Roma, 29 Ago 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Valerio Damiani – Al momento della cessazione dal servizio il personale militare deve spesso scegliere se chiedere o meno il transito nell’ausiliaria: di seguito una guida utile per coloro che devono effettuare la scelta. Segue. – Come noto la cessazione dal servizio permanente per il personale militare coincide spesso con la questione se accettare o meno il transito nella posizione di ausiliaria.
L’istituto dell’ausiliaria è un periodo transitorio durante il quale il militare in occasione della cessazione del rapporto permanente di impiego e, in alternativa al congedo in riserva, può essere richiamato, in caso di bisogno e per esigenze della Pubblica Amministrazione, attività lavorativa nella provincia di residenza per un periodo di cinque anni. In origine l’istituto dell’ausiliaria era riservato ai soli Ufficiali che avessero raggiunto il limite di età previsto per il pensionamento in ciascuna Arma, ruolo e grado (legge 113/1954); successivamente le leggi n. 212 del 1983 e n. 404 del 1990, hanno esteso il regime anche ai Sottufficiali delle Forze Armate (ed ora il personale Graduato).
Il collocamento in ausiliaria. Attualmente a seguito di numerosi interventi normativi il personale militare che cessa dal servizio in modo permanente può transitare in ausiliaria: 1) al raggiungimento del limite di età ordinamentale per il ruolo e grado rivestito (in genere 60 anni) salvo, tre mesi prima del raggiungimento dei limiti di età, non vi rinunci (non rilasciando una dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel caso di bisogno e per esigenze della Pubblica Amministrazione, attività lavorativa nella provincia di residenza); L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/quando-spetta-e-come-si-calcola-l-indennita-di-ausiliaria-35443534