INDENNITÀ’ DI TRASFERIMENTO L. 86/2001 (C.D. EX LEGGE 100)
SPETTA ANCHE CON ATTO DI RINUNCIA E PER LE SEDI INDICATE COME “DESIDERATE”
FAC-SIMILE ISTANZA – PRESCRIZIONE 10 ANNI –
Sommario
2) Arriva la direttiva D.I.P.M.A. UD001 – le domande di trasferimento spariscono
3) Quando esisteva il diritto alla Domanda di Trasferimento
5) Una rinuncia illegale che non produce effetti
6) Presentare una Istanza per interrompere i termini di prescrizione
8) Fac simile di istanza di interruzione dei termini di prescrizione
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1) La confusione
Siamo stati interessati da numerosi nostri utenti che hanno lamentato una certa confusione in tema di diritto all’indennità di trasferimento con riguardo ai casi di coloro che sono stati trasferiti con provvedimenti d’autorità manifestando sedi di gradimento ovvero rinunciando ai benefici economici di trasferimento con dichiarazioni di rinuncia predisposte dall’Amministrazione. Gli utenti ci hanno chiesto altresì di chiarire il significato di taluni recenti pronunce della giustizia amministrative relative alla nullità dell’atto di rinuncia alla indennità di trasferimento sottoscritto da numerosi militari.
2) Arriva la direttiva D.I.P.M.A. UD001 – le domande di trasferimento spariscono –
E’ il caso ad esempio dei militari appartenenti all’Aeronautica Militare in quali chiamati a sottoscrivere il c.d. Annesso II alla direttiva D.I.P.M.A. UD 001. Tale documento è stato – e a tutt’oggi continua ad essere – inteso erroneamente come una domanda di trasferimento, ma ciò non corrisponde al vero.
La direttiva UD001, nella sua prima edizione è entrata in vigore nel 2001 stravolgendo il meccanismo delle movimentazioni che fino al quel momento, in Aeronautica, prevedevano il meccanismo dei trasferimenti d’autorità ma anche quello a domanda con la determinazione di una graduatoria trasparente accessibile dagli interessati.
3) Quando esisteva il diritto alla Domanda di Trasferimento
La direttiva UD 001 veniva da subito criticata da una considerevole parte dei militari destinatari poiché determinava il venir meno del diritto alla domanda di trasferimento precedentemente esistente, istituendo peraltro un sistema totalmente privo di trasparenza, con gli effetti che sono oggi noti a tutti gli interessati. Per diritto alla domanda intendiamo il diritto a presentare la domanda da parte dei militari e dall’altra il dovere del Comandante di Corpo di inoltrarla all’autorità centrale che poi gestiva tutte le richieste.
E’ così che l’Amministrazione in argomento eliminava totalmente i trasferimenti a domanda coma sopra intesi (rimanevano salvi solamente quelli previsti dalla legge ex 104 e altre leggi speciali), ma introduceva nella pratica tre filtri di giudizio insindacabile, quello a livello di reparto, quello a livello di alto comando e quello a livello centrale.
Sarebbero così stati i Comandanti di Corpo a individuare i nominativi da segnalare/pianificare per una movimentazione senza nessuna forma di trasparenza sui criteri della scelta, proprio perché dettati dalle “necessità di servizio”. Ne consegue che il c.d. Annesso II, sostanzialmente, non è altro che una comunicazione/notifica di avvio del procedimento di movimentazione d’autorità. Nessuno diritto alla domanda, quindi, nei confronti dei Comandanti di Corpo.
4) Tre piccioni con una fava
Ma non basta, tale direttiva nel tempo subiva delle modifiche/distorsioni fino a introdurre la c.d. “rinuncia a benefici economici derivanti dal trasferimento”, determinando in questo modo un incredibile paradosso: primo vantaggio per l’Amministrazione e svantaggio per il personale, l’eliminazione della diritto alla domanda; secondo vantaggio/svantaggio, potere discrezionale, giuridicamente considerabile al limite dell’arbitrio, dei Comandanti di Corpo degli Alti Comandi e dell’Organo centrale; terzo vantaggio/svantaggio eliminazione del diritto ai benefici economici.
5) Una rinuncia illegale che non produce effetti
In pratica, per numerosi anni, il personale si trovava evidentemente condizionato dalla rinuncia ai benefici economici per essere trasferito, oltretutto, in sedi che sovente non corrispondevano nemmeno a quelle effettivamente desiderate in quanto direttamente o indirettamente imposte dal meccanismo.
