Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche’ misure per la funzionalita’ della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2014

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 8

Disposizioni in materia di personale militare e civile del  Ministero
della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della  medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244. (14G00015)

(GU n.34 del 11-2-2014 – Suppl. Ordinario n. 12)

 

 
 Vigente al: 26-2-2014

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al  Governo
per la revisione dello strumento militare nazionale, e in particolare
l'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), l'articolo 3, commi 1  e  2,
l'articolo 4, comma 1, lettera e); 
  Visto il  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Sentiti il Consiglio  centrale  di  rappresentanza  militare  e  le
organizzazioni sindacali del personale  civile,  per  le  materie  di
competenza; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2013; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  in
data 19 settembre 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di non poter accogliere la condizione espressa nel  parere
della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati,  reso  nella
seduta del 20 dicembre 2013, riguardante la soppressione della  nuova
formulazione dell'articolo 911 del codice dell'ordinamento  militare,
disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente  decreto,
in quanto  la  modifica  ivi  prevista  e'  intesa  ad  allineare  la
disciplina per l'ammissione dei militari ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca con quanto disposto  nella  medesima  materia  per  tutto  il
pubblico impiego dall'articolo 2, primo comma, primo  periodo,  della
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 19, comma
3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non emergendo al
riguardo profili di specificita'; 
  Ritenuto di non poter accogliere, nei termini in cui e'  formulata,
la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della
Camera dei deputati, reso nella  seduta  del  20  dicembre  2013,  in
riferimento  all'attuazione  delle  procedure  di  mobilita'  interna
previste dall'articolo 2259-ter, comma 3,  lettera  b),  n.  3),  del
presente decreto, nella parte riguardante la necessaria presentazione
della domanda dell'interessato, in quanto tale previsione si porrebbe
in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo  33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  in  materia  di  gestione  delle
eccedenze di personale e mobilita' collettiva, reputandosi possibile,
invece,  inserire  un  passaggio  procedimentale  che  consenta  agli
interessati di esprimere la propria posizione al riguardo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nonche', per i profili di competenza, con il  Ministro
della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

                              E m a n a 

                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

Riduzione  delle  dotazioni   organiche   complessive   dell'Esercito
  italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
  di porto, e dell'Aeronautica militare 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) l'articolo 798 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 798 (Dotazioni organiche complessive dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica  militare). -  1.  L'entita'
complessiva  delle  dotazioni  organiche   del   personale   militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare  e'  fissata  a
150.000 unita'. 
  2. Ferme restando le dotazioni organiche  complessive  di  ciascuna
Forza armata fissate dall'articolo 798-bis, possono essere apportate,
senza oneri aggiuntivi, con decreto  del  Ministro  della  difesa  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  modifiche
alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine
di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze funzionali  da
soddisfare.»; 
  b) dopo l'articolo 798, e' inserito il seguente: 
  «Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La
ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano,  della
Marina militare, escluso il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e
dell'Aeronautica militare e' determinata nelle seguenti unita': 
  a) ufficiali: 
    1) 9.000 dell'Esercito italiano; 
    2) 4.000 della Marina militare; 
    3) 5.300 dell'Aeronautica militare; 
  b) sottufficiali: 
    1) 16.170 dell'Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli,
4.600 marescialli e 10.070 sergenti; 
    2) 9.250 della Marina militare, di cui 1.350  primi  marescialli,
3.950 marescialli e 3.950 sergenti; 
    3)  15.250  dell'Aeronautica  militare,  di   cui   1.800   primi
marescialli, 5.300 marescialli e 8.150 sergenti; 
  c) volontari: 
    1) 64.230 dell'Esercito  italiano,  di  cui  41.330  in  servizio
permanente e 22.900 in ferma prefissata; 
    2) 13.550  della  Marina  militare,  di  cui  7.950  in  servizio
permanente e 5.600 in ferma prefissata; 
    3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di  cui  7.050  in  servizio
permanente e 6.200 in ferma prefissata. 
  2. Il totale generale degli  organici  delle  Forze  armate  e'  il
seguente: 
    a) Esercito italiano: 89.400 unita'; 
    b) Marina militare: 26.800 unita'; 
    c) Aeronautica militare: 33.800 unita'.»; 
  c) all'articolo 803, comma 1: 
    1) alla lettera  b),  le  parole  «dell'Accademia  dell'Arma  dei
carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «delle  accademie  delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri»; 
    2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: 
  «b-bis)  la  consistenza  organica  degli  allievi   delle   scuole
sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri; 
  b-ter)  la  consistenza  organica  degli   allievi   delle   scuole
militari.».
                               Art. 2 

Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare  dirigente
  dell'Esercito italiano, della Marina  militare,  escluso  il  Corpo
  delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 809, e' inserito il seguente: 
  «Art. 809-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei  colonnelli).
- 1. Le dotazioni organiche complessive per i  gradi  di  generale  e
colonnello sono le seguenti: 
    a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 17; 
    b) generali di divisione e corrispondenti: 44; 
    c) generali di brigata e corrispondenti: 109; 
    d) colonnelli: 820.»; 
    b) dopo l'articolo 812, e' inserito il seguente: 
  «Art. 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli e  dei  capitani
di vascello). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi  di
ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti: 
    a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 9; 
    b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 23; 
    c) contrammiragli: 56; 
    d) capitani di vascello: 454. 
  2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1,  sono  comprese  le
dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di  vascello
del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo  814,  comma
1-bis.»; 
    c) all'articolo 814, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui  al
comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di  ammiraglio
e capitano di vascello e' la seguente: 
    a) ammiragli ispettori: 4; 
    b) contrammiragli: 16; 
    c) capitani di vascello: 118.»; 
    d) dopo l'articolo 818, e' inserito il seguente: 
  «Art. 818-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei  colonnelli).
- 1. Le dotazioni organiche complessive per i  gradi  di  generale  e
colonnello sono le seguenti: 
    a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 9; 
    b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19; 
    c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 44; 
    d) colonnelli: 410.».
                               Art. 3 

Riduzione delle  dotazioni  organiche  e  revisione  dei  profili  di
  carriera dei ruoli degli ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della
  Marina militare, escluso il Corpo delle  capitanerie  di  porto,  e
  dell'Aeronautica   militare,    nonche'    semplificazione    delle
  disposizioni in materia, compresi il  Corpo  delle  capitanerie  di
  porto e l'Arma dei carabinieri 

  1.  Al  libro  quarto,  titolo  VII,  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel capo VII: 
      1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio  e  trasmissioni»,  «Sezione
III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma
dei trasporti e dei materiali», «Sezione IV  -  Profilo  di  carriera
degli  ufficiali  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  ingegneri»,
«Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali  del  ruolo  normale
del Corpo  sanitario»,  «Sezione  VI  -  Profilo  di  carriera  degli
ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato», «Sezione VII
- Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale  delle  Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni», «Sezione
VIII -  Profilo  di  carriera  degli  ufficiali  del  ruolo  speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali», «Sezione IX  -  Profilo  di
carriera degli ufficiali del ruolo  speciale  del  Corpo  sanitario»,
«Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del  ruolo  speciale
del Corpo di commissariato» sono soppresse; 
      2) dopo l'articolo 1099, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1099-bis (Dotazioni organiche e  profili  di  carriera  degli
ufficiali dell'Esercito italiano). - 1. Le dotazioni  organiche  e  i
profili di carriera degli ufficiali  dei  ruoli  normali  e  speciali
dell'Esercito italiano sono stabiliti dalla  tabella  1  allegata  al
presente codice.»; 
      3) gli articoli 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107 1109,  1110,
1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119,  1121,  1122,  1123,  1125,
1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134 e 1135 sono abrogati; 
    b) nel capo VIII: 
      1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale  del  Corpo  di
stato maggiore», «Sezione III - Profilo di carriera  degli  ufficiali
del ruolo normale del Corpo del genio navale», «Sezione IV -  Profilo
di carriera degli ufficiali del ruolo normale del  Corpo  delle  armi
navali», «Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali  del  ruolo
normale del Corpo sanitario marittimo»,  «Sezione  VI  -  Profilo  di
carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato
marittimo», «Sezione VII - Profilo di carriera  degli  ufficiali  del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto», «Sezione VIII  -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del  Corpo  di
stato maggiore», «Sezione IX - Profilo di  carriera  degli  ufficiali
del ruolo speciale del Corpo del genio navale», «Sezione X -  Profilo
di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo  delle  armi
navali», «Sezione XI - Profilo di carriera degli ufficiali del  ruolo
speciale del Corpo sanitario marittimo», «Sezione XII  -  Profilo  di
carriera  degli  ufficiali  del   ruolo   speciale   del   Corpo   di
commissariato marittimo», «Sezione XIII - Profilo di  carriera  degli
ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle  capitanerie  di  porto»
sono soppresse; 
      2) dopo l'articolo 1136, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1136-bis (Dotazioni organiche e  profili  di  carriera  degli
ufficiali della Marina militare). - 1. Le  dotazioni  organiche  e  i
profili di carriera degli ufficiali  dei  ruoli  normali  e  speciali
della Marina militare sono stabiliti  dalla  tabella  2  allegata  al
presente codice.»; 
      3) gli articoli 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147,
1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156,  1158,  1159,  1160,  1161,
1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1170,  1171,  1172,  1174,  1175,
1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184 e 1185 sono abrogati; 
    c) nel capo IX: 
      1) le parole «Sezione I - Profilo di carriera  degli  ufficiali
del ruolo naviganti normale dell'Arma  aeronautica»,  «Sezione  II  -
Profilo di carriera degli ufficiali  del  ruolo  normale  delle  armi
dell'Aeronautica militare», «Sezione III - Profilo di carriera  degli
ufficiali  del  ruolo  normale  del  Corpo  del  genio  aeronautico»,
«Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale
del Corpo di commissariato aeronautico»,  «Sezione  V  -  Profilo  di
carriera degli  ufficiali  del  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario
aeronautico», «Sezione VI - Profilo di carriera degli  ufficiali  del
ruolo naviganti  speciale  dell'Arma  aeronautica»,  «Sezione  VII  -
Profilo di carriera degli ufficiali del  ruolo  speciale  delle  armi
dell'Aeronautica militare», «Sezione VIII - Profilo di carriera degli
ufficiali del  ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio  aeronautico»,
«Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale
del Corpo di commissariato aeronautico»,  «Sezione  X  -  Profilo  di
carriera degli ufficiali  del  ruolo  speciale  del  Corpo  sanitario
aeronautico» sono soppresse; 
      2) dopo l'articolo 1185, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1185-bis (Dotazioni organiche e  profili  di  carriera  degli
ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1. Le dotazioni organiche e i
profili di carriera degli ufficiali  dei  ruoli  normali  e  speciali
dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalla tabella 3 allegata  al
presente codice.»; 
      3) gli articoli 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196,
1197, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205,  1207,  1208,  1209,  1211,
1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221,  1223,  1224  e  1225
sono abrogati; 
    d) nel capo X: 
      1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale», «Sezione  III
- Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale»,  «Sezione
IV  -   Profilo   di   carriera   per   gli   ufficiali   del   ruolo
tecnico-logistico» sono soppresse; 
      2) dopo l'articolo 1226, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1226-bis (Dotazioni organiche e  profili  di  carriera  degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche e i
profili di carriera degli ufficiali dei  ruoli  normale,  speciale  e
tecnico-logistico dell'Arma  dei  carabinieri  sono  stabiliti  dalla
tabella 4 allegata al presente codice.»; 
      3) gli articoli 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236,
1237, 1238 e 1239 sono abrogati.
                               Art. 4 

