Dipendenti delle Forze Armate, regole per procedimenti disciplinari

Roma, 20 Apr 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Diritto di difesa dei dipendenti delle Forze Armate sottoposti a procedimento disciplinare: le regole sono state dettate dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 3642/2018. In riferimento al procedimento disciplinare relativo ai dipendenti delle forze armate, da cui possono derivare sanzioni che incidono su beni, quale il mantenimento del rapporto di servizio o di lavoro, che hanno rilievo costituzionale, la Corte Costituzionale ha ribadito la necessità di salvaguardare la possibilità di un contraddittorio che garantisca il nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti inviolabili della persona (sentenza n. 356 del 1995). E ha concluso che, nell’ambito della sfera applicativa del diritto di difesa ai procedimenti amministrativi, non possa considerarsi irragionevole la decisione del legislatore di consentire che l’accusato ricorra a un difensore, ma di limitare, in considerazione della funzione svolta (tutela dell’ordine pubblico), la sua scelta ai dipendenti della stessa amministrazione. E ciò in quanto la mancata previsione, nella norma censurata, della possibilità di nominare quale difensore un avvocato, “anche se il legislatore potrebbe nella sua discrezionalità prevederla seguendo un modello di più elevata garanzia” (sentenza n. 356 del 1995), non viola né il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza, considerato che la stessa norma consente all’inquisito di partecipare al procedimento e di difendere le proprie ragioni. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/forze-armate/

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