverso il regime
contributivo e pensionistico dei
diversi settori lavorativi.
La riforma
attuata dalla legge ora citata
ha stabilito inoltre il
passaggio da un sistema
pensionistico basato sul metodo
“retributivo” ad un sistema
riferito ai “contributi”
effettivamente versati dai
lavoratori, anche se l’effettiva
portata innovativa della legge è
stata quella di agganciare il
trattamento previdenziale al
prodotto interno lordo ovvero
all’andamento economico dello
Stato.
Evidentemente il vecchio sistema
- quello retributivo - era molto
più conveniente in quanto
consentiva al lavoratore di
congedarsi con un trattamento
pensionistico calcolato sulla
base delle retribuzioni
percepite in servizio e, quindi,
di valore prossimo all’ultimo
stipendio. Con questo
meccanismo, infatti, non vi era
alcuna corrispondenza con i
contributi versati, e il
trattamento pensionistico che
veniva sostenuto dallo Stato
anche per la parte eccedente il
maturato effettivo.
La riforma
ha così sostituito tale sistema
con quello “contributivo” (c.d.
attuariale-statistico)
che ricollega invece la pensione
ai contributi effettivamente
versati e ad altri fattori
variabili nel tempo, diminuendo
così in modo radicale l’impegno
finanziario precedentemente
sostenuto dallo Stato.
In
particolare, il montante
contributivo individuale annuale
derivante dai contributi
versati dai lavoratori e dallo
Stato (per un complessivo 33%
del trattamento economico per i
lavoratori dipendenti) viene
rivalutato su base composta al
31 dicembre di ciascun anno al
tasso di capitalizzazione dato
dalla variazione media
quinquennale del prodotto
interno lordo (in pratica è
legato all’andamento dello Stato
e dell’economia nazionale). Anno
per anno il montante si rivaluta
fino ad arrivare al giorno della
pensione. Il montante dato dalla
somma di tutti gli
accantonamenti annuali (che, è
opportuno precisare, è solo
virtuale) viene a questo punto
moltiplicato per un
“coefficiente di trasformazione”
variabile in base all’età
anagrafica (i coefficienti sono
soggetti a revisione ogni tre
anni e sono determinati sulla
base dell’andamento demografico,
delle aspettative di vita dei
lavoratori e del P.I.L.). Il
risultato corrisponde alla
pensione annua lorda che verrà
corrisposta al lavoratore.
Il sistema
contributivo, pertanto, produce
nei confronti degli utenti lo
svantaggio di ridurre
notevolmente il valore della
pensione che verrà percepita e
quindi, di fatto, impedisce ai
lavoratori di mantenere nel
momento in cui andranno in
pensione il tenore di vita
raggiunto nel corso della vita
lavorativa. Inoltre, i
coefficienti di trasformazione
variabili in base all’età
anagrafica (57- 65 anni) sono
determinati da una formula
complessa che tiene conto anche
dell’andamento demografico,
dell’aspettativa di vita e del
prodotto interno lordo di lungo
periodo, introducendo così nel
calcolo della pensione un
fattore di incertezza che
provoca maggiori insicurezze su
quello che dovrà essere il
rendimento effettivo della
pensione erogata dallo Stato.
Per
quanto sopra, autorevoli
istituzioni hanno affermato che
il valore della pensione statale
potrebbe non superare il 50 %
dell’ultimo trattamento
economico percepito in servizio.
Tra
l’altro, nel dicembre del 2007,
il legislatore ha ulteriormente
peggiorato tale situazione.
Infatti, la legge 247/2007 ha
diminuito il valore dei
coefficienti, riducendo nei
fatti la pensione pubblica che
sarà ancora più bassa rispetto
ai valori risultanti dalle
previsioni iniziali.
3. I fondi pensione
integrativa
Il
legislatore, consapevole di
questo effetto e delle gravi
conseguenze che si sarebbero
determinate sul piano sociale,
ha invero previsto un meccanismo
finalizzato ad integrare la
pensione pagata dallo Stato con
il sistema contributivo,
favorendo la nascita di
“pensioni private”, finanziate
dai lavoratori, dai datori di
lavoro e dallo Stato attraverso
delle agevolazioni fiscali e
contributive.