Disposizioni transitorie per la riduzione delle  dotazioni  organiche
  complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso
  il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2204, comma 1: 
      1) le parole «Fino al 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Sino all'anno 2024 ovvero al  diverso  termine  stabilito  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,»; 
      2)  le  parole  «dall'articolo  2215»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «dall'articolo 2207»; 
    b) dopo l'articolo 2206, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2206-bis (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  complessive
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare).  -  1.  L'entita'
complessiva  delle  dotazioni  organiche   del   personale   militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' fissata: 
    a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015; 
    b) a 170.000 unita', fissate  dall'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  11  gennaio  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal  1°
gennaio 2016; 
    c) a 150.000 unita', fissate dall'articolo 798, a  decorrere  dal
1° gennaio  2025  ovvero  dal  diverso  termine  stabilito  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»; 
    c) all'articolo 2207, comma 1: 
      1) le parole «Sino al 31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della  legge  31  dicembre  2012,  n.
244»; 
      2) dopo le  parole  «in  ferma  prefissata»  sono  inserite  le
seguenti: «e in rafferma»; 
      3) le parole «indicati nell'articolo 582 e nel  rispetto  della
ripartizione  indicata  nell'articolo  799»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la  ripartizione
degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis»; 
    d) all'articolo 2208: 
      1) al comma 1, le  parole  «Fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2015»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Dall'anno 2016 e  sino  all'anno  2024  ovvero  al  diverso
termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della  legge  31
dicembre 2012, n. 244, ferma  restando  l'entita'  complessiva  delle
dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis,
la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui  al  comma  1
puo' essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.»; 
    e) dopo l'articolo 2209, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2209-bis (Disposizioni transitorie per la graduale  riduzione
dell'entita'  complessiva  delle  dotazioni  organiche  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare a 170.000 unita'). - 1. Ai fini
del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entita' complessiva
delle  dotazioni  organiche  dell'Esercito  italiano,  della   Marina
militare,  escluso  il  Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e
dell'Aeronautica militare fissata a 170.000  unita'  dall'articolo  1
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  11  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013,  e
della relativa  ripartizione  di  cui  all'articolo  2  del  medesimo
decreto e agli articoli 668-bis e 711-bis del  regolamento,  continua
ad applicarsi l'articolo 1125-bis del regolamento. 
  2. L'articolo  1126-bis,  comma  1,  lettera  c),  del  regolamento
continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2016.»; 
  «Art. 2209-ter (Disposizioni transitorie per la graduale  riduzione
dell'entita'  complessiva  delle  dotazioni  organiche  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unita'). - 1. Ai fini
del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso  termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244,  dell'entita'  complessiva  delle  dotazioni  organiche
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata  a  150.000
unita' dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di  cui  agli
articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis: 
    a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo  e
grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto
adottato dal Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione; 
    b) il numero  delle  promozioni  ai  gradi  di  colonnello  e  di
generale, e gradi corrispondenti, e' fissato per gli anni dal 2017  e
seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis; 
    c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale,
e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il  decreto  di
cui  all'articolo  2207,  in  relazione  alle   dotazioni   organiche
complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo
decreto sono individuate le  unita'  di  personale  eventualmente  in
eccedenza. 
  2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi  del
comma  1,  lettera  a),  hanno  effetto  per  il  conferimento  delle
promozioni  a  scelta  nei  vari  gradi  di  ciascun  ruolo   e   per
l'applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e  generali,  e
gradi corrispondenti. 
  3. Per i gradi in cui le promozioni non  si  effettuano  tutti  gli
anni, nella determinazione dei  cicli  si  tiene  conto  anche  delle
promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di  cui  al
comma 1.»; 
  «Art. 2209-quater (Piano di programmazione triennale scorrevole). -
1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle  dotazioni  organiche
complessive di cui all'articolo 798, comma 1, a  decorrere  dall'anno
2016 e sino all'anno 2024 ovvero  al  diverso  termine  stabilito  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e
della difesa, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato ogni anno  un
piano di programmazione  triennale  scorrevole  per  disciplinare  le
modalita' di attuazione: 
    a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non
dirigente  e  non  soggetto  a  obblighi   di   ferma,   appartenente
all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il  Corpo  delle
capitanerie di corpo,  e  all'Aeronautica  militare,  nei  ruoli  del
personale  civile  dell'amministrazione  della  difesa  e  di   altre
amministrazioni pubbliche,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, escluse le Forze di polizia, di  cui  all'articolo  16
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo  2209-quinquies,
fermo restando quanto disposto dall'articolo  30,  comma  2-ter,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese  anche
al personale militare in servizio permanente.»; 
  «Art. 2209-quinquies (Transito di personale militare nei ruoli  del
personale civile di altre amministrazioni pubbliche). -  1.  Ai  fini
della  predisposizione  del   piano   di   programmazione   triennale
scorrevole dei transiti di cui  all'articolo  2209-quater,  comma  1,
lettera a), il Ministero della difesa comunica  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,  nel
termine da quest'ultima stabilito, i contingenti, distinti per  grado
e qualifica, di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto
alle dotazioni organiche, individuati,  al  31  dicembre  di  ciascun
anno, con decreto del Ministro della difesa, nonche' le categorie,  i
ruoli, i gradi, le specialita' e le  professionalita'  del  personale
militare  in  relazione  ai  quali  il  transito  e'  precluso.  Tali
contingenti vengono resi pubblici dalla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tenuto  conto  della
tabella di equiparazione predisposta  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2231-bis. 
  2.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, il numero dei  posti
che intendono rendere disponibili nel triennio, in relazione al  loro
fabbisogno  e  a  valere  sulle   relative   facolta'   assunzionali,
indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area  funzionale  e
il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi. 
  3. Il piano di programmazione  triennale  scorrevole  dei  transiti
individua,  per  ciascuna  amministrazione,   i   posti   annualmente
riservati al transito del personale militare, per effetto  del  comma
2, assicurando comunque,  a  decorrere  dall'anno  2017,  nell'ambito
delle amministrazioni statali, un numero di posti riservati  pari  al
cinque per cento delle complessive  facolta'  assunzionali,  salvo  i
posti eventualmente devoluti ai sensi dell'articolo  2259-ter,  comma
3, lettera b), numero 5). L'elenco dei posti riservati e'  pubblicato
sul sito istituzionale del Ministero della difesa. 
  4. Entro 90 giorni dalla  pubblicazione  di  cui  al  comma  3,  il
Ministero della difesa comunica alle amministrazioni  interessate  il
personale  disponibile  al  transito,  individuato  sulla  base   dei
seguenti criteri, in ordine di priorita', tenuto conto  del  grado  e
della qualifica posseduti nonche' delle professionalita' acquisite  e
dando la precedenza ai transiti che  favoriscono  i  ricongiungimenti
familiari: 
    a) domanda dell'interessato, con almeno dieci  anni  di  servizio
permanente, con indicazione della disponibilita' ad essere  impiegato
presso sedi di lavoro dislocate  sia  sul  territorio  nazionale  sia
all'estero; 
    b) personale in servizio presso enti in chiusura, previo consenso
dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro situata entro
trenta chilometri dall'ultima sede di impiego all'atto del transito o
ad altra indicata dall'interessato, fatto salvo quanto stabilito  dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive  modificazioni,  e  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni; 
    c) anzianita' anagrafica, previo consenso  dell'interessato,  con
assegnazione a una sede di lavoro dislocata sul territorio  nazionale
o all'estero, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive  modificazioni,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
e successive modificazioni. 
  5.   Il    transito    avviene,    entro    la    data    stabilita
dall'amministrazione  ricevente,  sulla   base   della   tabella   di
equiparazione predisposta secondo le modalita'  di  cui  all'articolo
2231-bis, tenuto conto, in caso di  concorrenza  di  domande  per  la
medesima amministrazione e sede, della posizione nella graduatoria di
cui al comma 4. E' fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  30,
comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165  del  2001.  Il  transito
avviene  con  il  consenso  dell'amministrazione   ricevente   previa
verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e  professionali
richiesti per  l'accesso  al  profilo  da  ricoprire  e  i  requisiti
posseduti dallo stesso personale da trasferire. I posti riservati  al
transito non  ricoperti  entro  la  data  di  cui  al  primo  periodo
rientrano nella disponibilita' dell'amministrazione interessata. Alla
data  di  assunzione  in   servizio   presso   l'amministrazione   di
destinazione, il militare e' collocato  in  congedo  nella  posizione
della riserva.. 
  6. Al personale transitato e' dovuta, a carico del Ministero  della
difesa, sotto forma  di  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i
successivi miglioramenti economici, la differenza fra il  trattamento
economico  percepito  e  quello  corrisposto  in  relazione  all'area
funzionale e alla posizione  economica  di  assegnazione  individuata
sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma 5.  Per  il
personale che transita presso  le  regioni  e  gli  enti  locali,  le
risorse finanziarie di cui al presente  comma  sono  trasferite  alle
amministrazioni  riceventi  secondo  le  procedure  e  i   tempi   da
stabilirsi con intesa in sede di Conferenza unificata in  conformita'
con la  normativa  contabile  vigente;  in  ogni  caso,  deve  essere
garantita  la  contestualita'  del  trasferimento  delle  risorse  al
transito del personale. 
  7. Al fine di agevolare i transiti di cui al presente articolo,  il
Ministero  della  difesa,  nell'ambito  delle   risorse   finanziarie
disponibili,  puo'  organizzare  attivita'  di  formazione   per   il
personale direttamente interessato, anche con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2259-quater, comma 3, lettera c). 
  8. La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al  servizio
prestato dal personale militare  transitato  ai  sensi  del  presente
articolo avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente
di destinazione, ove diversa, e senza oneri a carico  dei  lavoratori
interessati. Si applica l'articolo 6, commi 2  e  3,  della  legge  7
febbraio 1979, n. 29. 
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
ai transiti riferiti ai posti  eventualmente  devoluti  al  personale
militare ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero
5).»; 
  «Art. 2209-sexies (Norme  sul  ricongiungimento  familiare).  -  1.
Nell'ambito  del  piano  di  programmazione   di   cui   all'articolo
2209-quater, ferma la prioritaria necessita' di garantire il regolare
svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica  e  nel  rispetto  delle  tabelle  organiche,  sono
stabilite le  modalita'  di  attuazione  della  disciplina  intesa  a
favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi  di
coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi  gli
appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i  seguenti
criteri: 
    a)  nel  caso  di  coniugi  con  figli  minori,  le  istanze   di
ricongiungimento familiare in territorio nazionale  sono  oggetto  di
prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino  a
tre anni di eta' si applica l'articolo 42-bis del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151; 
    b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti  a  Forze
armate diverse, gli organi d'impiego procedono  all'esame  congiunto,
per individuare possibili soluzioni, anche  mediante  indicazione  di
una o piu' sedi di  servizio  sul  territorio  nazionale  diverse  da
quelle richieste dagli interessati; 
    c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio  all'estero,
l'accoglimento dell'eventuale istanza di  ricongiungimento  familiare
dell'altro  coniuge  e'  subordinato  anche  al   superamento   delle
procedure concorsuali  eventualmente  previste  e  non  incide  sulla
durata dei rispettivi mandati; 
    d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli  minori,  sono
garantite particolari tutele  nelle  modalita'  di  espletamento  del
servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in
attivita'  operative  continuative  fuori  dall'ordinaria   sede   di
servizio.»; 
  «Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie  intese  ad  estendere
l'istituto dell'aspettativa per  riduzione  di  quadri  al  personale
militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e  dell'Aeronautica
militare).  -  1.  Sino  all'anno  2024  ovvero  al  diverso  termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244,  il  personale  militare  non  dirigente  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi  compreso  quello  di  cui
all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c),  d),  f)  e  g),  non
altrimenti  riassorbibile  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo
2209-quinquies,  qualora  abbia  maturato  i  requisiti   utili   per
l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e  si  trovi  nelle
condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e'  collocato  in
aspettativa per riduzione  di  quadri,  indipendentemente  dal  grado
rivestito, dalla  Forza  armata,  dalla  categoria  e  dal  ruolo  di
appartenenza. 
  2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in  aspettativa  per
riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianita'  anagrafica,
secondo il seguente ordine di priorita': 
    a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno; 
    b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno  di  scadenza  di  ciascuna
programmazione triennale di  cui  all'articolo  2209-quater,  per  il
personale a non piu' di due anni dal compimento dei  limiti  di  eta'
stabiliti per la cessazione dal servizio permanente. 
  3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri: 
    a) e' escluso  dalla  disponibilita'  all'eventuale  impiego  per
esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri; 
    b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821; 
    c) e' escluso  dalle  procedure  di  avanzamento  che  comportano
l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente
con  decorrenza  successiva  al  collocamento  in   aspettativa   per
riduzione di quadri; 
    d) puo' permanere in tale posizione sino  al  raggiungimento  del
limite di  eta'  ordinamentale,  ovvero  fino  alla  maturazione  del
requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilita'
di riammissione in servizio e puo'  essere  collocato  in  ausiliaria
esclusivamente  a  seguito  di  cessazione  dal   servizio   per   il
raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado  rivestito  o
con le modalita' e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli
2229 e 2230.»; 
  «Art. 2209-octies (Disposizioni transitorie per la destinazione  di
quota parte dei risparmi derivanti dalla  progressiva  riduzione  del
personale militare). - 1. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei
risparmi  derivanti  dalla  progressiva   riduzione   del   personale
militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n.  244,  e'  destinata  ad
alimentare  il  fondo  per  l'efficienza  dei  servizi  istituzionali
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5
per cento,  informato  il  Consiglio  centrale  della  rappresentanza
militare.»; 
    f) l'articolo 2215 e' abrogato; 
    g) all'articolo 2229, comma 1, le parole «dall'articolo 799» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2206-bis»; 
    h) all'articolo 2231-bis, comma 1, le  parole  «Per  il  triennio
2012-2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2019».
                               Art. 5 

