Incostituzionale l’obbligo vaccinale imposto ai militari impiegati all’estero

Il Tribunale Militare di Napoli rimette gli atti alla Corte Costituzionale

Il caso riguarda un militare dell’Aeronautica Militare che ha rifiutato di sottoporsi alla profilassi vaccinale per impiego in missioni fuori i confini nazionale (c.d. OFCN).

Al militare era stato contestato di non aver obbedito all’ordine impartitogli dal superiore in grado di presentarsi in infermeria per sottoporsi alla profilassi vaccinale indispensabile per l’impiego in una operazione fuori dai confini (OFCN), osserva il giudice penale che la stessa Costituzione non sembra assegnare alle concrete necessità operative militari quella preponderanza sul fondamentale diritto individuale alla salute, comprensivo della scelta di non sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario.

Il tribunale di Napoli evidenzia ancora che il bilanciamento che deve guidare il legislatore statale nell’imporre una vaccinazione obbligatoria è quello tra il diritto alla scelta del trattamento sanitario da parte del singolo e l’interesse alla preservazione della salute collettiva e non già tra il diritto alla salute del singolo e l’efficienza dell’apparato militare.

Vi sarebbe, quindi, una compressione, costituzionalmente dubbia, del diritto del militare a non sottoporsi ad un trattamento sanitario non voluto.

Continua l’ordinanza evidenziando che la disposizione di legge, in tema di trattamenti sanitari obbligatori, non può certamente limitarsi a delegare l’amministrazione ad operare le scelte in punto di individuazione delle singole tipologie di trattamenti sanitari obbligatori.

La Costituzione demanda al solo legislatore statale – e quindi neppure al legislatore regionale né tanto meno ad un organo amministrativo – il compito di tale individuazione, potendo le leggi regionali e le direttive ministeriali intervenire solo in tema di disposizioni di dettaglio tecnico-operativo, organizzazione dei servizi sanitari e di individuazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni.

Le vaccinazioni possono essere, quindi, imposte solo per disposizione di legge statale in forza della sua potestà legislativa esclusiva in materia di «profilassi internazionale» (art. 117,  comma secondo, lettera q della Costituzione) e concorrente in materia di «tutela della salute» (art. 117, comma terzo, della Costituzione).

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