Ordinamento militare: modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari – D.P.R. 26.09.2012 n° 191 , in G.U. 14.11.2012

 

Gazzetta Ufficiale nr. 191 del 14/11/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012 , n. 191

Regolamento recante ulteriori modifiche  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  concernente  il  testo  unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento  militare,
per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati. (12G0211)
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare gli articoli
13-bis, comma 4 e 17, comma 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed
in particolare gli articoli 4, comma 4, e 21; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 74; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,  recante  proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, ed  in  particolare,
l'articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies); 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
sviluppo, ed in particolare, l'articolo 1, commi da 3 a 5; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare, ed in particolare il  libro  primo,
titolo III, concernente l'organizzazione  dell'Amministrazione  della
difesa; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive  modificazioni,  ed  in
particolare il libro primo, titolo II,  concernente  l'organizzazione
dell'Amministrazione della difesa e il libro quinto, titolo  I,  capo
I,  concernente  la  ripartizione  delle  dotazioni   organiche   del
personale civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2010,
n. 270, recante  modifiche  ed  integrazioni  al  testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.
170, recante il regolamento concernente  disciplina  delle  attivita'
del Genio militare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
65, recante riorganizzazione degli uffici di  diretta  collaborazione
del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di
valutazione della performance; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 22 giugno  2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  222,
del 23 settembre 2011; 
  Visto l'articolo 8, comma 1,  lettera  Oa),  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2012; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 318  del  2012,  espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  dell'8
marzo 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto che per quanto concerne la composizione e la  collocazione
dei Consigli Intermedi della Rappresentanza militare (COIR),  occorre
mantenere  fra  i  parametri  di  riferimento  anche   le   modifiche
organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri per la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e
dell'economia e delle finanze; 

                              E m a n a 

                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
                   Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 

  1. In attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n.  148,  nonche'  al  fine  di  apportare  ulteriori
correttivi,  al  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 17: 
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "e'  stabilito
complessivamente in 153 unita'." sono sostituite dalle seguenti:  "e'
stabilito complessivamente in 145 unita'."; 
      2) al comma 2, secondo periodo, le  parole:  "non  superiore  a
dieci" sono sostituite dalle seguenti: "non  superiore  a  nove";  le
parole: "e un incarico di livello dirigenziale generale con  funzioni
di consulenza, studio e ricerca." sono sostituite dalle seguenti: " ,
oltre  all'incarico  di  livello  dirigenziale   generale,   di   cui
all'articolo  15,  comma  2,  secondo  periodo,  conferito  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165."; 
      3)  al  comma  3,  le  parole:  "sono  assegnati  dodici"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono assegnati tredici"; 
    b) all'articolo 55: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha  poteri  di  indirizzo,
programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da: 
    a) il presidente nazionale, che lo presiede; 
    b) i due  generali  dell'Aeronautica  militare  che,  nell'ambito
dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono  incarichi  di  capi
dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e  personale,  degli
affari generali e finanziario; 
    c) un  sottufficiale  dell'Aeronautica  militare  in  servizio  o
richiamato in servizio senza assegni dal congedo; 
    d) un genitore di assistito  dall'Opera  nazionale  per  i  figli
degli aviatori."; 
      2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "di cui  al  comma  2,
lettere b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2,
lettera c),"; 
    c) all'articolo 81, al comma 8, le parole: "e'  incaricato"  sono
sostituite dalle seguenti: " e' designato"; 
    d) all'articolo 89, comma 1,  lettera  f),  secondo  periodo,  le
parole:  "nell'ambito  dello  Stato  maggiore  della  difesa,"   sono
sostituite dalle seguenti: "nell'ambito  dell'Area  tecnico-operativa
del Ministero della difesa,"; 
    e) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della  difesa).  -
1.  Il  Segretariato  generale  della  difesa,  composto  da   undici
strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato: 
    a)  Ufficio  generale  del  Segretario   generale,   di   livello
dirigenziale, retto da un dirigente  civile  di  seconda  fascia  del
ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale  con
il grado di generale di brigata o gradi  corrispondenti  delle  Forze
armate, con  competenze  in  materia  di  segreteria  del  Segretario
generale, coordinamento generale  delle  attivita'  del  Segretariato
generale, studi e informazione; affari  giuridici;  affari  generali;
controllo di gestione; 
    b) Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa,  di
livello  dirigenziale,  retto  da  un  ufficiale  con  il  grado   di
brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi,
corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma  dei
carabinieri, con competenze in materia di  gestione  del  bilancio  e
programmazione  economica,  finanziaria  e  strategica   per   quanto
inerente il centro di responsabilita' segretariato generale; 
    c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto
da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti  del  Ministero  della
difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma
4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, con competenza in  materia  di  ordinamento  dell'area
tecnico-amministrativa nonche' di  impiego  del  relativo  personale;
reclutamento, formazione, stato giuridico,  avanzamento,  trattamento
economico  e  affari  giuridici  del  personale  militare  e  civile;
sostegno alla ricollocazione professionale dei  volontari  congedati,
d'intesa con lo Stato maggiore della difesa; contenzioso  in  materia
di personale militare e civile non assegnato alle relative  direzioni
generali; antinfortunistica e prevenzione; 
    d)  II  Reparto  -  Coordinamento  amministrativo,   di   livello
dirigenziale generale, retto da un dirigente  civile  del  ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito  ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del
2001, e successive  modificazioni,  con  competenze  in  materia  di:
coordinamento amministrativo  anche  alla  luce  di  quanto  previsto
dall'articolo 107 e relativo monitoraggio  dei  flussi  della  spesa,
nonche'   emanazione   di   direttive   in   materia   di   attivita'
amministrativa;  coordinamento  generale  per  quanto   riguarda   le
problematiche connesse ad aspetti interpretativi  ed  applicativi  di
normative in materia contrattuale; controllo delle  esportazioni.  Il
reparto cura i rapporti con  la  Corte  dei  conti  e  con  l'Ufficio
centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero  della  difesa  per  i
provvedimenti di  competenza  delle  strutture  di  cui  al  presente
articolo  e  all'articolo  113,  sulla  base  di  relazioni  tecniche
all'uopo  predisposte  dai  competenti  elementi  di   organizzazione
interessati; 
    e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali,
di livello dirigenziale generale, retto da un  ufficiale  generale  o
grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di
politica  industriale  della   difesa,   inclusi   gli   aspetti   di
pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1,  lettera  a),  del
Codice;   competenza   in   materia   di   relazioni   internazionali
multilaterali   e    bilaterali,    attinenti    alla    cooperazione
governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della
Difesa  e  sostegno  alla  cooperazione  industriale.  E'  competente
altresi' sul controllo delle compensazioni industriali; 
    f) IV Reparto - Coordinamento  dei  programmi  di  armamento,  di
livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado
corrispondente delle Forze  armate,  con  competenza  in  materia  di
politica di acquisizione, attinente alle attivita' di  ammodernamento
e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed  equipaggiamenti  della  difesa,
compresi  gli  aspetti  di  cooperazione  internazionale   specifici;
infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione  delle
metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto; 
    g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di  livello  dirigenziale
generale, retto da un dirigente civile del ruolo  dei  dirigenti  del
Ministero  della  difesa  il  cui  incarico  e'  conferito  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, con competenza  in  materia  di  studi  sui
sistemi informatici e telematici, attivita' destinate ad incrementare
il patrimonio  di  conoscenze  della  difesa  nei  settori  dell'alta
tecnologia, armonizzando altresi' gli obiettivi della difesa  con  la
politica   tecnico-scientifica   nazionale,   standardizzazione   dei
materiali  e   assicurazione   di   qualita',   normazione   tecnica;
statistica;   gestione   dell'attivita'    degli    enti    dell'area
tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa; 
    h)  VI  Reparto  -  Contenzioso  e  affari  legali,  di   livello
dirigenziale generale, retto da un dirigente  civile  del  ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito  ai
sensi dell'articolo19, comma 4, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, e successive modificazioni, cura, sulla base  di  relazioni  di
carattere   tecnico   predisposte   dalle   strutture    interessate,
l'attivita' consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi  compresi
gli  accordi  bonari  e  le  procedure  arbitrali,   i   giudizi   di
responsabilita' amministrativa e  contabile,  il  recupero  di  danni
erariali e ogni altra attivita' demandata in materia, afferenti  alle
competenze delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo
