Cosa prevede il DIU nei confronti dei Mercenari e Volontari

Roma, 6 aprile 2022 – (Pubblichiamo un estratto della seguente lettera da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – La guerra in Ucraina sta evidenziando l’uso massivo di Mercenari e combattenti volontari, ci sono anche italiani che combattono dall’una e l’altra parte. Vediamo cosa prevede il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) in questi  casi.

Le norme rilevanti per la circostanza sono contenute nella III Convenzione di Ginevra del 1949 (III CG), relativa al trattamento dei prigionieri di guerra e nel I Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni del 1949 (I PA), adottato nel 1977 sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. Sia la Russia che l’Ucraina sono parti di entrambi i trattati, e nessuno dei due Stati ha apposto riserve o dichiarazioni interpretative alle disposizioni oggetto d’analisi.

Possono i foreign fighters essere considerati combattenti legittimi? La III CG già considerava combattenti legittimi gli appartenenti a milizie e corpi volontari se in possesso di taluni requisiti che li identificassero come appartenenti di una parte in conflitto. Dopo la Seconda guerra mondiale, le norme in materia hanno precisato che tutte le forze, i gruppi e le unità armate e organizzate di ciascun belligerante, devono agire sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati nei confronti di ciascuna delle parti in conflitto.

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