Pensioni: Coefficiente di rendimento del 2,44% spetta anche al personale dei Vigili del Fuoco

Roma, 17 Dic 2021 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Bernardo Diaz – Anche il personale appartenente ai vigili del fuoco, per effetto dell’equiparazione offerta dall’articolo 61, co. 3 del Dpr 1092/1973 al personale militare, giova del predetto aumento del coefficiente di rendimento. (Segue articolo). – Come noto il 2021 ha visto concludersi la lunga questione relativa all’applicazione del coefficiente di rendimento delle quote retributive per il personale militare e figure equiparate che al 31.12.1995 vantava un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Con due sentenze (nn. 1/2021 e 12/2021) la giurisprudenza contabile ha sancito il principio secondo cui l’articolo 54 del DPR 1092/1973 deve essere inteso nel senso di riconoscere un coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile al 31.12.1995 (a prescindere dalla circostanza che l’assicurato possieda o meno 15 anni di anzianità al 31.12.1995).

La legge di bilancio 2022 ha recentemente esteso il beneficio anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria).

Personale del VVFF. Vale la pena ricordare che anche il personale appartenente ai vigili del fuoco, per effetto dell’equiparazione offerta dall’articolo 61, co. 3 del Dpr 1092/1973 al personale militare, giova del predetto aumento del coefficiente di rendimento.

Tale orientamento è stato ormai confermato dalla giurisprudenza contabile che ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione secondo i nuovi criteri dell’articolo 54 del DPR 1092/1973 che prevedono un coefficiente del 2,44% per ogni anno di anzianità utile al 31.12.1995 (in tal senso si veda ad esempio Corte dei Conti III App. n. 144/2021, II App. n. 144/2021, Sez. giurisdiz. Emilia Romagna, n. 121 del 2021; Sez. giurisdiz. Sicilia n. 962/2021; Sez. giurisdiz. Liguria n. 44/2021; Sez. giurisdiz. Calabria n. 90/2019; sentenza n. 88/2021 Sez. giurisd. Umbria). L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-l-aliquota-del-2-44-spetta-anche-al-personale-dei-vigili-del-fuoco

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