Disposizioni transitorie per la riduzione delle  dotazioni  organiche
  dei ruoli degli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
  militare, e dell'Aeronautica militare 

  1. Al libro nono del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2196, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali
dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso
termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della  legge  31
dicembre 2012, n. 244, per  la  partecipazione  ai  concorsi  per  il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui  all'articolo
655, riservati al  personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro  della
difesa, di concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti se riguardano anche il Corpo delle  capitanerie  di  Porto,
possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata: 
    a) limiti di eta', comunque non superiori a 45 anni; 
    b) titoli di  studio  non  inferiori  al  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado; 
    c) estensione anche ai volontari in servizio permanente; 
    d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un  massimo
di 5 anni.»; 
    b) l'articolo 2223 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2223 (Regime transitorio per il collocamento  in  aspettativa
per riduzione di quadri). - 1. Fino all'anno 2015, se si  determinano
nei ruoli  eccedenze  non  riassorbibili  nei  gradi  di  generale  o
corrispondenti, e' collocato in aspettativa per riduzione  di  quadri
l'ufficiale generale o corrispondente piu'  anziano  in  grado  e,  a
parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 
  2. Fino all'anno 2015, se il conferimento delle promozioni  annuali
determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto  alle
dotazioni organiche previste  dalla  tabella  4,  quadri  II  e  III,
allegata al presente  codice,  il  collocamento  in  aspettativa  per
riduzione quadri e' effettuato se le  eccedenze  non  possono  essere
assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per  i
ruoli dell'Arma dei carabinieri.»; 
    c) al titolo II, capo II, sezione IV, dopo l'articolo 2232, nella
parte VI, e' inserito il seguente: 
  «Art.  2232-bis  (Formazione  dei  quadri  di   avanzamento   degli
ufficiali. Regime transitorio). - 1. Fino all'anno 2015, in deroga  a
quanto stabilito dall'articolo 1067, comma 1, lettera b),  il  quadro
di avanzamento e' formato iscrivendovi: 
    a) per  l'avanzamento  a  scelta  degli  ufficiali  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai  gradi
di generale o corrispondenti, gli  ufficiali  idonei,  in  ordine  di
ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente  a  quello  delle
promozioni da effettuare; 
    b) per l'avanzamento  a  scelta  degli  ufficiali  dell'Arma  dei
carabinieri: 
      1) ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli  ufficiali
idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei
posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 
      2) ai gradi di generale di divisione e  di  generale  di  corpo
d'armata, gli ufficiali idonei, in  ordine  di  ruolo,  compresi  nel
numero  dei  posti  corrispondente  a  quello  delle  promozioni   da
effettuare.»; 
    d) all'articolo 2233: 
      1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«sino alla formazione delle  aliquote  per  le  promozioni  nell'anno
2016»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) alla lettera b), le parole «Il numero  di  ufficiali  da
includere annualmente in aliquota potra' essere aumentato o diminuito
per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30 per cento rispetto
a quello degli ufficiali inclusi  nell'aliquota  formata  per  l'anno
1998;» sono soppresse; 
        2.2) la lettera c) e' soppressa; 
    e) dopo l'articolo 2233, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2233-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare a decorrere dall'anno 2016). - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino
all'anno  2024  ovvero  al  diverso  termine   stabilito   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,  n.  244,  in
relazione  alla  determinazione  delle  dotazioni  organiche  di  cui
all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni  a  scelta
al grado superiore per ogni grado dei ruoli del  servizio  permanente
e' annualmente  fissato,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,
secondo i seguenti criteri: 
    a) qualora  il  numero  di  promozioni  annuali  stabilito  dalle
tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a  quello
fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento,  puo'  essere
conferito il numero  di  promozioni  previsto  dalle  citate  tabelle
allegate  al  regolamento,  fino  al  conseguimento  delle  dotazioni
organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata; 
    b) qualora  il  numero  di  promozioni  annuali  stabilito  dalle
tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a  quello
fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero  di
promozioni puo' essere aumentato nel limite  massimo  previsto  dalle
citate tabelle allegate al regolamento, fino al  conseguimento  delle
dotazioni organiche previste dal presente codice per  ciascuna  Forza
Armata; 
    c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi
dei  ruoli  unificati  potra'  essere  ripartito  tra  i   ruoli   di
provenienza  in  relazione  alla  composizione  delle   aliquote   di
valutazione e alle distinte graduatorie di merito.»; 
  «Art. 2233-ter (Regime transitorio dell'avanzamento dei  colonnelli
del ruolo normale del Corpo degli ingegneri). - 1. Fermi restando  le
dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale e il numero
di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente  codice,
sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto  dalla  tabella
1,  quadro  III,  allegata  al  presente  codice,  il  numero   delle
promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo
degli ingegneri  dell'Esercito  italiano  e'  pari  al  3  per  cento
dell'organico del grado di tenente  colonnello  del  medesimo  ruolo,
ridotto all'unita'.»; 
    f) dopo l'articolo 2236, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2236-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali
del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina). -  1.
Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione  al
grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello  del  ruolo
normale del Corpo di stato maggiore con anzianita'  2015,  i  periodi
minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i  seguenti:  3  anni  di
imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un  anno,  nel  grado
immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.»; 
    g) dopo l'articolo 2238, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2238-bis (Commissione superiore  d'avanzamento  della  Marina
Militare). - 1. Sino al 31 dicembre  2016,  continuano  a  far  parte
della commissione di cui all'articolo 1038 gli ammiragli  di  squadra
che sono o sono stati preposti al comando  in  capo  di  dipartimento
militare marittimo.»; 
  «Art. 2238-ter (Regime transitorio  per  i  generali  di  divisione
aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica). -  1.  Fino
all'inserimento in aliquota di valutazione dei generali di  divisione
aerea  del  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma  aeronautica  aventi
anzianita'  di  grado  2016,  per  la  formazione  dell'aliquota   di
valutazione per la promozione al grado di generale di  squadra  aerea
la permanenza minima nel grado e' fissata con  decreto  del  Ministro
della difesa in misura non inferiore a due anni.»; 
    h) l'articolo 2243 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2243 (Regime transitorio per le aliquote di  valutazione  dei
tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1.
Fino  all'inserimento  in  aliquota  di   valutazione   dei   tenenti
colonnelli  del  ruolo  normale  dell'Arma  dei  carabinieri   aventi
anzianita' di nomina a ufficiale uguale  o  anteriore  al  30  agosto
1994, le aliquote di  valutazione  per  la  promozione  al  grado  di
colonnello sono fissate annualmente con decreto  del  Ministro  della
difesa in modo da  includere,  oltre  agli  ufficiali  gia'  valutati
l'anno precedente e giudicati idonei e  non  iscritti  in  quadro,  i
tenenti colonnelli non ancora  valutati  che  abbiano  anzianita'  di
grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4,  quadro  I,
allegata al presente codice.»; 
    i) l'articolo 2244 e' abrogato; 
    l) dopo l'articolo 2250, e' inserito il seguente: 
  «Art.  2250-bis (Periodi  di  permanenza  minima  nel  grado  degli
ufficiali piloti di complemento  della  Marina  militare).  -  1.  Le
anzianita' di  grado  minime  previste  per  l'avanzamento  al  grado
superiore di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano
agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a  partire
dagli ufficiali con anzianita' di grado da sottotenente  di  vascello
successiva al 1° gennaio 2004. ».
                               Art. 6 

