La riforma della Giustizia militare è nel Libro bianco

giustizia

Roma, 3 maggio 2015 – Il terzo comma dell’articolo 103 della Costituzione recita: “I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate“.

Con tale espressa disposizione il legislatore costituente ha previsto l’esistenza della Magistratura militare, limitandone la giurisdizione in tempo di pace e demandando per il tempo di guerra alla legge ordinaria, ed ha riconosciuto la necessità di una giurisdizione speciale per le Forze armate.

Il punto 252 del libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa riporta: “Per quanto attiene all’amministrazione della giustizia penale militare, il Governo intende proseguire lo sforzo di maggiore efficienza del sistema e di razionalizzazione studiando anche la possibilità di forme giuridicamente evolute basate sul principio di unicità della giurisdizione penale e che prevedano di dotarsi, in tempo di pace, di organi specializzati nella materia penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria“.

La razionalizzazione è un’idea sicuramente non originale! Ricorderete certamente che il disegno di legge n. 2679 , recante le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” presentato dal Governo il 23 ottobre 2014, ove nell’ambito delle riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero della difesa fu proposto proprio il completamento del processo di revisione e aggiornamento della Giustizia Militare già portato ad un rilevante stato di avanzamento dall’articolo 2, commi da 603 a 611, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare fu proposta, senza divenire mai legge dello Stato, la soppressione del Tribunale militare e della Procura militare di Verona e Napoli, la soppressione del Tribunale militare dì sorveglianza e dell’Ufficio militare di sorveglianza e la contestuale istituzione di un Tribunale militare e di una Procura militare per l’estero, entrambi con sede in Roma.

Tale riassetto territoriale traeva origini dai carichi di lavoro relativamente contenuti, ad esempio, nel corso del 2013 alla Procura militare di Verona erano sopravvenuti 564 procedimenti, compresi quelli contro ignoti, e ne erano stati esauriti 599, a quella di Napoli ne erano sopravvenuti 985 e ne erano stati esauriti 1007, a quella di Roma ne erano sopravvenuti 758 e ne erano stati esauriti 778, al Tribunale militare dì sorveglianza e dell’Ufficio militare di sorveglianza ne erano sopravvenuti 21 e ne erano stati esauriti 17.

L’originalità di incardinare nel sistema della giustizia ordinaria – in tempo di pace – il principio di unicità della giurisdizione penale comune e penale militare sicuramente appare evolutiva, probabilmente trae spunto dal disegno di legge n. 4651 della scorsa legislatura recante la “Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e per la riorganizzazione della giurisdizione militare” presentato il 28 settembre 2011 da Maurizio Turco, e potrebbe  realizzarsi nell’ambito del disegno di legge n. 1577 presentato il 23 luglio 2014 dal Governo sulla “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

La razionalizzazione della giurisdizione militare diventa finalmente – con il libro bianco – un obiettivo importante per il Governo e per il Ministro della difesa Sen. Roberta Pinotti, anche al fine di assicurare la tutela della specificità della condizione militare e di garantire la certezza delle situazioni giuridiche del personale militare impegnato nelle missioni internazionali.

Antonio De Muro

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