Export militare: “Riformare la legge non basta”. Intervento del generale Mario Arpino

Roma, 25 Mag 2021 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Mario Arpino – Arpino: “Qualcosa va tolto, qualcos’altro va ripristinato e molto va revisionato e alleggerito alle luce di accadimenti anche recenti”. (Segue articolo). – La legge 185 del 9 luglio 1990 è nata con lo scopo di regolamentare l’esportazione dei materiali di armamento, tracciandone perimetro e limiti.

Con questa premessa, appare subito chiaro che si tratta di un argomento sensibile sotto vari aspetti. Si spazia dall’etica al dettato costituzionale, dal diritto umanitario all’efficienza delle forze armate, dal tornaconto economico-industriale a quello politico, dalla politica estera a quella interna.

Ce n’è per tutti e, soprattutto nei momenti di crisi – e quello che stiamo attraversando indiscutibilmente lo è – l’argomento favorisce l’impulso delle forze politiche di qualsivoglia estrazione a sostenere con motivazioni diverse (spesso valide, ma altrettanto spesso pretestuose) necessità di emendamenti, rifacimenti o stretta applicazione. È un argomento interessante, che può diventare estremamente divisivo.

Ormai è chiaro che questa legge ha bisogno di un bel risciacquo in lavatrice per essere depurata da tutte le scorie del passato: qualcosa va tolto, qualcos’altro va ripristinato e molto va revisionato e alleggerito alle luce di accadimenti anche recenti.

Come la Brexit, o la richiesta di adesione alla Pesco, a sorpresa, della Turchia. Un impatto lo aveva già avuto la direttiva 2009/43/CE, i cui concetti sono stati recepiti nella 185 sotto forma di modifiche con il decreto legge 105 del 22 giugno 2012.

Altro impatto verrà dall’evoluzione della formula “accordi G to G” (tra governo e governo), volti a soddisfare esigenze di acquisizione ai fini della sicurezza di materiali prodotti dall’industria nazionale di Stati esteri.

Alcune difficoltà applicative sorgono proprio con la soppressione di disposizioni che nella legge inizialmente c’erano. Facciamo qui l’esempio dell’articolo 6 (Capo II, Organismi di coordinamento e controllo). L’articolo completo prosegue qui >>> https://formiche.net/2021/05/export-militare-arpino/

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