Revisione della disciplina comune in materia di stato  giuridico  del
  personale delle  Forze  armate,  produttivita'  ed  efficienza  del
  servizio, misure di assistenza 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 911, comma 1, dopo le  parole  «in  aspettativa»,
sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le  esigenze  della
Forza armata di appartenenza,»; 
    b) all'articolo 923, comma 1, dopo la lettera m), e' inserita  la
seguente: 
  «m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda
nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 930.»; 
    c)  all'articolo  929,  comma  2,  dopo  le   parole   «sanitario
definitivo», sono inserite le seguenti: «o dalla data di rinuncia  al
transito nell'impiego civile,  di  cui  all'articolo  923,  comma  1,
lettera m-bis)»; 
    d) all'articolo 976, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al termine della fase di formazione, la prima  assegnazione  di
sede di servizio del militare e' stabilita sulla base delle direttive
d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto  conto  dell'ordine  della
graduatoria di merito.»; 
    e) all'articolo 981, comma 1,  lettera  b),  dopo  le  parole  «e
successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «, nel  limite,
per il personale di Esercito italiano, Marina  militare,  Aeronautica
militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni  organiche  previste
per  il  ruolo  e  il  grado,  vacanti  nella   sede   di   richiesta
destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto  previsto  da
tale  norma,  il  personale  dell'Esercito  italiano,  della   Marina
militare,  dell'Aeronautica  militare  e  dell'Arma  dei  carabinieri
interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale
o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse»; 
    f) all'articolo 1025, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  La  redazione  della  documentazione   caratteristica   e'
condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso della  firma
digitale.»; 
    g) all'articolo 1506: 
      1) al comma 1, dopo la lettera h), e' inserita la seguente: 
  «h-bis) i permessi mensili retribuiti  previsti  dall'articolo  33,
comma 3, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  In  costanza  di
riconoscimento del diritto a fruire di  tali  permessi,  il  militare
interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale
o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse;»; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Ai militari in  ferma  prefissata  dell'Esercito  italiano,
della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare   si   applica
l'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
settembre 2007, n. 171, fermo  restando  il  limite  temporale  della
ferma contratta. 
  1-ter Al personale in ferma dell'Arma dei  carabinieri  si  applica
l'articolo  31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
settembre 2007, n. 170.»; 
    h) dopo l'articolo 1805, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1805-bis (Fondo per la retribuzione della  produttivita'  del
personale militare transitato nelle  aree  funzionali  del  personale
civile del  Ministero  della  difesa).  -  1.  Per  ciascun  militare
nell'anno di transito nel ruolo del personale  civile  del  Ministero
della difesa, annualmente e per l'intero periodo  di  permanenza  del
militare transitato in detti  ruoli,  e'  versato  al  fondo  per  la
retribuzione della  produttivita'  del  personale  civile  stesso  un
importo corrispondente alla quota  media  pro  capite  delle  risorse
strutturali dei fondi  per  l'efficienza  dei  servizi  istituzionali
delle Forze armate comunque denominati. 
    i) l'articolo 1836 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1836 (Fondo casa). - 1. Al fine di agevolare  l'accesso  alla
concessione di mutui da parte di istituti di  credito  a  favore  del
personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la  costruzione
della prima casa, e' istituito, presso il Ministero della difesa,  un
fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli  introiti
derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello  Stato  delle  somme
trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone
di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale  prevista
dall'articolo 287, comma 2. La garanzia e' concessa nei limiti  delle
disponibilita' annuali del fondo. 
  2. Il fondo di cui  al  comma  1  costituisce  garanzia  di  ultima
istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per
i mutui concessi ai sensi del presente  articolo.  A  tale  scopo  le
somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito conto  di  tesoreria.
In caso di escussione della garanzia il  Ministero  della  difesa  e'
autorizzato a esercitare il diritto  di  rivalsa  nei  confronti  del
dipendente. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di gestione del fondo di cui al comma 1. 
  4. Le somme annualmente disponibili sul fondo di  cui  al  comma  1
vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.»; 
    l) dopo l'articolo 1837, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1837-bis (Assistenza in favore delle famiglie dei  militari).
- 1. I familiari dei militari  impiegati  in  attivita'  operative  o
addestrative  prolungate  possono  essere  autorizzati,  durante   il
periodo di assenza del congiunto,  ferme  le  esigenze  di  servizio,
nell'ambito delle risorse  disponibili  e  secondo  i  criteri  e  le
modalita'  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  ad
accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle
strutture sanitarie militari, a fruire  di  agevolazioni  previste  a
favore del congiunto nonche', nei casi di  necessita'  e  urgenza,  a
utilizzare   temporaneamente   infrastrutture,   servizi   e    mezzi
dell'amministrazione.».
                               Art. 7 

