Roma, 11 dicembre 2024 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Una recente circolare dell’INAIL ha fatto chiarezza sulle tutele assicurative, tra le varie anche quelle per gli studenti, ecco i dettagli.
L’Istituto assicuratore premette che la tutela assicurativa degli alunni delle scuole o degli istituti d’istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, è contenuta nel dpr n. 1124/1965 (il TU Inail). L’estensione operata dall’articolo 18 del dl n. 48/2023 e dall’articolo 9 del dl n. 113/2024 agli anni scolastici/accademici 2023/2024 e 2024/2025 ha interessato solo l’ambito operativo della tutela con riferimento all’occasione di lavoro, non le prestazioni.
Pertanto, la questione delle prestazioni sanitarie erogabili non riveste carattere di novità e le prestazioni che l’Inail è tenuto a riconoscere agli infortunati sono quelle disciplinate dal TU, all’art. 86 che, tra l’altro, stabilisce: «le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea e anche dopo la guarigione clinica in quanto occorrono al recupero della capacità lavorativa».
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