Da qui la
nascita dei “fondi pensione
integrativa” che possono
essere di diversi tipi: da
quelli negoziali, basati
sull’accordo sindacati e datori
di lavoro, a quelli costituiti
da apposite società,
assicurazioni ovvero istituti di
credito.
Il problema
connesso con i fondi pensione è
principalmente quello del loro
rendimento e della loro
affidabilità, oltre a quello del
finanziamento. La previdenza
complementare è quindi basata su
un sistema a capitalizzazione
composta dove per ogni iscritto
viene aperto un conto
individuale sul quale vengono
versati i contributi. A tasso di
rendimento costante è il tempo
che fa la differenza. Gli
effetti della capitalizzazione
infatti si riscontrano con un
meccanismo esponenziale rispetto
al tempo. Più lungo è il periodo
e più elevata sarà la crescita
degli interessi. Va tuttavia
detto che il rendimento non è
costante in quanto varia in
relazione all’andamento dei
mercati e alle scelte gestionali
del fondo.
4. Lo spartiacque dei 18 anni
al 31/12/1995
Il
legislatore era inoltre
consapevole che il passaggio dal
nuovo al vecchio sistema avrebbe
avuto dei considerevoli costi
sociali, al punto che i
lavoratori di una certa
anzianità non sarebbero nemmeno
riusciti a costruirsi una
pensione integrativa sufficiente
a compensare la riduzione
causata dal passaggio dal
“sistema retributivo” al
“sistema contributivo”.
Anche per
tale ragione ha distinto i
lavoratori in base all’anzianità
contributiva, individuando
coloro che saranno esclusi dal
nuovo sistema e che avranno
quindi una pensione calcolata
con il vecchio regime
previdenziale ovvero quello
“retributivo”.
In
particolare la legge 335/1995 ha
stabilito quanto segue:
1.
I lavoratori che alla
data del 31/12/1995 avevano
già maturato 18 anni
contributivi (anni effettivi
+ figurativi) mantengono il
sistema retributivo e quindi
la pensione è calcolata sulla
base delle ultime retribuzioni.
2.
I lavoratori che alla
data del 31/12/1995 avevano
maturato meno di 18 anni
avranno una pensione calcolata
con due sistemi: quello
“retributivo” per gli anni
contributivi maturati fino al
31/12/1995, e quello
“contributivo” per gli anni
contributivi maturati dopo
quella data e fino al momento
del collocamento in pensione;
questi lavoratori subiscono una
forte penalizzazione in
quanto una grossa parte o, per i
più giovani, la parte
prevalente, viene calcolata con
il sistema contributivo.
3.
I lavoratori assunti
a partire dal 01/01//1996
ai quali si applica interamente
il sistema contributivo e
quindi subiscono le
penalizzazioni più forti.
Una delle
ragioni poste a fondamento di
questa distinzione è stata
quindi anche quella che ha
tenuto conto dell’impossibilità
per i lavoratori più anziani di
avere il tempo sufficiente a
costruirsi una pensione
integrativa utile ad integrare
la pensione pagata dallo Stato.
E ciò perché la pensione
integrativa è fondamentalmente
basata sui contributi versati,
che sono limitati poiché
principalmente si finanziano con
le risorse stipendiali che prima
erano destinate al T.F.R.
Inoltre, il rendimento dei
contributi versati è
condizionato oltre che dal loro
ammontare anche dalla durata del
versamento e quindi dalla loro
capitalizzazione. Più lungo è il
periodo di versamento, maggiori
saranno le probabilità che essi
rendano adeguatamente, cioè in
modo sufficiente a determinare
una pensione integrativa
adeguata al mantenimento del
tenore di vita raggiunto in
servizio (sugli effetti
esponenziali della
capitalizzazione dei fondi vedi
precedente punto 3).
5. Per i militari una riforma
incompleta e sperequativa
La legge
335/1995, unitamente ad altri
provvedimenti legislativi
emanati dal Parlamento, oltre
allo sviluppo di “fondi
integrativi” aveva previsto
anche dei meccanismi finalizzati
ad incentivare la scelta dei
lavoratori al passaggio a tali
fondi.
Già prima
della legge era consentito ad
alcune categorie di lavoratori
di scegliere una forma
integrativa, consentendo di
trasferire anche parzialmente il
trattamento di fine rapporto
(T.F.R.) maturato nei fondi
prescelti, determinando quindi
una base di partenza utile ad
assicurare un rendimento minimo
che sarebbe poi stata
incrementata con i successivi
versamenti contributivi.