Revisione  della  disciplina  in  materia  di   reclutamento,   stato
  giuridico, avanzamento e formazione  degli  ufficiali  delle  Forze
  armate 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 118, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al  comma  1
possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo  di
stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale,
ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali  A.N.;  per
il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanita';  per  il
Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari;  per
il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali  C.P.;  per  il  Corpo
degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S.»; 
    b) all'articolo 647, comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le  parole  «capitanerie  di  porto»,  sono
inserite  le  seguenti:   «e   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per la parte di cui alla lettera  a)
del presente comma»; 
      2) alla lettera a), dopo le parole «ulteriori requisiti»,  sono
inserite le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento  nei
Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti
devono sostenere  una  specifica  prova  di  selezione  su  argomenti
attinenti  a  materie   indicate   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, superata la  quale,  ove  risultino
vincitori di concorso per  l'accesso  nelle  accademie,  acquisiscono
titolo all'ammissione  ai  corsi  di  laurea  magistrale  nei  limiti
numerici programmati a livello nazionale,  che  tengono  conto  delle
esigenze numeriche della Difesa»; 
    c) all'articolo 654, comma 1, le cifre  «11/10»  sono  sostituite
dalle seguenti: «7/5»; 
    d) all'articolo 655: 
      1) al comma 1, lettera a), numero 1), le  parole  «in  possesso
del» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso  di  un  titolo  di
studio non inferiore al»; 
      2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Gli ufficiali dei ruoli  speciali  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono  tratti  anche
dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli  articoli
726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.»; 
    e) all'articolo 658: 
      1) alla rubrica, le parole «dei Corpi sanitari» sono soppresse; 
      2) al comma 1: 
        2.1) le parole «del Corpo sanitario» sono soppresse; 
        2.2) la parola  «richiesti»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1»; 
    f) l'articolo 667 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 667 (Concorsi  straordinari).  - 1.  Possono  essere  banditi
concorsi  per  titoli  per  il  reclutamento  di  capitani  e   gradi
corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale  delle  Armi
di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,    genio,    trasmissioni
dell'Esercito  italiano,  nel  ruolo  speciale  del  Corpo  di  stato
maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie
di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica  e  nel
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. 
  2. Ai concorsi di cui al comma  1,  nei  limiti  delle  vacanze  in
organico, possono partecipare, gli ufficiali di  complemento  di  cui
all'articolo 676, che siano in possesso dei requisiti prescritti  per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto,
alla data di scadenza dei termini  di  presentazione  della  domanda,
almeno undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della
ferma. 
  3. All'atto del transito  nei  ruoli  speciali,  ai  vincitori  dei
concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di  anzianita'
di due  anni  senza  effetto  sul  trattamento  economico  percepito.
Effettuati gli  avanzamenti  ordinari  dell'anno  di  riferimento,  i
vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo,  con  l'anzianita'  di
grado rideterminata e, a  parita'  di  anzianita',  secondo  l'ordine
della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei  ruoli  speciali
aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale
del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio. 
  4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali  con
i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto  le  ricostruzioni  di
carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento  in
servizio permanente. 
  5. I concorsi sono espletati secondo le modalita'  di  cui  di  cui
agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito e' attribuito un
punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito  nella  ferma
contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o  ai
corsi per navigatori militari.»; 
    g) l'articolo 671 e' abrogato; 
    h) all'articolo 676: 
      1) alla rubrica, le parole «  nell'Aeronautica  militare»  sono
soppresse; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica   militare   e
dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante corsi di pilotaggio
aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione  di  una
ferma di anni dodici.»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali  piloti  e
navigatori di complemento determinato annualmente  con  la  legge  di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione  ai
risultati  conseguiti  nei  reclutamenti   pianificati   negli   anni
precedenti, su  richiesta  della  Forza  armata  interessata  possono
essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori
militari i giovani che non abbiano superato il  venticinquesimo  anno
di eta' alla data di emanazione del bando di concorso.»; 
    i) l'articolo 677 e' abrogato; 
    l) all'articolo 725: 
      1) al comma 1,  dopo  le  parole  «Per  i  sottotenenti»,  sono
inserite le seguenti: «e tenenti»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma   1   relative   alla
determinazione dell'anzianita' si applicano anche agli ufficiali  dei
ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.»; 
      3) al comma 2: 
        3.1) al primo periodo, le  parole  «I  sottotenenti  che  non
superino per una sola volta uno dei due anni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino  per  una
sola volta uno degli anni»; 
        3.2) al secondo periodo,  le  parole  «I  sottotenenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1»; 
    m) all'articolo 726: 
      1) al comma 1, dopo le parole «i sottotenenti»,  sono  inserite
le seguenti: «e i tenenti»; 
      2) al comma 3, dopo le parole «Forza armata», sono inserite  le
seguenti: «, nonche' una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla
proroga concessa»; 
    n) all'articolo 729: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il
diploma di  laurea  prescritto  e  completare  il  periodo  formativo
secondo le modalita' ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di
Forza armata.»; 
      2) al  comma  4,  dopo  le  parole  «dall'articolo  660»,  sono
inserite le seguenti: «e dall'articolo 1137-bis»; 
    o) all'articolo 734: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
corso di perfezionamento»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma  dei  carabinieri
completano   il   ciclo   formativo   frequentando   un   corso    di
perfezionamento della durata di un  anno,  regolato  dall'ordinamento
della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita'
relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base  della
graduatoria   stabilita   secondo   le   modalita'    previste    dal
regolamento.»; 
      3) al comma 2, secondo periodo, le parole «I  sottotenenti  che
superano il corso di applicazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o  il  corso  di
perfezionamento»; 
    p) all'articolo 735: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
di perfezionamento»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano  il  corso  di
perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi  a  ripeterlo  e
nella rideterminazione  dell'anzianita',  di  cui  all'articolo  734,
comma 1-bis, sono iscritti in ruolo  dopo  l'ultimo  dei  pari  grado
avente la stessa anzianita'.»; 
    q) all'articolo 743: 
      1) al comma 1, le parole «con il grado» sono  sostituite  dalle
seguenti: «con la qualifica»; 
      2) al comma 3, le parole  «sono  reintegrati  nel  grado»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono reintegrati nel ruolo di provenienza
con il grado»; 
      3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio  aereo  o  ai
corsi per  navigatore  militare,  al  personale  reclutato  ai  sensi
dell'articolo 676, proveniente senza  soluzione  di  continuita'  dai
ruoli del complemento, dal  ruolo  dei  marescialli,  dal  ruolo  dei
sergenti ovvero  dai  volontari  di  truppa,  si  applica  l'articolo
1780.»; 
    r) all'articolo 755, comma 1, il primo periodo e' sostituito  dal
seguente:  «Il  corso  d'istituto  per  gli  ufficiali  in   servizio
permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e'  svolto  presso  la
Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e  tenenti  colonnelli  del
ruolo normale.»; 
    s) all'articolo 831: 
      1) al comma 6-bis: 
        1.1)  al  primo  periodo,  le  parole   «e   della   relativa
abilitazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  odontoiatria  e
protesi dentaria e delle relative abilitazioni»; 
        1.2) il secondo periodo e' soppresso; 
      2) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis,  nel  trasferimento  da
ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' di grado posseduta  prima  del
trasferimento. L'ordine di precedenza e' determinato: 
    a) a parita' di anzianita' di grado, dall'eta'; 
    b) a parita' di eta', si  raffrontano  le  anzianita'  nei  gradi
inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parita'; 
    c) a parita' anche  delle  anzianita'  nei  gradi  inferiori,  e'
considerato piu' anziano chi ha maggiore servizio effettivo. 
  6-quater. I militari che transitano in un  ruolo  nel  quale  erano
stati gia' inquadrati in passato non possono  assumere  un'anzianita'
che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo piu'  favorevole
rispetto  a  quello  che  avrebbero  maturato  se   fossero   rimasti
continuativamente in detto ruolo;  il  rispetto  di  tale  ordine  di
precedenza  e'  assicurato  anche   attraverso   una   corrispondente
detrazione dell'anzianita' di grado.» 
    t)  all'articolo  833,  dopo  il  comma  1-bis,  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-ter. Gli  ufficiali,  limitatamente  ai  gradi  di  capitano  di
corvetta e capitano di fregata, appartenenti  al  ruolo  normale  del
Corpo di stato maggiore della Marina militare possono  transitare,  a
domanda, nel corrispondente  ruolo  speciale  nel  numero  e  con  le
modalita' stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno
ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere  di
ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.»; 
    u) all'articolo 835, al comma 3, le  parole  «previo  superamento
del corso d'istituto,» e le parole «Coloro che non superino il  corso
permangono nel ruolo speciale.» sono soppresse; 
    v) all'articolo 906, comma 1, il  secondo  periodo,  comprese  le
lettere a) e b), e'  sostituito  dal  seguente:  «Se  si  determinano
eccedenze  in  piu'  ruoli  di  una  Forza  armata   non   totalmente
riassorbibili, e' collocato in aspettativa per  riduzione  di  quadri
l'ufficiale dei predetti ruoli  anagraficamente  piu'  anziano  e,  a
parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado.»; 
    z) all'articolo 907, comma  1,  dopo  le  parole  «dell'Arma  dei
carabinieri» sono inserite le seguenti: «, salvo un contingente  pari
al numero delle posizioni ricoperte presso  enti,  comandi  e  unita'
internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con
decreto annuale del Ministro della difesa,»; 
    aa) all'articolo 908, comma  1,  le  parole  «l'articolo  906  si
applica» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 906 e  907  si
applicano»; 
    bb) dopo l'articolo 988, e' inserito il seguente: 
  «Art. 988-bis (Richiami in servizio dalla riserva di  complemento).
- 1.  L'Ufficiale  nella  riserva  di  complemento,  previo  consenso
dell'interessato, puo' essere richiamato in servizio per le  esigenze
connesse  con  le  missioni  all'estero  ovvero  con   le   attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero, secondo le modalita' di cui all'articolo 987, purche' non
abbia superato il 56° anno di eta', se ufficiale superiore, e il  52°
anno di eta', se ufficiale inferiore.»; 
    cc) all'articolo 1038, comma 1, le  lettere  b),  c)  e  d)  sono
sostituite dalle seguenti: 
  «b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono  stati  preposti  al
comando in capo di  forze  navali  al  comando  scuole  della  Marina
militare o al comando logistico della Marina militare; 
  c) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo,  non  compreso
tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); 
  d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio
di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle  lettere  b)  e
c); 
  e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente  al  corpo  di  stato
maggiore piu' elevato in grado, o  piu'  anziano  degli  altri  corpi
della Marina, se la valutazione  riguarda  ufficiali  del  rispettivo
corpo.»; 
    dd) all'articolo 1043, comma 1: 
      1) alla lettera b), dopo le parole «di vascello», sono inserite
le seguenti: «del Corpo di stato maggiore»; 
      2) alla lettera c), dopo le parole «di vascello», sono inserite
le seguenti: «degli altri corpi della Marina»; 
    ee) all'articolo 1053, i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    ff) all'articolo 1067: 
      1) al comma 1: 
        1.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali  idonei,  nell'ordine
della  graduatoria  di  merito,  compresi   nel   numero   di   posti
corrispondente a quello delle promozioni da effettuare,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 1072-bis»; 
        1.2) la lettera c) e' soppressa; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    gg) all'articolo 1071, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nell'avanzamento a scelta al  grado  di  maggiore  e  gradi
corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi  e  dei
Corpi   dell'Esercito   italiano,    della    Marina    militare    e
dell'Aeronautica militare il numero annuale di promozioni e'  fissato
in tante  unita'  quanti  sono  i  capitani  e  gradi  corrispondenti
inseriti   nell'aliquota   di   valutazione   e   giudicati    idonei
all'avanzamento.»; 
    hh) dopo l'articolo 1072, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1072-bis (Promozione  dei  tenenti  colonnelli  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica   militare   e
dell'Arma dei carabinieri).  -  1.  In  relazione  all'andamento  dei
ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle  1,
2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta  al
grado  di  colonnello  e  gradi  corrispondenti,  il   numero   delle
promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti
con almeno tredici  anni  di  anzianita'  nel  grado  e'  determinato
annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  il  Corpo  delle
capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza
armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a: 
    a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del
Corpo  di  stato  maggiore  della  Marina,  dei  naviganti  dell'Arma
aeronautica e dell'Arma dei carabinieri; 
    b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e
delle armi dell'Aeronautica militare; 
    c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del
Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico; 
    d) uno per i restanti ruoli  normali  e  speciali  dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica. 
  2. Se le  promozioni  previste  nell'anno  sono  pari  o  inferiori
all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo' essere adottato solo in
casi eccezionali, opportunamente motivati.»; 
    ii) all'articolo 1076, comma 1: 
      1) dopo le parole «del decesso»,  sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero dal giorno precedente  alla  data  di  rinuncia  al  transito
nell'impiego civile,  di  cui  all'articolo  923,  comma  1,  lettera
m-bis)»; 
      2)  le  parole  «nel  secondo  caso»,  sono  sostituite   dalle
seguenti: «nei restanti casi»; 
    ll)  all'articolo  1082,  comma  3,  dopo  le  parole  «causa  di
servizio», sono inserite le seguenti: «ovvero in caso di rinuncia  al
transito nell'impiego civile,  di  cui  all'articolo  923,  comma  1,
lettera m-bis), se l'infermita' che ha determinato la permanente  non
idoneita' risulta dipendente da causa di servizio»; 
    mm) all'articolo 1096, comma 6, le  parole  «del  Ministro  della
difesa», sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Ministro della
difesa su proposta del Capo di stato maggiore della  difesa,  sentito
il Capo di  stato  maggiore  di  Forza  armata,  e,  per  l'Arma  dei
carabinieri, su proposta del Comandante generale,  inoltrata  tramite
il Capo di stato maggiore della difesa»; 
    nn) dopo l'articolo 1137, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1137-bis (Mancato conseguimento del diploma di laurea). -  1.
Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore  che  non
conseguono il titolo di studio previsto dagli  ordinamenti  di  Forza
armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di  valutazione  per
l'avanzamento  al  grado   di   capitano   di   corvetta   transitano
d'autorita', anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel
corrispondente  ruolo  speciale,  con  decorrenza  dal   1°   gennaio
dell'anno di  formazione  della  predetta  aliquota  di  valutazione,
mantenendo l'anzianita' di grado posseduta, e sono iscritti in  ruolo
prima dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.»; 
    oo) all'articolo 1243, comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: 
      «a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;»; 
    pp)  all'articolo  1268,  comma  1,   lettera   a),   le   parole
«medico-legale»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di   medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare».
                               Art. 8 

