Armonizzazione del sistema pensionistico – Bacheca politica

 

31 OTTOBRE 2012 – Il nuovo testo dello schema di decreto e’ disponibile qui >>>

 

Roma, 29 ott 2012 – Pubblichiamo di seguito alcune spiegazioni allo schema di decreto sulla riforma pensionistica del Comparto Difesa e Sicurezza.

1. Il Consiglio dei Ministri, riunitosi a Palazzo Chigi il 26 ottobre 2012, si è pronunciato sullo lo schema di regolamento in titolo (bozza definitiva in allegato) che, in sintesi, conferma a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il personale che matura i requisiti a partire dalla stessa data, l’innalzamento dei requisiti per l’accesso alla:

a. PENSIONE DI ANZIANITÀ (RINOMINATA PENSIONE ANTICIPATA) che sarà pertanto conseguibile:

– se risulta maturata un’anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi, comprensiva dell’adeguamento alla speranza di vita (il nuovo adeguamento si avrà a partire dal 1° gen. 2016). E’ previsto un MECCANISMO DI PENALIZZAZIONE, che applica sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipazione nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 58 anni, fino al 31 dicembre 2018 e, rispetto all’età di 59 anni, a decorrere dal 1 gennaio 2019 (tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno di ulteriore anticipo rispetto a due anni);

– al raggiungimento di un valore somma di età ed anzianità contributiva a decorrere dal:

· 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni (IL REQUISITO ANAGRAFICO GIÀ TIENE CONTO DELL’ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA);

· 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni (AL REQUISITO ANAGRAFICO VANNO ANCORA AGGIUNTI GLI ADEGUAMENTI ALLA SPERANZA DI VITA);

· 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni (GIÀ COMPRENSIVO DEGLI INCREMENTI PER L’ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA), con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni;

· 1° gennaio 2021 al requisito contributivo di cui al periodo precedente (59 ANNI + 40 DI CONTRIBUTI) si applicano gli ulteriori adeguamenti alla speranza di vita;

b. PENSIONE DI VECCHIAIA (che riguarda coloro che al raggiungimento del limite ordinamentale non hanno raggiunto i 42 anni e 3 mesi di contributi):

– per il ruolo Ufficiali, con i requisiti anagrafici indicati in tab. A del nuovo schema di regolamento:

2. Nel corso del citato Consiglio dei Ministri, è stata invece stralciata dallo schema di regolamento:

a. l’ipotesi di riduzione da 5 anni a 2 anni e sei mesi delle SUPERVALUTAZIONI (C.D. RISCATTO DEL 5° CHE, PERTANTO, RIMANE FISSATO A 5 ANNI);

b. nessuna ipotesi di intervento sugli istituti analoghi cd. AUSILIARIA (che riguarda le FFAA) e c.d. MOLTIPLICATORE (che riguarda le FFPP e i VVF), istituti che permangono nella disciplina ora vigente.

3. Il testo in allegato, così definito, è stato trasmesso (ai sensi dell’art. 17, comma 2 della L. 400/88) alle Commissioni Parlamentati competenti per materia di Camera e Senato affinché formulino il prescritto parere entro 30 giorni ed al Consiglio di Stato chiamato ad esprimersi entro 45 giorni.

 

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