113, con esclusione di quelle relative al personale; liquida i  danni
alle proprieta' private; tratta l'infortunistica ordinaria  e  quella
relativa   ad   attivita'   regolate   da   accordi   o   convenzioni
internazionali; 
    i)  Direzione  informatica,  telematica  e  tecnologie   avanzate
(TELEDIFE).  Di  livello  dirigenziale  generale,  e'  retta  da   un
ufficiale generale  o  grado  corrispondente  delle  Forze  armate  e
provvede, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  95,
comma 1, lettera b), all'approvvigionamento  e  all'emanazione  della
normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi  informatici  e
per le telecomunicazioni, ai radar compresi  quelli  tattici  per  la
sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza  marittima
e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche'  non  facenti
parte integrante e inscindibile  di  sistemi  d'arma  piu'  complessi
terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni,
ai  sistemi   satellitari   di   telecomunicazione,   navigazione   e
osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per
la meteorologia, nonche' alla predisposizione e  implementazione  dei
sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle  attivita'
di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione,  produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche,
sui materiali di competenza; 
    l)  Direzione   armamenti   terrestri   (TERRARM).   Di   livello
dirigenziale  generale,   e'   retta   da   un   ufficiale   generale
dell'Esercito e provvede, nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  95,  comma  1,  lettera  b),  all'approvvigionamento  e
all'emanazione della  normativa  tecnica  relativi  alle  armi,  alle
munizioni, ai materiali del genio, alle mine,  agli  esplosivi,  alle
protezioni individuali e agli  equipaggiamenti  del  combattente,  ai
materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica,  ai  materiali
per  la  protezione  antincendio,   alle   apparecchiature   e   agli
equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei  sistemi
d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici,
speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e  anfibi  e
agli  auto-motoveicoli.  Sovrintende  alle   attivita'   di   studio,
progettazione,    sviluppo    tecnico,    costruzione,    produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche,
sui materiali di competenza; 
    m) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di  livello  dirigenziale
generale, e' retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e
provvede, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  95,
comma 1, lettera b), all'approvvigionamento  e  all'emanazione  della
normativa  tecnica  relativi  ai  mezzi  navali,  alle   armi,   alle
munizioni,   agli   armamenti,   alle    apparecchiature    e    agli
equipaggiamenti  formanti  parte  integrante   e   inscindibile   dei
complessi  d'arma  navali,  ai  mezzi,  alle  apparecchiature  e   ai
materiali  per  gli  sbarramenti  subacquei  o  ad   essi   connessi.
Sovrintende  alle  attivita'  di  studio,   progettazione,   sviluppo
tecnico,  costruzione,  produzione,  trasformazione,  ammodernamento,
disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza; 
    n)  Direzione   armamenti   aeronautici   (ARMAEREO).Di   livello
dirigenziale  generale,   e'   retta   da   un   ufficiale   generale
dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 95 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento  e
all'emanazione  della  normativa  tecnica  relativi  agli  aeromobili
militari e  ai  mezzi  spaziali,  alle  armi,  alle  munizioni,  agli
armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte
integrante  e  inscindibile  dei  complessi  d'arma   aeronautici   e
spaziali,  ai  materiali  di  aviolancio   e,   ove   richiesto,   ai
carbolubrificanti,  nonche'  per  gli  aeromobili  militari  provvede
all'ammissione, alla navigazione aerea, alla  certificazione  e  alla
immatricolazione nel registro degli aeromobili militari.  Sovrintende
alle  attivita'   di   studio,   progettazione,   sviluppo   tecnico,
costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione
delle indagini tecniche, sui materiali di competenza; 
    o) Direzione dei lavori e del  demanio  (GENIODIFE).  Di  livello
dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale  generale  del  genio
dell'Esercito  italiano  o  del  genio  Aeronautico,  ovvero  da   un
ufficiale del Corpo ingegneri  dell'Esercito  italiano  o  del  genio
navale della Marina militare - settore infrastrutture -  laureato  in
ingegneria civile o lauree equivalenti,  cura  la  progettazione,  la
realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di  ogni  tipo,
ordinarie e  speciali,  provvede  all'acquisizione,  amministrazione,
alla valorizzazione e alienazione nonche' alle dismissioni  dei  beni
demaniali militari; e' competente in materia di servitu' e di vincoli
di  varia  natura  connessi  a  beni  demaniali  militari;  cura   la
formazione,  quando  effettuata  presso  gli  organi  dipendenti,  di
personale tecnico e specializzato militare e  civile  per  le  unita'
operative e per gli organi addestrativi,  logistici  e  territoriali;
fino alla definizione degli specifici percorsi formativi provvede  al
riconoscimento  dell'adeguata   capacita'   tecnico-professionale   e
dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture  militari  ai
fini della acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio. 