Molti
lavoratori, infatti, già da
diversi anni hanno avuto la
possibilità di optare per i
fondi integrativi, godendo
peraltro delle agevolazioni
fiscali e contributive che erano
state previste per incentivare
il passaggio, inclusa
l’attribuzione parziale o totale
del T.F.R..
Al
personale militare invece queste
possibilità sono state negate.
Si sono
create così delle sperequazioni
non solo rispetto alle altre
categorie di lavoratori, ma
anche tra militari stessi, in
quanto per coloro che avevano
almeno 18 anni di contributi
alla data del 31/12/1995 rimane
il sistema pensionistico basato
sulla retribuzione.
Infatti,
se fra le principali ragioni
dello spartiacque vi era
l’impossibilità per i lavoratori
più anziani di avere il tempo
necessario a far rendere
adeguatamente i contributi
versanti nel fondo pensione, è
altresì vero che i militari che
alla data del 31/12/1995 avevano
un’anzianità inferiore ai 18
anni o che sono stati assunti
dal 01/01/1996 si trovano oggi
nella la stessa situazione.
Questi
soggetti dovevano avere la
possibilità di optare per i
fondi integrativi, trasformando
in primo luogo la buonuscita in
T.F.R. e quindi versando i
corrispondenti contributi nei
fondi negoziali al fine di
ottenere una adeguata pensione
integrativa.
Tuttavia, i
ritardi normativi e la carenza
di finanziamenti pubblici hanno
impedito fino ad oggi l’avvio
della previdenza complementare
per il personale militare. Va
evidenziato a tal riguardo che,
a differenza del settore
privato, per i lavoratori
pubblici non esiste un
accantonamento effettivo della
buonuscita ma esso è solo
virtuale, anche per le diverse
regole che disciplinano questo
istituto, quindi la partenza dei
fondi deve essere finanziata
dallo Stato ovvero dagli Enti
Previdenziali.
Inoltre, a
nostro avviso, il personale
militare avrebbe dovuto avere
una maggiore attenzione da parte
del legislatore con riguardo
alla specificità che lo
contraddistingue: basti pensare
al fatto che i fondi c.d.
“negoziali” sono il frutto di
un’iniziativa sindacale, e il
loro controllo e la loro
gestione avvengono per mezzo di
organismi a composizione
paritetica che vedono al loro
interno una componente
sindacale. Al personale
militare, come noto, non sono
concessi i diritti sindacali e,
data la natura non negoziale
degli organi di rappresentanza,
sorgono legittimi dubbi sulla
loro incisività nella disciplina
dei fondi pensione, tenendo
conto oltretutto che alla
Rappresentanza militare è in
ogni caso preclusa un’attività
di iniziativa autonoma. Oltre a
ciò, con riferimento agli
istituti che caratterizzano le
Forze Armate nell’ottica di un
transito alla previdenza
complementare, non è chiara
nemmeno quale sorte dovrebbero
avere le Casse Ufficiali e
Sottufficiali e i relativi
contributi che vengono versati
dai militari.
E’ evidente
quindi che le
penalizzazioni interesseranno
sia il personale giovane cui si
applica interamente il sistema
contributivo, e sia anche il
personale più anziano, cioè
quello soggetto al “sistema
misto”, poiché, anche
nel caso – assai poco probabile
– in cui siano istituiti in
breve tempo i fondi negoziali,
riteniamo che tali soggetti non
avranno comunque il tempo
sufficiente a costruirsi una
pensione integrativa che
soddisfi a pieno la funzione
complementare prevista dalla
riforma (vedi quanto detto sulla
capitalizzazione dei fondi
pensione al precente punto 3).
Evidentemente, più questi
soggetti sono vicini alla
maturazione dei requisiti
previsti per la pensione (ad.
es. per la pensione di
anzianità 35 anni effettivi + 5
figurativi), più basso sarà il
rendimento dei contributi che
verranno eventualmente versati
ai fondi pensione.
L’esercizio della facoltà di
opzione per il passaggio al
T.F.R. e alla previdenza
complementare previsto
dall’accordo quadro nazionale in
materia di T.F.R. del pubblico
impiego del 1999 (ARAN -
organizzazioni sindacali), è
stato oltretutto spostato con un
successivo accordo al
31/12/2010.
