Roma, 11 agosto 2024 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Riscatti e ricongiunzioni non sono più soggetti a termini di scadenza per accesso alla pensione, ecco i dettagli e le modalità per le pratiche.
I chiarimenti in un documento dell’Inps a seguito di una ricognizione della normativa Ex-Inpdap. Nessun termine di decadenza se il dipendente è cessato dal servizio dopo il 30 luglio 2010.
Nessun termine di decadenza per esercitare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo o accrediti figurativi a domanda (maternità al di fuori del rapporto di lavoro e servizio militare) per i dipendenti pubblici che hanno cessato il servizio dal 30 luglio 2010 senza diritto a pensione. Gli interessati, in sostanza, possono presentare domanda alle stesse condizioni dei dipendenti del settore privato acquisendo così l’anzianità contributiva necessaria eventualmente per una cd. «pensione differita». Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 2802/2024 in cui effettua una ricognizione normativa a seguito dell’abrogazione della costituzione della posizione assicurativa dall’ex-Inpdap al FPLD ai sensi dell’articolo 12, co. 12-undecies del dl n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010.
La questione
La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha abrogato la legge n. 322/1958 che consentiva ai dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione di trasferire gratuitamente la contribuzione presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. L’Inpdap aveva impartito istruzioni con la Nota Operativa n. 56/2010.
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