  2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere i),  l),  m)  ed  n),
dipendono sette uffici tecnici territoriali di  livello  dirigenziale
non generale retti da militari, preposti all'attuazione di  programmi
e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di  impianti,
mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche'
al controllo tecnico dell'esecuzione  dei  contratti  di  competenza,
alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di
conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. 
  3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma  1,  e'
demandato, negli ambiti  di  rispettiva  competenza,  il  compito  di
supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di  cui
egli si avvale, nell'esercizio  delle  attribuzioni  conferite  dalle
vigenti   disposizioni   legislative   e    regolamentari,    nonche'
nell'attivita'  di   predisposizione   delle   linee   di   indirizzo
programmatico e di  coordinamento  dell'area  tecnico-amministrativa.
Alle medesime direzioni, reparti  e  uffici  e'  assegnato  personale
militare, su  base  di  equilibrata  rappresentativita'  delle  Forze
armate, nonche' personale civile. 
  4. Nel caso in cui  il  Segretario  generale  e  i  Vice  segretari
generali  della  difesa  siano  scelti  al  di  fuori  del  personale
militare, si provvede, se necessario, alla modifica  delle  dotazioni
organiche del Ministero  della  difesa  sulla  base  della  normativa
vigente, assicurando il rispetto del criterio  dell'invarianza  della
spesa di personale. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  della   difesa   di   natura   non
regolamentare, di cui all'articolo 113,  comma  4,  sono  individuati
nell'ambito del Segretariato generale centotrenta uffici  di  livello
dirigenziale non generale  e  le  relative  competenze,  ivi  inclusi
quelli di cui al comma 2."; 
    f) all'articolo 111: 
      1) al comma 1, lettera  d),  le  parole:  "ai  risultati  delle
verifiche  amministrative  e  contabili;"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "alla gestione dei capitoli  assegnati  in  amministrazione
diretta;"; 
      2) al comma  2,  le  parole:  "e'  articolato  in  dieci"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolato in nove"; 
    g) all'articolo 112, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. L'Ufficio centrale e' diretto da un dirigente civile del  ruolo
dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della
difesa. L'Ufficio e' articolato in  cinque  uffici  dirigenziali  non
generali e un nucleo ispettivo, in cui operano undici  dirigenti  non
generali, i cui compiti sono definiti  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare."; 
    h) all'articolo 113: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa: 
      a) la Direzione generale per il personale militare; 
      b) la Direzione generale per il personale civile; 
      c) la Direzione generale  della  previdenza  militare  e  della
leva; 
      d)  la  Direzione  generale  di  commissariato  e  di   servizi
generali."; 
      2) il comma 4-bis), e' sostituito dal seguente: 
  "4-bis). Il numero massimo dei posti di  livello  dirigenziale  non
generale, in  attuazione  dell'articolo  1,  commi  da  3  a  5,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' rideterminato in  riduzione
in duecentocinquantasette unita'."; 
    i) all'articolo 114: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1.  La  Direzione  generale  per   il   personale   militare,   in
particolare: 
    a) cura il reclutamento, lo stato  giuridico,  l'avanzamento,  la
disciplina,  la  documentazione  caratteristica  e  matricolare,   le
provvidenze, il trattamento  economico,  le  politiche  per  le  pari
opportunita', la concessione e  perdita  di  ricompense,  distinzioni
onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei  sottufficiali  e  del
personale di truppa in ferma prefissata  e  in  servizio  permanente,
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri; 
    b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti  della
Corte dei conti; 
    c) cura il contenzioso di competenza, comprese le  transazioni  e
ogni altra attivita' demandata in materia di personale."; 
      2) al comma 2, le parole:  "e'  articolata  in  ventisei"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolata in ventidue"; 
    l) all'articolo 115: 
      1) al comma 1, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: 
  "b) cura il contenzioso di competenza, comprese  le  transazioni  e
ogni altra attivita' demandata in materia di personale;"; 
      2) al comma 2, le  parole:  "  e'  articolata  in  venti"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolata in diciassette"; 
