Roma, 08 Dic 2021 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Franco Rossini – Un breve vademecum per l’individuazione della base retributiva utile ai fini dell’applicazione del beneficio dei tre scatti retributivi riconosciuti dalla legge n. 336/70. (Segue articolo). – Come noto l’articolo 2 della legge n. 336/1970 riconosce ai dipendenti pubblici, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici del 2,5% di stipendio. Cioè un aumento del 7,5% della base retributiva.
Il beneficio interessa gli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate e consente di accrescere sia la misura della pensione sia della buonuscita grazie ad un aumento virtuale della base di calcolo. Vediamo dunque di chiarire come opera questo meccanismo.
Pensione. Per quanto riguarda la determinazione della misura del trattamento di quiescenza la base di calcolo è costituita dallo stipendio comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove spettante e dall’assegno ad personam, con l’esclusione dell’indennità integrativa speciale e delle altre voci pensionabili (es. indennità di amministrazione, indennità di posizione eccetera) in godimento dall’interessato al momento della cessazione dal servizio.
Per i soli iscritti alla Cassa Stato l’incremento stipendiale così determinato è soggetto alla quota di maggiorazione prevista del 18 per cento ai sensi della legge n. 177/76. Resta salva la facoltà per i Ccnl di inserire anche ulteriori voci stipendiali. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/come-si-calcolano-sulla-pensione-e-sul-tfs-i-benefici-per-gli-ex-combattenti-ed-orfani-di-guerra