Roma, 04 Giu 2020 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Antonio Cosenza – I sei scatti stipendiali sono previsti dall’articolo 6-bis del Decreto 387/1987. (Segue articolo). – Forze Armate e di Polizia: riportiamo un’importante sentenza del Consiglio di Stato riguardante la presa in considerazione dei sei scatti stipendiali previsti in carriera sul calcolo del Trattamento di Fine Servizio.
Ricordiamo, infatti, che fino ad oggi i sei scatti stipendiali vengono considerati nel calcolo del TFS delle Forze Armate e di Polizia solamente nel caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta per una delle seguenti casistiche: raggiungimento del limite di età ordinamentale; permanente inabilità al servizio; decesso.
La normativa sembrerebbe riconoscere questo diritto anche a chi cessa il servizio su domanda, qualora l’interessato abbia compiuto 55 anni di età e nel contempo abbia maturato almeno 35 anni di servizio utile.
Concentriamoci su quest’ultimo punto, visto che è proprio questo l’argomento principale su cui verte la sentenza suddetta del Consiglio di Stato.
Nonostante quanto previsto dalla normativa, infatti, ad oggi l’INPS non tiene conto dei sei scatti stipendiali per il calcolo del TFS di coloro che cessano il servizio su domanda, indipendentemente dall’anzianità anagrafica e di servizio dell’interessato.
Dei sei scatti stipendiali, quindi, l’INPS non ne tiene conto per coloro che vanno in pensione con 55 anni di età e 35 anni di servizio.
Tanto basta per far nascere un contenzioso che è arrivato davanti al Consiglio di Stato, il quale ha accolto la richiesta del ricorrente riconoscendo anche al personale che cessa dal servizio per anzianità il diritto al conteggio dei sei calcolo stipendiali sul TFS. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.money.it/Forze-Armate-calcolo-TFS-scatti-stipendiali?fbclid=IwAR3ZtL5kotCuaUz8rwNaYrgCT-yL7mbSMaY8kVITeFoYPUtFaT1wycIV4RM