    m) all'articolo 116: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Direzione generale
della previdenza militare e della leva"; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. La Direzione generale della previdenza militare e  della  leva,
in particolare: 
    a)  provvede  alle  attivita'  connesse  con  la  sospensione   e
l'eventuale ripristino del  servizio  obbligatorio  di  leva  di  cui
all'articolo 1929 del codice; 
    b)  cura  il  trattamento  di  pensione  normale  e  privilegiato
ordinario,  nonche'  il  trattamento   previdenziale   spettante   al
personale militare; 
    c) provvede al  riscatto  e  al  riconoscimento  dei  periodi  di
servizio computabili ai fini pensionistici; 
    d)  provvede  all'equo  indennizzo  e  al  riconoscimento   della
dipendenza delle infermita'  da  causa  di  servizio  riguardante  il
personale militare; 
    e)  provvede  alla  trattazione   delle   materie   relative   al
reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina,  del
personale del  servizio  dell'assistenza  spirituale,  del  personale
militare  dell'Associazione  dei  cavalieri  italiani   del   sovrano
militare ordine di Malta e del personale  del  Corpo  militare  della
Croce  rossa  italiana,  nonche',  limitatamente  al  personale   del
servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare; 
    f) cura il contenzioso di competenza, comprese le  transazioni  e
ogni altra attivita' demandata in materia di personale."; 
      3) al comma 2, le parole:  "e'  articolata  in  diciotto"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolata in dodici"; 
    n) all'articolo 122: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' soppressa; 
      2) al comma 2, le  parole:  "e'  articolata  in  tredici"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolata in dieci"; 
      3) al  comma  3,  le  parole:  "dipendono  tre  uffici  tecnici
territoriali di livello dirigenziale non  generale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dipendono due uffici tecnici territoriali di livello
dirigenziale non generale"; 
    o)  all'articolo  261,  al  comma  1,  le  parole:   "nell'ambito
dell'ufficio del Segretariato generale della difesa" sono  sostituite
dalle seguenti: "nell'ambito del Segretariato generale della difesa"; 
    p) all'articolo 312, commi 2 e 3, le parole: "Direzione  generale
dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti:  "Direzione
dei lavori e del demanio  del  Segretariato  generale  del  Ministero
della difesa"; 
    q) all'articolo 320, il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  "10. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e
in casi tassativamente previsti connessi a  particolari  esigenze  di
comando legate all'operativita', ovvero, a  modifiche  ordinative  di
Forza armata e previamente individuati  attraverso  l'adozione  e  la
pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura  non
regolamentare, possono temporaneamente  autorizzare  il  titolare  di
alloggio ASI al mantenimento della conduzione  dello  stesso  in  una
sede diversa da quella in cui presta servizio,  nella  quale  non  e'
disponibile altro alloggio destinato all'incarico."; 
    r) all'articolo 343: 
      1) al comma 1,  secondo  periodo,  le  parole:  "il  Segretario
generale  della  difesa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "   il
Segretariato generale della difesa"; 
      2) al comma 2, lettera  b),  numero  1),  secondo  periodo,  le
parole: "o Segretario generale della difesa"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "o Segretariato generale della difesa"; 
    s) all'articolo 360, comma 4, le parole: "Direzione generale  dei
lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione  dei
lavori e del demanio del Segretariato generale  del  Ministero  della
difesa"; 
    t) all'articolo 389, comma 2, le parole: "Direzione generale  dei
lavori e del demanio del  Ministero  della  difesa"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del  Segretariato
generale del Ministero della difesa"; 
    u) all'articolo 390, comma 3, le parole: "Direzione generale  dei
lavori e del demanio del  Ministero  della  difesa"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del  Segretariato
generale del Ministero della difesa"; 
    v) all'articolo 403: 
      1) al comma 2, le parole: "Direzione generale dei lavori e  del
demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e  del
demanio del Segretariato generale del Ministero della  difesa"  e  le
parole:  "Direzione  generale"  sono   sostituite   dalla   seguente:
"Direzione"; 
      2) ai commi 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e  7,  le  parole:
