Contratto FA.AA. 2018: circolare applicativa della parte normativa

 

DD.PP.RR. 15 marzo 2018, n. 39 e n. 40. Recepimento dei provvedimenti di  concertazione riguardanti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad  ordinamento civile/militare e delle Forze armate. Triennio normativo ed economico  2016-2018. 

La direzione generale per il personale militare ha emanato la circolare applicativa del contratto delle Forze Armate recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Queste le materie disciplinate dal provvedimento:

– permessi brevi

Permessi brevi (art. 24 del D.P.R. n. 39/2018 e art. 10 del D.P.R. n. 40/2018) I permessi brevi, concessi per assentarsi durante l’orario di servizio per periodi non superiori alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, da recuperare entro il mese successivo, sono aumentati da 36 a 54 ore annue.

– visite terapie prestazioni specialistiche esami diagnostici

Per l’espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici,  nella posizione di idoneo al servizio militare, l’assenza dal servizio è giustificata con: 

– permessi brevi (di cui ai suddetti art. 24 del D.P.R. n. 39/2018 e art. 10 del D.P.R. n. 40/2018), qualora l’assenza sia di durata inferiore o pari alla metà dell’orario di servizio  giornaliero; 

– licenza straordinaria per gravi motivi, per assenze di durata superiore alla metà dell’orario  di servizio giornaliero, qualora il militare non abbia superato il limite massimo di 45 giorni  annui previsto per la licenza straordinaria. 

Si precisa che: 

– non è obbligatoria la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o privata convenzionata o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche 
documentazione di struttura o medico privati non convenzionati;  

– ai fini della concessione della licenza straordinaria per gravi motivi è necessario attestare 
nella documentazione l’orario di effettuazione della prestazione. 

Si soggiunge che, nel caso di concomitanza tra l’espletamento di una prestazione specialistica  e una situazione di inabilità lavorativa certificata dal medico, si applica l’ordinaria disciplina  sull’assenza per malattia. 

La circolare di questa Direzione Generale n. M_D GMIL 0278870 del 15 maggio 2015 è  abrogata. 

– congedo parentale trattamento economico intero

La licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuito fino ad un massimo di  quarantacinque giorni, precedentemente fruibile nei primi tre anni di vita del figlio, è ora  utilizzabile nei primi sei anni di vita del bambino. 

Tale disposizione è applicabile anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla  data di entrata in vigore del decreto. 

In tal senso, sono modificati il Compendio delle disposizioni in materia di tutela della  maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari n. M_D GMIL 0080676 del 12  febbraio 2015 e la circolare n. M_D GMIL 0855250 del 3 dicembre 2015 (Specchio  riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi). 

– licenza ordinaria

(1) La nuova norma prevede che, qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua  deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi

Allo stesso modo, compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate  esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i  diciotto mesi successivi all’anno di spettanza. 

I suddetti termini si applicano anche alla licenza ordinaria maturata nel 2017, anche nei confronti dei Maggiori e dei Tenenti Colonnelli.   

(2) Nei confronti del personale inviato in missione all’estero a far data dall’entrata in vigore  dei DD.PP.RR. di concertazione, il termine dei diciotto mesi decorre dalla data di effettivo  rientro nella sede di servizio. 

(3) Si soggiunge che nei confronti degli Ufficiali superiori e Generali, relativamente alle  suddette disposizioni, si applica il termine di dodici mesi (salvo quanto previsto per  Maggiori e Tenenti Colonnelli, relativamente all’anno 2017, dal precedente punto (1)), in  virtù dell’estensione al medesimo personale, da parte degli artt. 11 e 45 dei Decreti  Legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, delle norme concertative di cui ai DD.PP.RR. 11  settembre 2007, n. 170 e 171 e 16 aprile 2009, n. 51 e 52. 

(4) In tal senso, è modificata la circolare n. M_D GMIL 0855250 del 3 dicembre 2015  (Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi).  

 

La circolare riprende sostanzialmente i contenuti delle nomre norme del contratto per le forze armate recentemente approvato, il testo ufficiale è scaricabile dal seguente link.

 

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