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento  e
  formazione dei sottufficiali delle Forze armate 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 682: 
      1) al comma 1, dopo le parole «all'articolo 760», sono inserite
le seguenti: «, comma 1»; 
      2) al comma 2, le parole «apposito corso di  qualificazione  di
durata non inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: «uno
dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis»; 
    b) all'articolo 760: 
      1) al comma 1, le parole «lettera  a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere a) e b)»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In relazione alle  esigenze  delle  Forze  armate,  per  il
personale vincitore del concorso di cui all'articolo  679,  comma  1,
lettera b), puo' essere previsto, in alternativa al corso di  cui  al
comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non  inferiore
a sei mesi.»; 
      3) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Il  personale  vincitore  del  concorso  interno  per   il
reclutamento dei  marescialli  di  cui  all'articolo  679,  comma  1,
lettera b), che frequenta il corso di cui al  comma  1  del  presente
articolo , al superamento degli esami e' nominato, sulla  base  della
stessa graduatoria di merito del personale di cui  all'articolo  679,
comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente  in  servizio
permanente, con decorrenza dal giorno successivo  alla  data  in  cui
hanno avuto termine gli esami finali.»; 
      4) al comma 5, dopo le parole «lettera b),», sono  inserite  le
seguenti: «che frequenta il corso di qualificazione di cui  al  comma
1-bis,»; 
    c) all'articolo 771, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi
alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata
di un anno, regolato dall'ordinamento della  Scuola  marescialli,  al
termine del  quale  l'anzianita'  relativa  viene  rideterminata  con
decreto ministeriale sulla base della graduatoria  stabilita  secondo
le modalita' previste dal regolamento. 
  3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento
non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo  dopo  l'ultimo
dei pari grado avente la stessa anzianita',  secondo  l'ordine  della
graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianita'  relativa.
I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con  ritardo
per motivi di servizio riconosciuti con  determinazione  ministeriale
ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianita'  relativa  che  a
essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno.»; 
    d) all'articolo 1047, comma 3, lettera b), la  parola  «nove»  e'
sostituita dalle seguenti: «in numero non superiore a tredici»; 
    e) all'articolo 1077: 
      1) al comma 1, dopo  la  parola  «decesso»,  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero dal giorno precedente  alla  data  di  rinuncia  al
transito nell'impiego civile,  di  cui  all'articolo  923,  comma  1,
lettera m-bis)»; 
      2) al comma 2, dopo la  parola  «deceduto»,  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero dal giorno precedente  alla  data  di  rinuncia  al
transito nell'impiego civile,  di  cui  all'articolo  923,  comma  1,
lettera m-bis)»; 
    f) all'articolo 1275, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Per il  personale  nocchieri  di  porto  appartenente  alle
specialita'  furieri  contabili  ovvero  operatori,  le  attribuzioni
specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente,  presso
i  servizi  amministrativi  e   logistici   e   presso   le   sezioni
amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.»; 
    g) all'articolo 1280: 
      1) al comma 2, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; 
        c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,  servizio
sanitario: 3 anni;»; 
      2) al comma 3, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; 
        c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,  servizio
sanitario: 4 anni;»; 
      3) al comma 4,  le  lettere  a)  e  b)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: un anno; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;»; 
    h) all'articolo 1282, comma 3, dopo le parole «due  volte»,  sono
inserite le seguenti: «,  elevate  a  quattro  esclusivamente  per  i
sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui
abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative
graduatorie di merito»; 
    i) all'articolo 1287: 
      1) al comma 2, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; 
        c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,  servizio
sanitario: 4 anni;»; 
      2) al comma 3, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni; 
        c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,  servizio
sanitario: 5 anni;».
                               Art. 9 

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali
  dell'Esercito italiano, della Marina militare,  e  dell'Aeronautica
  militare 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2197: 
      1) al comma 1, alinea, le parole «fino al 2020» sono sostituite
dalle  seguenti:  «sino  all'anno  2024  ovvero  al  diverso  termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244»; 
      2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera  b),
nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal  2017,
in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate,  al
fine di sopperire alle eventuali  carenze  organiche  dei  ruoli  dei
marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili,  con
decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti: 
          a)  limiti  di  eta'  non  superiori  a  45  anni  per   la
partecipazione alle procedure concorsuali; 
          b) riserve di posti a favore di  particolari  categorie  di
personale militare in  servizio  permanente,  con  selezione  tramite
concorso per titoli ed esami; 
          c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino  ad  un
massimo di 5 anni; 
          d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale
titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti; 
          e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo. 
        2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024,  ovvero
al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza  di  specifiche  esigenze
funzionali delle Forze armate, al  fine  di  sopperire  alle  carenze
organiche  dei  ruoli  dei  marescialli  e  comunque  in  misura  non
superiore al 50 per  cento  delle  vacanze  complessive,  oltre  alle
procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle
riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del
medesimo comma  1  nonche'  delle  risorse  finanziarie  disponibili,
previa autorizzazione  del  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,
possono essere banditi concorsi per  titoli  ed  esami  riservati  ai
sergenti con i seguenti requisiti: 
          a) anzianita' nel ruolo di almeno 10 anni; 
          b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui
viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado; 
          c) eta' non superiore a 48 anni. 
        2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui  al
presente articolo , comprese la definizione degli eventuali ulteriori
requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione,  la  nomina
delle commissioni e la formazione delle  graduatorie  sono  stabilite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al  Corpo  delle
capitanerie di porto.»; 
      3) al comma 3, le parole «sino al 2015» sono  sostituite  dalle
seguenti: «durante il periodo transitorio di cui al comma 1»; 
    b) l'articolo 2198 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2198 (Regime transitorio del reclutamento dei sergenti). - 1.
Sino all'anno 2024, ovvero al  diverso  termine  stabilito  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,  n.  244,  in
deroga agli articoli  690  e  691,  il  reclutamento  nel  ruolo  dei
sergenti avviene mediante concorso interno  per  titoli  ed  esami  e
successivo corso di aggiornamento e  formazione  professionale  della
durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari  in  servizio
permanente che hanno maturato  la  permanenza  minima  nel  ruolo  di
provenienza, stabilita con  decreto  del  Ministro  della  difesa  in
misura non superiore a cinque anni. 
  2. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,  n.  244,  in
presenza di specifiche esigenze funzionali  delle  Forze  armate,  al
fine di sopperire alle eventuali  carenze  organiche  dei  ruoli,  in
aggiunta ai concorsi di cui al comma 1 e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili, previa  autorizzazione  del  Capo  di  Stato
maggiore della difesa, possono essere banditi  concorsi  interni  per
titoli riservati ai volontari in servizio permanente. 
  3. Le norme per lo svolgimento dei  concorsi  di  cui  al  presente
articolo,  comprese  la   definizione   degli   eventuali   ulteriori
requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione,  la  nomina
delle commissioni e la formazione delle  graduatorie  sono  stabilite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al  Corpo  delle
capitanerie di porto.».
                               Art. 10 

Revisione  della  disciplina  in  materia  di   reclutamento,   stato
  giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente  e  in
  ferma prefissata dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
  dell'Aeronautica militare 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 697, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita  la
seguente: 
      «b-bis) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il  reclutamento
nelle  Forze  armate  in   qualita'   di   volontario   in   servizio
permanente.»; 
    b) all'articolo 703, comma 1, dopo il comma  1,  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-bis. I posti riservati di cui  al  comma  1,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di candidati  idonei,  sono  devoluti  in
aggiunta ai restanti posti messi a concorso.»; 
    c) all'articolo 881: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  «della   pratica   medico-legale
riguardante il» sono sostituite dalle seguenti: «, con  provvedimenti
definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneita'
al servizio sia del»; 
      2) al comma 2, il numero «2215»  e'  sostituito  dal  seguente:
«2207»; 
    d) all'articolo 954: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  «un  successivo  periodo»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «due  successivi  periodi  di  rafferma,
ciascuno della durata di un anno»; 
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal  decreto
di cui al comma 3 sono ammessi alla  rafferma  biennale  con  riserva
fino alla definizione della graduatoria di merito.»; 
    e) all'articolo 955: 
      1)  al   comma   1,   dopo   le   parole   «servizio   militare
incondizionato», sono inserite le seguenti: «ovvero per i quali  tali
ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie  dalla  4ª  alla  8ª
della tabella A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni»; 
      2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
volontari in ferma  prefissata  cui  e'  attribuita  una  inidoneita'
complessiva ascrivibile alla 4ª e alla 5ª categoria della  tabella  A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, e successive modificazioni, fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio  permanente  come
militari permanentemente non idonei in modo parziale.»; 
    f) l'articolo 1301 e' abrogato; 
    g) all'articolo 1308: 
      1) al comma 1, le parole «del Corpo o categoria  o  specialita'
di appartenenza, aver compiuto i  periodi  minimi  di  imbarco  o  in
reparti operativi» sono sostituite dalle seguenti: «della categoria o
specialita' o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a  quanto
disposto dall'articolo  1137,  aver  compiuto  i  periodi  minimi  di
imbarco»; 
      2) al comma 2, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; 
        c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,  servizio
sanitario: 3 anni;»; 
      3) al comma 3, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; 
        c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,  servizio
sanitario: 4 anni;»; 
        h) all'articolo 1309, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni  specifiche
possono essere soddisfatte: 
    a) in tutto o in  parte,  con  la  permanenza  presso  componenti
specialistiche  del  Corpo   (nuclei   aerei,   sezioni   elicotteri,
IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni  COSPAS/SARSAT,  nuclei
subacquei) pari al tempo necessario per  il  compimento  del  periodo
richiesto; 
    b) per la specialita' furieri contabili, anche presso  i  servizi
amministrativi e logistici e presso  le  sezioni  amministrative  del
Corpo; 
    c) per la specialita' operatori, anche presso i servizi operativi
del Corpo; 
    d) per la specialita' maestri di cucina e mensa, anche presso gli
uffici periferici del Corpo.»; 
    i) all'articolo 1791, comma 2, primo periodo, le parole «in ferma
prefissata di un anno e» e le parole «, con  il  grado  di  caporale,
comune di 1^ classe e aviere scelto,» sono soppresse; 
    l) all'articolo 2199: 
      1) al comma 1, le parole «dicembre 2020» sono sostituite  dalle
seguenti: «dicembre 2015»; 
      2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il
presente comma non si applica ai volontari  in  ferma  prefissata  in
congedo.»; 
      3) al comma 4: 
        3.1) alla lettera a), dopo la parola «misure», e' inserita la
seguente: «minime»; 
        3.2) alla lettera b), dopo la parola «misure», e' inserita la
seguente: «massime»; 
      4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti; 
  «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018,
in relazione all'andamento dei reclutamenti dei  volontari  in  ferma
prefissata   delle   Forze   armate,   alle   eccezionali    esigenze
organizzative e di alimentazione delle singole  Forze  di  polizia  a
ordinamento civile o militare,  i  posti  di  cui  al  comma  1  sono
destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e,
per  l'anno  2018,  nella  misura  del  75  per  cento  dell'aliquota
riservata per il concorso pubblico prevista  per  ciascuna  Forza  di
polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso
pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonche' per
la parte restante, nella  misura  del  70  per  cento  all'immissione
diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno  ovvero
in rafferma annuale in servizio e nella misura del  30  per  cento  a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero
in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono  fatti  salvi  i
posti riservati ai volontari in ferma  prefissata  quadriennale  gia'
vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non
ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli
non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento  per  le
medesime aliquote riservate  ai  volontari  di  quelli  previsti  per
l'anno successivo. 
  7-ter. Per le immissioni relative ai  volontari  di  cui  al  comma
7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma  prefissata  di
un anno.»; 
    m)  all'articolo  2224,  comma   1,   lettera   b),   le   parole
«dall'articolo 799» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo
798-bis».
                               Art. 11 