"Direzione generale", sono sostituite dalla seguente: "Direzione"; 
    z) all'articolo 404, commi 5,  7  e  21,  le  parole:  "Direzione
generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione"; 
    aa) all'articolo 405,  commi  1,  7,  8,  10  e  12,  le  parole:
"Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione"; 
    bb) all'articolo 431: 
      1) al comma 1, le parole: "Direzione generale dei lavori e  del
demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e  del
demanio del Segretariato generale"; 
      2) al comma 2, le parole: "direttore generale dei lavori e  del
demanio" sono sostituite dalle seguenti: "direttore  della  direzione
dei lavori e del demanio  del  Segretariato  generale  del  Ministero
della difesa"; 
    cc) all'articolo 870, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Esso e' un istituto dell'ordinamento militare ed e'  articolato
in  organi  collegiali  a  carattere   elettivo,   collocati   presso
appropriati  comandi  specificati  nell'articolo  875,  nonche'   nel
decreto  del  Ministro  della   difesa   di   concerto   con   quello
dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874 ."; 
    dd) all'articolo 872, comma 1: 
      1) alla lettera b), la  parola  "sottufficiali"  e'  sostituita
dalle seguenti: "marescialli e ispettori"; 
      2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
        "b-bis) categoria C: sergenti e  sovrintendenti  in  servizio
permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati
in servizio;"; 
      3) alla lettera c), le parole  "categoria  C:  volontari"  sono
sostituite dalle seguenti:  "categoria  D:  graduati  e  militari  di
truppa"; 
      4) alla lettera  d),  le  parole  "categoria  D"  e  le  parole
"categoria  E"  sono,  rispettivamente,  sostituite  dalle  seguenti:
"categoria E" e "categoria F". 
      ee) all'articolo 873: 
        1) al comma 1, le parole: " "A", "B" e "C" ", sono sostituite
dalle seguenti: ", «A», «B», «C», e «D»."; 
        2)  al  comma  2,  lettera   b),   le   parole:   (ufficiali,
sottufficiali  e  volontari)",  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"(ufficiali, marescialli  e  ispettori,  sergenti  e  sovrintendenti,
graduati e militari di truppa)"; 
        3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Fermo restando il numero complessivo  massimo  di  sessantatre'
rappresentanti, in occasione della indizione delle  elezioni  di  cui
all'articolo 885, la composizione del COCER deve essere rideterminata
con  decreto  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  quello
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione   alle   intervenute
variazioni della consistenza numerica  della  forza  effettiva  delle
Forze armate e dei Corpi armati."; 
        4) il comma 4 e' abrogato; 
      ff) all'articolo 874: 
        1) al comma 1, le parole: " "A", "B", "C", "D" ed "E" "  sono
sostituite dalle seguenti: ", «A», «B», «C», «D», «E» ed «F»,."; 
        2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.   Fermo   restando   il   numero   complessivo    massimo    di
duecentoquaranta rappresentanti, la composizione  e  la  collocazione
dei COIR sono determinate con decreto del Ministro  della  difesa  di
concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione  alle
intervenute  variazioni  della  consistenza  numerica   della   forza
effettiva nonche' alle  modifiche  organico-strutturali  delle  Forze
armate e dei Corpi armati."; 
        3) il comma 3 abrogato; 
      gg) all'articolo 875, comma 1, le parole: "«A», «B»", «C»,  «D»
ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B»", «C», «D», «E»  ed
«F»"; 
      hh) all'articolo 883: 
      1) al comma 1, le lettere a), b) e c),  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        "a)  per  i  militari  delle  categorie  A   (ufficiali),   B
(marescialli e ispettori) e C (sergenti  e  sovrintendenti):  quattro
anni; 
        b) per i militari della categoria D (graduati e  militari  di
truppa): quattro anni; 
        c) per i militari delle categorie E ed F: sei mesi;"; 
      2) al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
  "Le elezioni straordinarie per la sostituzione  di  delegati  delle
sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo  ogni  qualvolta
si riduca la composizione numerica rispettivamente  stabilita  per  i
predetti consigli dal decreto del Ministro della difesa  di  concerto
con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli  873  e
874."; 
      ii) all'articolo 885: 
        1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: "«A», «B», «C», «D» ed  «E»"
sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B»", «C», «D», «E» ed «F»"; 
