Roma, 15 Dic 2019 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Redazione Lavoro – Una guida completa con tutto quello che c’è da sapere sul periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle mamme. Segue. – Nuove disposizioni sul congedo di maternità arrivano con una circolare dell’INPS n.148 del 12 dicembre 2019 in merito alle novità introdotte un anno fa con la Legge di Bilancio 2019.
La circolare INPS dà anche disposizioni sul congedo di paternità da fruire in maniera esclusivamente alternativa la primo.
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti e autonome durante la gravidanza e dopo il parto. In alcuni casi il congedo di maternità è riservato anche alle disoccupate.
Nella circolare l’INPS informa sulle modalità e requisiti necessari per fare richiesta del congedo di maternità (o paternità) da godere esclusivamente nei 5 mesi dopo il parto.
In generale il congedo di maternità consiste in un’astensione dall’attività lavorativa per un periodo sempre obbligatorio di 5 mesi, ma che può essere usufruibile secondo diverse modalità: 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto. Dal 2019 anche 5 mesi dopo il parto se non vi sono rischi per la salute di madre e figlio.
La dipendente non può rinunciare al congedo di maternità in alcun caso e anche la possibilità di farlo esclusivamente dopo il parto richiede delle garanzie da parte del medico.
La normativa che disciplina il congedo di maternità è semplice, ma si declina per le diverse tipologie di lavoratrici. Riportiamo in merito una guida su quando il congedo di maternità è obbligatorio, durata, flessibilità, importi e beneficiari. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.money.it/congedo-maternita-Inps-durata-requisiti-retribuzione-domanda-modalita