Revisione delle misure di agevolazione per il inserimento  nel  mondo
  del lavoro e in materia di riserve di posti  nei  concorsi  per  le
  assunzioni  presso  le  amministrazioni  pubbliche  a  favore   dei
  volontari  dell'Esercito  italiano,   della   Marina   militare   e
  dell'Aeronautica militare 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1013: 
      1) al comma 1, le parole  «Il  Ministro  della  difesa  stipula
convenzioni con associazioni  di  imprese  private»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il Ministero della difesa  stipula  convenzioni  con
associazioni di imprese private e con le agenzie per il lavoro di cui
al decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modificazioni,»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il Ministero della difesa puo' stipulare convezioni con  le
aziende iscritte nel Registro nazionale delle  imprese  di  cui  alla
legge 9 luglio 1990, n. 185, e  successive  modificazioni,  affinche'
tali aziende, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente,
sottopongano  a  selezione  prioritariamente  i  volontari  in  ferma
prefissata e  in  ferma  breve  congedati  senza  demerito,  iscritti
nell'apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero,  in  possesso
dei requisiti e delle qualificazioni richieste.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il Governo, su proposta del Ministero della difesa di  concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  d'intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  definisce  un
programma di iniziative in materia di formazione professionale  e  di
collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze  armate
congedati senza demerito, da attuarsi  tramite  apposite  convenzioni
tra le amministrazioni regionali e il  Ministero  della  difesa,  che
possa: 
    a) garantire la tendenziale  uniformita'  del  riconoscimento  da
parte  delle  Regioni  nella  formazione  professionale  di   crediti
formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate; 
    b) riconoscere l'eventuale equipollenza dei titoli conseguiti  al
termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle
Forze armate con i titoli rilasciati  dagli  istituti  di  formazione
accreditati presso le Regioni; 
    c) favorire l'inserimento nei piani operativi regionali di misure
specifiche per  la  formazione  professionale  e  di  una  riserva  a
vantaggio dei medesimi soggetti per l'ammissione ai corsi erogati  "a
catalogo" dagli enti  territoriali  preposti  alla  formazione  nella
misura stabilita dalla medesima intesa con la Conferenza unificata; 
    d) estendere, in caso di ricollocazione professionale in  regione
diversa da quella di precedente residenza, le misure piu'  favorevoli
previste in materia alloggiativa.»; 
      4) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e,  a
partire dall'anno 2017, anche ricorrendo  ai  risparmi  il  Ministero
della difesa derivanti  dalla  revisione  dello  strumento  militare,
accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma  1,  lettera
d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il Ministero  della  difesa
puo' ammettere i volontari  in  servizio  e  quelli  congedati  senza
demerito alla partecipazione a  corsi  di  formazione  tenuti  presso
propri enti, anche assumendo  a  proprio  carico,  nell'ambito  delle
risorse disponibili, gli oneri connessi con vitto, alloggio e viaggio
dei volontari congedati. Con decreto del Ministro  della  difesa,  su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa,  sono  stabiliti  i
criteri generali per la frequenza dei corsi da  parte  dei  volontari
congedati. L'attivita' di formazione di cui al  presente  comma  puo'
essere accentrata presso un polo  di  formazione  unico  istituito  e
disciplinato secondo le modalita' previste dal regolamento. 
  5-ter. Le convenzioni di cui al comma 1  possono  prevedere,  senza
nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  l'attivita'  di
docenza da parte di personale delle  associazioni  di  categoria  dei
datori di lavoro per i corsi di formazione di cui al comma 5-bis. 
  5-quater.  Il  Ministero  della  difesa,  a  seguito  di  attivita'
formative conformi  ai  criteri  previsti  dal  decreto  adottato  in
attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio  2009,  n.
94, puo' rilasciare al personale che ha prestato almeno  un  anno  di
servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai
requisiti di formazione richiesti per  l'iscrizione  nell'elenco  del
personale addetto ai servizi di controllo  di  cui  al  comma  8  del
medesimo articolo 3.»; 
    b) l'articolo 1014 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1014 (Riserve di posti nel pubblico impiego). - 1.  A  favore
dei volontari in ferma breve e ferma prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza  demerito  ovvero  durante  il  periodo  di  rafferma
nonche' dei  volontari  in  servizio  permanente,  fermi  restando  i
diritti dei soggetti aventi  titolo  all'assunzione  ai  sensi  della
legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  tenuto  conto  dei  limiti  previsti
dall'articolo 5,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  e  successive  modificazioni,  e
dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' riservato: 
    a) il 30 per cento dei posti nei  concorsi  per  l'assunzione  di
personale  non  dirigente  nelle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni  nonche'  nelle  aziende  speciali  e
nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267; 
    b) il 20 per cento dei posti  nei  concorsi  per  l'accesso  alle
carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale; 
    c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per  le  assunzioni  di
personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa. 
  2. La riserva di cui al comma 1,  lettera  a),  non  opera  per  le
assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e  civile  e
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di  cui
al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al  Ministero  della  difesa
copia  dei  bandi  di  concorso  o  comunque  dei  provvedimenti  che
prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di  gennaio,
il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente  articolo
nel corso dell'anno precedente. 
  4.  Se  le  riserve  di  cui  al  comma  1  non   possono   operare
integralmente o parzialmente,  perche'  danno  luogo  a  frazioni  di
posto,  tali  frazioni  si  cumulano  con  le  riserve  relative   ai
successivi concorsi  per  l'assunzione  di  personale  non  dirigente
banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione  ovvero
sono utilizzate nei casi in cui si  procede  a  ulteriori  assunzioni
attingendo alla graduatoria degli idonei.». 
  2. All'articolo 19 del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  La  frequenza  del  corso   di   qualificazione   per   il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al
presente articolo, non e' richiesta al titolare di  patente  militare
corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1,  C1E  e  D,
DE, D1, D1E.». 
  3. All'articolo 138, secondo comma, del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Costituisce requisito minimo,  di  cui  al  primo  periodo,
l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza  demerito,  quale
volontario di truppa delle Forze armate.». 
  4. All'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo
il primo periodo e' inserito il seguente: «Costituisce requisito  per
l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 l'avere prestato  servizio
per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa  delle
Forze armate,  fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 11 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, nonche' degli altri requisiti soggettivi  previsti  in
attuazione del presente comma.».
                               Art. 12 

Riduzione  delle  dotazioni  organiche  del  personale   civile   del
                       Ministero della difesa 

