NOTA informativa RELATIVA AI BENEFICI ONU

 

NOTA informativa RELATIVA AI BENEFICI ONU
sulla differenze tra i militari assoggettati al sistema pensionistico misto contributivo o retributivo
I giudici amministrativi continuano a pronunciasi accogliendo i ricorsi finalizzati al riconoscimento del diritto alla supervalutazione dei periodi di servizio effettuato nelle missioni svolte per conto onu ai fini previdenziali.
Precisiamo quindi che il nostro ricorso è finalizzato all’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’art. unico della L. n. 1746/62, dell’art. 18 del DPR n. 1092/73, dell’art. 3 della L. n. 390/50, dell’art. 5 del D.lgs. n. 165/97 e alla correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU (definite tali con apposita determinazione dello Stato Maggiore della Difesa).
Il nostro ricorso inoltre chiede esplicitamente il riconoscimento dei benefici onu anche oltre il limite dei 5 anni previsto per gli anni figurativi. A tal riguardo è necessario un chiarimento.
Alcune delle recenti pronunce riconoscono semplicemente il diritto agli anni figurativi derivanti dalle missioni onu, tuttavia il dispositivo finale di tali sentenze non dichiara nulla in merito al limite di 5 anni che lo stesso INPDAP (ora inps) impone con le sue direttive relative ai benefici in argomento. Precisiamo ancora che gli anni di supervalutazione che verranno riconosciuti (un anno per ogni campagna di guerra di almeno tre mesi di servizio nella missione estera) potranno essere utilizzati dagli interessati:
1. per anticipare il momento del collocamento in congedo;
2. per aumentare il valore della indennità di buonuscita che percepiranno al momento del congedo (previo riscatto oneroso);
Il ricorso organizzato dalla Sideweb è finalizzato a ottenere le decisioni pronunciate dai tribunali amministrativi (da ultima v. TAR Friuli Venezia Giulia 450/2014) con una ulteriore richiesta, ossia che gli anni di supervalutazione relativi ai benefici onu siano riconosciuti anche oltre il limite dei 5 anni altrimenti il semplice accertamento del diritto ai benefici non produrrebbe effetti rilevanti per la prevalenza del personale militare in quanto, come è noto, l’INPDAP ha da tempo cambiato orientamento precisando che tali benefici devono essere riconosciuti non oltre il limite dei 5 anni figurativi.
La sentenza di accoglimento del ricorso (come del resto le pronunce indicate pocanzi) può produrre effetti diversi a seconda dei requisiti previdenziali dei ricorrenti. Ed invero è noto che al personale militare si applica la legge n. 335/1995 la quale ha riformato il meccanismo di calcolo della pensione stabilendo che per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma (art. 1 comma 8 legge 335/1995):
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
L’importo della pensione annua nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all’allegata tabella A relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento (Art. 1 comma 1 legge 335/1995).
In pratica la parte contributiva (ossia periodi successivi al 31/12/1995) viene calcolata non con il vecchio sistema che prevedeva un calcolo basato in estrema sintesi sulla percentuale dell’ultimo stipendio calcolata in base agli anni di servizio, ma con il nuovo, che prevede un sistema basato sui contributi effettivamente versati mese per mese anno per anno. Il valore totale dei contributi versati viene chiamato appunto “montante” e per la determinazione del valore della pensione viene rivalutato e quindi moltiplicato per un coefficiente che varia in base all’età anagrafica.
Appare quindi evidente che da un punto di vista pratico l’Amministrazione inserisce nel montante (ossia nella parte contributiva della pensione) tutti i contributi effettivamente versati in termini monetari (il prelievo contributivo viene operato ogni mese dall’Amministrazione come ritenuta stipendiale su tutti gli emolumenti pensionabili).
Da ciò si evince che gli anni figurativi, così come anche gli anni derivanti dalla supervalutazione delle missioni estere onu, essendo appunto “virtuali” non comportano alcun versamento effettivo di contributi nel montante (né dal lavoratore né dal datore di lavoro); diverso è il discorso della buonuscita che è tutt’oggi calcolata con il “sistema contributivo” ossia è basata sull’ultimo stipendio in relazione agli anni di servizio effettivi e figurativi e, comunque, sugli anni riscattati a titolo oneroso (il riscatto degli anni figurativi es. derivanti dal servizio reso nei reparti operativi 1/3 – 1/5, e quelli di supervalutazione onu derivanti dall’accertamento del diritto in sede giudiziale, producono un aumento della buonuscita solamente se riscattati con il pagamento da parte dell’interessato previo apposita domanda).
In questo senso si è espresso anche l’Inpdap -ora INPS- con delle note operative (v. Inpdap n. 19,20,21,22 del 18/09/2009) in cui ha precisato che:
“Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l‘accesso alla pensione di vecchiaia”.
E quindi coloro ai quali sarà accolto il ricorso per l’accertamento del diritto al riconoscimento degli anni di supervalutazione relativi alle missioni onu, avranno il vantaggio di andare in pensione prima e percepire una pensione più alta se al 31/12/1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi (e comunque per le missioni svolte fino al 2011) gli altri soggetti invece avranno il solo vantaggio di poter scegliere di andare prima in pensione ma non il diritto ad una pensione maggiore perché nel montante contributivo, in relazione agli anni “virtuali” (chiamati figurativi o supervalutazione) non sono stati versati contributi. E’ fatta eccezione per le missioni svolte prima del 1996 perché rientrano nella quota retributiva (in ogni caso vedi nota informativa Sideweb per informazioni più dettagliate).
Qualche utente ci ha fatto osservare che il personale che ha partecipato alle missioni estere ha pagato più contributi previdenziali e che quindi quel periodo dovrebbe essere valutato diversamente.
In effetti ciò già accade oggi nel senso che per coloro che hanno il sistema misto o contributivo puro, nella parte contributiva appunto nel montante vengono già oggi inseriti più contributi e pertanto chi va all’estero rispetto a chi non ci è mai andato percepirà già una pensione superiore, ma questo accade indipendentemente dall’accertamento del diritto alla supervalutazione per le missioni onu (come del resto avrà più pensione ad esempio anche chi svolge missioni nazionali o percepisce straordinario). Questo diritto alla supervalutazione permette invece il riconoscimento di anni che in pratica non sono mai stati svolti come servizio effettivo e quindi sono totalmente scoperti da contributi.
Altro discorso è poi valutare se debba ritenersi legittima l’interpretazione operata dall’amministrazione e su questo punto non possiamo che esprimere tutte le nostre perplessità ritenendo invece che gli anni figurativi dovrebbero essere considerati, ma riconoscendo, tuttavia, che manca una norma che definisca come finanziarli e in che modo calcolarli nel montante contributivo, ma tale valutazione a questo punto dovrebbe riguardare tutti i militari che hanno maturato anni figurativi in generale e non solo quelli che hanno fatto il ricorso.

17/09/2014

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