Roma, XX mese 2024 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – L’istituto nazionale per la previdenza sociale, ha emanato nuove procedure per consentire agli utenti la presentazione delle domande per il congedo parentale, ecco i dettagli.
L’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), e l’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), hanno disposto, rispettivamente, l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) e l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), elevata all’80% per il solo anno 2024.
Nel richiamare le indicazioni amministrative fornite con le circolari n. 45 del 16 maggio 2023 e n. 57 del 18 aprile 2024, preliminarmente si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le disposizioni in argomento si applicano anche ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche. Si precisa, tuttavia, che per i lavoratori pubblici il riconoscimento del diritto al congedo e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata. Si precisa che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.
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