  1. Al libro nono, titolo II, capo II, del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  l'articolo  2259,  e'  inserita  la  seguente  sezione:
«Sezione V-bis - Personale civile»; 
    b) all'articolo  2259-bis,  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  prorogate  fino
all'anno 2019.»; 
    c) dopo l'articolo 2259-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle  dotazioni  organiche  del
personale civile). - 1. Ai  fini  del  graduale  conseguimento  della
dotazione organica complessiva del  personale  civile  del  Ministero
della difesa fissata in 20.000 unita' al 1° gennaio 2025,  ovvero  al
diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio  2016,  in
aderenza  al  processo  di  revisione  dell'assetto   strutturale   e
organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della  difesa  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle  finanze,  previa
informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con  cadenza
triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica
complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. 
  2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del  Capo  di
stato maggiore della difesa,  d'intesa  con  il  Segretario  generale
della difesa per l'area di relativa competenza,  previa  informazione
alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire  la  dotazione
organica complessiva,  suddivisa  per  profili  professionali,  nelle
strutture   centrali   e   periferiche    in    cui    si    articola
l'amministrazione. 
  3.  In  riferimento  alla  dotazione  organica   complessiva   come
ripartita dal decreto del Ministro della difesa,  il  Capo  di  Stato
maggiore della difesa, su  proposta  del  Segretario  generale  della
difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva
competenza, predispone il piano di  riassorbimento  delle  unita'  di
personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del
successivo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
rideterminazione degli organici.  Il  piano,  adottato  dal  Ministro
della difesa previo esame entro trenta giorni con  le  organizzazioni
sindacali, individua: 
    a)  le  unita'  di  personale  risultanti   complessivamente   in
eccedenza ovvero carenti, suddivise per  area  funzionale  e  profilo
professionale; 
    b) nell'ambito delle unita' risultanti in  eccedenza,  le  unita'
riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri: 
      1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo
le vigenti disposizioni; 
      2)   riconversione   professionale,    nell'ambito    dell'area
funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure  fissati
in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista  dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro  del  personale  del
comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione; 
      3)  attuazione  di  procedure  di   mobilita'   interna   anche
attraverso l'adozione  di  misure  che  agevolano  il  reimpiego  del
personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli  interessati,
nei limiti dei posti disponibili; 
      4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, secondo le modalita' previste dalle  vigenti  disposizioni,
anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22,  comma  20,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724; 
      5)  a  decorrere  dall'anno   2016   avvio   di   processi   di
trasferimento  presso  altre  amministrazioni   pubbliche,   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, entro i contingenti e le misure  percentuali  e  con  i  criteri
stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  in
misura non inferiore al  15  per  cento  delle  complessive  facolta'
assunzionali delle predette  amministrazioni  e  fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del  decreto  legislativo  n.
165  del  2001,  previo  esame,   entro   trenta   giorni,   con   le
organizzazioni sindacali;  i  posti  eventualmente  non  coperti  dal
personale civile  sono  devoluti  a  favore  del  personale  militare
secondo  le  modalita'  di   cui   all'articolo   2209-quinquies.   I
trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella
misura  percentuale  stabilita  con  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, con il consenso dell'amministrazione ricevente,  previa
verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e  professionali
richiesti per  l'accesso  al  profilo  da  ricoprire  e  i  requisiti
posseduti dallo stesso personale da trasferire. 
  4. Le misure di attuazione  del  piano  sono  adottate  sentite  le
organizzazioni sindacali. 
  5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e  con  le
modalita' definiti dal  piano  e'  collocato  in  disponibilita'.  Il
periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo  33  del
decreto legislativo n. 165 del 2001  puo'  essere  aumentato  fino  a
sessanta mesi,  laddove  il  personale  collocato  in  disponibilita'
maturi  entro  il  predetto  arco  temporale  i  requisiti   per   il
trattamento pensionistico. 
  6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al  comma  3,
con decreto del Ministro della difesa si provvede  alla  ricognizione
annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile. 
  7. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei  risparmi  derivanti
dalla progressiva riduzione del personale civile,  accertati  secondo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge  31
dicembre 2012, n. 244, e' destinata ad  alimentare  i  fondi  per  la
retribuzione delle produttivita' del personale civile  del  Ministero
della difesa in misura non inferiore al 2 per cento e  non  superiore
al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalita'
previste dal citato articolo.»; 
  «Art.  2259-quater  (Piani  di  miglioramento   individuale   della
professionalita' del personale civile). - 1. In aderenza al  processo
di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo  del  Ministero
della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle  disposizioni
vigenti in materia di progressioni di carriera, il  migliore  impiego
delle risorse umane  disponibili,  nell'ottica  della  valorizzazione
delle relative  professionalita',  nonche'  di  agevolare  l'adozione
delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del  personale
eventualmente  in  eccedenza,  a  decorrere  dall'anno  2016  e  fino
all'anno  2024  ovvero  al  diverso  termine   stabilito   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  244,
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente, nel «Piano triennale  di  formazione  dei  dirigenti  e  dei
funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui  all'articolo
8 del decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n.  70,
e' inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze
straordinarie  e  urgenti  di   formazione   del   personale   civile
appartenente all'area terza connesse con: 
    a) l'ampliamento dei settori di impiego, compresi i  procedimenti
di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e
lavori, in campo nazionale e internazionale; 
    b)  la  riconversione  professionale,  ai  fini   del   reimpiego
nell'ambito del  Ministero  della  difesa  ovvero  del  trasferimento
presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  d'intesa  con  le
amministrazioni di destinazione; 
  2. Le esigenze di formazione  di  cui  al  comma  1  devono  essere
assolte entro i corrispondenti anni del  «Programma  triennale  delle
attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di  cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
2013,  n.  70.  Nelle  more  dell'avvio  del   «Sistema   unico   del
reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze  straordinarie
e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono assolte dal Centro  di
formazione della difesa. 
  3. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,  il  Centro  di
formazione della difesa, su indicazione del Capo  di  stato  maggiore
della difesa per l'area tecnico-operativa, predispone,  entro  il  31
gennaio di  ciascun  anno,  un  programma  annuale  straordinario  di
formazione, da attuare anche  attraverso  strutture  decentrate,  che
individua in particolare: 
    a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del
personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego
nell'ambito del  Ministero  della  difesa  ovvero  del  trasferimento
presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  d'intesa  con  le
amministrazioni di destinazione; 
    b)  moduli  formativi  di  base  e   di   specializzazione,   per
ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato  agli  arsenali,
agli stabilimenti, ai poli  di  mantenimento,  ai  centri  tecnici  e
polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa; 
    c) moduli formativi destinati  al  personale  militare  di  grado
corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza,
al  fine  di  agevolare  l'attuazione  del  piano  di  programmazione
triennale scorrevole dei transiti  nei  ruoli  del  personale  civile
delle amministrazioni pubbliche,  di  cui  all'articolo  2209-quater,
d'intesa con le amministrazioni di destinazione. 
  4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un  esame
finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie
oggetto del corso, d'intesa con le amministrazioni di destinazione. 
  5. Il  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  d'intesa  con  il
Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali,  stabilisce
annualmente il numero dei posti da riservare a favore  del  personale
civile per la partecipazione  ai  corsi  svolti  presso  istituti  di
formazione militare, in misura non inferiore  al  20  per  cento  dei
posti complessivamente disponibili. 
  6. Alla formazione del personale civile del Ministero della  difesa
e' annualmente destinata quota parte  dei  risparmi  derivanti  dalla
riduzione del personale civile,  accertati  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31  dicembre  2012,
n. 244, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6,  comma  13,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2  per
cento e non superiore al  5  per  cento,  sentite  le  organizzazioni
sindacali.»; 
  «Art. 2259-quinquies (Accesso alla dirigenza).  -  1.  Fino  al  31
dicembre  2024,  ovvero  al  diverso  termine  stabilito   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.  244,  nei
concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda
fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facolta'
assunzionali, il 50 per cento dei posti e'  riservato  a  favore  del
personale civile appartenente all'area terza dello  stesso  Ministero
in possesso dei prescritti requisiti.»; 
  «Art. 2259-sexies (Enti dipendenti dai comandi logistici  di  Forza
armata). - 1. Fino al 31 dicembre 2024,  ovvero  al  diverso  termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244, in deroga  all'articolo  51  del  presente  codice,  le
dotazioni organiche di ciascuno degli  enti  dipendenti  dai  comandi
logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma  1,  lettera
c), sono stabilite con il decreto del Ministro della  difesa  di  cui
all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di  riduzione
graduale del personale, nonche' con gli obiettivi di efficienza e  di
gestione economica, da conseguire  anche  attraverso  l'avvio  di  un
processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun  ente,
in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con
i programmi di lavoro, con decreto  del  Ministro  della  difesa,  su
proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata  per  il  tramite
del Capo di stato maggiore della difesa,  sentite  le  organizzazioni
sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione
annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile  e  ad
apportare le coerenti  modifiche  ordinative,  anche  rimodulando  la
ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il  medesimo  decreto
puo'  essere  rideterminato  il  grado  dell'ufficiale   preposto   a
ricoprire la carica di direttore dell'ente. 
  2. Allo scopo di razionalizzare l'attivita' produttiva  degli  enti
di cui al comma  1,  i  Capi  di  stato  maggiore  di  Forza  armata,
annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei  lavori
esternalizzati, nonche' di analisi, individuazione e  classificazione
di  settori  di  spesa  improduttiva,  volti,  rispettivamente,  alla
definizione di quote  crescenti  di  lavorazioni  da  effettuare  con
risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa. 
  3. I  risparmi  derivanti  dal  processo  di  internalizzazione  di
servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1  e  2  e  accertati
secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera  d),  della
legge 31 dicembre 2012, n. 244,  sono  destinati  al  sostegno  delle
attivita' produttive e all'efficientamento degli enti  di  cui  comma
1.».
                               Art. 13 

Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause  di
                              servizio 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 198, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per il dipendente  residente  al  di  fuori  della  regione
amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni  mediche,  se
le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto
disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente
puo' delegare la visita due  medici,  di  cui  almeno  uno  ufficiale
superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o  ai
servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti
o comandi superiori.» 
    b) all'articolo 1880, comma 1, dopo le parole «citate strutture»,
sono inserite le seguenti: «o in una struttura pubblica del  Servizio
sanitario nazionale. Il citato giudizio puo'  essere  espresso  anche
sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento
da un'autorita'  sanitaria  militare  o  da  struttura  pubblica  del
Servizio sanitario nazionale anche  quando  non  abbiano  determinato
inizialmente il ricovero. La medesima procedura e'  applicabile  alle
lesioni  traumatiche  da  causa  violenta  occorse   nell'ambito   di
attivita' operativa o addestrativa svolta all'estero  e  che  abbiano
provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro  due  giorni
dall'evento presso struttura sanitaria estera militare o civile».
                               Art. 14 

Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento  dei  sistemi
  d'arma, concorsi  a  titolo  oneroso  resi  dalle  Forze  armate  e
  sperimentazione di misure di flessibilita' gestionale della spesa 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 536, e' inserito il seguente: 
  «Art.  536-bis  (Verifica  dei  programmi   di   ammodernamento   e
rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1.  Il  Capo  di  stato  maggiore
della difesa, sulla base degli obiettivi e degli  indirizzi  definiti
dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo  14,  comma  1,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ferma  restando  la
necessita' di  salvaguardare  le  esigenze  operative  prioritarie  e
quelle derivanti dal processo di definizione della  politica  europea
di difesa e sicurezza, procede alla verifica  della  rispondenza  dei
programmi di ammodernamento  e  rinnovamento  dei  sistemi  d'arma  e
propone al Ministro  della  difesa  la  rimodulazione  dei  programmi
relativi a linee  di  sviluppo  capacitive  che  risultino  non  piu'
adeguate,  anche  in   ragione   delle   disponibilita'   finanziarie
autorizzate  a  legislazione  vigente.  La  predetta  verifica  tiene
altresi' conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del  processo
di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel  documento
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge  31  dicembre
2012, n. 244. 
  2. Gli  schemi  dei  decreti  che  approvano  la  rimodulazione  di
programmi sui quali e' stato espresso  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3,  lettera
b), sono sottoposti a tale parere. 
  3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di
indebitamento netto. 
  4. Le eventuali  disponibilita'  finanziarie  emergenti  a  seguito
delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate, previa verifica
dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica da parte del  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato, alle finalita' di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera
c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»; 
    b) all'articolo 549-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis Il Ministero della difesa  e'  autorizzato  a  garantire  lo
svolgimento di attivita' concorsuali a favore delle  altre  pubbliche
amministrazioni secondo le modalita' di cui al  comma  1  nei  limiti
finanziari disposti dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge  24
dicembre 2007, n. 244.»; 
    c) dopo l'articolo 2195-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art.  2195-ter  (Sperimentazione  di   misure   di   flessibilita'
gestionale della spesa). - 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1,
lettera e), della legge 24 dicembre 2012,  n.  244,  nelle  more  del
completamento della riforma di cui all'articolo 40, comma 2,  lettera
p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e tenuto  conto  di  quanto
previsto dall'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012,  n.
243, il Ministero  della  difesa  puo'  continuare  a  utilizzare  le
correnti modalita'  di  gestione  delle  risorse  necessarie  per  il
funzionamento delle strutture periferiche. 
  2.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  risparmi  di  spesa  di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012,  il
Ministro della difesa predispone annualmente un piano  di  attuazione
pluriennale delle  misure  da  adottare,  che  contiene  in  apposita
relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti
dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa  del
Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario. 
  3.  L'effettivo  conseguimento   dei   risparmi   derivanti   dalla
realizzazione del piano di cui al comma 2 e' sottoposto alla verifica
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze-Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  al  fine   di   garantire
l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono
destinati all'incremento dei fondi di  cui  all'articolo  619,  anche
mediante versamento all'entrata per la quota relativa al  primo  anno
del piano di attuazione.».
                               Art. 15 

Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a  normativa
                            sopravvenuta 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 706, comma 2, le parole «armi o» sono soppresse; 
    b) all'articolo 796, comma 3, le parole «della Direzione generale
per  il  personale  militare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dirigenziale»; 
    c)  all'articolo  919,  comma  3,  lettera  a),  le  parole  «dal
servizio» sono soppresse; 
    d)  all'articolo  1377,  comma  5,  le  parole  «dal  servizio  o
dall'impiego» sono soppresse; 
    e) all'articolo 1497, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle  certificazioni
di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 748, comma 2, del regolamento.»; 
    f) l'articolo 2222 e' abrogato.
                               Art. 16 

Disposizioni concernenti la Regione  Valle  d'Aosta  e  la  Provincia
                         autonoma di Bolzano 

  1. Per la Valle d'Aosta resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
38 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 
  2. Per la Provincia autonoma di Bolzano resta fermo quanto previsto
dagli articoli 8, 89,  99  e  100  dello  Statuto  speciale  e  dalle
relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2014 

                             NAPOLITANO 

                              Letta,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              ministri 

                              Mauro, Ministro della difesa 

                              D'Alia,  Ministro   per   la   pubblica
                              amministrazione e la semplificazione 

                              Saccomanni,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze 

                              Lorenzin, Ministro della salute 

                              Giovannini, Ministro del lavoro e delle
                              politiche sociali 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
                         TABELLA 1: ESERCITO clicca qui >>>

              Parte di provvedimento in formato grafico
                          TABELLA 2: MARINA 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                       TABELLA 3: AERONAUTICA 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                   TABELLA 4: ARMA DEI CARABINIERI 

              Parte di provvedimento in formato grafico

Prelvato qui >>>

 

 

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