Incredibile ma vero, va bene eliminare i trasferimenti a domanda e prevederli solo d’autorità, ma eliminare anche i benefici economici…
Tale condotta è stata finalmente analizzata dal Consiglio di Stato il quale nel gennaio del 2019 l’ha dichiarata illegittima evidenziando che l’atto di rinuncia in questo contesto condizionato è illecito, nullo ovvero non produce effetti.
Di qui il diritto degli interessati, coinvolti in questa pratica illegittima, di chiedere il pagamento della indennità di trasferimento ed altresì di ogni altro beneficio di legge connesso o conseguente al trasferimento d’autorità.
Da evidenziare che è stata diffusa sulla rete una ulteriore pronuncia del Consiglio di Stato pubblicata nel mese di dicembre 2019 che viene commentata come contrastante rispetto alla pronuncia ora commentata stando a tali commenti vi sarebbe stato un cambio di rotto dell’organo di secondo grado. Tuttavia, a ragion veduta, da una attenta lettura di tale sentenza si evince che il caso di specie non corrisponde esattamente con quello valutato nella prima pronuncia dove si specifica chiaramente che la rinuncia (o più correttamente definita dalla legge come rimessione del debito nel linguaggio dell’art. 1236 c.c.) “ … presuppone, logicamente, che il credito sia già entrato nel patrimonio del rimettente. La rinuncia preventiva ad una indennità prevista dalla legge è quindi nulla per contrarietà alla norma imperativa che disciplina il trasferimento d’autorità. La disciplina recata dalla fonte primaria è poi idonea a sostituire ope legis ogni contraria pattuizione e/o negozio unilaterale (cfr. Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 1987, n. 68239. La questione di una eventuale rinuncia del dipendente al trattamento economico stabilito ex lege, può quindi porsi solo dopo che il relativo diritto sia maturato e pertanto sia stato acquisito al suo patrimonio, solo allora divenendo suscettibile di negozi abdicativi”.
6) Presentare una Istanza per interrompere i termini di prescrizione
Precisiamo che una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha precisato che nel caso in argomento deve applicarsi il termine di prescrizione ordinario ovvero quello decennale e non quello breve di cinque anni. A tale riguardo abbiamo predisposto un fac simile di istanza che gli interessati dovranno adattare in relazione alla propria situazione personale.
7) Un ricorso al T.A.R.
Gli interessati dopo aver presentato l’istanza potranno eventualmente avviare un’azione di tutela presso il TAR Competente (eventuali info https://www.sideweb.it/contacts/ ).
8) Fac simile di istanza
All’Ufficio Amministrativo del ______________
Oggetto: istanza di corresponsione indennità di trasferimento e benefici accessori
Il sottoscritto (Grado Cognome Nome forza armata), in servizio presso il ……………………. in qualità di ……………………………..
Premesso che
- in data…………… con provvedimento ……………………. è stato trasferito da ………………………… a ……………………….. ai sensi della direttiva D.I.P.M.A. UD001 edizione;
- in relazione alla sopra menzionata movimentazione allo scrivente è stato sottoposto a firma il c.d. “Annesso II” allegato alla menzionata direttiva;
- in virtù di quanto previsto dalla direttiva sopra menzionata a prescindere dai contenuti di cui al sopra menzionato allegato, il trasferimento è inteso d’autorità con le conseguenze giuridiche previste ai fini economico-amministrativi;
- il diritto alla indennità di trasferimento e gli ulteriori ed eventuali benefici accessori devono considerarsi diritti soggettivi derivanti direttamente dalla legge;
- in ragione della forza di rango legislativo, tali diritti soggettivi non possono essere vanificati da atti e/o provvedimenti ovvero condizionamenti amministrativi;
CHIEDE
Che gli vengano corrisposti:
- l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001;
- ogni altro beneficio accessorio di legge o accordi di recepimento della concertazione, connessi ovvero conseguenti al trasferimento (indicare eventuali benefici specifici aggiuntivi ).
Inoltro per il tramite gerarchico.
La presente deve intendersi come valida ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione di cui agli artt. 1219 e 2943 del codice civile.
Data ________________ Firma __________________
Firma per ricevuta (responsabile/addetto – ufficio/unità che riceve l’istanza)
Grado Cognome Nome
Data ___________ ______ ___________________ __________________
Nota:
- precisiamo che la direttiva UD001 è stata recentemente modificata con l’eliminazione, nei casi di cui all’Annesso II, della rinuncia ai benefici economici, l’istanza si riferisce pertanto ai casi di movimentazione antecedenti a tale modifica;
- ricordiamo, inoltre, che a partire dal 2012 l’articolo 1 comma 1 bis della legge n. 86/2001 è stata modificata nel senso di escludere il diritto alla indennità di trasferimento nel caso di trasferimenti in località limitrofe.
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