PENSIONI/Le Pensioni di Guerra

Roma, 23 Mar 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Le pensioni di guerra sono prestazioni di carattere risarcitorio erogate a tutti i cittadini che hanno subito menomazioni derivanti da eventi bellici, ovvero il cui coniuge, genitore, collaterale è morto a causa della guerra. Si tratta di provvidenze economiche in costante diminuzione per la scomparsa progressiva dei titolari ma che ancora oggi assumono una certa rilevanza nel nostro ordinamento. Caratteristica dei trattamenti di guerra è che sono stabiliti in misura tabellare, cioè il loro importo è determinato in misura fissa a seconda del grado della menomazione che deve essere permanente e ascrivibile ad una specifica categoria tabellare (le menomazioni che danno luogo alla concessione delle prestazioni di guerra sono indicate nella Tabella A allegata al DPR 915/1978) e vengono erogate dal Ministero dell’Economia. Nel caso in cui le invalidità siano ritenute suscettibili di miglioramento (e dunque non risultano permanenti) all’invalido spetta un assegno rinnovabile (erogato nella medesima misura della pensione tabellare) della durata di due anni rinnovabile, eventualmente, per un ulteriore biennio. Nel caso di invalidità minori, cioè ascrivibili alla Tabella B di cui al citato DPR, all’interessato spetta la liquidazione di una indennità una tantum in luogo del vitalizio di guerra. La misura delle pensioni di guerra. La perequazione degli importi e dei limiti di reddito avviene in base alle variazioni dell’indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, secondo l’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n.160 e la legge 10 ottobre 1989, n. 342. Quest’anno dato che l’indice ha subito una rivalutazione dello 0,4% la misura del trattamento pensionistico diretto all’invalido di guerra è determinata secondo la Tabella C allegata al citato DPR (si veda sotto) in ragione di 12 mensilità annue; all’invalido sono sono concessi, inoltre, i cd. assegni accessori al ricorrere dei relativi requisiti (assegno di superinvalidità, assegno di assistenza e accompagnamento, assegno di incollocabilità, eccetera). L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.pensionioggi.it/dizionario/pensioni-di-guerra

 

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