Roma, 14 marzo 2024 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Il Sindacato USAMI Aeronautica interviene per segnalare delle violazioni alla legge 104 e COM derivate dall’applicazione della Direttiva DIPMA.
Questa O.S., interessata dai suoi iscritti, ha avuto modo di appurare che esistono delle eccessive restrizioni da parte di DIPMA derivate dall’applicazione dell’articolo 33 della legge 104/92 e di conseguenza anche dell’articolo 981 del COM.
Il comma 5 dell’articolo 33, legge 104/92 stabilisce che il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Mentre il comma b dell’articolo 981 recepisce il precedente aggiungendo limitazioni relative al solo ruolo e grado. Poi, inserite nella Direttiva DIPMA-UD-01 ed. 2022, proposte con ulteriori criteri di restrizione limitando ulteriormente l’accettazione delle domande per la movimentazione del personale che rientra nella casistica.
Le restrizioni introdotte dalla Direttiva DIPMA sono chiaramente in contrasto con quelle indicate dal Codice dell’Ordinamento Militare, Legge 66/2010; a tale proposito USAMI Aeronautica interviene, e sollecita lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ad una revisione della direttive DIPMA-UD-01 allineandola al COM.
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