        2) al comma 5, lettera c), le parole:  "  «D»  ed  «E»"  sono
sostituite dalle seguenti: " «E» ed «F»"; 
      ll) all'articolo 964: 
        1) al comma 1, le parole: "legge 6 agosto  2008,  n.  133  e"
sono sostituite dalle seguenti: "legge 6 agosto 2008, n. 133,";  dopo
le parole: ", dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25." sono inserite  le
seguenti: " e dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011,  n.  148,";  le  parole:  "  ,  e'  rideterminata  in
riduzione in 159 unita',  comprensive  di  quarantaquattro  posti  di
funzione di livello dirigenziale non  generale,  di  cui  venticinque
presso stabilimenti, centri, centri tecnici,  poli  di  mantenimento,
arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area  della  giustizia
militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro
della difesa." sono sostituite dalle seguenti: ", e' rideterminata in
riduzione in centoquarantaquattro unita',  comprensive  di  trentotto
posti di funzione  di  livello  dirigenziale  non  generale,  di  cui
ventuno  presso  stabilimenti,  centri,  centri  tecnici,   poli   di
mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sei nell'area della
giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due
nell'organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  del
Ministro della difesa."; 
        2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.  In  coerenza  con  il  nuovo  assetto   organizzativo   e   in
applicazione dell' articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge
n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  148
del 2011, la dotazione organica complessiva del personale civile  non
dirigenziale del Ministero e' rideterminata in  riduzione  in  30.381
unita' in modo da realizzare la riduzione del dieci per  cento  della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di  tale
personale."; 
      mm) all'articolo 965: 
        1) al comma 1, lettera  b),  le  parole:  "148  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "133 unita'"; 
        2) al comma 2, le parole: "e'  comprensivo  di  un  dirigente
generale con incarico attribuito ai sensi dell' articolo 19, commi  4
e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e" sono soppresse; 
        3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il totale di 133 unita' di cui al comma 1,  lettera  b),  tiene
conto delle riduzioni, di 4 unita'  dirigenziali  civili  di  seconda
fascia operata in esecuzione dell' articolo 1, comma 897, della legge
n. 296 del 2006, di 30 unita' dirigenziali civili di seconda  fascia,
operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera  a),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1,  lettera
a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  di  16  unita'
dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo
2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, e di ulteriori 15 unita' dirigenziali civili di  seconda  fascia,
operata  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  lettera   a),   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  e  comprende  38  posti  di
funzione di livello dirigenziale  non  generale,  di  cui  21  presso
stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento,  arsenali
e reparti di manutenzione, 6 nell'area della  giustizia  militare,  9
negli  uffici  di   diretta   collaborazione   e   2   nell'organismo
indipendente di valutazione della  performance  del  Ministero  della
difesa."; 
      nn) all'articolo 966, comma 1, lettera a): 
        1) al numero 1), le parole: "5.266  unita'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "3.630 unita'"; 
        2) al numero 2), le parole: "27.975 unita'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "26.590 unita'"; 
      oo) all'articolo 1039, comma 3, lettera c), le parole: "o della
Direzione generale  della  previdenza  militare,  della  leva  e  del
collocamento al lavoro  dei  volontari  congedati",  sono  sostituite
dalle seguenti: "o della Direzione generale della previdenza militare
e della leva"; 
      pp) all'articolo 1040, comma 1, lettera g), le  parole:  "della
Direzione generale  della  previdenza  militare,  della  leva  e  del
collocamento al lavoro  dei  volontari  congedati",  sono  sostituite
dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e
della leva"; 
      qq) all'articolo 1041, comma 1: 
        1) alla lettera v), numero 5), le  parole:  "della  Direzione
generale della previdenza militare, della leva e del collocamento  al
lavoro dei  volontari  congedati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"della Direzione generale della previdenza militare e della leva"; 