In
conclusione, ciò che emerge oggi
è che, a distanza di oltre 15
anni dalla riforma del 1995 che
ha imposto il nuovo regime
previdenziale (contributivo e
misto), al militare non è data
la facoltà di scegliere se
transitare o meno alla
previdenza complementare,
beneficiando dei vantaggi e
delle agevolazioni che sono
garantiti anche con il
trasferimento della
buonuscita/t.f.r. al fondo
prescelto.
Gli
impedimenti e i ritardi hanno
così determinato un danno
rilevante dovuto a fattori che
non dipendono dalla volontà
degli interessati.
Alcuni
soggetti politici, sulla spinta
anche degli organi della
rappresentanza militare, avevano
tentato di risolvere il problema
per via legislativa, chiedendo
uno slittamento in avanti della
data da cui far partire il
calcolo contributivo (per far
adottare in pratica il sistema
pro-quota nei confronti di tutto
il personale, e con la parte
retributiva estesa fino alla
data di approvazione della nuova
legge). L’iniziativa non ha
purtroppo trovato il consenso
del Parlamento ed il tutto si è
concluso con un nulla di fatto.
Per tutto
quanto sopra esposto, con il
presente ricorso si chiederà -
per i militari aventi
un’anzianità contributiva
inferiore ai 18 anni al
31/12/1995 e per gli arruolati a
partire dal 01/01/1996 - il
riconoscimento del diritto al
sistema previdenziale
retributivo ovvero
l’applicazione di un regime
misto che preveda il sistema
retributivo fino a quando sarà
disciplinata e avviata la
previdenza complementare per il
personale militare.
Con
la presente nota, si ribadisce
che tale ricorso è destinato
esclusivamente al personale
militare, in quanto è stato
specificamente studiato e
predisposto per tale categoria
di lavoratori.
6. Chi può aderire al ricorso
Possono aderire i militari delle
Forze Armate e della Guardia di
Finanza in servizio permanente,
Ufficiali (inclusi i dirigenti e
gli omogeneizzati),
Sottufficiali e Volontari che
sono in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
·
Anzianità
contributiva (servizio anni
effettivi + anni figurativi)
inferiore a 18 anni alla data
del 31/12/1995 (personale
assoggettato al sistema
previdenziale misto -
retributivo/contributivo -);
·
Militari assunti a
partire dalla data del
01/01/1996 (personale
assoggettato interamente al
sistema previdenziale
contributivo).
Si precisa che la Sideweb
non è una associazione
ma una società di servizi che
opera nell’ambito della tutela
legale e dell’informazione, e si
rivolge a tutti i cittadini.
Pertanto i militari potranno
aderire senza pagare alcuna
quota aggiuntiva . Ad ogni
modo, a coloro che sono già
usufruiscono della “Carta
Servizi” Sideweb (“Time” o
“Flash”) o che intendono
acquistarla contestualmente
all’adesione al ricorso, la
società offrirà delle condizioni
di adesione più favorevoli (vedi
costi ricorso sotto riportati).
7. Le modalità di adesione al
ricorso
Gli
interessati potranno aderire al
ricorso con le seguenti
modalità:
a.
Scaricare
dal sito
http://www.forzearmate.org/sideweb/2011/ricorsi/file/file-pdf.zip
i seguenti documenti:
- Adesione modello “P/011”;
- Condizioni generali modello
“P/G/011”;
- Procura per studio legale;
- Modello privacy;
b.
Compilare
IN STAMPATELLO i
moduli di adesione predisposti
dalla Sideweb inserendo i dati
richiesti;
c.
Effettuare il
versamento indicato al
successivo punto 8 con una delle
modalità indicate al successivo
punto 9;
d.
Spedire i
moduli con tutti i
documenti richiesti
(vedi elenco riportato nel
modello adesione “P/011”) nonché
copia di attestazione del
pagamento al seguente indirizzo:
“Sideweb S.r.l. Casella
Postale n° 02 – 33077 SACILE
(PN)”.
