Roma, 07 Lug 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Il divieto di limiti di altezza nei concorsi è valido per tutte le assunzioni successive al gennaio 2016. Vediamo di seguito. – Un aspirante poliziotta, alta 154 cm, contestava il bando di concorso per Polizia di Stato nella parte in cui prevedeva un requisito di altezza minima, che l’aveva fatta escludere perché non idonea.
Il bando di concorso, per 320 vice-ispettori di polizia, rimandava al requisito di cui al D.M.20 giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ossia il requisito necessario per l’accesso la carriera militare e di polizia (statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne) e di quello di cui all’art. 5 del bando concorsuale.
Il bando tuttavia era stato bandito prima del 13 gennaio 2016, per cui dell’entrata in vigore del D.P.R. 207/2015. Il Tar Lazio accoglieva il ricorso, sulla base dell’ormai pacifica rimozione dei limiti di altezza nel concorsi, anche per i bandi pubblicati prima del 16 gennaio 2016.
A norma degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, per i bandi pubblicati successivamente al 16 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione, di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.giurdanella.it/2018/07/05/laltezza-minima-nei-concorsi-per-le-forze-armate/