Pensione dei Militari -Art. 54 – 44% – La Corte dei Conti Sezioni Riunite riconosce il diritto una volta per tutte

 

 

 

La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del
personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa
tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo 
coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.
Conseguentemente:
L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995,  41 vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

 

www.forzearmate.org-44% art. 54 si per tutti SezRiunite Corte Conti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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