8. Il costo del ricorso
Per
l’adesione al ricorso i costi
sono i seguenti:
Ø
€ 70,00
per coloro che non sono
titolari di carte servizio
Sideweb (Flash o Time);
Ø
€ 40,00
per chi è già titolare di carta
servizi di tutela legale Sideweb
formula “ FLASH”
Ø
€ 50,00
per chi è già titolare di carta
servizi di tutela legale Sideweb
formula “ TIME”;
Ø
€ 60,00
+ “Time” € 40,00
(per chi acquista
contestualmente al ricorso anche
una carta servizi Time;
totale € 100,00 iva inclusa);
Ø
€ 50,00
+ “Flash” € 60,00
(per chi acquista
contestualmente al ricorso anche
una carta servizi Flash;
totale € 110.00 iva inclusa).
Tutti
i prezzi sopra riportati sono
intesi IVA INCLUSA.
A seconda
delle offerte cui si aderisce,
la causale da riportare è una
delle seguenti:
·
“Adesione Ricorso
Pensione Retributiva”;
·
“Adesione Ricorso
Pensione Retributiva + Carta
servizi Time”;
·
“Adesione Ricorso
Pensione Retributiva + Carta
servizi Flash”;
·
“Adesione Ricorso Pensione
Retributiva con formula
Fidelity”.
PREMIO FIDELITY
Gli
utenti Sideweb, titolari di una
carta servizi Time o Flash in
corso di validità per l’anno
2011, possono accedere ad
ulteriori sconti proporzionali
agli anni di iscrizione/acquisto
delle carte servizi/abbonamenti
Time o Flash, beneficiando di
una riduzione pari € 10,00 per
ogni anno di iscrizione, escluso
quello in corso, con un minimo
di adesione di 20 Euro.
Esempi:
1.
Titolare di Carta servizi
Time o Flash da due anni
(incluso anno incorso):
Il costo di adesione che sarebbe
rispettivamente di € 50 per i
Time e € 40 per i Flash, diventa
€ 40 per i Time e € 30 per i
Flash;
2.
Titolare di Carta
servizi Time o Flash da tre anni
(incluso anno incorso);
Il costo di adesione che sarebbe
rispettivamente di € 50 per i
Time e € 40 per i Flash, diventa
€ 30 per i Time e € 20 per i
Flash;
3.
Titolare di Carta
servizi Time o Flash da tre anni
(incluso anno incorso):
Il costo di adesione che sarebbe
rispettivamente di € 50 per i
Time e € 40 per i Flash, diventa
€ 20 per i Time e rimane € 20
per i Flash (limite minimo di
adesione);
Tutti i
prezzi sopra riportati sono
intesi IVA INCLUSA.
9. Modalità di versamento
Importante:
Coloro
che effettuano versamenti per
conto del ricorrente ad esempio
da un c.c. bancario intestato a
persona che non aderisce al
ricorso (parenti, coniuge,
amici, ecc.) devono indicare
nell’oggetto del versamento il
nome, cognome, e specificare
nell’apposito spazio (nella
parte finale) del contratto di
adesione modello “P/011” il
nominativo di colui che ha
effettato il versamento.
Ø
Conto Corrente
postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8
intestato
a: SIDEWEB s.r.l. – via Callalta
33 – 31100 Treviso
Ø
Bonifico Bancario
- Banca KARNTNER SPARKASSE AG -
filiale di Udine – Via Aquileia
5 – 33100 Udine
Codice IBAN:
IT87Z0332912300000000001112
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Treviso.
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10. Contatti telefonici per
informazioni
Martedì tel.
331 - 4519395
- dalle ore 17.00
alle 18.00
Giovedì tel.
347 - 2369419
- dalle ore 17.00
alle 18.00
Venerdì tel.
339 - 7119379
- dalle ore 15.00
alle 16.30
E: mail:
ricorso.pensione.2011@sideweb.it
Per motivi organizzativi, i
numeri di telefono e le fasce
orarie sopra esposti possono
essere soggette a modifiche. Le
eventuali variazioni verranno
riportate su questa pagina web.
11. Termine ultimo per
aderire al ricorso
Le istanze
di adesione, complete dei
documenti previsti,
dovranno pervenire presso il
recapito postale sopra indicato
entro e non oltre la data del
30 marzo 2011.
12.
Modifiche/aggiornamenti
Le informazioni relative alla
presente iniziativa legale,
possono essere integrate con
delle modifiche e degli
aggiornamenti. Sul sito web
www.forzearmate.org saranno
riportate le eventuali versioni
aggiornate.
Se non ti
sono arrivati i file che abbiamo
allegato,
puoi sempre scaricarli cliccando
qui;
