Gli arretrati partiranno dal 1 marzo 2022 e fino a febbraio 2023 sarà emesso assegno unico con il valore aggiornato.
Il decreto legge n. 73/2022 ha aumentato, limitatamente all’anno 2022 e per il periodo che va dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023, gli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale per i figli disabili senza limiti di età.
Infatti tale importo è stato riconosciuto nel valore di euro 175 mensili per tutti i figli con disabilità e fino al prossimo febbraio 2023.
L’importo con la maggiorazione transitoria sarà erogato sempre in base al grado di invalidità del disabile e subordinato all’ISEE in possesso dalla famiglia purché non superiore a € 25.000. Ulteriore condizione, che nel corso dell’anno 2021 la famiglia abbia ricevuto gli assegni familiari previsti.
Il Comunicato INPS
La notizia del recepimento della legge 73/2022 è stata data dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) con un comunicato stampa pubblicato sul portale il 3 ottobre 2022.
L’INPS precisa le modalità di accesso all’aumento, così come definito dalla legge e propone anche alcuni esempi con le differenze tra il vecchio metodo (D.L. 230/2021) e quanto disposto dalla nuova disposizione (L.73/2022).
Come variano gli importi tra con la legge 73/2002
TIPO DI PRESTAZIONE |
IMPORTO EROGATO EX D.VO 230/2021 |
NUOVO IMPORTO EX DL 73/2022 (SOLO PER L’ANNUALITÀ 2022) |
Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni, ISEE ≤15.000 euro |
175 euro + (min 85 euro; max 105 euro*) *in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente |
INVARIATO |
Assegno e maggiorazione figli disabili 18-20 anni, ISEE ≤15.000 euro |
85,00 euro + 80,00 euro |
175 euro +(min 85 euro; max 105 euro *) *in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente |
Assegno figli di età pari o superiore a 21 anni, ≤15.000 euro |
85,00 euro |
175,00 euro |
A dare validità gli esempi sopra riportati, l’INPS precisa che per le domande di Assegno Unico e Universale (AUU) presentate entro il 30 giugno, l’adeguamento degli importi sarà portato in conguaglio retroattivamente a partire dall’assegno di marzo 2022 e riconosciuto per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023. Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, il pagamento dell’assegno è già adeguato ai nuovi importi.
Cosa succede dal 1 marzo 2023?
I valori aumentati saranno quindi validi solo per il periodo 1 marzo 2022 fino al 28 febbraio 2023, mentre dal 1 marzo 2023 gli importi erogati ritorneranno ai valori suddivisi per fascia di età e come previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.
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