        2) alla lettera aa), le parole: "  della  Direzione  generale
della previdenza militare, della leva e del  collocamento  al  lavoro
dei volontari congedati" sono sostituite dalle  seguenti:  "Direzione
generale della previdenza militare e della leva"; 
      rr) all'articolo 1043: 
        1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedimenti  di
competenza della Direzione generale della previdenza militare e della
leva"; 
        2) al comma 1, le parole:  "della  Direzione  generale  della
previdenza militare, della leva e  del  collocamento  al  lavoro  dei
volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione
generale della previdenza militare e della leva"; 
      ss) all'articolo 1044: 
        1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedimenti  di
competenza  di  altre  direzioni  generali  e  delle  direzioni   del
Segretariato generale."; 
        2) al comma 5, le parole: "Direzione generale  dei  lavori  e
del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori  e
del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa "; 
      tt) all'articolo 1080, comma 2, le parole: "Direzione  generale
della previdenza militare, della leva e del  collocamento  al  lavoro
dei volontari congedati" sono sostituite dalle  seguenti:  "Direzione
generale della previdenza militare e della leva"; 
      uu)  all'articolo  1106,  comma  1,  lettera  a),  le   parole:
"Direzione generale della  previdenza  militare,  della  leva  e  del
collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle
seguenti: "Direzione  generale  della  previdenza  militare  e  della
leva"; 
      vv) all'articolo 1107, comma 4, primo  e  secondo  periodo,  le
parole: "Direzione generale della previdenza militare, della  leva  e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della
leva"; 
      zz) all'articolo 1109, comma 5, le parole: "Direzione  generale
della previdenza militare, della leva e del  collocamento  al  lavoro
dei volontari congedati" sono sostituite dalle  seguenti:  "Direzione
generale della previdenza militare e della leva".
                               Art. 2 

             Abrogazioni e disposizioni di coordinamento 

  1. Gli  articoli  933  e  934  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati. 
  2. L'articolo 120 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo  2010,  n.  90,  e  successive  modificazioni,  e'  abrogato  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  decreto  del  Ministro
della difesa di cui al comma 3. 
  3. Con il decreto del Ministro della  difesa  di  cui  all'articolo
113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.  90  del
2010,  le  strutture  organizzative,  il  personale  dirigenziale  di
livello non generale,  nel  rispetto  del  limite  delle  centotrenta
posizioni  dirigenziali  non  generali  assegnate   al   Segretariato
generale della difesa dall'articolo 106, comma 5, del citato  decreto
n. 90 del 2010, nonche' il personale non dirigenziale della soppressa
Direzione generale dei lavori e del demanio, cosi' come rideterminati
in riduzione dal presente decreto, sono ricollocati nell'ambito della
Direzione dei lavori e del demanio del  Segretariato  generale  della
difesa, di cui all'articolo 106, comma  1,  lettera  o),  del  citato
decreto n. 90 del 2010. 
  4. Il posto di funzione di  livello  dirigenziale  generale  civile
che, ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto  n.  90  del  2010,
cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  numero
2), non e' piu' previsto presso gli Uffici di diretta collaborazione,
e' ricollocato nell'ambito dell'area  tecnico  -  amministrativa  del
Ministero della difesa. 
  5. Le attribuzioni e i compiti  del  VI  Reparto  del  Segretariato
generale della difesa di cui all'articolo 106, comma  1,  lettera  h)
del citato decreto n.  90  del  2010,  sono  svolti  con  le  risorse
finanziarie, strumentali  e  di  personale  esistenti  e  non  devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 settembre 2012 

                             NAPOLITANO 

                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri 

                              Di Paola, Ministro della difesa 

                              Patroni   Griffi,   Ministro   per   la
                              pubblica    amministrazione    e     la
                              semplificazione 

                              Grilli, Ministro dell'economia e  delle
                              finanze 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012 
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 94

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