Roma, 17 Nov 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Simone Micocci – Come funzionano e quando fare domanda. (Segue articolo). – Quando si parla di finestra mobile si fa riferimento a quel periodo che deve trascorrere dal momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per maturare il diritto alla pensione alla data di decorrenza effettiva del rateo previdenziale.
In poche parole, il pagamento della pensione viene ritardato ad un momento successivo, con un intervallo di tempo che varia a seconda dell’opzione per il pensionamento alla quale si fa ricorso.
È importante sottolineare, però, che avendo maturato i requisiti per il pensionamento, nel corso della finestra mobile il lavoratore può decidere indipendentemente se continuare a lavorare oppure no.
Introdotte dal decreto legge 78/2010, le finestre mobili sono state poi eliminate dalla riforma Fornero, a partire dal 1° gennaio 2012, eccetto che per alcune categorie di lavoratori e per alcuni trattamenti previdenziali.
Per la maggior parte dei lavoratori, quindi, oggi trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 6 della Legge 155/1981, secondo la quale il primo assegno di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati raggiunti i requisiti per il pensionamento.
Quanto appena detto però non trova applicazione per il personale in divisa, dal momento che i lavoratori del comparto difesa e soccorso pubblico non sono stati coinvolti dalla riforma del 2011.
FINESTRE MOBILI FORZE DELL’ORDINE. Finestre mobili per la pensione di vecchiaia; Quando non si applicano gli adeguamenti con le speranze di vita; Finestre mobili per la pensione di anzianità; Quando fare domanda per il pensionamento. L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.forzeitaliane.it/finestre-mobili-pensione-forze-armate-polizia-durata-domanda?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook