Corte di Cassazione: Non è vittima del dovere il militare che si infortuna durante un’esercitazione ordinaria

Roma, 02 Lug 2020 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Franco Rossini – Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 12611 del 25 giugno 2020. Segue. – Non è vittima del dovere il militare che durante lo svolgimento delle ordinarie esercitazioni ed addestramenti sotto il servizio di leva obbligatoria abbia subito un’infermità permanente. Ciò in quanto l’attività è priva di quel carattere di straordinarietà richiesto dalla legge per la concessione dei benefici.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 12611 del 25 giugno 2020 con la quale i giudici tornano a precisare i contorni, spesso molto labili, della specifica tutela previdenziale riconnessa allo stato di vittima del dovere.

La questione sottoposta alla Corte di Legittimità riguardava un militare che durante il servizio di leva obbligatoria, nonostante avesse segnalato la preesistenza di una patologia al rachide, era stato sottoposto ad addestramenti che avevano determinato un notevole aggravamento della patologia, sfociata con il riconoscimento della causa di servizio per una condizione di permanente invalidità e nella concessione della pensione privilegiata.

Entrambe le Corti di Merito avevano stabilito che le esercitazioni svolte erano prive di quel carattere di straordinarietà relativo alle condizioni ambientali e operative previsto dall’articolo 1, co. 564 della legge 266/2005 per il riconoscimento dei benefici delle vittime del dovere rigettando, pertanto, le richieste dell’infortunato. Da qui il ricorso in Cassazione.

Vittime del dovere. Come noto l’art. 1, comma 563, della legge 266/05 riconosce come vittime del dovere: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:…L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-non-e-vittima-del-dovere-il-militare-che-si-infortuna-durante-un-esercitazione-ordinaria-53453543

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